Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MAURIZIO Parte_1 C.F._1
CAMPO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale San
Concordio n. 823, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FRANCESCO CASTORE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via dei Salicchi n. 711 X, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare, mediante raccomandata a/r ogni variazione della stessa, concedendosi sin d'ora il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2) Affido condiviso dei figli. I figli e LU saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, che si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa e scolastica sulla scorta del piano genitoriale qui allegato (cfr. doc. 4) con collocazione prevalente presso la madre e frequentazione con entrambi i genitori compatibile con gli impegni lavorativi degli stessi per i motivi appresso specificati. Si precisa infatti che il padre è impegnato lavorativamente con il seguente schema: quattro turni di mattina e due giorni di riposo, quattro turni di pomeriggio e due giorni di
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Le festività e le vacanze estive saranno suddivise in maniera alternata e paritetica. La gestione quotidiana dei figli durante l'assenza per motivi lavorativi di entrambi i genitori sarà garantita da una persona individuata in accordo tra essi coniugi e disponibile a seguire i figli quando presso il padre, quando presso la madre. Ognuno dei genitori contribuirà alle relative spese in base alla fruizione del servizio. I coniugi si danno reciprocamente atto della disponibilità dei nonni paterni e materni a supplire occasionalmente in caso di particolari contingenze.
3) Casa coniugale. La casa familiare, sita in Lucca, fraz. Saltocchio, Via della Chiesa di Saltocchio
n. 79 B, in comproprietà tra i coniugi in ragione dei diritti di 70/100 quanto al padre e di 30 /100 quanto alla madre sarà assegnata al SI. che continuerà a viverci con i figli nei periodi di Pt_1 sua competenza.
4) Concessione in godimento di altro immobile. Onde venire incontro alle esigenze abitative della
SI.ra non assegnataria della casa coniugale, ed onde adeguare l'assetto dei rapporti Pt_2 familiari in ragione delle mutate esigenze, i coniugi si danno reciprocamente atto che la SI.ra andrà a vivere nell'immobile sito in Lucca, fraz. Saltocchio, Via Maria Domenica Parte_2
Barbantini, censito al foglio 43, mappale 494, Cat. A/4, Classe 6, consistenza 5,5 vani, di proprietà del nonno paterno che con separato contratto e/o preliminare di locazione, il cui Controparte_1 canone è stato previsto in misura ampiamente inferiore al canone di mercato, dovendosi considerare pertanto la relativa differenza quale contributo di mantenimento, ha già concesso e/o si obbligato a concedere a detto titolo di locazione il bene in questione perché ivi possa abitare la SI.ra Pt_2 con i figli durante il periodo di affidamento.
5) Mantenimento dei figli. Le spese ordinarie e straordinarie preconcordate, sostenute nell'interesse dei figli, faranno carico ai coniugi in parti uguali non prevedendosi quindi visto il regime di affidamento condiviso e il regime di collocamento previsto, il versamento di alcun assegno di mantenimento da parte di uno dei genitori in confronto dell'altro, salvo il contributo costituito dalla ideale differenza tra canone di mercato e canone praticato con riferimento all'immobile concesso in godimento alla SI.ra e salvo l'importo degli assegni familiari che saranno integralmente Pt_2 percepiti dalla SI.ra ; i coniugi si obbligano inoltre a sostenere e/o a rimborsare Parte_2 al genitore che le ha anticipate il 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli da individuarsi secondo l'allegato 2 del protocollo del Tribunale di Lucca sottoscritto in data 7.10.2020, di cui le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di essere perfettamente edotte.
6) Autonomia economica dei coniugi. In considerazione della autonomia economica di ciascun ricorrente, nulla viene previsto a titolo di assegno di mantenimento, ad eccezione di un contributo per il mantenimento dei figli costituito dalla ideale differenza tra canone di mercato e canone praticato con riferimento all'immobile concesso in godimento alla SI.ra e quanto sopra Pt_2 previsto per gli assegni familiari.
7) Riconoscimento di debito. Con riferimento all'immobile costituente casa coniugale la SI.ra riconosce che, a dispetto della formale intestazione in suo favore dei diritti di piena Parte_2 proprietà per la quota del 30%, al momento dell'acquisto il coniuge provvide con provvista
2 rinveniente dal proprio patrimonio personale al pagamento della parte di corrispettivo non mutuata, pari a complessivi € 60.551,61 e che lo stesso successivamente si è fatto da solo carico sino ad oggi di corrispondere le rate di mutuo maturate (alla data del 1 dicembre 2024 n. 88 rate) per un totale di € 55.872,96. Alla luce di quanto sopra la SI.ra si riconosce ad oggi debitrice del SI. Pt_2
della complessiva somma di € 34.927,36. Parte_1
8) Trasferimento dei diritti immobiliari. A definitivo componimento di ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale la SI.ra , con tutte le garanzie di legge, si obbliga Parte_2
a trasferire al SI. , che accetta, i diritti di 30/100 a lei intestati della piena proprietà Parte_1 dell'immobile costituente casa coniugale di cui al punto 3 che precede posto in Lucca, frazione
Saltocchio, Via della Chiesa di Saltocchio n. 79/B meglio qui di seguito descritto:
“Unità immobiliare ad uso abitazione da terra a tetto, facente parte del fabbricato costituito da tre unità immobiliari, composta al piano interrato da vano ad uso cantina;
al piano terra da ingresso – soggiorno con zona pranzo ed angolo cottura, antiwc e wcdoccia;
al piano primo da due camere di cui una con terrazzo, stanza armadi, disimpegno e bagno;
i vari piano sono collegati da scala interna.
Vi si accede dall'esistente passo gravante in parte sopra la particella 1335 sub. 16 di proprietà di terzi ed in parte sopra la particella 1354 sub. 5 del foglio 58 del Comune di Lucca, che si diparte dalla Via della Chiesa di Saltocchio e di cui all'atto di costituzione di diritto di passo ai rogiti del
Notaio del 20 novembre 1987 rep n. 77, registrato a Lucca, il primo dicembre 1987 al Persona_2
n.
1.693 ed ivi trascritto il 1 dicembre 1987 al n. 9155 di reg. part. È corredato da poco terreno per resede in proprietà esclusiva sui lati est, sud ed ovest altre ai diritti di 1/3 (un terzo) sulla strada privata di accesso. Vi confinano mappale 1354 sub. 5 sul lato est, mappale 1354 sub. 7 sul lato nord, mappale 1335 sul lato sud e mappale 1786 sul lato ovest, salvo se altri. Il tutto è censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca, in ditta, nel foglio di mappa 58, come segue: - mappale 1354, sub. 6, categoria A/3, classe 10, consistenza vani 7,5 (sette virgola 5), rendita catastale euro 716,58, in ordine alla dichiarazione di ultimazione di fabbricato urbano numero 10304.1/2002 del 18 novembre 2002 protocollo n. 235142; - mappale 1354, sub. 5, quale bene comune non censibile, la viabilità comune ai sub. 6, 7 e 8.
Quanto in oggetto si intende trasferito a far data dal verbale di omologa della separazione, ad ogni effetto utile e oneroso, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza così come pervenne ai ricorrenti in forza del tiolo di provenienza costituito dall'atto ai rogiti del Notaio dott. Per_3 del 30 giugno 2017 Rep. N. 795 e Racc. n. 686 registrato a Lucca il 4.7.2017 al n. 5186
[...]
Serie 1T e trascritto a Lucca il 4/7/2017.
Le parti consapevoli delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 76 del DPR 445/2000, dichiarano sin d'ora e ripeteranno tale dichiarazione nel verbale di udienza di comparizione dei ricorrenti, la conformità dei dati catastali sopra riportati e la corrispondenza delle planimetrie con lo stato di fatto dell'immobile.
La parte alienante dichiara altresì che il bene è commerciabile e che quanto oggetto di trasferimento non è stato oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione, autorizzazione, D.I.A, S.C.I.A, o comunque rilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio.
Gli immobili in oggetto vengono trasferiti con le servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano anche in ragione della loro natura condominiale, libere da ipoteche, censi livelli, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione a favore di terzi, e passività di qualunque natura, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a favore della Cassa di Risparmio di Pistoia
3 e della Lucchesia S.p.A. a garanzia del mutuo di originarie € 165.000, contratto da essi coniugi per l'acquisto di detto immobile il 30 giugno 2017 con atto ai rogiti del Notaio Persona_4
Rep. 796 Raccolta n. 687.
Con riguardo agli impianti di dotazione degli immobili trasferiti, l'alienante dichiara e garantisce che gli stessi sono funzionanti e conformi alle normative vigenti all'epoca della loro realizzazione, dichiarando che la documentazione tecnica ed amministrativa prevista è già nella disponibilità della parte acquirente, in quanto già titolare dei diritti di 70/100 di piena proprietà.
Le parti si danno atto, inoltre, che l'immobile trasferito è dotato di attestazione di prestazione energetica redatto in data 27 febbraio 2017 dal geometra iscritto all'albo dei CP_2
Geometri della Provincia di Lucca al n. 1576, avente perdurante validità, dal quale risulta che la consistenza immobiliare medesima appartiene alla classe energetica “F”. La parte promittente la vendita dichiara che dalla data di rilascio di detto attestato non si sono verificate cause di decadenza e che pertanto lo stesso è in corso di validità.
Il corrispettivo del previsto trasferimento dei diritti di piena proprietà è dalle parti concordato in €
34.927,36 che verrà corrisposto come infra appresso specificato.
I ricorrenti precisano che in ossequio ai principi cristallizzati nella sentenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione n. 21761/2021, vogliono realizzare in via immediata – e non prevedendosi un mero obbligo di trasferimento – il passaggio del diritto di proprietà sull'immobile adibito a casa coniugale della quota dei diritti di 30/100 intestata attualmente alla SInora Parte_2
al fine di definire senza differimenti pregiudizievoli per i loro interessati ogni questione
[...] relativa ai profili economici della crisi coniugale.
Solo in via del tutto subordinata – e formulata ogni migliore riserva – chiedono di considerare tale trasferimento come impegno preliminare di vendita.
La spese relative alla trascrizione e alle ulteriori forme di pubblicità immobiliare, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità, faranno carico al SI. che si impegna altresì a Parte_1 depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
9) Compensazione volontaria. I ricorrenti consensualmente dichiarano ex art. 1252 c.c. di voler compensare tra loro i rispettivi crediti-debiti indicati ai punti 7 e 8 che precedono.
10) Spese legali. Ciascun ricorrente si farà carico delle spese per la sua difesa nella presente procedura».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 6/5/2017, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]) e LU (nato l'[...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda
4 diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 6/5/2017, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 4, Parte 2,
Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
21/5/2025;
d) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
e) SPESE DI LITE al definitivo;
f) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
5 Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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