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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/04/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.105/2023
Oggi 09/04/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Magrin in sostituzione;
per la parte resistente l'avv. Giulia Bonetto in sostituzione.
L'avv. Magrin si richiama agli atti e ribadisce l'inattendibilità dei testi già evidenziata nelle note.
L'avv. Bonetto si richiama agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 105/2023 R.L. promossa da
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
Francesco Giammaria;
ricorrente in opposizione contro
( ), CP_1 C.F._1 CP_2
( ),
[...] C.F._2 CP_3
( ), C.F._3 Controparte_4
( , ( , C.F._4 CP_5 C.F._5
( ), CP_6 C.F._6 CP_7
( ), C.F._7 CP_8
( ), C.F._8 CP_9
( ), C.F._9 Controparte_10
( ), C.F._10 CP_11
( ), C.F._11 Controparte_12
( ), C.F._12 Controparte_13
( ), ( ), C.F._13 CP_14 C.F._14
( , CP_15 C.F._15 Controparte_16
( ),
[...] C.F._16 Controparte_17
[...] ( ), ), C.F._17 CP_18 C.F._18
), Controparte_19 C.F._19 CP_20
( ) e
[...] C.F._20 Controparte_21
( tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Marco C.F._21
Chiarugi; resistenti in opposizione;
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con diversi ricorsi in opposizione a precetto ex art. 615, 617 e 618 bis c.p.c. adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, Parte_1
esponendo che con differenti atti di precetto i lavoratori indicati in epigrafe le avevano intimato il pagamento di alcuni importi meglio specificati nei rispettivi ricorsi. deduceva essere state emesse Parte_1
diverse diffide accertative per crediti patrimoniali con la quale l'ITL di
Ancona aveva accertato che i lavoratori resistenti in opposizione erano creditori nei confronti in qualità di committente ed obbligata Parte_1
in solido con riferimento ai periodi di lavoro specificati nei ricorsi alle dipendenze di CP_22
2. In particolare, deduceva che: Parte_1
- con atto di precetto notificato il 16.2.2023 il sig. le aveva CP_1
intimato il pagamento di € 3106,84 di cui € 1380,41 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 534,60 per tredicesima mensilità, € 813,14 per TFR, € 217,03 per lavoro straordinario, € 161,67 per elemento perequativo con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di
[...]
dal 05.09.2018 al 30.03.2019. CP_22
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. Controparte_2
le aveva intimato il pagamento di € 4333,08, di cui € 1469,82 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 972,84 per tredicesima mensilità, €
3 889,63 per TFR, € 717,87 per lavoro straordinario, € 282,92 per elemento perequativo con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 6.06.2019 al 14.02.2020. CP_22
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. le aveva CP_3
intimato il pagamento di € 1565,63, di cui € 574,65 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 400,95 per tredicesima mensilità, € 300,66 per TFR, € 289,37 per lavoro straordinario con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 19.09.2018 al 21.12.2018. CP_22
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. le Controparte_4
aveva intimato il pagamento di € 3614,51, di cui € 1248,77 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 972,91 per tredicesima mensilità, €
751,11 per TFR, € 358,80 per lavoro straordinario, € 282,92 per elemento perequativo con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 6.06.2019 al 31.01.2020. CP_22
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. le aveva CP_5
intimato il pagamento di € 14063,81, di cui € 4713,87 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 3238,77 per tredicesima mensilità,
€ 606,25 per elemento perequativo, € 2894,78 per TFR, € 2610,14 per lavoro straordinario con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal l 3.10.2018 al 16.10.2020. CP_22
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. le CP_6
aveva intimato il pagamento di €7860,03, di cui € 2863,65 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 2153,48 per tredicesima mensilità,
€ 1802,60 per TFR, € 434,06 per lavoro straordinario, € 606,25 per elemento perequativo con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 21.09.2018 al 14.02.2020. CP_22
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. le Parte_2
aveva intimato il pagamento di € 9235,72, di cui € 2329,98 per
4 tredicesima mensilità, € 2904,65 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 646,67 per elemento perequativo, € 1983,14 per TFR, €
1371,28 per lavoro straordinario con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 20.08.2018 al 29.02.2020. CP_22
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. le CP_8
aveva intimato il pagamento di € 1903,06, di cui € 727,86 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 479,84 per tredicesima mensilità, €
442,16 per TFR, € 253,20 per lavoro straordinario con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 19.09.2018 al CP_22
31.01.2019.
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. le CP_9
aveva intimato il pagamento di € 5894,79, di cui € 1822,73 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 1215,76 per tredicesima mensilità,
€ 1121,01 per TFR, € 1371,54 per lavoro straordinario, € 363,75 per elemento perequativo con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 18.03.2019 al 14.02.2020. CP_22
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. Controparte_10
le aveva intimato il pagamento di € 3645,70, di cui € 1279,59 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 851,36 per tredicesima mensilità, €
790,51 per TFR, € 522,16 per lavoro straordinario, € 202,08 per elemento perequativo con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 23.07.2019 al 29.02.2020. CP_22
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. le CP_11
aveva intimato il pagamento di € 8663,61, di cui € 3185,98 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 2153,35 per tredicesima mensilità,
€ 1886, 28 per TFR, € 831,94 per lavoro straordinario, € 606,25 per elemento perequativo con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 26.09.2018 al 14.02.2020. CP_22
5 - Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. le Controparte_12
aveva intimato il pagamento di € 12161,96, di cui € 4728,13 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 3102,92 per tredicesima mensilità,
€ 2891,85 per TFR, € 832,81 per lavoro straordinario, € 606,25 per elemento perequativo con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 19.09.2018 al 18.09.2020. CP_22
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. Controparte_13
le aveva intimato il pagamento di € 1157,56, di cui € 465,92 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 361,56 per tredicesima mensilità, €
232,22 per TFR, € 97,86 per lavoro straordinario con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dall' 8.10.2018 al CP_22
21.12.2018.
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. le aveva CP_14
intimato il pagamento di € 3660,42, di cui € 1377,97 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 808,37 per tredicesima mensilità, € 796,94 per TFR, € 434,64 per lavoro straordinario, € 242,50 per elemento perequativo con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di
[...]
dal 15.07.2019 al 31.01.2020. CP_22
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. le aveva CP_15
intimato il pagamento di € 3818,88, di cui € 1411,86 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 969,03 per tredicesima mensilità, € 785,62 per TFR, € 652,37 per lavoro straordinario con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 18.09.2018 al 21.12.2018 e CP_22
dall'8.04.2010 al 30.09.2019.
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. Parte_3
le aveva intimato il pagamento di € 5015,52, di cui €
[...]
1623,30 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 271,32 per tredicesima mensilità, € 1159,32 per TFR € 1387,34 per lavoro
6 straordinario, € 205,64 per elemento perequativo con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 22.10.2018 al CP_22
30.04.2019 e dal 23.09.19 al 14.02.20.
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. le Controparte_17
aveva intimato il pagamento di € 8042,67, di cui € 2850,42 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 1829,99 per tredicesima mensilità,
€ 1665,42 per TFR, € 1211,84 per lavoro straordinario, € 485,00 per elemento perequativo con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 2.07.2019 al 17.10.2020. CP_22
- Con atto di precetto notificato il 16.02.2023, il sig. le CP_18
aveva intimato il pagamento di € 1379,25, di cui € 534,88 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 361,56 per tredicesima mensilità, €
287,10 per TFR, € 195,71 per lavoro straordinario con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 18.09.2018 al CP_22
21.12.2018.
- Con atto di precetto notificato il 27.02.2023 il sig. le Controparte_19
aveva intimato il pagamento di € 892,45, di cui € 324,16 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 243,88 tredicesima mensilità, €
186,14 per TFR, € 97,86 per lavoro straordinario, € 40,42 per elemento perequativo con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di
[...]
dal 19.11.2019 al 31.01.2020. CP_22
- Con atto di precetto notificato il 21.03.2023 il sig. le CP_20
aveva intimato il pagamento di € 1374,36, di cui € 573,15 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 400,95 per tredicesima mensilità, €
327,92 per TFR, € 72,34 per lavoro straordinario con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 17.09.2018 al CP_22
21.12.2018.
7 - Con atto di precetto notificato il 28.04.2023, il Sig. Controparte_21
le aveva intimato il pagamento di € 5426,03, di cui € 2109,97 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 1889,04 per tredicesima mensilità,
€ 1229,18 per TFR, € 36,17 per lavoro straordinario, € 161,67 per elemento perequativo con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di dal 12.09.2018 al 9.08.2019. CP_22
3. deduceva l'infondatezza della pretesa avanzata dai lavoratori Parte_1
sotto diversi profili. L'opponente, in primo luogo, dopo aver richiamato il disposto dell'art. 12, primo comma, D.Lgs. 124/2004, rilevava l'inesistenza di un titolo esecutivo nei suoi confronti in quanto il personale ispettivo può diffidare esclusivamente il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti, ma non anche l'obbligato in solido o, in ogni caso, i soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro e dunque, nel caso di specie, quale CP_22
datore di lavoro ovvero il Eccepiva inoltre la Controparte_23
ricorrente, che difformemente da quanto indicato dal Ministero del
Lavoro nella Circolare nr. 1/2013, il credito dell'opposto era stato determinato facendo ricorso ad un'attività valutativa e discrezionale, inammissibile nel caso di specie. ancora, evidenziava Parte_1
l'infondatezza della pretesa, rilevando come l'art. 29 c. 2, D. Lgs. n.
276/2003 avesse espressamente limitato l'ambito della solidarietà tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori ai soli trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali maturati durante l'esecuzione dell'appalto. Nel caso di specie, gli importi rivendicati dai lavoratori, non avevano tutti natura retributiva e, quindi, non potevano essere richiesti a quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 Parte_1
D.Lgs. 276/2003. Inoltre i lavoratori non aveva mai dimostrato di aver sempre prestato la propria attività lavorativa dei contratti di appalto
8 stipulati da per il periodo in relazione al quale erano stati Parte_1
chiesti gli importi con la diffida. Nondimeno, i lavoratori erano anche decaduti dall'azione ex art. 29 D. Lgs. 276/03 in quanto erano decorsi più di due anni dal dicembre 2020, quando era cessata l'attività con i dipendenti alla notifica degli atti di precetto. Dedotta l'infondatezza del richiamo all'art. 1676 c.c., valido solo per i dipendenti dell'appaltatore, che, nel caso di specie, era contestava i Controparte_24
conteggi perché generici ed incomprensibili e chiedeva, previa chiamata in causa del la sospensione del Controparte_25 CP_22
titolo esecutivo, argomentando diffusamente sull'esistenza di gravi motivi.
4. I lavoratori opposti si costituivano ritualmente ribadendo la fondatezza della pretesa così come enunciata ed enucleata nelle diffide accertative, evidenziavano che l'eccezione di decadenza ex art. 29 D. Lgs. 276/03 era da rigettare in quanto irrilevante era la data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre rilevante era unicamente la cessazione del rapporto di appalto tra committente ed appaltatore, elemento non ricorrente nel caso di specie.
5. All'udienza del 20.04.2023 veniva disposta la riunione dei seguenti procedimenti: 106/2023, 108/2023, 112/2023, 113/2023, 115/2023,
116/2023, 117/2023, 118/2023, 120/2023, 121/2023, 122/2023,
123/2023, 125/2023, 126/2023, 127/2023, 128/2023, 130/2023,
148/2023 al procedimento rubricato r.g.105/2023. All'udienza del
29.06.2023 veniva disposta la riunione al procedimento rubricato r.g.105/2023 del procedimento 182/2023 e all'udienza dell'1.08.2023 quella del procedimento 253/2023. Sospesa l'efficacia esecutiva delle diffide accertative fondanti i precetti opposti, la causa era istruita con
9 l'acquisizione di documentazione allegata agli atti introduttivi e l'escussione di testimoni per essere poi decisa all'udienza del 9.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'opposizione deve essere accolta nei limiti che di seguito vengono illustrati.
7. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata da in ordine all'inesistenza del titolo esecutivo nel caso di Parte_1
specie. L'art. 12 c. 1 del D.Lgs. 124/2004 nell'istituire lo strumento della diffida accertativa per crediti patrimoniali, ha stabilito che: “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”. Differentemente da quanto sostenuto da parte opponente, il termine “trova applicazione” riferito ai soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, altra interpretazione non può avere che quella che la riconcilia con il disposto dell'art. 29 D. Lgs.
276/03, ove viene affermata la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. La diffida accertativa emessa ex art. 12 c. 1 del D.Lgs. 124/2004, pertanto, a tutti gli effetti costituisce titolo esecutivo nei confronti del committente.
8. Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'avvenuta maturazione, nel caso di specie, della decadenza ex art. 29 D. Lgs. 276/03, perché la prospettazione attorea è formulata prendendo erroneamente in considerazione le date di cessazione dei singoli ordini di appalto. Ha
10 affermato la Corte di Cassazione in materia che “in tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto” (Cass., n. 7815/2022). Alla luce di tale pronunciamento, che lo scrivente condivide, l'unico dies a quo da prendere in considerazione per quanto in argomento, è rappresentato dalla cessazione effettiva del contratto di appalto al quale i lavoratori erano addetti, palesandosi come del tutto irrilevanti per il lavoratore, le date di finale esecuzione degli ordini di appalto.
9. Nel merito, l'atto di opposizione è invece parzialmente fondato. La diffida ex art. 12 c. 1 D. Lgs. 124/04 è atto di natura amministrativa che
è idoneo ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. Tale norma prevede infatti che le Direzioni del
Lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in
11 favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1).
Una volta notificata al datore di lavoro la diffida questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del Lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia. In tale contesto normativo, la Corte di Cassazione ha affermato che il mancato ricorso in via amministrativa o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (Cass., sez. lav., nr. 23744/2022).
10. Ne deriva che il giudizio di opposizione alla diffida accertativa
(rientrante nel più ampio genus dell'opposizione al precetto/all'esecuzione) è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito indicato nella diffida accertativa opposta. In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art.2697 c. 1 c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della cartella di pagamento, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come previsto dall'art.2697 c.c.. Si tratta dunque di un ordinario giudizio di merito, nel quale alcuna preclusione può ritenersi maturata a carico dell'opponente, in ragione della mancata proposizione del ricorso amministrativo verso la diffida o in ragione del rigetto dello stesso, in mancanza di una specifica previsione di legge in tal senso. Le ragioni di credito avanzate
12 dall'opposto, devono quindi essere esaminate in questa sede, come richiesto dall'opponente.
11. Ebbene, l'esame delle diffide accertative poste a fondamento dei precetti rende evidente il fatto che le voci di credito richieste in questa sede sono state poste a carico di in ragione dell'accertamento CP_22
dell'esistenza, da parte degli ispettori della ITL di Ancona, di un sistema nel quale i lavoratori della predetta società, venivano retribuiti con la
“paga globale”, e dunque con una paga oraria concordata verbalmente che conglobava tutti gli istituti contrattuali, e vieppiù in un contesto nel quale quotidianamente veniva effettuato lavoro straordinario.
Conseguentemente la retribuzione degli opposti era stata solo formalmente erogata in maniera corretta, ma nella realtà in minor misura rispetto al dovuto, stante la prestazione quotidiana di lavoro straordinario, con la conseguenza che risultavano ancora dovuti gli importi per gli istituti contrattuali riportati nelle diffide.
12. Al fine di verificare la rispondenza alla realtà di tale contestato quadro fattuale è stato dato ingresso alla prova testimoniale. Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Sono stato Testimone_1
dipendente di varie ditte nel gruppo lavorando sempre su CP_23
appalti nel cantiere di Ancona, ed ho iniziato a lavorare Parte_1
ContCont all'inizio del 2017 con come aiutante carpentiere. Dopo RI.MA Contr Part sono stato assunto dalla per un paio di anni e poi con la Tengo
a precisare che tali imprese fanno parte del concorzio e lavorano CP_23
tutte nel cantiere di Ancona su appalti I ricorrenti di cui mi Parte_1
vengono letti i nominativi li ho visti tutti presso il cantiere di Ancona lavorare per le imprese del con diverse mansioni e qualifiche CP_23
dal 2017 in poi”. Interrogato sull'orario di lavoro svolto ha risposto:
“Per tutti i lavoratori delle imprese del l'orario, dal lunedì al CP_23
13 venerdì era dalle 7.00 alle 12.00 e poi dalle 13.00 alle 18.00. Si lavorava tutti i sabati dalle 7.00 alle 12.00. Per quanto riguarda la domenica almeno una volta al mese ogni lavoratore doveva prestare
l'attività lavorativa dalle 7 alle 12”. In relazione alla retribuzione percepita ha specificato: “Quando io feci il colloquio mi venne proposta una paga oraria di € 8,00 all'ora ed io accettai perché avevo bisogno di lavorare. Venne chiamata dal capocantiere con il quale ho fatto il colloquio e di cui non ricordo il nome, “paga globale”, perché quegli 8 euro compensavano interamente la prestazione e non erano previsti altri compensi”. ADR: “Tale metodo di compenso funzionava per tutti allo stesso modo”. Il teste ha dichiarato: “Sono stato dipendente CP_14
di varie ditte nel gruppo lavorando sempre su appalti CP_23
nel cantiere di Ancona, ed ho iniziato a lavorare all'inizio Parte_1
ConContr del 2015 con come elettricista. Dopo RI.MA sono stato assunto da varie imprese che fanno parte del e lavorano tutte Controparte_23
nel cantiere di Ancona su appalti Ho solo fatto una pausa Parte_1
per cinque mesi nel 2018. I ricorrenti di cui mi vengono letti i nominativi li ho visti tutti presso il cantiere di Ancona lavorare per le imprese del
con diverse mansioni e qualifiche dal 2015 in poi”. “Per tutti CP_23
i lavoratori delle imprese del l'orario dal lunedì al venerdì era CP_23
dalle 7.00 alle 12.00 e poi dalle 13.00 alle 18.00. Si lavorava ogni sabato dalle 7.00 alle 12.00. Le domeniche non erano obbligatorie e ci eravamo messi d'accordo per lavorare tutti a turno almeno una volta al mese dalle 7 alle 12”. “Io venivo pagato su base oraria. Quando io feci il colloquio con , capocantiere, mi venne proposta una Persona_1
paga oraria di € 8,00 all'ora. Si trattava di un sistema a “paga globale”, se non lavoravo non prendevo niente e se lavoravo prendevo 8 euro all'ora, senza altri istituti. ADR: “Tale metodo di compenso
14 funzionava per tutti allo stesso modo, anche se non so nello specifico quale compenso orario fosse stato accordato ai ricorrenti”. Tali dichiarazioni sono univoche nel tratteggiare un contesto nel quale il compenso non era quantificato sulla base dell'orario effettivamente prestato dai lavoratori e sulla base del CCNL applicabile ma determinato sulla base di un accordo a paga globale, e ne risulta dunque confermato l'impianto fattuale sulla cui base gli ispettori avevano quantificato le differenze retributive di cui alle diffide accertative.
13. Ritiene lo scrivente che parte opposta abbia assolto all'onere probatorio alla stessa spettante ex art. 2697 c.c., con riferimento alle voci che, richieste nei ricorsi, abbiano natura retributiva, non contestate nel quantum, se non in maniera del tutto generica.
14. Quanto invece alle pretese per ferie, permessi non goduti e trattamento di malattia ed infortunio, le stesse sono infondate. Deve difatti ricordarsi che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” contenuta nell'art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa, dovendo invece l'applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678). In ragione di tali principi, le indennità per ferie sono state escluse dal novero dei
“trattamenti retributivi” oggetto di responsabilità solidale, in quanto all'indennità per mancato godimento delle ferie è in prevalenza attribuita
“…una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a
15 compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali;
quando non addirittura risarcitoria tout court” (Cass. nr. 10354/2016), con ragionamento che lo scrivente condivide pienamente e che può essere esteso ai permessi non goduti.
Quanto al trattamento di malattia ed infortunio, evidente risulta la natura indennitaria del compenso.
15. Ne consegue che devono essere riconosciuti come dovuti ai lavoratori i seguenti importi:
- € 1.726,43 di cui € 534,60 per tredicesima mensilità, € 813,14 per TFR,
€ 217,03 per lavoro straordinario ed € 161,67 per elemento perequativo in favore di CP_1
- € 2.863,26 di cui € 972,84 per tredicesima mensilità, € 889,63 per TFR, €
717,87 per lavoro straordinario ed € 282,92 per elemento perequativo in favore di;
Controparte_2
- € 990,98 di cui € 400,95 per tredicesima mensilità, € 300,66 per TFR ed
€ 289,37 per lavoro straordinario in favore di per;
CP_3
- € 2.365,74 di cui € 972,91 per tredicesima mensilità, € 751,11 per TFR,
€ 358,80 per lavoro straordinario ed € 282,92 per elemento perequativo in favore di Controparte_4
- € 9.349,94 di € 3238,77 per tredicesima mensilità, € 606,25 per elemento perequativo, € 2894,78 per TFR ed € 2610,14 per lavoro straordinario in favore di;
CP_5
16 - € 4.996,38 di cui € 2153,48 per tredicesima mensilità, € 1802,60 per
TFR, € 434,06 per lavoro straordinario ed € 606,25 per elemento perequativo in favore di;
CP_6
- € 6.331,07 di cui € 2329,98 per tredicesima mensilità, € 646,67 per elemento perequativo, € 1983,14 per TFR ed € 1371,28 per lavoro straordinario in favore di Parte_2
- € 1.175,20 di cui € 479,84 per tredicesima mensilità, € 442,16 per TFR ed € 253,20 per lavoro straordinario in favore di;
CP_8
- € 4.072,06 di cui € 1215,76 per tredicesima mensilità, € 1121,01 per
TFR, € 1371,54 per lavoro straordinario ed € 363,75 per elemento perequativo in favore di CP_9
- € 2.366,11 di cui € 851,36 per tredicesima mensilità, € 790,51 per TFR,
€ 522,16 per lavoro straordinario ed € 202,08 per elemento perequativo in favore di;
Controparte_10
- € 5.477,63 di cui € 2153,35 per tredicesima mensilità, € 1886, 28 per
TFR, € 831,94 per lavoro straordinario ed € 606,25 per elemento perequativo in favore di;
CP_11
- € 7.433,83 di cui € 3102,92 per tredicesima mensilità, € 2891,85 per
TFR, € 832,81 per lavoro straordinario ed € 606,25 per elemento perequativo in favore di;
Controparte_12
- € 691,64 di cui € 361,56 per tredicesima mensilità, € 232,22 per TFR ed
€ 97,86 per lavoro straordinario in favore di;
Controparte_13
- € 2.282,45 di cui € 808,37 per tredicesima mensilità, € 796,94 per TFR,
€ 434,64 per lavoro straordinario ed € 242,50 per elemento perequativo in favore di;
CP_14
- € 2.407,02 di cui € 969,03 per tredicesima mensilità, € 785,62 per TFR ed € 652,37 per lavoro straordinario in favore di;
CP_15
17 - € 3.392,22 di cui € 271,32 per tredicesima mensilità, € 1159,32 per TFR,
€ 1387,34 per lavoro straordinario ed € 205,64 per elemento perequativo in favore di;
Parte_3
- € 5.192,25 di cui € 1829,99 per tredicesima mensilità, € 1665,42 per
TFR, € 1211,84 per lavoro straordinario ed € 485,00 per elemento perequativo in favore di;
Controparte_17
- € 844,37 di cui € 361,56 per tredicesima mensilità, € 287,10 per TFR ed
€ 195,71 per lavoro straordinario in favore di;
CP_18
- € 568,29 di cui € 243,88 tredicesima mensilità, € 186,14 per TFR, €
97,86 per lavoro straordinario ed € 40,42 per elemento perequativo in favore di;
Controparte_19
- € 801,21 di cui € 400,95 per tredicesima mensilità, € 327,92 per TFR, ed
€ 72,34 per lavoro straordinario in favore di;
CP_20
- € 3.316,06 di cui € 1889,04 per tredicesima mensilità, € 1229,18 per
TFR, € 36,17 per lavoro straordinario ed € 161,67 per elemento perequativo in favore di Controparte_21
16. Il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto con conseguente dichiarazione della nullità parziale del precetto, il quale resta valido ed efficace per gli importi elencati in dispositivo, in conformità a quanto motivato.
17. Le spese di lite vengono compensate integralmente attesa la reciproca soccombenza (Cass. nr. 32061/2022).
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiarata la nullità parziale dei precetti, dichiara che gli stessi restano validi ed efficaci per i seguenti importi:
18 - € 1.726,43 per CP_1
- € 2.863,26 per;
Controparte_2
- € 990,98 per;
CP_3
- € 2.365,74 per Controparte_4
- € 9.349,94 per;
CP_5
- € 4.996,38 per;
CP_6
- € 6.331,07 per Parte_2
- € 1.175,20 per;
CP_8
- € 4.072,06 per CP_9
- € 2.366,11 per;
Controparte_10
- € 5.477,63 per;
CP_11
- € 7.433,83 per;
Controparte_12
- € 691,64 per;
Controparte_13
- € 2.282,45 per;
CP_14
- € 2.407,02 per;
CP_15
- € 3.392,22 per Parte_3
- € 5.192,25 per;
Controparte_17
- € 844,37 per;
CP_18
- € 568,29 per;
Controparte_19
- € 801,21 per;
CP_20
- € 3.316,06 per Controparte_21
il tutto oltre e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trieste in data 9/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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