Art. 2.
Ai fini della proroga di protezione di cui all'articolo precedente sono applicabili le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 .
Ai fini della proroga di protezione di cui all'articolo precedente sono applicabili le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 .