Sentenza 9 settembre 2008
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/09/2008, n. 22884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22884 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2008 |
Testo completo
Aula 'A' 1 9 SET. 2008 22884 .08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 29252/05 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere 7442/06 1 Cron. 22884 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Rep. Dott. Giuseppe NAPOLETANO Rel. Consigliere Ud.05/06/08 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS VI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (già Ministero del Tesoro), MINISTERO DELL'INTERNO; intimati e sul 2° ricorso n° 7442/06 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTERO2008 2207 DELL INTERNO,' in persona dei Ministri pro tempore, -1- При domiciliati in Roma in Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ope legis;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
IS VI;
intimata avverso la sentenza n. 55/05 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 09/05/05 R.G.N. 230/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/08 dal Consigliere Dott. Giuseppe NAPOLETANO;
udito l'Avvocato ANTONINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio PATRONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale. -2- RG 29252-05 +7442-06 Svolgimento del processo Ралі MI Vita, titolare di assegno d'invalidità civile dal 1978 premesso che tale assegno le era stato revocato nel 1998 con effetto dal maggio 1992 e con recupero dei relativi ratei per essere stata da questa data radiata dalle liste del collocamento obbligatorio per omessa riconferma della domanda d'iscrizione e che in sede amministrativa, il suo stato invalidante era stato confermato, conveniva dinanzi al Tribunale di Udine il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché il Ministero dell'Interno per accertare e dichiarare che la sua invalidità nella misura superiore ai due terzi di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza agli impianti e che alla stessa лу compete l'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71 a decorrere dall'1/6/92 con il conseguente annullamento di revoca e di richiesta d'indebito. L'adito Tribunale accoglieva la domanda. Trieste La Corte di Appello di Udine, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello avanzato dai predetti Ministeri ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda. 1 I giudici di appelloj riaffermata la legittimazione passiva dei Ministeri ritenevano di respingere la domanda dell'assistita sul rilevo fondante che la ricorrente non s'iscrisse dal maggio del 1992 nelle apposite liste non tentando nemmeno di entrare nel mondo del lavoro. Avverso tale sentenza la LM proponeva ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo con il quale, deducendo violazione e falsa dell'art. 13 della legge 118/71,applicazione degli artt. 1 e 19 della legge 482/68, contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, allegava che dalla CTU era risultato accertato che le sue condizioni di salute rendevano essa invalida potenzialmente di pregiudizio per la salute E l'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza agli impianti e ciò a partire dall'1/6/92 in poi e che quindi l'iscrizione nelle liste non poteva essere richiesta e pretesa. I Ministeri intimati resistevano e proponevano ricorso incidentale condizionato sostenuto da un unico mezzo con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 130 del DLgs 112/98, 2 riproponevano l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spettando questa all'INPS sottolineando che a tal fine bisognava avere riguardo alle disposizioni vigenti al momento della proposizione della domanda e non a quello del fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza. IL ricorso principale, con il quale sostanzialmente la ricorrente allega che le sue condizioni sanitarie la rendevano, come accertato dalla Ctu di primo grado, potenzialmente di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza agli impianti e come tale quindi non iscrivibile nelle liste speciali di collocamento, è infondato. Invero, ritiene questo Collegio di dare continuità лу giuridica al principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale in materia di diritto all'assegno di invalidità civile, nella vigenza 482 del 1968, il requisitodella legge n. dell'iscrizione nelle liste speciali del 3 collocamento obbligatorio (0, quanto meno, la presentazione della relativa domanda) integrava, per qualsiasi categoria di invalidi infracinquantacinquenni, uno degli elementi costitutivi per conseguire l'assegno mensile di invalidità, mentre l'eventuale accertamento dello stato di pericolosità dell'invalido, riguardo alla salute о all'incolumità dei compagni di lavoro ○ alla sicurezza degli impianti, poteva essere compiuto, dopo la suddetta iscrizione, solamente dallo speciale collegio medico e con la procedura previsti dall'art 20 della legge n.482 del 1968, restando escluso il ricorso agli ordinari mezzi di prova (Cass. 15590/02). себе На in proposito Osservato questa che "nella vigenza della 1. 2 aprile 1968 n. 482 anche coloro che erano affetti da infermità psichica ben potevano essere iscritti nelle liste speciali M del collocamento obbligatorio, giacché tale diritto era stato sancito con la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2 febbraio 1990, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della medesima legge nella parte in cui non considerava invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica in possesso di 4 capacità lavorativa tale da consentire il loro proficuo impiego in mansioni compatibili (v. anche le norme contenute nella 1. 5 febbraio 1992 n. 104, recante, in parziale modifica di quella precedente, disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, comprendenti anche i minorati psichici). D'altra parte, se è vero, come ha affermato il Tribunale, che le disposizioni della legge n. 482 del 1968 non erano applicabili a coloro che, "per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti" (art. 1, secondo comma), altrettanto vero che, per l'accertamento di tale stato di pericolosità, dalla medesima legge era stato previsto un particolare procedimento amministrativo, il quale doveva seguire e non precedere l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. L'art. 20 della legge, infatti, nel primo comma stabiliva che tanto dall'invalido, quanto "dal datore di lavoro che lo occupa" poteva essere chiesto che fosse accertato il "pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti" ed attribuiva, nel secondo comma, la competenza a decidere sulla esistenza di questa particolare situazione di rischio ad uno speciale collegio medico, nominato dal prefetto e composto "dal medico provinciale, che lo presiede, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 15", integrato, per i minorati psichici, "con un componente specialista psichiatriche" discipline neurologiche enelle (v. la suddetta sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2 febbraio 1990), con facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un medico di sua fiducia. In aggiunta a queste м disposizioni, inoltre, nel quarto comma del medesimo articolo era pure prevista, in attesa del giudizio del collegio medico, la facoltà per il datore di lavoro di rifiutare l'assunzione dell'invalido о di allontanarlo dal lavoro (se già assunto), fermo restando sul medesimo datore di lavoro l'obbligo del pagamento di tutte le retribuzioni nel frattempo maturate qualora il referto del collegio fosse risultato favorevole all'invalido. Dal complesso di tutte queste norme При 6 consegue che, vigente la legge n. 482 del 1968, 1'invalido (infracinquantacinquenne), qualunque fosse la causa della sua infermità, per potere ottenere la prestazione assistenziale prevista dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 aveva l'onere di iscriversi nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, dato che lo stato di incollocato, quale elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, derivava solamente dalla suddetta iscrizione dalla presentazione della relativa domanda - ; con l'ulteriore conseguenza che, solamente dopo il perfezionamento dell'iscrizione, in presenza di un grado di invalidità tale da determinare un pregiudizio alla salute ° all incolumità dei M о alla sicurezza degli compagni di lavoro impianti, poteva porsi in discussione la concreta possibilità per il medesimo di svolgere un lavoro proficuo e consono al suo stato di infermità (da accertarsi, peraltro, dallo speciale collegio medico di cui si è sopra parlato). In tal senso, in parziale dissenso con quanto è stato affermato in precedenti sentenze emanate da questa Corte secondo cui lo stato di pericolosità di cui si discute precludeva all'invalido l'iscrizione ти 7 ... negli elenchi del collocamento obbligatorio e poteva essere provato dall'interessato, attore in giudizio, con gli ordinari mezzi di prova ivi comprese le presunzioni (cfr. Cass. 21 febbraio 2001 n. 2564, Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 e Cass. 8 giugno 1998 n. 5626) - vanno interpretate le norme contenute nella legge n. 482 del 1968 per il tempo della sua vigenza e, di riflesso, le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 in materia di invalidità civile". Da questi rilievi, pienamenti condivisi dal Collegio, deriva 1'infondatezza della tesi giuridica, sulla quale si radica la censura in M esame secondo la quale l'iscrizione nelle liste non poteva essere richiesta e pretesa essendo risultato accertato per mezzo di CTU che le sue condizioni di salute la rendevano potenzialmente di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza agli impianti. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. L'incidentale condizionato rimane assorbito. Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità ex art. 152 disp. att. cod. proc. 8 civ., non trovando applicazione ratione temporis comma 11 del DL n. 269il disposto dell'art. 42 del 30 settembre 2003, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Nulla per le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5/6/08 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Il Presidente O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Dott. Salvatore Senese Il Consigliere est. Dott. Giuseppe Napoletano оши 9 L. IL CANCELLIERE Dapoditate in Cancelleria 09 SET, 2008 Hoggi, IL CANCELLIERE Vingal;
10