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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5661 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 26.2.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20), vertente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._2
Giuseppe Ursini (c.f.: e dall'avv. Domenico Terracino (c.f.: C.F._3
), domiciliatari in Napoli, alla via Dei Greci n. 36; C.F._4
appellanti
E
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Eugenio Moschiano (c.f.:
), domiciliatario in Napoli, alla via A. Depretis n. 102; C.F._5
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.4939/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 18.5.2022, nel proc. di primo grado n. 11361/2015 r.g.
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e citarono ritualmente in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
con atto ritualmente notificato, proponendo domanda di ripetizione Controparte_1 dell'indebito, limitatamente al decennio non coperto da prescrizione, in riferimento alle annotazioni derivanti dal contratto di conto corrente ordinario n. 334.79, intrattenuto con la convenuta “tra l'anno 1995 e l'anno 2005” (anno di chiusura del conto); previa declaratoria di nullità/illegittimità delle condizioni economiche applicate, emergente da una perizia di parte
(illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e commissioni di massimo scoperto non pattuite per iscritto), chiesero la condanna della alla restituzione degli CP_1 importi indebitamente annotati per complessivi € 237.340,21 (o della diversa somma da accertare in giudizio, all'esito di c.t.u. contabile), oltre interessi e rivalutazione;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si costituì ritualmente in giudizio la convenuta banca eccependo, in via preliminare,
l'esistenza di una transazione intervenuta tra le parti, contenente rinunzia degli attori ad ogni futura contestazione sui rapporti in lite, e la prescrizione delle rimesse;
nel merito, argomentò in termini di infondatezza della pretesa e chiese le conseguenti declaratorie.
Prodotta documentazione e disposta c.t.u. contabile, sulle conclusioni precisate all'udienza del 24.2.2022 la causa fu riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 4939/2022 depositata il 18.5.2022, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda ed ha condannato gli attori al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
8.000,00, oltre spese generali, iva e cpa, ponendo a loro carico anche le spese di c.t.u..
A sostegno della decisione il Tribunale ha posto l'esistenza di una valida transazione conclusa tra le parti in data 5/10-11/11/2005, prima della introduzione del giudizio, riferibile ai rapporti dedotti in lite e risolutiva di ogni pendenza;
ha aggiunto che nessun vaglio sulla illegittimità di clausole contrattuali poteva essere fatto in assenza di una domanda di nullità parziale/totale della transazione sul descritto titolo contrattuale - che aveva ricevuto regolare esecuzione – e che la nullità era, comunque, inconfigurabile nel caso di specie;
ad abundantiam, ha aggiunto che, pur volendo ritenere domandata una nullità solo parziale della transazione, il c.t.u. aveva escluso l'esistenza di un saldo attivo da ripetere alla data di chiusura del conto.
2 Avverso questa sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
affidato ad un unico motivo così rubricato: -violazione dell'art. 2697 c.c.; violazione dell'art. 112; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed erronea valutazione della documentazione versata in atti;
motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria;
il motivo è a sua volta articolato in una serie di sotto censure.
In questa fase di appello, parte appellante ha concluso chiedendo di:
1. accertare che il conto “non presentava alcuna debitoria e che la somma veniva girocontata dalla … di € CP_1
402.111,34 per soli fini interni e per consentire la chiusura del conto corrente”;
2. accertare e dichiarare la “nullità parziale della sistemazione” ... “accertare e dichiarare il carattere non novativo della transazione”;
3. accertare e dichiarare che la domanda di ripetizione di indebito
è proposta “a prescindere dalla transazione del 5.10.2005, a seguito della quale ogni posizione veniva azzerata” e per l'effetto condannare la alla restituzione di € 214.814,84, come CP_1
da ctp in atti, vinte le spese del doppio grado, con attribuzione ai difensori.
Ha resistito la eccependo, in via preliminare, la inammissibilità di tutte le CP_1
domande ed eccezioni nuove proposte solo in grado di appello, che non potevano avere ingresso;
ha ribadito che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo riferibile al saldo del conto corrente, adempiuto e del tutto eseguito, sicché alcuna domanda di ripetizione di indebito poteva essere posta;
che non poteva d'ufficio il tribunale procedere alla verifica della nullità parziale, mai richiesta;
che il consulente d'ufficio nominato dal tribunale aveva concluso per l'assenza di poste illegittime da ripetere. La reiterate le eccezioni CP_1
proposte in primo grado, ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili tutte le domande ed eccezioni nuove proposte e di rigettare l'appello, vinte le spese di lite.
All'udienza del 26.2.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti (40+20).
2. In via preliminare si osserva che in primo grado è stata proposta una domanda di indebito per avere la banca calcolato, sul conto corrente in lite, interessi anatocistici illegittimi, interessi ultra - legali e c.m.s. mai pattuite.
Questo il perimetro della domanda, così formulata in conclusioni nella citazione: condannare la pagamento della somma di € 237.340,21, o alla diversa somma CP_2
ritenuta dal Tribunale, interessi legali e rivalutazione.
La per quanto di interesse in questa fase di appello, si è costituita in primo grado CP_1
ed ha eccepito la già intervenuta transazione di ogni pendenza tra le parti riferibile all'indicato conto corrente, in epoca antecedente al giudizio.
3 Nelle memorie del primo grado, deputate alla precisazione di domande ed eccezioni ed alla proposizione di eventuali nuove eccezioni, parte attrice non ha sollevato questioni diverse.
Il Tribunale, accogliendo la difesa preliminare della banca sulla intervenuta transazione, ha rigettato la domanda, formulando poi motivazione anche su motivi di nullità della transazione, rilevabili d'ufficio e, ad abundantiam, sugli esiti della c.t.u., comunque sfavorevoli a parte attrice.
Così circoscritto il thema decidendum ed il thema probandum del primo grado, vanno dichiarate inammissibili tutte le eccezioni e domande nuove formulate solo in questa fase di appello, ai limiti della delibazione di una nuova controversia, salva la possibilità dell'accertamento d'ufficio della nullità.
3- La prima e la seconda censura contenute nell'articolato motivo di appello contengono contestazioni alle conclusioni del c.t.u. in punto di inesistenza, alla data del
31.12.2003, di un saldo attivo da ripetere e pongono questioni su un'annotazione di giroconto di € 402.111,34. Al di là della novità della questione contabile, mai compiutamente trattata in primo grado, le censure potrebbero essere esaminate solo se superata la decisione del tribunale sulla intervenuta transazione, risolutiva di ogni pendenza.
4- E' ammissibile l'ulteriore censura della sentenza sulla qualificazione come transazione del rapporto tra le parti anziché come mera sistemazione (al fine di trarne le necessarie conseguenze sulla persistente ammissibilità di una domanda di indebito riferibile ad un rapporto ormai transatto) e nella parte in cui parte appellante invoca, in ogni caso, la nullità, anche parziale, della transazione, della quale chiedeva accertare, in ogni caso, il carattere non novativo.
4.1- Il Tribunale, richiamando la documentazione e la corrispondenza tra le parti, ha esposto che i correntisti avevano senza dubbio già transatto i loro rapporti, che si trattava di transazione non novativa e che era riferibile (anche) al saldo del conto corrente oggetto di questo giudizio, facendo corretta applicazione della normativa applicabile e dei principi dettati dalla giurisprudenza in materia.
4.2- È in atti documentato che gli appellanti (con missiva di accettazione dell'11.11.2005) hanno aderito alla “proposta di sistemazione” della banca formalizzata in data 5.10.2005, che coinvolge la posizione degli odierni appellanti e di altre due società –
Centro e - ben richiamata dal giudice del primo grado. Si tratta di una Parte_3 CP_3
sistemazione complessa di tutti i rapporti bancari riferibili ad un “gruppo” collegato di debitori.
4 La banca, nella missiva dell'11.11.2005, contestuale all'accettazione dei debitori, ha, dunque, comunicato che la proposta transattiva … a sistemazione delle esposizioni dell'intero
“gruppo”, era stata autorizzata.
La indicata documentazione, sottoscritta dagli appellanti, non è mai stata contestata.
E' pacifico, poi, che nella proposta sia stato regolato anche il rapporto riferibile al conto corrente in lite poiché la stessa parte appellante ha chiarito in appello che la operazione concordata dalla banca era complessa e riguardava anche altri rapporti (operazioni 4 you, posizioni della e della Thermolux s.r.l., investimenti in prodotti finanziari), Parte_4
e così scrive: con il citato atto del 5.10.2005, la banca dettava le condizioni per la sistemazione del c.c. 334.79 ponendo a carico degli appellanti una serie di attività dirette all'estinzione di ogni posizione.
Parimenti, non è in contestazione che non sono mai state poste in questo giudizio questioni riferibili ad un asserito inadempimento rispetto a tale transazione poiché, come ripetutamente ribadito dalla banca in primo grado, la transazione è stata interamente adempiuta ed eseguita. Anche tale aspetto non è in contestazione tra le parti.
4.3- Non vi è dubbio sulla natura transattiva del documentato piano di rientro.
Come correttamente rilevato dal tribunale, la qualificazione del rapporto prescinde dalle espressioni letterali usate dalle parti (gli appellanti insistono sull'utilizzo del termine
“sistemazione”), poiché ciò che rileva è l'esistenza di una posizione di contrasto che le parti abbiano inteso comporre attraverso reciproche concessioni (Cass. 2017 n. 23482: L'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile).
Peraltro, si rileva che la nella missiva di autorizzazione della operazione di CP_1 composizione dell'11.11.2005 già richiamata, si riferisce espressamente alla proposta transattiva…a sistemazione delle esposizioni dell'intero “gruppo”.
Inoltre, l'insistente riferimento degli appellanti alla “sistemazione” (in luogo di
“transazione”), non pone in luce il tratto differenziale rispetto alla transazione;
non è, infatti, stata prospettata - e non è, comunque, riconoscibile - alcuna possibile diversa qualificazione del contratto concluso tra i clienti e la banca, alla luce del tenore dell'accordo.
5 Ancora, nell'accordo si riscontra, quale ulteriore elemento qualificante della transazione, la reciprocità delle concessioni, poiché, a fronte di un pagamento rateale concesso, la banca rinuncia a svariati importi a titolo di interessi maturati: si tratta di elementi che consentono di realizzare il risultato cui tipicamente tende il negozio di transazione, che è quello di prevenire liti future.
4.4- Correttamente il Tribunale ha qualificato l'accordo come transazione (non novativa), in aderenza alla giurisprudenza di merito riferibile a casi analoghi secondo la quale costituisce transazione semplice e non novativa il documento col quale le parti, utilizzando la locuzione “pagamento a saldo e stralcio” (terminologia utilizzata nella documentazione al vaglio di questa Corte di Appello in riferimento alla sistemazione di tutte le posizioni coinvolte), a fronte dell'azzeramento del debito, si sono limitate ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto ed a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali.
Dalla natura di transazione semplice, e non novativa, di tale accordo deriva, inoltre, che l'accordo originario può rivivere solo qualora venga meno l'accordo transattivo che si affianca e che modifica l'originario, e ciò al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario (Trib. Milano 28.5.2019).
Si ribadisce che, nel nostro caso, la transazione ha avuto regolare, completa e pacifica esecuzione.
5- Con ulteriore censura, gli appellanti invocano, in ogni caso, la nullità, anche parziale, della transazione, negata dal primo giudice.
Sulla sorte della transazione su titolo nullo, il tribunale ha esposto che l'annullamento della transazione su titolo nullo poteva essere chiesto solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo e che, in ogni caso, nessuna nullità parziale era stata domandata;
ha, dunque, rigettato ogni domanda aggiungendo che, pur laddove fosse tata proposta domanda di nullità parziale, il c.t.u. aveva escluso ogni fondatezza della domanda di ripetizione.
5.1- Va evidenziato che in primo grado nessuna domanda di nullità – totale o parziale – della transazione è stata chiesta. In questa fase di appello, è stata domandata la “nullità parziale” della transazione. Premesso che è rilevabile d'ufficio la eventuale nullità della transazione su titolo nullo, le conclusioni del tribunale sono condivise dal Collegio.
5.2- L'art. 1972 c.c., rubricato “transazione su titolo nullo”, così recita:
6 1. È nulla la transazione relativa ad un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
2. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo,
l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.
Vero è che in primo grado la nullità della transazione non è mai stata domandata, come esposto;
tuttavia, alla luce della pacifica rilevabilità d'ufficio della eventuale nullità della transazione su titolo nullo, correttamente il Tribunale ha vagliato ed esaminato la questione ed ha concluso, sia pur in maniera sintetica, in termini di non applicabilità del co. 2 (ha esposto il
Tribunale che l'annullamento della transazione su titolo nullo poteva essere chiesto solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo e che, in ogni caso, nessuna nullità parziale era stata domandata).
5.3- Ricordato che la rilevazione della nullità contrattuale - anche d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. Cass. n. 16102/ 2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024; Cass. 34053/2023), con specifico riferimento alla transazione su titolo nullo si osserva quanto segue.
5.4.- La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato espressamente di tale nullità (comma 1),
e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda
(comma 2).
Poiché però, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., l'illiceità del contratto consegue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità (totale) della transazione ai sensi del co.1 presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo. Quanto al co. 2, invece, l'invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune) è destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto solo ove se
7 ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione (Cass. 2016 n. 23064; in tale pronuncia la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla una transazione tra la banca ed il cliente in regione della semplice nullità di alcune clausole di capitalizzazione trimestrale relative ad un contratto di conto corrente, senza uno specifico accertamento in ordine all'idoneità di tali clausole a determinare anche l'illiceità della causa del menzionato contratto).
5.5- Nel caso al vaglio di questo Collegio, nessuna nullità ai sensi del co.1 può essere pronunciata non solo perché gli appellanti non hanno neppure prospettato una ipotesi di illiceità del contratto di conto corrente, ma perché in concreto non è configurabile, in quanto non emersa. Gli attori hanno dedotto in primo grado esclusivamente la nullità di singole e specifiche clausole (interessi anatocistici nulli per violazione di norma imperativa, c.m.s. non pattuita).
Ne consegue che, in applicazione dei suesposti principi, nel caso in esame, la dedotta invalidità di talune clausole del contratto di conto corrente, per un verso non è da sola idonea ad evidenziare una causa illecita o un motivo illecito comune – neppure allegati – (co 1); per altro verso potrebbe tradursi nella invalidità dell'intero contratto di transazione, ma solo a condizione che se ne accerti la essenzialità rispetto al concordato “piano di rientro” (co.2).
Poiché anche tale seconda evenienza non è stata dedotta né dimostrata in alcun modo, oltre a non emergere dal complessivo accordo, va esclusa la nullità totale/parziale della transazione per nullità di singole clausole del contratto di conto corrente (vedi anche Cass.
2016 n. 2413: L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso (così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, né affermata l'essenzialità di quelle clausole nell'economia del contratto medesimo).
8 6- Alla luce della intervenuta transazione, è preclusa ogni questione di nullità, totale o parziale dei sottostanti contratti così come di nullità totale o parziale della transazione, inconfigurabile per tutto quanto esposto.
7. Inoltre, poiché l'accordo transattivo resta fermo e vincolante (si ricorda che è stato anche integralmente eseguito), a tanto consegue che non è possibile procedere alla eliminazione di poste asseritamente illegittime annotate dalla banca sul conto in esame (Trib.
Oristano, sentenza n.179/2021; vedi anche Trib. Roma 2013, n. 383 nel senso che la definizione transattiva impedisce la proposizione di domande volte al ricalcolo del conto sul presupposto della illegittima applicazione di singole clausole contrattuali nulle, ricalcolo possibile solo laddove sia dichiarata nulla la transazione ai sensi dell'art. 1972 c.c., ipotesi inconfigurabile in caso di nullità di singole clausole, laddove la parte non ne dimostri l'essenzialità.)
Neppure sono allegati e provati nuovi rapporti regolati nel medesimo conto conclusi in epoca successiva alla transazione;
anzi, emerge dagli atti che dopo la transazione il conto è stato chiuso.
8. Con ulteriore censura l'appellante si duole della violazione da parte della banca del
“principio di buona fede” con specifico riferimento al coinvolgimento, nella conclusa sistemazione/transazione, anche di altri rapporti di dubbia validità (rapporto cd. . Pt_5
Si tratta di censura inammissibile poiché pone questioni mai allegate in primo grado.
9. Infine, la parte appellante si duole della violazione della disciplina che regola l'anatocismo e censura la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che, in ogni caso, alla data di chiusura del conto non vi fossero poste da ripetere.
9.1- Il tribunale in motivazione, ad abundantiam, ha argomentato che alla data di chiusura del conto non vi era alcun saldo attivo da ripetere, richiamando gli esiti della c.t.u.
È evidente, dunque, che tale ultimo motivo di appello sull'indebito potrebbe essere vagliato solo in presenza di una transazione invalida. In ogni caso, il tribunale ha correttamente ritenuto che: - il conto era stato chiuso in data 6.2.2006, ovverosia al momento del completo adempimento della transazione;
- laddove la transazione non fosse stata ritenuta valida, vi sarebbe stato, a quella data, un saldo a debito di € 402.111,34 (poi azzerato con l'adempiuta transazione); - conseguentemente, il calcolo più favorevole al correntista elaborato dal c.t.u. (somme indebite annotate dalla banca per un importo pari ad €
214.814,84), in ogni caso non avrebbe dato luogo ad un saldo attivo residuo, posto che il correntista aveva agito solo in ripetizione.
L'appello va, dunque, rigettato.
9 10. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), nell'importo di € 2.977,00 per la fase di studio, di € 1.911,00 per la fase introduttiva, di €
2.163,00 per la trattazione (€ 4.326,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 5.103,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 12.154,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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