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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10071 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
N. 4178/2023 R.G.A.C.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del Dott. SI AR
RR, a scioglimento della riserva assunta il 3.11.2025, lette le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e le conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4178/2023 del R.G.A.C.
tra
codice fiscale in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, rappresentato Pt_1
e difeso dall'Avvocatura Municipale
Parte opponente
e
codice fiscale , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Fulvio
Frasca, del Foro di Pt_1
Parte opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione tempestivamente notificato, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli (n. 263/2023, pubblicato il 12.01.2023 e notificato il 16.1.2023), contenente l'intimazione al pagamento delle seguenti somme: euro 17.222,74, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al
D.Lgs. n. 231/2002; euro 53,82 per spese notarili;
euro 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, D.Lgs. n. 231/2002, oltre ai compensi ed esborsi, come per legge. Nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato, si è dichiarata Controparte_1
cessionaria dei crediti indicati in quattro fatture che erano state emesse dalla Cooperativa
Sociale Unika, a fronte del servizio di accoglienza di minori e nuclei madre-bambino disciplinato dalla Convenzione rep. n. 39 del 21.01.2021, sottoscritta con il Parte_1
e messa in esecuzione, giuste specifiche autorizzazioni rilasciate dal Dirigente del
[...]
Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza dell'indicato ente locale.
Nell'opposizione notificata il 15.2.2023, il ha contestato che la fonte Parte_1
negoziale del rapporto intercorso con la cooperativa rientrasse tra le «transazioni commerciali» individuate dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002; in subordine, ha sostenuto che il termine iniziale di decorrenza degli interessi fosse stato erroneamente individuato dal ricorrente ed argomentato che l'importo forfettario previsto dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 fosse dovuto una tantum anziché su ogni singola fattura rimasta insoluta.
Nella comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, ha Controparte_1 replicato che, con l'indicata convenzione, si fosse instaurato tra la Cooperativa Sociale
Unika ed il un rapporto negoziale di natura patrimoniale riconducibile Parte_1
alle «transazioni commerciali».
La banca cessionaria ha altresì sostenuto che l'eccezione relativa ad un erroneo computo del termine di decorrenza degli interessi, anche sulla base del principio della vicinanza della prova, fosse stata tardivamente sollevata dall'opponente e, infine, che l'importo forfettario a titolo di risarcimento del danno fosse dovuto su ogni singola fattura insoluta alla luce della sentenza C.G.U.E. del 20.10.2022 (Causa C-585/20).
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti originariamente fissata in presenza, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice, dopo aver dato atto dell'avvenuto pagamento da parte del (in data 7.3.2023, con Parte_1 mandato n. 3570/23) dell'importo ingiunto per capitale, ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 14.3.2024, nuovamente sostituita dal deposito delle note scritte previste dall'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 183, comma
6, c.p.c.
2 Depositate dalle parti le memorie indicate nel predetto articolo, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 3.11.2025.
Con l'entrata in vigore del D.L. 8 agosto 2025, n. 117 («Misure urgenti in materia di giustizia»), convertito con modificazioni nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono state introdotte modifiche e provvedimenti urgenti al fine di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, accelerare la definizione dei procedimenti e rispettare gli obiettivi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A tal fine, l'art. 3 del citato decreto-legge ha disposto l'applicazione straordinaria presso gli Uffici Giudiziari di primo grado di magistrati, anche fuori ruolo, per la definizione da remoto dei giudizi civili. Il Tribunale di
Napoli, visto il citato decreto-legge e la successiva Delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura del 1.10.2025, con decreto del 3.10.2025, n. 338, ha disposto l'assegnazione di questo Giudicante all'Undicesima Sezione Civile.
L'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. è stata sostituita dalle note scritte previste dall'art. 127-ter c.p.c., che le parti hanno tempestivamente depositato.
Motivi della decisione
Come indicato nell'esposizione dei fatti di causa, nel corso del processo il Parte_1 ha effettuato il pagamento parziale dell'importo di euro 17.222,74, all'uopo depositando relativo mandato di pagamento n. 3570/23. ha imputato la somma Controparte_1
ricevuta a titolo di sorte capitale. Per effetto di tale pagamento parziale, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è, infatti, un giudizio di cognizione ordinaria nel quale
è devoluto al Giudice l'accertamento completo della situazione giuridica controversa che poi esita nella sentenza con il quale viene definito. Ne consegue che il pagamento parziale compiuto dopo la notificazione dell'opposizione, ma prima della definizione del giudizio, rende impossibile confermare il decreto ingiuntivo, anche nel caso di rigetto dell'opposizione, in quanto, all'esito della fase di opposizione, il provvedimento emesso dal
Giudice del monitorio risulterebbe contenere un'intimazione di pagamento riferita ormai ad un tempo non più “attuale” e ad un materiale probatorio non più “sufficiente” per il Giudice della fase a cognizione ordinaria (cfr. Cass., III civ., 12 febbraio 1994, n. 1421; Cass., Sez.
Unite, 7 luglio 1993, n. 7448).
3 La revoca del decreto ingiuntivo per l'intervenuto pagamento parziale non esclude, tuttavia,
l'accertamento del debito residuo, che costituisce l'oggetto del giudizio di opposizione, definito con sentenza che si sostituisce, quale titolo esecutivo al decreto ingiuntivo (cfr.
Trib. Napoli, IX civ., 14.5.2025, n. 4773, est. Cavallaro).
L'opposizione non è fondata nel merito e va respinta.
Non merita accoglimento l'eccezione del secondo cui il rapporto Parte_1
intercorso tra il nominato ente locale e la Cooperativa Sociale Unika non sia riconducibile alle «transazioni commerciali», come definite dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs n.
231/2002.
Il Comune di a liberamente affidato ad un privato le attività di accoglienza di minori Pt_1
e nuclei madre-bambino, mediante la conclusione di apposite convenzioni i cui effetti (come indicato testualmente tra i «Dato Atto» della Convenzione n. 39, acquisita tra le prove documentali) «si esplicheranno solo in caso di concreto inserimento di minori e di relativa autorizzazione alla spesa». All'uopo, ha prodotto tali specifiche Controparte_1
autorizzazioni, contenenti i nominativi dei minori che hanno beneficiato delle attività della cooperativa. Tali autorizzazioni, debitamente sottoscritte, indicano sia la prestazione da svolgere nell'interesse di detti beneficiari sia il conseguente corrispettivo spettante alla cooperativa. Esse sono, pertanto, riconducibili ai «contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo», descritti dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs n. 231/2002.
Inoltre, la Cooperativa Sociale Unika svolge un'attività economica organizzata, senza la quale non avrebbe potuto erogare i servizi di accoglienza dei minori né avrebbe ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 4 del Regolamento della Regione Campania n. 4 del
7.4.2014. Per contro, non vale ad escludere la qualifica di imprenditore della detta cooperativa il divieto di distribuire gli utili, non essendo lo scopo di lucro essenziale ai fini di tale qualificazione.
Quanto agli interessi di mora nelle «transazioni commerciali», la relativa decorrenza deve essere individuata sulla base dei criteri indicati dall'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002.
Nel caso di specie non risulta raggiunta la prova di quanto sostenuto dal Parte_1
in ordine ad un termine di decorrenza degli interessi asseritamente successivo rispetto a
4 quello indicato dalla corrispondente alla data in cui l'ente locale Controparte_1
avrebbe effettivamente ricevuto le fatture.
Per quanto concerne la distinta questione del dies ad quem, lo stesso coincide con la data del pagamento, non potendosi, tuttavia, considerare tale quella in cui il debitore si sia determinato all'adempimento senza però averlo ancora effettivamente eseguito. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ai fini Parte_1 dell'individuazione del dies ad quem, non possa farsi riferimento alle date in cui sono stati disposti i quattro mandati di pagamento delle fatture di cui alla domanda monitoria, trattandosi di adempimenti prodromici all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.
L'eccezione del sulla violazione dell'art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/2002 Parte_1
è parimenti infondata, come da ultimo confermato dalla sentenza C.G.U.E., Ottava Sezione,
1.12.2022 (causa C-370/21), il cui dispositivo statuisce: «L'articolo 6, paragrafo 1, Direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento».
In detta sentenza la C.G.U.E. ha osservato che l'articolo 2, punto 4, dell'indicata direttiva definisce «ritardo di pagamento» quello non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale. Poiché la stessa direttiva si applica ad «ogni pagamento» effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (cfr. articolo 1, paragrafo 2 della direttiva), ne discende allora che sia gli interessi di mora che l'importo forfettario minimo, vadano applicati ad ogni transazione commerciale singolarmente considerata.
In conclusione, l'opposizione va respinta e, atteso il pagamento della sorte capitale del credito azionato in via monitoria nelle more del giudizio, va altresì disposta l a revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il rigetto di tutti i motivi dell'opposizione determina la soccombenza totale del
[...]
e regola, di conseguenza, la condanna alle spese per la fase di opposizione, Parte_1
5 che gravano integralmente sull'ente locale e vengono liquidate con l'applicazione dei valori minimi previsti dai parametri forensi attualmente vigenti, sulla base del valore della causa dichiarato nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando:
- rigetta l'opposizione del avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 263/2023, pubblicato il 12.01.2023;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il a pagare al creditore cessionario, Parte_1 CP_1
l'importo di euro 10.509,64 a titolo di interessi di mora da calcolarsi ai sensi
[...] dell'art. 4, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi, sulle somme indicate nelle fatture trasmesse all'indicato ente locale e distinte da: n. 23_20 del
31.12.2020; n. 3_21 del 28.2.2021; n. 6_21 del 30.4.2021; n. 8_21 del 30.6.2021;
- condanna il a pagare a euro 40,00 quale Parte_1 Controparte_1
importo forfettario a titolo risarcimento dovuto su ciascuna delle sopra indicate fatture, per la somma complessiva di euro 160,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. n. 231/2022;
- condanna, altresì, il a pagare a le spese Parte_1 Controparte_1
notarili sostenute, pari a euro 53,82 (i.v.a. incl.);
- condanna, infine, il al pagamento delle spese di lite di lite che si Parte_1
quantificano: per la fase di opposizione, in euro 3.809,00 per compensi, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
per la fase monitoria, in euro
1.370,00 per compensi, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a., ed esborsi, come per legge.
Napoli, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
SI AR RR
6
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
N. 4178/2023 R.G.A.C.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del Dott. SI AR
RR, a scioglimento della riserva assunta il 3.11.2025, lette le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e le conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4178/2023 del R.G.A.C.
tra
codice fiscale in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, rappresentato Pt_1
e difeso dall'Avvocatura Municipale
Parte opponente
e
codice fiscale , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Fulvio
Frasca, del Foro di Pt_1
Parte opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione tempestivamente notificato, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli (n. 263/2023, pubblicato il 12.01.2023 e notificato il 16.1.2023), contenente l'intimazione al pagamento delle seguenti somme: euro 17.222,74, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al
D.Lgs. n. 231/2002; euro 53,82 per spese notarili;
euro 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, D.Lgs. n. 231/2002, oltre ai compensi ed esborsi, come per legge. Nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato, si è dichiarata Controparte_1
cessionaria dei crediti indicati in quattro fatture che erano state emesse dalla Cooperativa
Sociale Unika, a fronte del servizio di accoglienza di minori e nuclei madre-bambino disciplinato dalla Convenzione rep. n. 39 del 21.01.2021, sottoscritta con il Parte_1
e messa in esecuzione, giuste specifiche autorizzazioni rilasciate dal Dirigente del
[...]
Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza dell'indicato ente locale.
Nell'opposizione notificata il 15.2.2023, il ha contestato che la fonte Parte_1
negoziale del rapporto intercorso con la cooperativa rientrasse tra le «transazioni commerciali» individuate dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002; in subordine, ha sostenuto che il termine iniziale di decorrenza degli interessi fosse stato erroneamente individuato dal ricorrente ed argomentato che l'importo forfettario previsto dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 fosse dovuto una tantum anziché su ogni singola fattura rimasta insoluta.
Nella comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, ha Controparte_1 replicato che, con l'indicata convenzione, si fosse instaurato tra la Cooperativa Sociale
Unika ed il un rapporto negoziale di natura patrimoniale riconducibile Parte_1
alle «transazioni commerciali».
La banca cessionaria ha altresì sostenuto che l'eccezione relativa ad un erroneo computo del termine di decorrenza degli interessi, anche sulla base del principio della vicinanza della prova, fosse stata tardivamente sollevata dall'opponente e, infine, che l'importo forfettario a titolo di risarcimento del danno fosse dovuto su ogni singola fattura insoluta alla luce della sentenza C.G.U.E. del 20.10.2022 (Causa C-585/20).
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti originariamente fissata in presenza, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice, dopo aver dato atto dell'avvenuto pagamento da parte del (in data 7.3.2023, con Parte_1 mandato n. 3570/23) dell'importo ingiunto per capitale, ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 14.3.2024, nuovamente sostituita dal deposito delle note scritte previste dall'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 183, comma
6, c.p.c.
2 Depositate dalle parti le memorie indicate nel predetto articolo, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 3.11.2025.
Con l'entrata in vigore del D.L. 8 agosto 2025, n. 117 («Misure urgenti in materia di giustizia»), convertito con modificazioni nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono state introdotte modifiche e provvedimenti urgenti al fine di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, accelerare la definizione dei procedimenti e rispettare gli obiettivi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A tal fine, l'art. 3 del citato decreto-legge ha disposto l'applicazione straordinaria presso gli Uffici Giudiziari di primo grado di magistrati, anche fuori ruolo, per la definizione da remoto dei giudizi civili. Il Tribunale di
Napoli, visto il citato decreto-legge e la successiva Delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura del 1.10.2025, con decreto del 3.10.2025, n. 338, ha disposto l'assegnazione di questo Giudicante all'Undicesima Sezione Civile.
L'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. è stata sostituita dalle note scritte previste dall'art. 127-ter c.p.c., che le parti hanno tempestivamente depositato.
Motivi della decisione
Come indicato nell'esposizione dei fatti di causa, nel corso del processo il Parte_1 ha effettuato il pagamento parziale dell'importo di euro 17.222,74, all'uopo depositando relativo mandato di pagamento n. 3570/23. ha imputato la somma Controparte_1
ricevuta a titolo di sorte capitale. Per effetto di tale pagamento parziale, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è, infatti, un giudizio di cognizione ordinaria nel quale
è devoluto al Giudice l'accertamento completo della situazione giuridica controversa che poi esita nella sentenza con il quale viene definito. Ne consegue che il pagamento parziale compiuto dopo la notificazione dell'opposizione, ma prima della definizione del giudizio, rende impossibile confermare il decreto ingiuntivo, anche nel caso di rigetto dell'opposizione, in quanto, all'esito della fase di opposizione, il provvedimento emesso dal
Giudice del monitorio risulterebbe contenere un'intimazione di pagamento riferita ormai ad un tempo non più “attuale” e ad un materiale probatorio non più “sufficiente” per il Giudice della fase a cognizione ordinaria (cfr. Cass., III civ., 12 febbraio 1994, n. 1421; Cass., Sez.
Unite, 7 luglio 1993, n. 7448).
3 La revoca del decreto ingiuntivo per l'intervenuto pagamento parziale non esclude, tuttavia,
l'accertamento del debito residuo, che costituisce l'oggetto del giudizio di opposizione, definito con sentenza che si sostituisce, quale titolo esecutivo al decreto ingiuntivo (cfr.
Trib. Napoli, IX civ., 14.5.2025, n. 4773, est. Cavallaro).
L'opposizione non è fondata nel merito e va respinta.
Non merita accoglimento l'eccezione del secondo cui il rapporto Parte_1
intercorso tra il nominato ente locale e la Cooperativa Sociale Unika non sia riconducibile alle «transazioni commerciali», come definite dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs n.
231/2002.
Il Comune di a liberamente affidato ad un privato le attività di accoglienza di minori Pt_1
e nuclei madre-bambino, mediante la conclusione di apposite convenzioni i cui effetti (come indicato testualmente tra i «Dato Atto» della Convenzione n. 39, acquisita tra le prove documentali) «si esplicheranno solo in caso di concreto inserimento di minori e di relativa autorizzazione alla spesa». All'uopo, ha prodotto tali specifiche Controparte_1
autorizzazioni, contenenti i nominativi dei minori che hanno beneficiato delle attività della cooperativa. Tali autorizzazioni, debitamente sottoscritte, indicano sia la prestazione da svolgere nell'interesse di detti beneficiari sia il conseguente corrispettivo spettante alla cooperativa. Esse sono, pertanto, riconducibili ai «contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo», descritti dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs n. 231/2002.
Inoltre, la Cooperativa Sociale Unika svolge un'attività economica organizzata, senza la quale non avrebbe potuto erogare i servizi di accoglienza dei minori né avrebbe ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 4 del Regolamento della Regione Campania n. 4 del
7.4.2014. Per contro, non vale ad escludere la qualifica di imprenditore della detta cooperativa il divieto di distribuire gli utili, non essendo lo scopo di lucro essenziale ai fini di tale qualificazione.
Quanto agli interessi di mora nelle «transazioni commerciali», la relativa decorrenza deve essere individuata sulla base dei criteri indicati dall'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002.
Nel caso di specie non risulta raggiunta la prova di quanto sostenuto dal Parte_1
in ordine ad un termine di decorrenza degli interessi asseritamente successivo rispetto a
4 quello indicato dalla corrispondente alla data in cui l'ente locale Controparte_1
avrebbe effettivamente ricevuto le fatture.
Per quanto concerne la distinta questione del dies ad quem, lo stesso coincide con la data del pagamento, non potendosi, tuttavia, considerare tale quella in cui il debitore si sia determinato all'adempimento senza però averlo ancora effettivamente eseguito. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ai fini Parte_1 dell'individuazione del dies ad quem, non possa farsi riferimento alle date in cui sono stati disposti i quattro mandati di pagamento delle fatture di cui alla domanda monitoria, trattandosi di adempimenti prodromici all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.
L'eccezione del sulla violazione dell'art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/2002 Parte_1
è parimenti infondata, come da ultimo confermato dalla sentenza C.G.U.E., Ottava Sezione,
1.12.2022 (causa C-370/21), il cui dispositivo statuisce: «L'articolo 6, paragrafo 1, Direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento».
In detta sentenza la C.G.U.E. ha osservato che l'articolo 2, punto 4, dell'indicata direttiva definisce «ritardo di pagamento» quello non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale. Poiché la stessa direttiva si applica ad «ogni pagamento» effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (cfr. articolo 1, paragrafo 2 della direttiva), ne discende allora che sia gli interessi di mora che l'importo forfettario minimo, vadano applicati ad ogni transazione commerciale singolarmente considerata.
In conclusione, l'opposizione va respinta e, atteso il pagamento della sorte capitale del credito azionato in via monitoria nelle more del giudizio, va altresì disposta l a revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il rigetto di tutti i motivi dell'opposizione determina la soccombenza totale del
[...]
e regola, di conseguenza, la condanna alle spese per la fase di opposizione, Parte_1
5 che gravano integralmente sull'ente locale e vengono liquidate con l'applicazione dei valori minimi previsti dai parametri forensi attualmente vigenti, sulla base del valore della causa dichiarato nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando:
- rigetta l'opposizione del avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 263/2023, pubblicato il 12.01.2023;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il a pagare al creditore cessionario, Parte_1 CP_1
l'importo di euro 10.509,64 a titolo di interessi di mora da calcolarsi ai sensi
[...] dell'art. 4, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi, sulle somme indicate nelle fatture trasmesse all'indicato ente locale e distinte da: n. 23_20 del
31.12.2020; n. 3_21 del 28.2.2021; n. 6_21 del 30.4.2021; n. 8_21 del 30.6.2021;
- condanna il a pagare a euro 40,00 quale Parte_1 Controparte_1
importo forfettario a titolo risarcimento dovuto su ciascuna delle sopra indicate fatture, per la somma complessiva di euro 160,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. n. 231/2022;
- condanna, altresì, il a pagare a le spese Parte_1 Controparte_1
notarili sostenute, pari a euro 53,82 (i.v.a. incl.);
- condanna, infine, il al pagamento delle spese di lite di lite che si Parte_1
quantificano: per la fase di opposizione, in euro 3.809,00 per compensi, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
per la fase monitoria, in euro
1.370,00 per compensi, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a., ed esborsi, come per legge.
Napoli, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
SI AR RR
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