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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4716/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010391743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010391743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 25/09/2025 a Regione Campania ed Agenzia
Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 09/10/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv. Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90103917 43/000, asseritamente notificata il 12/09/2025, fondata sulle due seguenti sottostanti Cartelle di Pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 100 2024 00098992 70 000, asseritamente notificata in data 15/03/2024, relativa al mancato pagamento della Tassa Auto per l'anno 2018, per un importo pari ad € 1.022,20;
2. Cartella di pagamento n. 100 2024 00330302 89 000, asseritamente notificata in data 19/09/2024, relativa al mancato pagamento della Tassa Auto per l'anno 2017, per un importo pari ad € 775,49;
per un totale di € 1.797,69.
La ricorrente ha impugnato il predetto atto impositivo eccependo:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai state notificate né le Cartelle di Pagamento ivi richiamate, né gli Avvisi di Accertamento di competenza della Regione Campania;
- Intervenuta prescrizione del presunto debito, essendo spirato il termine triennale previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi.
Regione Campania, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 17/12/2025, ha fatto preliminarmente rilevare di aver annullato, in autotutela, gli Avvisi di Accertamento concernenti la Tassa Auto per l'anno 2018, insistendo, invece, per la legittimità del proprio operato in riferimento a quella per l'anno
2017, con riferimento alla quale ha insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale va premesso che l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 24518 del 2024). In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità (Corte di cassazione sentenza 17 settembre 2019 n. 23060).
Per quanto anche confermato dalla Corte di cassazione con propria Ordinanza n. 20627 del 22/07/2025,
l'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, svolgendo detta rilevabilità d'ufficio una funzione di interesse pubblico, e richiede al giudice di rilevare ex actis la tempestività, o meno, del ricorso,
a nulla rilevando il mancato cenno al vizio nell'atto di costituzione della resistente, che invece è vincolata, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546 del 1992, a proporre eccezioni processuali e di merito che però non siano rilevabili d'ufficio.
Rimane pertanto una competenza propria del giudice il potere-dovere di controllare l'inesistenza di cause di inammissibilità del ricorso e quindi anche la tempestività della sua notificazione come provata dalla parte.
Nel caso in esame questo Giudice prende atto che il ricorrente non ha prodotto la prova richiesta, non avendo depositato la relata di notifica, e/o la busta contenente l'atto impugnato ricevuto da Agenzia Entrate
Riscossione e/o il referto di spedizione/consegna dell'Ufficio Postale e che, pertanto, non è possibile verificare la tempestività del ricorso.
Il detto profilo di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, deve reputarsi assorbente di ogni altra questione di legittimità o di merito.
All'inammissibilità del ricorso segue la soccombenza delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 200,00 oltre oneri accessori, se dovuti, in favore di Parte convenuta.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4716/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010391743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010391743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 25/09/2025 a Regione Campania ed Agenzia
Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 09/10/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv. Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90103917 43/000, asseritamente notificata il 12/09/2025, fondata sulle due seguenti sottostanti Cartelle di Pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 100 2024 00098992 70 000, asseritamente notificata in data 15/03/2024, relativa al mancato pagamento della Tassa Auto per l'anno 2018, per un importo pari ad € 1.022,20;
2. Cartella di pagamento n. 100 2024 00330302 89 000, asseritamente notificata in data 19/09/2024, relativa al mancato pagamento della Tassa Auto per l'anno 2017, per un importo pari ad € 775,49;
per un totale di € 1.797,69.
La ricorrente ha impugnato il predetto atto impositivo eccependo:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai state notificate né le Cartelle di Pagamento ivi richiamate, né gli Avvisi di Accertamento di competenza della Regione Campania;
- Intervenuta prescrizione del presunto debito, essendo spirato il termine triennale previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi.
Regione Campania, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 17/12/2025, ha fatto preliminarmente rilevare di aver annullato, in autotutela, gli Avvisi di Accertamento concernenti la Tassa Auto per l'anno 2018, insistendo, invece, per la legittimità del proprio operato in riferimento a quella per l'anno
2017, con riferimento alla quale ha insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale va premesso che l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 24518 del 2024). In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità (Corte di cassazione sentenza 17 settembre 2019 n. 23060).
Per quanto anche confermato dalla Corte di cassazione con propria Ordinanza n. 20627 del 22/07/2025,
l'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, svolgendo detta rilevabilità d'ufficio una funzione di interesse pubblico, e richiede al giudice di rilevare ex actis la tempestività, o meno, del ricorso,
a nulla rilevando il mancato cenno al vizio nell'atto di costituzione della resistente, che invece è vincolata, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546 del 1992, a proporre eccezioni processuali e di merito che però non siano rilevabili d'ufficio.
Rimane pertanto una competenza propria del giudice il potere-dovere di controllare l'inesistenza di cause di inammissibilità del ricorso e quindi anche la tempestività della sua notificazione come provata dalla parte.
Nel caso in esame questo Giudice prende atto che il ricorrente non ha prodotto la prova richiesta, non avendo depositato la relata di notifica, e/o la busta contenente l'atto impugnato ricevuto da Agenzia Entrate
Riscossione e/o il referto di spedizione/consegna dell'Ufficio Postale e che, pertanto, non è possibile verificare la tempestività del ricorso.
Il detto profilo di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, deve reputarsi assorbente di ogni altra questione di legittimità o di merito.
All'inammissibilità del ricorso segue la soccombenza delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 200,00 oltre oneri accessori, se dovuti, in favore di Parte convenuta.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)