Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 20.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10282/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Magro;
Ricorrente C.F._1
CONTRO
[...]
Controparte_1
, c.f. ; Resistente contumace
[...] P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: - di essere inserito nella Graduatoria Unica ex art. 12 L.R.
5/2014 nel contingente con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative annue per l'anno 2023 con la qualifica di Costruttore muri a secco e Motocespugliatorista;
- che vanta una anzianità di iscrizione e turni annuali ininterrotti di avviamento al lavoro alle dipendenze dell resistente dal 2021, CP_1
con una progressione legata alla permanenza in graduatoria che lo ha visto transitare dal contingente ex art. 49 L.R. 16/1996 al contingente del lavoratori con garanzia occupazionale di 151 giornate ex art. 48
L.R.16/1996, ben potendosi evincere la detta circostanza dall'esame della graduatoria dei lavoratori forestali dell'anno 2001 nonché dalla scheda anagrafico-professionale rilasciata dal C.P.I. di Bronte;
- nello specifico, di avere lavorato in favore dell' Controparte_2
e Ter. Serv. nei mesi e per le giornate
[...] CP_3
riportate in buste paga e nei modelli Unilav;
- di essere stato adibito allo svolgimento delle mansioni di operaio agricolo corrispondenti alla qualifica per la quale è inserito in graduatoria giusta declaratoria del
CCNL e CIRL vigenti il tutto per come evincibile dalle richiamate graduatorie, contrattazione collettiva e
- che, pur nell'identità di mansioni e qualifiche tra quelle proprie del personale a tempo indeterminato e quelle proprie del ricorrente, la contrattazione regionale, con l'art. 11 del
Contratto integrativo regionale di lavoro del 27/12/2000, ha previsto la corresponsione di una indennità professionale in favore del solo personale a tempo indeterminato;
- che la norma contrattuale in questione si pone all'evidenza in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE e con l'art. 5 del d. lgs. 368/2001, i quali, nel sancire i principio di non discriminazione tra prestatori di lavoro a termine e non, vanno interpretati nel senso di ritenere la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
"comparabile", [giustificabile, ndr] solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (così nella giurisprudenza citata); - che, postulata la spettanza del diritto, l'indennità in questione va calcolata in € 3,87 mensili (4 dal 2018) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, come peraltro confermato da precedenti giurisprudenziali di merito;
- di avere intimato l'adempimento dell'indennità per cui è causa con missiva del 23.1.2023 senza avere ottenuto positivo riscontro.
Il ricorrente ha quindi così concluso: “Ritenere e dichiarare che il ricorrente è iscritto nelle graduatorie dei lavoratori forestali ex LR 16/96 e ss.mod. dal 2001, con la qualifica di Bracciante Agricolo e, in tale qualità, ha svolto ininterrottamente turni di lavoro alle dipendenze dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dir. Reg. Svil. Rurale e Ter. Serv. 11 –
Catania quale operaio agricolo con contratti a tempo determinato;
Ritenere e dichiarare che, in ragione di tale attività, in tutto assimilabile a quella svolta dagli operari a tempo indeterminato assunti alle dipendenze della il ricorrente ha diritto al riconoscimento della “indennità professionale” prevista dall'art. 11 CIRL 2001 (per come integrato e modificato dal successivo art. 4 CIRL 2017) a partire dall'anno
2001, e nel contempo Condannare l' Controparte_4
in persona dell'Assessore pro tempore
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2.136,62 pari all'importo della indennità professionale maturata e non corrisposta da maggio 2019 a ottobre 2024 periodo di esigibilità anche atteso l'atto interruttivo della prescrizione dei crediti rappresentato dalla diffida e messa in mora del
23/01/2023, o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del procedimento oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
L'Assessorato Regionale convenuto non si è costituito in giudizio. L'udienza del 20.5.2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell
[...]
, ritualmente Controparte_5
evocato e non costituitosi in giudizio.
Il ricorso è fondato, richiamandosi le ragioni espresse in precedenti di questo Ufficio, le cui motivazioni si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis Sentenza n. 893/2023 del 8.3.2023, n.
12773/2022 RG, est. dott.ssa Patrizia Mirenda), “...essendo fondata la pretesa avente ad oggetto il riconoscimento, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato- della indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di
16 anni”.
Conviene, prima di dar conto della ragioni della decisione, ricostruire il quadro normativo di riferimento, evidenziandosi, preliminarmente, che il rapporto di lavoro degli operai dipendenti dell'Ente Foreste della
Regione Sicilia, sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, ricade comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stante l'inerenza del rapporto di lavoro degli operai forestali ai fini istituzionali dell'Amministrazione territoriale e la natura del datore di lavoro di ente pubblico non economico a norma del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs.
n. 165/2001.
In siffatto contesto il dato che la disciplina di settore contenga un nucleo di norme che qualifica “speciali”, con cui affida alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrari la gestione giuridica ed economica del personale forestale, non è ragione che può far ritenere la natura privatistica del rapporto, in difetto di una precisa disposizione normativa che espressamente affermi lo svincolo di esso dalle implicazioni che nascono dal relativo inserimento nella struttura istituzionale dell'ente pubblico, assumendo rilevanza unicamente quale modalità disciplinatrice del contenuto integrativo del regolamento negoziale: il che è perfettamente compatibile con la natura pubblicistica del rapporto (cfr., ad esempio, con riferimento all'Azienda delle foreste demaniali della
Sardegna, Cass. Sez. Unite 27.6.1986 n. 4277; ed ancora Cass. Sez. Unite 17.3.1989 n. 1351; ancora, con riferimento all'analoga fattispecie dell'Azienda forestale della Regione Calabria Cass. 12. 3.2014 n.
15357; in tema di forestali della Regione Valle d'Aosta, v. Cass. 26.5.2020 n.9786). Ciò posto, va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo III della L. reg. sic. 6.4.1996, n. 16 che all'art. 45-bis inserito dalla L. reg. sic. n. 14/2006 stabilisce espressamente che “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”. Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordinata all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.
Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda d'iscrizione … è presentata,
a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali”, precisando ancora Controparte_6
al successivo comma 4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali.
I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”. Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della L. reg. sic. in parola regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss. si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70
e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali.
Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone che “Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei 'lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge
18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato:
(a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
(b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
A fronte del contesto normativo considerato, parte ricorrente si duole che l'Amministrazione datrice di lavoro non gli abbia riconosciuto le maggiorazioni legate all'anzianità di servizio già riconosciute agli operai dall'art. 11 del CIRL 1998-2001.
Orbene, con riguardo alla indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile
2001 deve richiamarsi la pronuncia della Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro (n. 150/2020) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si riportano qui di seguito e fanno proprie a mente dell'art. 118, disp. att. c.p.c.
“Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass.
n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale.
La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di
"migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n.
16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al (già Azienda regionale foreste Controparte_1
demaniali) della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo)
e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”.
Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001 -nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato- stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE».
Non sono quindi condivisibili le doglianze del resistente in riferimento, oltre a quanto già osservato, alla funzione assistenziale correlata alla modalità di assunzione (in ispecie iscrizione su base volontaria senza procedura selettiva e percepimento delle indennità di disoccupazione), trattandosi di aspetti che esulano dalle condizioni di impiego. Parimenti, l'eccezione con cui l'Amministrazione riferisce la diversità di attività lavorative svolte si rivela del tutto generica e non dimostra il fatto che la fonderebbe (cfr. art. 115 c.p.c. e 2697 co. 2 c.c.).
Ciò premesso, nella specie risulta pacifico l'intercorso rapporto di lavoro tra le parti in causa, dacché il ricorrente riferisce di prestare servizio alle dipendenze dell'Assessorato resistente a partire quantomeno dal 2001 e la qualifica di operaio specializzato.
Sulla premessa della pluralità degli intercorsi rapporti di lavoro, si fonda l'essenza della spiegata domanda giudiziale del ricorrente: è da essi che trae origine il titolo a cagione della diretta applicabilità delle norme di diritto eurounitario richiamate in ricorso, che prevalgono rispetto alle disposizioni interne con esse contrastanti.
Ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, correttamente parte ricorrente tiene conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
dovendo calcolarsi l'indennità mensile in € 3,87 fino all'1.9.2018 ed in € 4,00 per i periodi successivi, per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Nella specie, il ricorrente considera il periodo di iscrizione nelle citate graduatorie che va da maggio 2019
a ottobre 2024, nei limiti della prescrizione maturata, tenendo conto dell'interruzione del termine per effetto dalla diffida protocollata il 23.1.2023.
I conteggi formulati dal ricorrente appaiono non affetti da vizi logici né macroscopici, onde l'accoglimento integrale di quanto domandato in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, dell' Controparte_5
,
[...] dichiara il diritto di parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi tra da maggio 2019 a ottobre 2024, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale CIRL 2001 e s.m.i.; per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.136,62, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994, dal dovuto al soddisfo;
condanna l'Amministrazione resistente a rifondere le spese di lite al ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., che si liquidano in € 1.030,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
Catania, 21 maggio 2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi