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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1649 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Adozione di maggiorenni tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. TOMASELLI FRANCESCA presso il quale elettivamente domicilia;
ADOTTANTE
E
nato in AM AL in [...] il [...], C.F. CP_1
C.F._1
ADOTTANDO
NONCHE'
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI RG 1649/2025
Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.1.2025, esponeva di voler adottare Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], coniugato, residente regolarmente in Napoli alla Via
Angelo Camillo De Meis, n. 177-80147, con regolare permesso di soggiorno familiare n. , Numero_1 rilasciato dalla Questura di Napoli in data 19.06.2020, in corso di validità, figlio della coniuge ricorrendone i presupposti legge. Persona_1
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 23.6.2025, comparivano l'adottando, la madre e la moglie di costui e il ricorrente con il proprio procuratore, il quale confermava la sua intenzione di adottare il figlio della moglie, in quanto viveva con lui da nove anni, essendosi con ella sposato nel
2018; riferiva che il padre biologico del ragazzo era morto nel 2022, pur se già da anni i rapporti fra i due erano inesistenti;
che egli lavorava e aveva sempre provveduto al mantenimento economico dell'adottando, il quale da qualche tempo svolgeva attività lavorativa nella sua medesima azienda;
che l'adottando, di nazionalità ucraina, era sposato con una ucraina e avevano entrambi regolare permesso di soggiorno in Italia.
All'esito, il Giudice rinviava all'udienza del 15.12.2025, per la rinotifica del ricorso all'adottando, alla madre e alla coniuge di costui, nonché per il deposito del permesso di soggiorno dell'adottando e del certificato di morte del padre di quest'ultimo.
All'udienza del 15.12.2025, comparivano il ricorrente con il proprio procuratore, l'adottando, nonché la madre e la moglie di costui, le quali, entrambe, si dichiaravano favorevoli all'adozione richiesta.
L'adottante dichiarava di non avere figli, confermando la propria volontà di adottare che CP_1 considerava come un figlio acquisito, convivendo con lui da circa dieci anni, ed avendo sposato sua madre.
L'adottando dichiarava di voler essere adottato dal ricorrente, che parimenti considerava come un padre, essendosi egli sempre occupato di lui.
Il procuratore di parte ricorrente si riportava a quanto richiesto in ricorso, rappresentando che il padre biologico dell'adottando era deceduto in Ucraina, come da documentazione in atti, e che non sussisteva alcun interesse delle parti a una statuizione sul cognome, attesa l'applicabilità nel caso di specie della normativa propria del paese di nazionalità dell'adottando, essendo di contro loro interesse esclusivo la sollecita pronuncia dell'adozione, al fine dell'avvio delle pratiche necessarie per il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore di CP_1 RG 1649/2025
All'esito il Giudice assegnava la causa in decisione al Collegio, con atti al PM per le sue conclusioni.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt. 312 e 291 cod. civ. per disporre l'invocata adozione.
Ed invero, è rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme atteso che l'adottante ha compiuto i 35 anni e supera di 18 quelli dell'adottando, e che sono stati espressi i consensi all'adozione da parte dell'adottante e dell'adottando, nonché della madre biologica e della coniuge di quest'ultimo.
Non è invece stato possibile ottenere l'assenso del padre dell'adottando, essendo lo stesso deceduto, come da certificato di morte depositato.
L'adozione in questione appare conveniente per l'adottando in quanto il ricorrente è a lui affettivamente legato, in ragione della lunga convivenza con lo stesso, nonchè in ragione del vincolo matrimoniale con la madre biologica del predetto.
La convenienza per l'adottando ai sensi dell'art. 312 comma 2 c.c., dunque, consiste nella ratifica di una situazione di fatto già in essere.
La domanda di adozione deve quindi essere accolta.
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto trattandosi di procedimento in camera di consiglio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1649/2025 del
R.G.V.G., respinta ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- dispone che si faccia luogo all'adozione di nato a [...] CP_1 il 06.09.1998, C.F. da parte di nato a [...] il C.F._1 Parte_1
29.04.1966;
- manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c..
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Eva Scalfati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1649 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Adozione di maggiorenni tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. TOMASELLI FRANCESCA presso il quale elettivamente domicilia;
ADOTTANTE
E
nato in AM AL in [...] il [...], C.F. CP_1
C.F._1
ADOTTANDO
NONCHE'
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI RG 1649/2025
Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.1.2025, esponeva di voler adottare Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], coniugato, residente regolarmente in Napoli alla Via
Angelo Camillo De Meis, n. 177-80147, con regolare permesso di soggiorno familiare n. , Numero_1 rilasciato dalla Questura di Napoli in data 19.06.2020, in corso di validità, figlio della coniuge ricorrendone i presupposti legge. Persona_1
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 23.6.2025, comparivano l'adottando, la madre e la moglie di costui e il ricorrente con il proprio procuratore, il quale confermava la sua intenzione di adottare il figlio della moglie, in quanto viveva con lui da nove anni, essendosi con ella sposato nel
2018; riferiva che il padre biologico del ragazzo era morto nel 2022, pur se già da anni i rapporti fra i due erano inesistenti;
che egli lavorava e aveva sempre provveduto al mantenimento economico dell'adottando, il quale da qualche tempo svolgeva attività lavorativa nella sua medesima azienda;
che l'adottando, di nazionalità ucraina, era sposato con una ucraina e avevano entrambi regolare permesso di soggiorno in Italia.
All'esito, il Giudice rinviava all'udienza del 15.12.2025, per la rinotifica del ricorso all'adottando, alla madre e alla coniuge di costui, nonché per il deposito del permesso di soggiorno dell'adottando e del certificato di morte del padre di quest'ultimo.
All'udienza del 15.12.2025, comparivano il ricorrente con il proprio procuratore, l'adottando, nonché la madre e la moglie di costui, le quali, entrambe, si dichiaravano favorevoli all'adozione richiesta.
L'adottante dichiarava di non avere figli, confermando la propria volontà di adottare che CP_1 considerava come un figlio acquisito, convivendo con lui da circa dieci anni, ed avendo sposato sua madre.
L'adottando dichiarava di voler essere adottato dal ricorrente, che parimenti considerava come un padre, essendosi egli sempre occupato di lui.
Il procuratore di parte ricorrente si riportava a quanto richiesto in ricorso, rappresentando che il padre biologico dell'adottando era deceduto in Ucraina, come da documentazione in atti, e che non sussisteva alcun interesse delle parti a una statuizione sul cognome, attesa l'applicabilità nel caso di specie della normativa propria del paese di nazionalità dell'adottando, essendo di contro loro interesse esclusivo la sollecita pronuncia dell'adozione, al fine dell'avvio delle pratiche necessarie per il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore di CP_1 RG 1649/2025
All'esito il Giudice assegnava la causa in decisione al Collegio, con atti al PM per le sue conclusioni.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt. 312 e 291 cod. civ. per disporre l'invocata adozione.
Ed invero, è rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme atteso che l'adottante ha compiuto i 35 anni e supera di 18 quelli dell'adottando, e che sono stati espressi i consensi all'adozione da parte dell'adottante e dell'adottando, nonché della madre biologica e della coniuge di quest'ultimo.
Non è invece stato possibile ottenere l'assenso del padre dell'adottando, essendo lo stesso deceduto, come da certificato di morte depositato.
L'adozione in questione appare conveniente per l'adottando in quanto il ricorrente è a lui affettivamente legato, in ragione della lunga convivenza con lo stesso, nonchè in ragione del vincolo matrimoniale con la madre biologica del predetto.
La convenienza per l'adottando ai sensi dell'art. 312 comma 2 c.c., dunque, consiste nella ratifica di una situazione di fatto già in essere.
La domanda di adozione deve quindi essere accolta.
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto trattandosi di procedimento in camera di consiglio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1649/2025 del
R.G.V.G., respinta ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- dispone che si faccia luogo all'adozione di nato a [...] CP_1 il 06.09.1998, C.F. da parte di nato a [...] il C.F._1 Parte_1
29.04.1966;
- manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c..
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Eva Scalfati