Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 3132/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3132/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Turi, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Annamaria Conversano, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 23.1.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.04.2022 [nata a [...] il Parte_1
25.10.1972, CF. ] ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio contratto con [nato il Controparte_1
04.04.1969 ad Eboli (SA), CF. ] in data 25.05.1996 ad Eboli C.F._2
(SA) e da cui erano nati due figli, (09.04.1999) e (21.03.2007). Per_1 Per_2
La ricorrente domandava, inoltre:
1. l'affido congiunto del figlio minore Per_2 con collocazione presso il padre;
2. la determinazione a suo carico di un assegno di mensile pari ad € 150,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre alla sua contribuzione al 30% delle spese straordinarie;
3. il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di € 300,00 mensili da porre a carico del
CP_1
In data 1.9.2022 si costituiva aderendo alla richiesta di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Il resistente chiedeva altresì: 1) l'addebito del divorzio alla ricorrente;
2) l'affido esclusivo del figlio minore;
3) la corresponsione da parte della ricorrente di un assegno mensile pari ad € 400,00 per il mantenimento di entrambi i figli, oltre alla sua contribuzione al
50% delle spese straordinarie;
4) la restituzione delle rate di finanziamento della sua autovettura sostenute per intero dal resistente.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza il 25.09.2022 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 737/2023 emessa in data 20.2.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la definitiva determinazione delle questioni economiche.
Espletata la prova orale, alla udienza del 21.1.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza
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dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 737/2023 emessa in data 20.2.2023, afferisce alle domande di tipo economico proposte dalle parti.
Va in primo luogo evidenziato che in corso di causa anche il secondogenito
(21.03.2007) ha raggiunto la maggiore età ed attualmente vive con il Per_2 padre a Narni (TR).
Per tale ragione va revocata l'assegnazione della casa familiare sita in Eboli (SA) alla via L. Imperato n. 12 in precedenza disposta in favore dello posto che CP_1 il minore non vi abita più.
Va, poi, dichiarata l'inammissibilità della domanda di addebito proposta dal resistente atteso che nel nostro ordinamento non esiste l'addebito del divorzio, essendo previsto unicamente con riferimento alla separazione dall'art. 151 c.c.
Allo stesso modo va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposta dallo di restituzione delle rate del finanziamento contratto per l'acquisto di CP_1 un'automobile e del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Invero, in forza del disposto dell'art. 40 c.p.c., sono da considerarsi inammissibili le domande di risarcimento danni e scioglimento della comunione proposte dalla resistente poichè è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio e separazione personale, soggetta al rito della camera di consiglio, con quello di scioglimento della comunione dei beni mobili e immobili, di restituzione, pagamento di somme e di risarcimento del danno che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legale al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio e anche di separazione personale (cfr. ex pluribus Cass. 22.10.2004 n. 20638; Cass.
15.05.2001 n. 6660 e Cass. 30.08.2004 n, 17404).
B) Dal matrimonio sono nati i figli (09.04.1999) e Per_1 Per_2
(21.03.2007), attualmente di 26 e 18 anni.
Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con
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prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere
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un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene, in applicazione dei principi suesposti, deve necessariamente ritenersi che la figlia , di anni 26, sia divenuta autosufficiente in quanto la stessa Per_1 ha concluso ormai da 7 anni il proprio percorso di studi conseguendo il diploma, ha svolto in passato lavori saltuari e vive da sola nella ex casa familiare.
Diversamente, il figlio neomaggiorenne – impegnato nel completamento Per_2 del percorso di studi e convivente con il padre – ha ancora diritto al mantenimento da parte dei genitori.
In ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il minore a carico del padre non collocatario, va ricordato che la valutazione non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Ebbene, nel caso di specie all'esito degli accertamenti delegati alla Guardia di
Finanza è emerso che:
1) la , di anni 52, ha lavorato negli ultimi anni come supplente;
ha dichiarato Pt_1 per l'anno di imposta 2022 un reddito di 16.228,00 euro e per l'anno di imposta
2021 un reddito di 9.141,00 euro;
è proprietaria dal 1991 di un immobile sito nel
Comune di Potenza;
nell'anno 2021 ha ereditato – a seguito del decesso di un genitore - insieme ad altri familiari immobili per un valore complessivo di
46.706,00 euro e valori mobiliari per complessivi 91.180,00 euro;
sempre nel 2021
– a seguito del decesso dell'altro genitore - ha ereditato insieme ad altri familiari immobili per un valore complessivo di 60.491,00 euro e valori mobiliari per complessivi 396,00 euro;
ha dedotto un peggioramento della propria condizione
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reddituale negli ultimi anni senza tuttavia depositare alcuna documentazione economica onde comprovarlo;
2) lo di anni 55, svolge lavoro dipendente con stipendio di circa 1.900,00 CP_1 euro netti (cfr. buste paga in atti); ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito di circa 32.000,00 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito di circa
46.600,00 euro;
per l'anno di imposta 2022 un reddito di circa 20.000,00 euro;
non
è proprietario di immobili;
vive in un immobile condotto in locazione per il quale paga un canone di 500,00 euro.
Tenuto conto di quanto emerso in ordine alla situazione patrimoniale dei genitori, delle esigenze del figlio connesse all'età e delle ridotte forme di mantenimento diretto da parte della madre, si ritiene di quantificare a decorrere dalla presente pronuncia in euro 200,00 l'assegno di mantenimento indiretto a carico della Pt_1 la quale dovrà anche contribuire al 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_2 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture
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e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
C) La ricorrente ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
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n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli
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indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie non può riconoscersi la componente assistenziale atteso che, all'esito degli accertamenti della Guardia di Finanza, è emerso che la – Pt_1 anche in forza dei beni pervenutile per eredità – ha una complessiva situazione patrimoniale analoga se non migliore di quella dello CP_1
Non può, inoltre, nemmeno riconoscersi la componente perequativa per le ragioni di seguito esposte.
La S.C. con più recenti pronunce ha, invero, chiarito che la circostanza che durante il matrimonio uno dei coniugi non abbia lavorato non è sufficiente a fare presumere l'esistenza di rinunce lavorative nell'interesse della famiglia.
L'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2023, n. 10614; Cass. civ., sez. I, 13/04/2023, n. 9817; Cass. civ., sez. VI, 13/10/2022, n. 29920; Cass. civ., sez. I, 28/07/2022, n. 23583).
Nel caso di specie la ricorrente ha allegato per la prima volta – e dunque tardivamente – solo nella memoria ex art. 183, comma 6, II termine c.p.c.
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depositata in data 20.4.2023 di essere “stata sempre casalinga per scelta del marito il quale ha sempre impedito che la entrasse nel mondo del lavoro Pt_1 dovendosi occupare esclusivamente delle faccende domestiche e nel crescere i propri figli.” (cfr. pag. 2). Il Tribunale evidenzia, invero, che di tale allegazione non vi è traccia né nel ricorso introduttivo del 7.4.2022 né nella memoria integrativa ex art. 709, comma 3, c.p.c. del 29.11.2022 (la difesa non ha depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Alla luce di quanto sin qui esposto discende, pertanto, il rigetto della domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile proposta dalla . Pt_1
D) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- dichiara inammissibile la domanda di addebito del divorzio proposta dal resistente;
- dichiara inammissibile le domande di restituzione somme proposte dal resistente;
- revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Eboli (SA) alla via L. Imperato
n. 12 disposta in favore del sig. Controparte_1
- rigetta la domanda proposta dal resistente per il mantenimento della figlia maggiorenne divenuta autosufficiente;
Per_1
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in euro 200,00 l'assegno di mantenimento per figlio maggiorenne non autosufficiente che la sig.ra Per_2
dovrà versare entro il 5 di ogni mese al sig. Parte_1 Controparte_1
10 Proc. R.G. n. 3132/2022
- dispone che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente;
Per_2
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 18.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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