Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
-dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso congiunto iscritta in data 29 novembre 2024 al n. 5791 del
R.G.V.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 23 dicembre 2024 promossa
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]del Manco Parte_1
(CS) 87036 – Vico I C. Curcio n. 13 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Mafalda Manuela Carino;
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]della Sila (CS) Parte_2
via dei Pini Giganti (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tanja C.F._2
Argirò;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione congiunta dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Le parti chiedono recepirsi le condizioni dalle medesime concordate in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore nata a [...] il Persona_1
18/04/2015, e riconosciuta da entrambi i genitori, nonché quelle per il relativo mantenimento.
Il Tribunale prende atto dell'accordo formulato dalle parti in ricorso così come ribadito a verbale all'udienza del 23 dicembre 2024, quanto: all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, al collocamento prevalente della minore presso la madre, Per_1
alla regolamentazione del regime di frequentazione con il genitore non collocatario, nonché al riconoscimento di un assegno di 300,00 euro per il mantenimento della minore a carico del padre ed al riparto del 50% delle spese straordinarie.
Si dà atto che rinuncia alla propria quota di assegno unico in favore di Parte_2
e che, di conseguenza, quest'ultima lo percepirà al 100%. Parte_1
Le dette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
Nulla per le spese, trattandosi di ricorso ad iniziativa congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti, nei termini specificati all'udienza del
23.12.2024; nulla per le spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma