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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente di Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 100103 dell'anno 2007 del Registro
Generale Contenzioso, introitato per la decisione con ordinanza ex art. 127- ter c.p.c. del 04.03.2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, promosso da
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
LO (RC) il 17.07.1945, n.q. di erede di , rappresentato e _1
difeso dall'avv. Margherita Maria Ligato, attore nei confronti di
, nata a [...] il Controparte_1
16.05.1953, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Giovanni Gurnari e
Demetrio Battaglia, convenuta e di
(C.F.: , nata a Controparte_2 C.F._2
AD (RC) il 18.04.1963, (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il giorno 01.12.1950, C.F._3
1 (C.F.: ), nata a Parte_3 C.F._4
Melito Porto AL (RC) il 07.07.1949, n.q. di eredi di
[...]
(unitamente a , R_ Controparte_1
convenuti contumaci con integrazione del contraddittorio nei confronti di
(C.F.: , nato a [...] Controparte_3 C.F._5
LO (RC) il 05.09.1947, e (C.F.: Parte_4
), nata in [...] il [...], n.q. di eredi di C.F._6
, _1
e di
(C.F.: ), nata in [...] il Parte_5 C.F._7
giorno 01.07.1975, e (C.F.: Parte_6
, nata in [...] il giorno 19.06.1946, n.q. di eredi C.F._8
di a sua volta erede di ), Persona_3 _1
§§§ avente per oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”.
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 04.03.2025, in cui si dà atto che:
-solo il procuratore di ha depositato le note di Parte_1
trattazione scritta, precisando le conclusioni nei termini che seguono:
“previa declaratoria di contumacia dei convenuti Controparte_2
; ; tutti n.q. di eredi di Parte_2 Parte_3
nata a [...] (R.C.) il 02.10.1919 e deceduta il RS
03.10.2015, nonché dei SIg.ri e n.q. di Parte_5 Parte_6
eredi di e , n.q. di erede di ”, Persona_3 Controparte_3 _1
voglia “l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare
2 che la SI.ra era procuratrice della SI.ra RS [...]
per l'incasso della pensione n. 50006500 categoria VO erogata Parte_7
dall' per il periodo dal 22.05.1997 al 29.08.2001, che in forza della CP_4
detta procura la SI.ra ha incassato tutte le somme RS
dovute alla SI.ra così come erogate dall' per Parte_7 CP_4
l'importo complessivo di € 25.329,37 di cui € 3.551,42 (periodo giugno- dicembre 1997), € 5.848,37 (anno 1998), € 5.948,08 (anno 1999), €
6.043,08 (anno 2000), € 4.129,42 (periodo gennaio- agosto 2001), o alle maggiori o minori somme così come accertate in corso di causa;
accertare
e dichiarare che la SI.ra e, dunque, stante la morte di RS
quest'ultima, i suoi aventi causa sono tenuti a dare conto e restituire tutte le somme incassate per le causali di cui sopra a favore dell'attore e per
l'effetto, condannare la SI.ra e, dunque, stante la morte RS
di quest'ultima, i suoi aventi causa al pagamento in favore dell'attore e per le causali di cui in premessa della complessiva somma di €25.329,37 o alla maggiore o minore somma corrispondente a due terzi della detta somma per come accertata nel corso del giudizio, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto e sino all'integrale soddisfo;
accertare e dichiarare, altresì, che la SI.ra in Toscano era procuratrice della Controparte_1
SI.ra per l'incasso della pensione n. 50006500 Parte_7
categoria VO erogata dall' per il periodo dal 29.08.2001 al CP_4
08.09.2006, che in forza della detta procura la SI.ra ha Controparte_1
incassato tutte le somme dovute alla SI.ra così come Parte_7
erogate dall' per l'importo complessivo di € 33.277,88, di cui € CP_4
2.064,72 (periodo agosto- dicembre 2001), € 6.374,04 (anno 2002), €
6.527,04 (anno 2003), € 6.190,19 (anno 2004), € 6.817,33 (anno 2005) ed €
4.804,56 (anno 2006), o alle maggiori o minori somme così come accertate
3 in corso di causa;
accertare e dichiarare che la SI.ra Parte_8
è tenuta a dare conto e restituire tutte le somme incassate per le
[...]
causali di cui sopra a favore dell'attore e per l'effetto, condannare la stessa, detratta la somma di € 19.983,00, già rimborsata, al pagamento in favore dell'attore e per le causali di cui in premessa della complessiva somma di €13.294,88 o alla maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto e sino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. , n.q. di procuratore speciale di in Controparte_5 _1
proprio e quale erede di , conveniva in giudizio davanti al Parte_7
Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Distaccata di Melito di Porto AL
e , chiedendo testualmente di: Controparte_1 RS
“…accertare e dichiarare che la SI.ra era RS
procuratrice della SI.ra per l'incasso della pensione n. Parte_7
50006500 categoria VO erogata dall' per il periodo dal 22.05.1997 al CP_4
29.08.2001, che in forza della detta procura la SI.ra ha RS
incassato tutte le somme dovute alla SI.ra così come Parte_7
erogate dall' per l'importo complessivo di € 25.329,37 di cui € CP_4
3.551,42 (periodo giugno- dicembre 1997), € 5.848,37 (anno 1998), €
5.948,08 (anno 1999), € 6.043,08 (anno 2000), € 4.129,42 (periodo gennaio- agosto 2001), o alle maggiori o minori somme così come verranno accertate in corso di causa;
accertare e dichiarare che la SI.ra
è tenuta a dare conto e restituire tutte le somme RS
incassate per le causali di cui sopra a favore dell'attore e per l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento in favore dell'attore RS
4 e per le causali di cui in premessa della complessiva somma di € 25.329,37
o alla maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto e sino all'integrale soddisfo;
accertare e dichiarare, altresì, che la SI.ra in Toscano era procuratrice della SI.ra Controparte_1 [...]
per l'incasso della pensione n. 50006500 categoria VO erogata Parte_7
dall' per il periodo dal 29.08.2001 al 08.09.2006, che in forza della CP_4
detta procura la SI.ra ha incassato tutte le somme Controparte_1
dovute alla SI.ra così come erogate dall' per Parte_7 CP_4
l'importo complessivo di € 33.277,88, di cui € 2.064,72 (periodo agosto- dicembre 2001), € 6.374,04 (anno 2002), € 6.527,04 (anno 2003), €
6.190,19
(anno 2004), € 6.817,33 (anno 2005) ed € 4.804,56 (anno 2006), o alle maggiori o minori somme così come verranno accertate in corso di causa;
accertare e dichiarare che la SI.ra è tenuta Parte_8
a dare conto e restituire tutte le somme incassate per le causali di cui sopra a favore dell'attore e per l'effetto, condannare la stessa, detratta la somma di € 19.983,00, già rimborsata, al pagamento in favore dell'attore e per le causali di cui in premessa della complessiva somma di € 13.294,88 o alla maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto e sino all'integrale soddisfo…”.
A sostegno della domanda si deduceva (in sintesi):
-che è deceduta a Valenciennes (Francia) il giorno Parte_7
08.09.2006, lasciando come erede il marito;
_1
-che la defunta era titolare di pensione n. 50006500, categoria VO, erogata dall' ; CP_4
5 -che i coniugi vivevano in Francia e, a causa della loro età avanzata, raramente si recavano in Italia;
-che provvedeva interamente al ménage familiare, non _1
avendo la coppia mai avuto problemi economici;
-che aveva delegato alla riscossione ed alla gestione Parte_7
del denaro ricavato dalla propria pensione - che doveva essere accantonato in modo da poterlo utilizzare nel momento in cui ve ne fosse stato bisogno
- dapprima con atto del 22.05.1997 e successivamente, in RS
sostituzione di questa, Controparte_1
-che nell'ultimo anno di vita di , a causa dei notevoli Parte_7
costi di assistenza e cura affrontati, ed il figlio di _1
quest'ultimo EN avevano chiesto la consegna delle somme accantonate, ma e dapprima si erano RS Controparte_1
rifiutate ed in seconda battuta avevano restituito la somma complessiva di
€19.983,00, “asserendo che la stessa doveva tacitare ogni pretesa senza fornire alcuna altra giustificazione”;
-che con nota del 30.10.2006 , a mezzo del procuratore, si _1
era rivolto all' di Reggio Calabria, al fine di assumere notizie CP_4
sull'esistenza, sulla destinazione dei pagamenti e sugli importi della pensione della defunta moglie;
-che l' con nota interlocutoria del 20.11.2006 e risposta definitiva CP_4
del 07.12.2006, aveva comunicato i dati relativi agli importi della pensione di titolarità di dall'anno 1997 fino all'anno 2006 ed Parte_7
aveva, altresì, confermato la delega alla riscossione della detta pensione a dal 22.05.1997 al 29.08.2001 ed a dal RS Controparte_1
29.08.2001 sino alla data del decesso di;
Parte_7
6 -che relativamente alle modalità di riscossione l' aveva comunicato CP_4
che solo l'Ufficio Postale competente avrebbe potuto fornire chiarimenti in merito;
-che con lettera raccomandata a/r. del 15.12.2007 , sempre _1
a mezzo del procuratore, si era rivolto a specificando Controparte_1
che, attesa la delega in suo favore per la riscossione della succitata pensione dal 29.08.2001 al 08.09.2006, la stessa era tenuta a dar conto e restituire la somma complessiva di €13.294,88, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
-che la somma anzidetta era data dalla differenza tra la somma di
€33.277,88 (ossia l'importo totale riconosciuto per gli anni 2001/2006 a
, di cui €2.064,72 per il periodo agosto-dicembre 2001, Parte_7
€6.374,04 per l'anno 2002, €6.527,04 per l'anno 2003, €6.190,19 per l'anno 2004, €6.817,33 per l'anno 2005 ed €4.804,56 per l'anno 2006) e la somma di €19.983,00 che aveva già provveduto a Controparte_1
rimettere dopo varie insistenze;
-che con distinta lettera racc. a/r del 15.12.2006 si era _1
rivolto (tramite il procuratore) a , sottolineando che, RS
attesa la delega in suo favore per la riscossione della detta pensione dal
22.05.1997 al 29.08.2001, la stessa era tenuta a dar conto e restituire la somma complessiva di €25.329,37 (di cui €3.551,42 per il periodo giugno- dicembre 1997, €5.848,37 per l'anno 1998, €5.948,08 per l'anno 1999,
€6.043,08 per l'anno 2000 ed €4.129,42 per il periodo gennaio-agosto
2001), maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
-che, con nota racc. a/r del 15.01.2007, e Controparte_1 [...]
, a mezzo del difensore, avevano riscontrato le succitate lettere, R_
assumendo che “il denaro derivante dalla pensione era stato consegnato
7 alla SI.ra ed era stato speso in nome e per conto di Parte_7
quest'ultima in occasione di ricorrenze dei congiunti e per la macellazione di un maiale”;
-che aveva a sua volta contestato quanto addotto dalle due _1
mandatarie, invitate a rendere il conto e documentare quanto sostenuto nella nota del 15.01.2007;
-che tale invito era rimasto senza alcun esito.
§2. Si costituivano in giudizio e , Controparte_1 RS
quest'ultima in persona del suo procuratore generale Controparte_1
contestando tutte le domande e richieste formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiedendone pertanto il rigetto.
In particolare, si assumeva nella comparsa di costituzione e risposta (in sintesi):
-che era falso quanto sostenuto dall'attore in merito alla rarità, nei dieci anni precedenti il 08.09.2006 (data del decesso di ), dei Parte_7
viaggi fatti in Italia dai coniugi Persona_4
-che, difatti, contrariamente a quanto affermato dall'istante, la coppia era solita recarsi in Italia anche più volte l'anno, trascorrendovi parecchi mesi durante la stagione estiva, soggiornando e consumando i pasti presso la casa di;
RS
-che solamente negli ultimi tre anni di vita di i coniugi Parte_7
non avevano fatto rientro nel loro paese di origine, AD;
-che falsa era anche l'affermazione secondo cui _1
provvedeva interamente al ménage familiare;
-che non veritiero era l'assunto secondo cui, per volontà di
[...]
, il denaro proveniente dalla pensione della stessa doveva essere Parte_7
accantonato per essere utilizzato in caso di necessità;
8 -che la falsità di tale ultima circostanza si ricavava dal fatto che, nel
2003, aveva chiuso il proprio libretto postale e ne aveva Parte_7
aperto uno nuovo senza avanzare alcun tipo di obiezione circa le somme transitate, non corrispondenti a quelle richieste dall'attore;
-che, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, i coniugi, nel primo periodo del matrimonio, non versavano in buone condizioni economiche, poiché lavorava in una miniera ricevendo la paga ogni _1
due/tre mesi ed era genitore di quattro figli avuti dal precedente matrimonio;
-che aveva ottenuto il beneficio pensionistico poiché Parte_7
la sorella aveva versato in suo favore i contributi volontari per i R_
cinque anni mancanti;
-che le somme derivanti dalla pensione di cui era Parte_7
titolare erano state utilizzate per sostenere i costi dei soggiorni in Italia, per il pagamento dei relativi biglietti di viaggio e per far fronte alle spese che la defunta commissionava alle congiunte nel periodo in cui risiedeva in
Francia;
-che, dunque, il denaro era stato amministrato secondo le istruzioni fornite da , ad es. per “l'acquisto di torroni, dolciumi, Parte_7
salumi, biancheria” o ancora per “l'acquisto…di un maiale (cosa che avveniva ogni anno in ossequio alla tradizione legata alla sua lavorazione ed alla preparazione di salumi), …regali per le ricorrenze felici (i matrimoni dei nipoti) …spese per avvenimenti tristi quali la dipartita di un congiunto”, e ad ogni suo rientro in Italia le era stato consegnato;
-che la tesi dell'attore risultava, inoltre, caratterizzata da una marcata illogicità in quanto, se la volontà di fosse stata quella di Parte_7
accantonare il denaro proveniente dalla pensione, non avrebbe avuto
9 necessità di conferire delega per la riscossione dei singoli ratei pensionistici e avrebbe, invece, potuto canalizzare la pensione su un conto corrente postale o bancario;
-che aveva assunto “a nome proprio azioni” che, invece, _1
interessavano altri soggetti;
-che a era stata corrisposta la somma di €19.983,00 per _1
evitare inutili discussioni con , nella speranza che tale Parte_1
scelta facesse desistere quest'ultimo da pressioni nei confronti dell'anziano genitore;
-che con riguardo alla domanda dell'attore era ravvisabile “una carenza
o, comunque, … un eccesso di legittimazione attiva”, in quanto
[...]
era deceduta senza avere avuto figli dal matrimonio con Parte_7 [...]
, per cui con quest'ultimo nella successione concorrevano le sorelle Per_1
della defunta, tra le quali la convenuta;
RS
-che con l'azione di accertamento proposta dall'attore si poneva un problema di divisione ereditaria che non competeva alla cognizione del giudice adito.
§3. Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia era istruita mediante l'assunzione di interrogatorio formale di e di prova per testi oltre che tramite un ordine di Controparte_1
esibizione di documentazione (v. ordinanza del 18.06.2012).
All'udienza del 24.06.2013 veniva disposta TU e, per effetto della soppressione della sezione distaccata di Melito P.S., si ordinava la prosecuzione del giudizio presso la sede centrale del Tribunale di Reggio
Calabria.
§4. In corso di causa, con comparsa depositata il 11.12.2017, si costituiva , nella qualità di erede di Parte_1 _1
10 (deceduto in data 25.12.2016), facendo propri e richiamando “ciascuno e tutti gli atti di parte attrice, nonché la relativa documentazione, riportandosi integralmente ad essi, richiamando, altresì, integralmente tutte le deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni rassegnate nei detti atti, nonché in tutti i verbali di causa;
impugnando e contestando gli scritti
e la documentazione avversi” e chiedendo di “essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri eredi del SI.
[...]
, SIg.ri: e Per_1 Persona_3 Persona_5 [...]
”. CP_3
§5. Ordinata l'integrazione del contraddittorio ed espletato l'incombente, all'udienza del 28.05.2020, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
e ordinata la rinnovazione della notificazione, stante la nullità Parte_4
della stessa, nei confronti di e . Persona_3 Controparte_3
§6. Alla medesima udienza era, altresì, dichiarata l'interruzione del giudizio per morte della convenuta (deceduta in data RS
03.10.2015) ed il giudizio veniva successivamente riassunto nei confronti degli eredi della medesima, Controparte_2 Parte_2
, e rimasti contumaci.
[...] Parte_3 Controparte_1
§7. In seguito, all'udienza del 27.05.2021, la difesa della convenuta dichiarava di essere presente in rappresentanza della Controparte_1
stessa solo in qualità di convenuta originaria e non anche di erede di
, mentre la difesa dell'attore comunicava il decesso di uno RS
dei litisconsorti necessari, (erede di ). Persona_3 _1
§8. Con provvedimento del 24.08.2021 il processo veniva dichiarato interrotto per la morte di e riassunto nei confronti dei suoi Persona_3
eredi, e rimaste contumaci. Parte_5 Parte_6
11 §9. Quindi, precisate dal solo procuratore dell'attore le conclusioni nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 04.03.2025 la causa veniva introitata per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali.
§10. Ciò premesso sulla posizione delle parti e sullo svolgimento del processo, va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa di la stessa ormai cumula in sé la qualità di parte Controparte_1
(originaria) e di erede di di talché, essendosi RS
già costituita in proprio, non può essere dichiarata contumace quale erede della madre, ravvisandosi nella fattispecie l'unicità della parte in senso sostanziale (arg. ex Cass. n. 21620 del 2021; Cass. n. 21657 del 2019; Cass.
n. 6844 del 2012; Cass. n. 13411 del 2008).
§11. Tanto chiarito, è bene precisare che nel caso in esame è stata spiegata una domanda di rendiconto e di restituzione somme, sul presupposto che e avvalendosi delle RS Controparte_1
deleghe a riscuotere la pensione alle stesse attribuite da Parte_7
(alla prima nell'arco temporale 1997/2001 ed alla seconda nel periodo successivo fino alla data del decesso della mandante), si sarebbero appropriate indebitamente di tutte somme appartenenti alla defunta mentre era ancora in vita.
Sul punto, occorre sottolineare che l'obbligo di rendiconto imposto al mandatario dall'art. 1713 c.c. “comporta che questi dia ragione del modo in cui ha svolto la sua attività, mediante la prova dell'entità e della causale degli esborsi e degli incassi e di tutti gli elementi di fatto dai quali sia possibile accertare le modalità di svolgimento dell'incarico, anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti”, nonché “valutare se la sua condotta sia stata adeguata al criterio di buona amministrazione”
12 dettato dall'art. 1710 c.c. (così, ex multis, Cass. n. 7592 del 2004; v., altresì,
Cass. n. 25904 del 2009, Cass. n. 19991 del 2012, Cass. n. 10479 del
2024).
Ciò implica, da un lato, che nella specie la ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti deve essere regolata avendo riguardo non al rapporto contrattuale - mandato - intercorso in un primo tempo tra
[...]
e e poi tra e Parte_7 RS Parte_7 [...]
, ma alle norme dettate in tema di indebito (Cass. n. 3387 del CP_1
2001; Cass. n. 2334 del 1998; Cass. n. 7027 del 1997; Cass. n. 12897 del
1995; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi v. per tutte Cass. n. 30713 del 2018 e Cass. n. 7501 del 2012).
Dall'altro lato, ne deriva che la mancanza della prova dell'adempimento dell'obbligo del mandato non equivale a provare il quantum preteso ai sensi dell'art. 2033 c.c.: la sussistenza dell'inadempimento all'obbligo di rendiconto in capo al mandatario non esclude, cioè, che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi propone nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo, sia tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa giustificativa, integrando l'inesistenza della causa debendi elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la cui dimostrazione - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore (Cass. n. 17146 del 2003; Cass. n. 1557 del 1998).
Nella sostanza, dunque, la mancata presentazione di un rendiconto ed il mancato adempimento, da parte del mandatario, dell'onere di fornire al mandante le informazioni necessarie a dimostrare le entrate e le uscite di denaro resesi necessarie per effetto dell'attività svolta non determinano una inversione dell'onere della prova: difatti, anche se la condotta del
13 mandatario è idonea a provare l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal mandato - e quindi, in ultima analisi, la sussistenza dell'an della pretesa, che ne è derivata -, tale condotta non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova dello specifico quantum, preteso dall'odierno attore e contestato dalle controparti (cfr. Cass. n. 2810 del
2025, secondo cui, “In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per
l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum”).
§12. In applicazione delle coordinate giurisprudenziali appena esposte, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
§13. Quanto alla posizione di (che non è contestato RS
che abbia riscosso, su delega della sorella , nel periodo Parte_7
1997/2001 l'importo complessivo di €25.329,37, di cui €3.551,42 per il periodo giugno - dicembre 1997, €5.848,37 per l'anno 1998, €5.948,08 per l'anno 1999, €6.043,08 per l'anno 2000 ed €4.129,42 per il periodo gennaio-agosto 2001), va rimarcato che, sebbene la stessa non abbia reso il conto dell'attività svolta, non è stata tuttavia dimostrata dall'istante, su cui ricadeva il relativo onere, la destinazione delle somme riscosse o di parte di esse contro la volontà della mandante.
14 In proposito, i testi , e Testimone_1 _2 _1
(nonché , all'epoca non ancora parte del giudizio) hanno Parte_1
riferito che i coniugi sono stati l'ultima volta in Italia Persona_4
nell'agosto 2003, ed anteriormente nell'agosto 2001 e nell'ottobre 1999, che in ciascuna occasione non si sono fermati più di un mese, che stavano a
AD nell'abitazione che era dei genitori defunti di e Parte_7
che il marito di lei contribuiva alle spese per il vitto durante i soggiorni in
Calabria.
Inoltre, in particolare la teste ha dichiarato che i soldi _2
“messi da parte in Calabria non dovevano essere toccati”.
Ebbene, soltanto quest'ultima circostanza potrebbe astrattamente valere a dimostrare il dissenso di in ordine alle operazioni Parte_7
effettuate dalla sorella nell'arco temporale 1997/2001 in cui R_
quest'ultima era delegata alla riscossione della pensione. In senso contrario
(al di là delle dichiarazioni, del tutto generiche, rese dai testi S_
, e sulle
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
spese effettuate da in nome e per conto della sorella RS
) depone, tuttavia, il fatto che abbia Parte_7 Parte_7
provveduto alla chiusura del libretto di risparmio cointestato con
[...]
il 22 agosto 2003 (come confermato dalla teste R_ S_
, dirigente dell'epoca dell'ufficio postale di AD) senza
[...]
sollevare alcuna contestazione rispetto all'operato della medesima (nulla di specifico, difatti, ha assunto l'attore sul punto) e che la chiusura del libretto non ha formato oggetto di impugnazione.
Ora, è pur vero che, come dedotto da parte attrice, non c'è piena coincidenza tra le somme riscosse da e quelle transitate RS
sul suddetto libretto di risparmio, ma non può sottacersi che la chiusura del
15 libretto soltanto nel mese di agosto 2003 da parte di , pur Parte_7
essendo stata la sorella delegata alla riscossione della pensione R_
fino al mese di agosto 2001 e pur avendo soggiornato in Parte_7
Italia nell'agosto 2001, è circostanza che consente di ritenere che la mandante non avesse obiezioni sulle modalità con le quali la sorella aveva dato esecuzione al mandato conferito. R_
Né può addivenirsi ad una diversa conclusione sulla scorta della documentazione medica in atti, da cui si desume che:
-in data 09/06/00 è stata sottoposta presso lo Scanner Parte_7
Sambre Escaut di Valenciennes ad esame tomodensitometrico dell'encefalo, che ha rilevato: atrofia cortico-sottocorticale cerebrale e cerebellare a predominanza sovratentoriale;
dilatazione secondaria moderata dei ventricoli laterali;
zone parenchimatose para e periventricolari ipodense corrispondenti a zone d'ischemia e presenza di diverse ipodensità parenchimali profonde corrispondenti a zone di rammollimento cerebrale;
-nella parte anamnestica della cartella clinica di ricovero dal 21/03/02 al
29/03/02 del marito risulta che la moglie ( ) _1 Parte_7
soffriva di malattia di Alzheimer;
-in data 18/05/06 la è stata sottoposta a visita neurologica presso Pt_7
il Servizio di Neurologia del Centro Ospedaliero di Sambre Avesnois dal neurologo dott. riportando al MMSE il punteggio di Persona_6
7/30, tale da confermare l'esistenza di un deterioramento mentale severo corrispondente molto probabilmente ad una malattia di Alzheimer in fase avanzata.
Alla luce di tale documentazione può, difatti, senz'altro ritenersi che la moglie di fosse affetta, sin dal 09/06/2000, da una _1
presumibile malattia di Alzheimer, ma non è dato sapere quale fosse nel
16 mese di agosto 2021 (quando ha revocato la delega a riscuotere la pensione a e l'ha conferita alla figlia di lei , o RS Controparte_1
nel mese di agosto 2022 (quando ha chiuso il libretto postale summenzionato), il grado di compromissione delle sue funzioni cognitive, né se avesse perso la capacità di prendere decisioni autonome.
Né in senso contrario si può far leva sulle conclusioni del TU (dott.
), che afferma che “non potesse utilmente Persona_7 Parte_7
compiere atti di gestione del proprio patrimonio e dare coscienti ordini di acquisto di beni per proprio conto, avesse una marcata riduzione della capacità di intendere e volere con scarse possibilità di dare ordini di acquisto e di regalie e di aprire e/o chiudere rapporti bancari o postali”, sia perché tali conclusioni afferiscono ad una malattia di Alzheimer in fase avanzata e non vi è prova che la si trovasse in tale stato nell'agosto Pt_7
2001 o nell'agosto 2002 (in cui oltretutto manteneva autonomia di movimento, essendosi recata in Calabria unitamente al marito in vacanza), sia perché ogni dissertazione sul punto è assorbita dalla considerazione che non è stata impugnata né la delega a né la chiusura del Controparte_1
libretto di deposito, per cui deve ritenersi che fosse Parte_7
all'epoca capace di intendere e di volere.
Deve, allora, ribadirsi che la domanda proposta nei confronti di
[...]
e riassunta nei confronti degli eredi della stessa deve essere R_
rigettata.
§14. Quanto, poi, alla domanda spiegata nei confronti di
[...]
in proprio (che nell'arco temporale compreso tra il 2001 ed il CP_1
2006 ha riscosso a titolo di pensione nell'interesse di Parte_7
l'importo di €33.277,88 e restituito la somma di €19.983,00), è da ritenere
17 che, per un verso, emerge l'inadempimento dell'obbligazione di rendiconto, per altro verso però difetta la prova del quantum.
Al riguardo, si rammenta che, secondo l'assunto delle originarie convenute, “la SI.ra e, successivamente, la SI.ra RS
, accumulavano i ratei riscossi anche mediante deposito Controparte_1
su conti correnti postali secondo le indicazioni della SI.ra
[...]
, provvedevano alle spese secondo le richieste ed istruzioni di Parte_7
quest'ultima che, ad ogni rientro in Italia, riceveva in consegna il denaro proveniente dalla pensione di cui era titolare. La ragione è molto semplice.
La pensione della SI.ra veniva utilizzata dai coniugi Parte_7
per sostenere le spese del soggiorno in Italia, per comperare Parte_9
i biglietti del successivo viaggio di rientro e/o del successivo soggiorno in
Italia. Inoltre, il denaro proveniente dalla pensione della SI.ra
[...]
, veniva utilizzato per regalie o acquisti che, quest'ultima, Parte_7
direttamente commissionava alle proprie congiunte nel periodo in cui risiedeva in Francia” e, comunque, “ad ogni rientro in Parte_7
Italia, riceveva in consegna il denaro proveniente dalla pensione di cui era titolare” (v. comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, non solo quest'ultima circostanza non risulta convalidata dalla documentazione in atti (v. operazioni riportate nel libretto di risparmio cointestato e e chiuso nell'agosto Parte_7 RS
2003), ma neanche le risultanze della prova testimoniale si rivelano conducenti, essendo le dichiarazioni dei testi Testimone_3 Tes_4
, e del tutto generiche sia
[...] Testimone_5 Testimone_6
sotto il versante temporale che in merito all'attività svolta da
[...]
nell'interesse della zia. Peraltro, essendo pacifico che i coniugi CP_1
si siano recati in Italia l'ultima volta nell'agosto 2003, è Persona_4
18 inverosimile che siano stati spesi su disposizione della defunta
[...]
, la cui malattia neurologica è oltretutto andata a mano a mano Parte_7
aggravandosi, più di 6.000 euro ogni anno per prodotti alimentari o per regali.
Tanto chiarito, non può tuttavia ritenersi raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum, della quale era onerato l'istante, a fortiori tenuto conto che l'assunto secondo cui i soldi “messi da parte in Calabria non dovevano essere toccati” risulta, come già detto, smentito dalla documentazione in atti e che ha già restituito l'importo di Controparte_1
€19.983,00.
La domanda di parte attrice non può conseguentemente essere accolta.
§15. Dato l'esito complessivo del giudizio, e considerato che, da un lato, il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova si è consolidato dopo l'instaurazione del presente giudizio e che, dall'altro, è stato comunque accertato l'inadempimento all'obbligo di rendiconto da parte delle mandatarie, si impone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 03/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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