Articolo 8 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 7Articolo 9
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28 settembre 1993
Art. 8. 1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, puo' rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validita' per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.
Entrata in vigore il 28 settembre 1993