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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 412/2025 Contenzioso civile
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Tanara Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore dott. Federico Botta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile indicato in epigrafe promosso con ricorso in appello depositato in data 14.02.2025 da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. GIAN PIERO MACCAPANI C.F._1 del Foro di Varese, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese, via Finocchiaro Aprile n. 7 (indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv.ssa MARZIA GIOVANNINI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, via Robbioni n. 39 (indirizzo telematico); APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 702/2024 di divorzio giudiziale, pubblicata il 15/07/2024, emessa da Tribunale di Varese nel procedimento n. 1105/2021 R.G., mai notificata con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, nella persona della dott.ssa Luisa Russo
Conclusioni
1 Il P.G.
“CHIEDE In riforma del provvedimento impugnato che venga disposto l'aumento del contributo per il mantenimento del minore a carico del padre, genitore non collocatario, con accoglimento dell'appello incidentale”.
La difesa dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Varese sentenza numero 702/2024, pubblicata il 15/07/2024, disporre: In via principale e nel merito: in accoglimento dell'appello per i motivi dedotti in narrativa riformare parzialmente la sentenza numero 702/2024, emessa dal Tribunale di Varese, Sezione I Civile, nell'ambito del giudizio n. 1105/2021 R.G., pubblicata il 15/07/2024, annullare l'assegno divorzile a carico di a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di € 150,00 per le motiva-zioni sopra argomentate. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado, oltre IVA e CPA come per legge”.
La difesa dell'appellata altresì appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano: In parziale riforma della sentenza impugnata e respinto l'appello proposto da , condannare quest'ultimo: Parte_1
– a versare mensilmente alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del figlio , la somma di euro 600,00 o la diversa somma che sarà ritenuta di Per_1 giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, ed oltre alle spese straordinarie in ragione del 60%;
– a versare mensilmente alla signora a titolo di assegno di divorzio, la somma CP_1 di euro 400,00 o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla complessa vicenda matrimoniale tra
[...]
e che hanno celebrato matrimonio civile il 23 luglio 2005 in Parte_1 CP_1
Porto Valtravaglia (VA) e dalla cui unione è nato, il 4 novembre 2008, il figlio . Per_1
Il percorso processuale si è articolato attraverso diverse fasi significative. Inizialmente, i coniugi hanno sottoscritto una separazione consensuale in data 1° luglio 2020, omologata dal Tribunale di Varese con decreto depositato il 20 novembre 2020. Tale accordo separativo aveva stabilito l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente Per_1 presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra l'obbligo per il sig. CP_1
di versare euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre ai 2/3 delle Pt_1 spese straordinarie, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno. Successivamente, con ricorso depositato il 16 aprile 2021, il sig. ha chiesto lo Pt_1 scioglimento del matrimonio e la conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione. La sig.ra si è costituita aderendo alla domanda di scioglimento ma CP_1
2 chiedendo modifiche alle condizioni economiche, in particolare l'aumento del contributo per il mantenimento del figlio a euro 600,00 mensili e il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 250,00 mensili. Il procedimento di divorzio si è rivelato particolarmente complesso, caratterizzato da una progressiva deteriorazione dei rapporti tra le parti e, soprattutto, dall'interruzione dei rapporti tra il padre e il figlio minore dal 2022. Tale circostanza ha reso Per_1 necessario l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di residenza del minore, che hanno redatto dettagliate relazioni sulla situazione familiare, evidenziando le difficoltà relazionali e le dinamiche disfunzionali che si erano create all'interno del nucleo familiare. Con sentenza non definitiva n. 322/2022 del 4 marzo 2022, pubblicata il 21 marzo 2022, il Tribunale di Varese ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Il giudizio è poi proseguito per la definizione delle condizioni economiche e patrimoniali, culminando con la sentenza definitiva n. 702/2024 dell'11 luglio 2024, pubblicata il 15 luglio 2024. Con tale pronuncia, il Tribunale ha disposto: l'affidamento condiviso del figlio ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
l'obbligo per il padre di versare euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre al 60% delle spese straordinarie;
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 150,00 a titolo di assegno divorzile;
la CP_1 dichiarazione di inammissibilità della domanda relativa al riconoscimento della quota del 50% del II Pilastro;
la compensazione integrale delle spese di lite. Avverso tale pronuncia, ha proposto appello principale in data 14 Parte_1 febbraio 2025, limitatamente alla statuizione relativa all'assegno divorzile, chiedendone l'integrale annullamento. La sig.ra si è costituita con memoria depositata il 17 CP_1 marzo 2025, contestando il gravame avversario e proponendo contestualmente appello incidentale per ottenere l'aumento del contributo paterno al mantenimento della prole da euro 400,00 a euro 600,00 mensili e l'aumento dell'assegno divorzile da euro 150,00 a euro 400,00 mensili, fondando tali richieste sul sopravvenuto licenziamento comunicatole dal datore di lavoro svizzero con decorrenza dal 30 aprile 2025. L'appellante principale fonda la propria impugnazione su un motivo, articolato in diverse argomentazioni che meritano attenta considerazione alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di assegno divorzile. In primo luogo, contesta radicalmente la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, sostenendo che la sig.ra non avrebbe CP_1 mai posto in essere alcun sacrificio delle proprie aspettative professionali in funzione delle esigenze familiari. Secondo la tesi dell'appellante, tale conclusione sarebbe errata perché basata su presupposti fattuali inesatti. Specificamente, il sig. eccepisce che la sig.ra Pt_1 CP_1 non sarebbe mai stata in possesso dei titoli professionali necessari per svolgere l'attività di assistente alla poltrona e di igienista dentale. In particolare, sostiene che dal 2022 sarebbe richiesto un attestato ASO (Assistente di ) che la convenuta non Parte_2 avrebbe mai posseduto, mentre per l'attività di igienista dentale sarebbe necessaria la laurea triennale specifica. L'appellante argomenta inoltre che le testimonianze su cui si è fondata la decisione di primo grado - rese dalla madre e dalla sorella della convenuta - non potrebbero considerarsi attendibili a causa della conflittualità esistente tra il sig. e la famiglia di Pt_1
3 origine della conflittualità che sarebbe documentata negli atti di causa. CP_1
Infine, l'appellante critica il comportamento processuale della convenuta, evidenziando come quest'ultima non avesse inizialmente dichiarato i propri redditi reali e come, interpellata dal Giudice nell'udienza del 28 febbraio 2023 circa la nuova occupazione svolta in Svizzera, avesse dichiarato "di non voler rilasciare dichiarazioni", producendo la documentazione reddituale solo successivamente per effetto di specifico ordine del giudice. Per una corretta valutazione delle argomentazioni dell'appellante, è necessario inquadrare la questione nel più ampio contesto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di assegno divorzile, che ha subito significative trasformazioni negli ultimi anni, culminate con la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione. L'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 stabilisce che il tribunale può disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La norma prevede che nella determinazione dell'assegno il tribunale tenga conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valuti tutti gli altri elementi di fatto e di diritto del caso concreto. La giurisprudenza di legittimità ha attraversato diverse fasi interpretative. Inizialmente prevaleva un orientamento che attribuiva all'assegno divorzile una funzione prevalentemente assistenziale, finalizzata a garantire al coniuge economicamente più debole il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Successivamente, con la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 11504/1990, si è affermato il principio secondo cui l'assegno divorzile non ha funzione di mantenimento del tenore di vita matrimoniale, ma deve essere finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza economica del coniuge richiedente. Una svolta decisiva si è avuta con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, che ha superato il precedente orientamento introducendo una concezione più articolata dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'assegno divorzile ha una funzione composita, che comprende sia la componente assistenziale sia quella compensativa e perequativa. La componente assistenziale opera quando l'ex coniuge versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento. La componente compensativa e perequativa, invece, mira a riequilibrare i sacrifici e le rinunce sopportate durante il matrimonio da uno dei coniugi in funzione dell'organizzazione della vita familiare e delle scelte condivise, anche quando il coniuge richiedente non versi in stato di bisogno. Come precisato dalle Sezioni Unite, il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e dell'impossibilità oggettiva di procurarseli, per ragioni oggettive, attraverso una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascun ex coniuge, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La giurisprudenza più recente ha ulteriormente precisato questi principi. Come chiarito
4 dalla Cassazione civile con ordinanza n. 21111 del 29 luglio 2024, "ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, il giudice deve prima di tutto accertare se vi sia una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo e, poi, verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte relative alla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio". La stessa pronuncia ha precisato che "non è sufficiente accertare se sussiste uno squilibrio economico tra le parti, essendo necessario verificare che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Ciò giustifica il riconoscimento di un assegno tendente a colmare tale divario reddituale o patrimoniale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare". Alla luce di tali principi consolidati, occorre verificare se nel caso di specie sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella componente compensativa e perequativa, come correttamente individuato dal Tribunale di primo grado. Il primo elemento da considerare è l'esistenza di una significativa disparità economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Dai documenti in atti emerge chiaramente tale disparità, che presenta caratteri di stabilità e consistenza. Nel 2023, la sig.ra ha percepito CHF 31.813,15 netti annuali (corrispondenti a CP_1 circa euro 2.619 mensili), mentre il sig. ha percepito CHF 51.578 netti annuali Pt_1
(corrispondenti a circa euro 4.246 mensili). Nel 2024, il reddito del sig. è Pt_1 ulteriormente aumentato a CHF 52.753 netti annuali (circa euro 4.343 mensili), evidenziando un trend crescente che conferma la solidità della sua posizione professionale. Tale disparità non è meramente occasionale o temporanea, ma si è consolidata nel tempo e presenta caratteri di stabilità strutturale. Il sig. lavora presso i Magazzini Generali Pt_1 con Punto Franco SA di Chiasso, un'azienda di deposito e logistica in Svizzera, dove ricopre un ruolo di responsabilità che gli garantisce una retribuzione elevata e in costante crescita. La sig.ra invece, dopo aver lavorato per oltre vent'anni come assistente CP_1 alla poltrona presso lo Studio Medico Associato Soffientini & Maletto di Cunardo, dal 27 ottobre 2021 svolge attività di ausiliaria di pulizie in un ospedale svizzero per 25 ore settimanali. La differenza reddituale tra le parti ammonta a circa euro 1.724 mensili (nel 2024), rappresentando una disparità del 65,8% a favore del sig. . Tale squilibrio non può Pt_1 essere considerato marginale o fisiologico, ma costituisce una significativa sperequazione che giustifica l'intervento riequilibratore dell'assegno divorzile. Il secondo elemento fondamentale è rappresentato dal contributo fornito dalla sig.ra alla conduzione della vita familiare e alle scelte organizzative della coppia. Su CP_1 questo aspetto, la ricostruzione operata dal Tribunale di primo grado appare pienamente condivisibile e trova riscontro in molteplici elementi probatori convergenti. Le relazioni dei Servizi Sociali depositate in atti forniscono un quadro eloquente e dettagliato della dinamica familiare che si è instaurata durante il matrimonio. Nella relazione dell'11 novembre 2021 si legge: "Il mostra un pensiero piuttosto rigido Pt_1 verso la propria gestione organizzativa, ponendo il lavoro come priorità assoluta attorno
5 alla quale debba impostare la propria vita privata, comprensiva del rapporto con e Per_1 della calendarizzazione degli incontri padre-figlio. Sollecitato a operare una connessione tra il forte investimento lavorativo e il quadro che caratterizza la relazione con il figlio, il mostra un atteggiamento difensivo, legittimando le proprie scelte a fronte Pt_1 dell'impegno economico a lui richiesto per il mantenimento del figlio". La relazione evidenzia inoltre che "l'uomo appare possedere una buona conoscenza del percorso di crescita del minore, sebbene non sembri aver mai rivestito un ruolo attivo e costante nell'accompagnarlo nelle attività sportive praticate. Cita, ad esempio, equitazione e nuoto sostenendo di aver dovuto spesso delegare la madre di nella gestione degli Per_1 impegni del figlio a causa dei propri impegni lavorativi". Nella successiva relazione del 17 gennaio 2022 si conferma che "emerge un sentimento di delusione da parte dell'uomo verso il figlio per la mancata ricerca del padre. Sollecitato circa questo aspetto si rimanda al sig. l'importanza di spostare e focalizzare Pt_1
l'attenzione sui bisogni di , considerando la possibilità di essere presente per il figlio Per_1 con costanza e pazienza al fine di conferire alla relazione una certa stabilità, creando prevedibilità e dunque sicurezza nel rapporto padre-figlio sino ad ora non garantita dalla rigidità portata rispetto ai turni di lavoro". Tali elementi documentali dimostrano inequivocabilmente che durante il matrimonio si è realizzata una divisione dei ruoli secondo la quale il sig. si è dedicato Pt_1 esclusivamente alla carriera professionale, delegando alla sig.ra la gestione delle CP_1 esigenze familiari e la cura del figlio. Tale scelta, evidentemente condivisa dalla coppia, ha consentito al sig. di conseguire un'ottima posizione professionale e una Pt_1 retribuzione elevata, mentre ha comportato per la sig.ra la necessità di adattare le CP_1 proprie scelte lavorative alle esigenze familiari. Come precisato dalla giurisprudenza più recente, la componente perequativo-compensativa dell'assegno deve essere riconosciuta anche in assenza di prova specifica circa la rinuncia del coniuge richiedente a concrete opportunità di studio o professionali, qualora sia dimostrata la sua dedizione esclusiva o prevalente alla cura della famiglia durante il matrimonio. Tale dedizione, espressione di una scelta comune anche se tacita tra i coniugi, può essere provata anche mediante presunzioni e comportamenti concludenti tenuti durante il matrimonio. L'appellante contesta che la sig.ra abbia effettuato sacrifici professionali, CP_1 sostenendo che ella non possedeva i titoli necessari per svolgere l'attività di assistente alla poltrona e di igienista dentale. Tale argomentazione si rivela infondata sotto molteplici profili giuridici e fattuali. In primo luogo, dal punto di vista normativo, l'eccezione dell'appellante non tiene conto della disciplina transitoria prevista dal DPCM 9 febbraio 2018. L'art. 11 di tale decreto stabilisce espressamente che "sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di cui al presente accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, hanno o hanno avuto l'inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e possono documentare un'attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti".
6 La sig.ra possedeva tutti i requisiti richiesti dalla normativa per essere esentata dal CP_1 conseguimento dell'attestato ASO, avendo lavorato per oltre vent'anni presso lo Studio Medico Associato Soffientini & Maletto di Cunardo con l'inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona. Tale circostanza è pacificamente documentata dall'estratto conto previdenziale prodotto in atti e non è stata efficacemente contestata dall'appellante. In secondo luogo, la questione dei titoli professionali è del tutto marginale rispetto alla valutazione che deve essere operata ai fini dell'assegno divorzile. Come chiarito dalla giurisprudenza più recente, la componente compensativa-perequativa dell'assegno può essere riconosciuta anche in assenza della prova di specifiche rinunce professionali, quando sia dimostrato che il coniuge richiedente si sia dedicato prevalentemente alla famiglia secondo una scelta condivisa tra i coniugi. Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che la sig.ra dopo la nascita del CP_1 figlio , ha modificato il proprio orario lavorativo optando per il tempo parziale. Per_1
Tale scelta, come risulta dalle testimonianze acquisite e non efficacemente contestate dall'appellante, è stata dettata dalla necessità di conciliare gli impegni lavorativi con la cura del figlio e della famiglia, in un contesto in cui il marito era completamente assorbito dagli impegni professionali. Successivamente, dopo la separazione, la sig.ra ha dovuto accettare un impiego CP_1 come addetta alle pulizie in un ospedale svizzero, rinunciando definitivamente alla propria esperienza professionale nel settore odontoiatrico. Tale scelta, pur determinata dalla necessità di incrementare il reddito, rappresenta oggettivamente un sacrificio delle competenze e dell'esperienza professionale acquisite nel corso di oltre vent'anni di attività specializzata. L'appellante deduce l'inattendibilità delle testimonianze rese dalla madre e dalla sorella della convenuta, invocando la conflittualità esistente con la famiglia di origine della CP_1
Tuttavia, tale motivo non può essere accolto per diverse ragioni giuridiche e processuali. In primo luogo, il Tribunale di primo grado ha ammesso le testimonianze dopo aver valutato l'opposizione formulata dall'appellante, ritenendo che non sussistessero ragioni ostative all'escussione dei testi. La valutazione dell'attendibilità dei testimoni rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in sede di appello solo in presenza di vizi logici manifesti o di contraddizioni evidenti, che nel caso di specie non ricorrono. In secondo luogo, le dichiarazioni testimoniali trovano riscontro in elementi documentali oggettivi e indipendenti, quali l'estratto conto previdenziale della sig.ra e le CP_1 relazioni dei Servizi Sociali, che confermano la ricostruzione della dinamica familiare operata dai testimoni. Tale convergenza probatoria esclude che le testimonianze possano essere frutto di mera partigianeria o di ricostruzioni di comodo. In terzo luogo, la presunta conflittualità con la famiglia di origine della convenuta non è stata adeguatamente documentata dall'appellante e, comunque, non sarebbe di per sé sufficiente a inficiare l'attendibilità delle testimonianze, che devono essere valutate nel loro contenuto specifico e nella loro coerenza con gli altri elementi probatori acquisiti al processo. Una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre verificare la congruità dell'importo determinato dal Tribunale di primo
7 grado alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. L'importo di euro 150,00 mensili appare proporzionato alle circostanze del caso e rispettoso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Come chiarito dalla Cassazione, la funzione equilibratrice dell'assegno non mira a ricostituire il tenore di vita matrimoniale, ma a riconoscere il ruolo e l'apporto dell'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione del progetto di vita comune. La determinazione dell'assegno tiene conto di molteplici fattori convergenti: la significativa disparità reddituale tra gli ex coniugi (circa euro 1.724 mensili di differenza nel 2024); l'età della sig.ra (49 anni), che non consente un agevole reinserimento nel mondo CP_1 del lavoro con qualifiche elevate;
la durata del matrimonio (circa 15 anni dal 2005 al 2020); il contributo dato dalla sig.ra alla conduzione della vita familiare e al CP_1 conseguimento della posizione professionale del marito;
le scelte condivise durante il matrimonio che hanno comportato per la sig.ra la rinuncia a opportunità lavorative CP_1 più remunerative. L'importo determinato dal Tribunale rappresenta circa il 3,5% del reddito mensile del sig.
e il 8,7% della differenza reddituale tra gli ex coniugi, percentuali che appaiono Pt_1 ragionevoli e proporzionate alle circostanze del caso, tenuto conto anche della necessità di non compromettere eccessivamente la capacità economica dell'obbligato. Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello principale si rivela manifestamente infondato. Il Tribunale di primo grado ha correttamente accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente compensativa e perequativa, operando una valutazione equilibrata delle circostanze del caso e determinando un importo congruo e proporzionato. Le argomentazioni dell'appellante non sono idonee a scalfire la solidità della ricostruzione operata dal giudice di primo grado, che appare fondata su elementi probatori attendibili e coerenti tra loro, nonché su una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia. La disparità economica tra le parti è significativa e strutturale;
il contributo della sig.ra alla conduzione della vita familiare è ampiamente documentato;
i sacrifici CP_1 professionali sono evidenti e causalmente collegati alle scelte familiari condivise;
l'importo dell'assegno è proporzionato e ragionevole. L'appello principale deve pertanto essere rigettato. La sig.ra ha proposto appello incidentale fondato su un unico motivo: l'intervenuta CP_1 modifica, in senso peggiorativo, delle proprie condizioni economiche a seguito del licenziamento comunicatole dal datore di lavoro svizzero con lettera del 25 febbraio 2025 e decorrenza dal 30 aprile 2025. L'appellante incidentale sostiene che tale circostanza giustificherebbe una revisione delle statuizioni della sentenza di primo grado, con l'aumento del contributo al mantenimento del figlio da euro 400,00 a euro 600,00 mensili e dell'assegno divorzile da euro 150,00 a euro 400,00 mensili. L'argomentazione si fonda sulla considerazione che, mentre la situazione economica del sig.
non è mutata, quella della sig.ra è decisamente peggiorata, essendo ella Pt_1 CP_1 rimasta priva della sua unica fonte di reddito. Tale mutamento delle circostanze renderebbe necessaria una revisione delle condizioni economiche stabilite dal Tribunale sulla base di
8 una situazione di fatto ormai superata. L'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile per violazione dei principi fondamentali che regolano l'ammissibilità delle domande nel giudizio d'appello, principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità e di carattere inderogabile. L'art. 345 c.p.c. stabilisce che "nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio". Tale principio, di carattere generale e inderogabile, trova la sua ratio nella necessità di garantire la stabilità dell'oggetto del giudizio e di evitare che il giudizio d'appello si trasformi in un nuovo giudizio di primo grado. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per "domanda nuova" deve intendersi non solo la domanda che introduce una pretesa mai formulata in primo grado, ma anche quella che, pur concernendo lo stesso rapporto sostanziale, si fonda su fatti diversi da quelli posti a base della domanda originaria o mira a conseguire un risultato diverso da quello perseguito nel primo giudizio. Nel caso di specie, la richiesta di modifica delle condizioni economiche del divorzio fondata su circostanze sopravvenute dopo la sentenza di primo grado configura indubbiamente una domanda nuova, estranea all'oggetto del presente giudizio d'appello. Il giudizio d'appello ha infatti ad oggetto esclusivamente la verifica della correttezza della decisione del giudice di primo grado sulla base degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della pronuncia. L'introduzione di fatti nuovi, sopravvenuti alla sentenza impugnata, esula dai limiti del giudizio d'appello e richiede l'instaurazione di un autonomo procedimento. Il licenziamento della sig.ra comunicato il 25 febbraio 2025 con decorrenza dal CP_1
30 aprile 2025, costituisce un fatto nuovo, sopravvenuto alla sentenza di primo grado (pubblicata il 15 luglio 2024) e quindi estraneo all'oggetto del presente giudizio d'appello. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la domanda di revisione rispetto alla statuizione contenuta in una precedente sentenza va qualificata come domanda diversa da quella introdotta nel primo giudizio. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la domanda di revisione sia proposta nel corso del giudizio d'appello avverso la medesima sentenza. La distinzione tra il giudizio di appello e il procedimento di revisione non è meramente formale, ma sostanziale e funzionale. Il giudizio d'appello mira a verificare la correttezza della decisione del giudice di primo grado sulla base degli elementi esistenti al momento della pronuncia. Il procedimento di revisione, invece, ha ad oggetto la valutazione di fatti nuovi sopravvenuti che possano giustificare una modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza. Tale distinzione è particolarmente rilevante in materia di diritto di famiglia, dove le condizioni economiche e personali delle parti possono subire significative variazioni nel tempo. Il legislatore ha previsto specifici strumenti processuali per far fronte a tali mutamenti, che non possono essere utilizzati impropriamente nel giudizio d'appello. Le modifiche delle condizioni economiche sopravvenute alla sentenza di divorzio devono essere fatte valere attraverso il procedimento di revisione disciplinato dall'art. 9 della legge n. 898/1970, che stabilisce: "Su istanza di uno dei coniugi, il tribunale può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'assegno di cui all'art. 5 e le modalità per
9 l'affidamento dei figli quando sopravvengano giustificati motivi". La norma richiede la sussistenza di "giustificati motivi" sopravvenuti, che la giurisprudenza ha interpretato nel senso di mutamenti significativi e duraturi delle condizioni economiche o personali delle parti, tali da rendere inadeguate o inique le disposizioni contenute nella sentenza di divorzio. Come precisato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 6627 del 12 marzo 2024, "la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della L. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti". La stessa pronuncia ha chiarito che "in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata". Il procedimento di revisione presenta caratteristiche specifiche che lo distinguono nettamente dal giudizio d'appello: richiede l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale;
consente l'acquisizione di nuovi elementi probatori relativi ai fatti sopravvenuti;
permette una valutazione complessiva delle mutate circostanze;
può portare a una modifica delle condizioni originariamente stabilite. Nel caso di specie, la valutazione dell'incidenza del licenziamento della sig.ra sulle CP_1 condizioni economiche delle parti richiede un'istruttoria specifica e approfondita che non può essere condotta nel presente giudizio d'appello per molteplici ragioni giuridiche e fattuali. In primo luogo, il licenziamento, pur essendo stato comunicato il 25 febbraio 2025, avrà effetto solo dal 30 aprile 2025, quindi in data successiva alla decisione del presente appello. Non è possibile valutare in via anticipata gli effetti di un evento futuro, che potrebbe essere seguito da altri mutamenti delle circostanze (ad esempio, il reperimento di una nuova occupazione da parte della sig.ra l'ottenimento di prestazioni CP_1 assistenziali, modifiche della situazione economica del sig. ). Pt_1
In secondo luogo, la valutazione dei "giustificati motivi" richiede un accertamento complessivo e comparativo delle condizioni economiche di entrambe le parti, che potrebbe aver subito variazioni non documentate negli atti del presente giudizio. Il sig. , ad Pt_1 esempio, potrebbe aver conseguito aumenti retributivi o, al contrario, aver subito riduzioni del reddito che non risultano dalla documentazione prodotta. In terzo luogo, occorre valutare se il licenziamento della sig.ra sia effettivamente CP_1 definitivo o se sussistano possibilità di reintegrazione, di ottenimento di un'indennità sostitutiva, di accesso a forme di sostegno al reddito o di ricollocazione professionale. Tali circostanze richiedono un'istruttoria specifica che esula dai limiti del presente giudizio. In quarto luogo, è necessario accertare se la sig.ra abbia effettivamente cercato una CP_1
10 nuova occupazione e quali siano le sue concrete possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. Come chiarito dalla giurisprudenza, non è sufficiente la mera prospettazione di un'esigenza futura, ma è necessario che si sia verificato un fatto nuovo concreto che incida effettivamente sulla situazione economica. La giurisprudenza di legittimità ha affrontato in diverse occasioni la questione della deducibilità di fatti sopravvenuti nel giudizio d'appello, giungendo a conclusioni costanti e consolidate nel senso dell'inammissibilità. Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 15352 del 9 giugno 2025, "le sentenze di divorzio, per quanto riguarda i rapporti economici, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo suscettibili di modifica esclusivamente in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre rimane esclusa la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che ha dato luogo alla pronuncia, in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile". La stessa pronuncia ha precisato che "la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi al giudicato di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico, essendo necessaria la modifica delle condizioni stabilite a seguito di domanda di revisione che dimostri l'esistenza di giustificati motivi sopravvenuti". In materia di diritto di famiglia, tale principio assume particolare rilevanza considerata la specificità delle situazioni e la necessità di garantire una tutela effettiva dei diritti delle parti attraverso gli strumenti processuali più appropriati e tecnicamente corretti. La Cassazione civile con ordinanza n. 15387 del 9 giugno 2025 ha inoltre precisato che "il giudizio di revisione delle condizioni di divorzio costituisce un procedimento limitato alla valutazione dell'incidenza dei fatti nuovi sopravvenuti e non può estendersi all'accertamento ex novo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile". Nel caso di specie, l'appello incidentale non presenta alcun nesso di connessione con l'appello principale, che ha ad oggetto esclusivamente la questione dell'assegno divorzile sulla base delle circostanze esistenti al momento della sentenza di primo grado. La richiesta di modifica delle condizioni economiche fondata su fatti sopravvenuti introduce elementi completamente estranei all'oggetto del giudizio originario. Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c., configurando una domanda nuova fondata su fatti sopravvenuti alla sentenza di primo grado. La decisione sulle spese processuali deve tener conto dell'esito del giudizio, caratterizzato dalla reciproca soccombenza delle parti, circostanza che giustifica l'applicazione del principio della compensazione. L'appello principale proposto dal sig. è stato rigettato, comportando la sua Pt_1 soccombenza su tale capo. L'appello incidentale proposto dalla sig.ra è stato CP_1 dichiarato inammissibile, comportando la sua soccombenza su tale capo. In presenza di reciproca soccombenza, l'art. 92, comma 2, c.p.c. prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti. Nel caso di specie, tale soluzione appare la più equa e ragionevole, considerato che entrambe le parti hanno formulato richieste che non hanno trovato accoglimento.
11
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza respinta:
1. rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Varese n. 702/2024 del 11.07.2024;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da avverso la CP_1 predetta sentenza;
per l'effetto
3. conferma la sentenza del Tribunale di Varese n. 702/2024 del 11.07.2024;
4. compensa integralmente le spese processuali del presente grado tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al Procuratore Generale e ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Paola Tanara
12
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Tanara Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore dott. Federico Botta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile indicato in epigrafe promosso con ricorso in appello depositato in data 14.02.2025 da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. GIAN PIERO MACCAPANI C.F._1 del Foro di Varese, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese, via Finocchiaro Aprile n. 7 (indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv.ssa MARZIA GIOVANNINI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, via Robbioni n. 39 (indirizzo telematico); APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 702/2024 di divorzio giudiziale, pubblicata il 15/07/2024, emessa da Tribunale di Varese nel procedimento n. 1105/2021 R.G., mai notificata con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, nella persona della dott.ssa Luisa Russo
Conclusioni
1 Il P.G.
“CHIEDE In riforma del provvedimento impugnato che venga disposto l'aumento del contributo per il mantenimento del minore a carico del padre, genitore non collocatario, con accoglimento dell'appello incidentale”.
La difesa dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Varese sentenza numero 702/2024, pubblicata il 15/07/2024, disporre: In via principale e nel merito: in accoglimento dell'appello per i motivi dedotti in narrativa riformare parzialmente la sentenza numero 702/2024, emessa dal Tribunale di Varese, Sezione I Civile, nell'ambito del giudizio n. 1105/2021 R.G., pubblicata il 15/07/2024, annullare l'assegno divorzile a carico di a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di € 150,00 per le motiva-zioni sopra argomentate. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado, oltre IVA e CPA come per legge”.
La difesa dell'appellata altresì appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano: In parziale riforma della sentenza impugnata e respinto l'appello proposto da , condannare quest'ultimo: Parte_1
– a versare mensilmente alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del figlio , la somma di euro 600,00 o la diversa somma che sarà ritenuta di Per_1 giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, ed oltre alle spese straordinarie in ragione del 60%;
– a versare mensilmente alla signora a titolo di assegno di divorzio, la somma CP_1 di euro 400,00 o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla complessa vicenda matrimoniale tra
[...]
e che hanno celebrato matrimonio civile il 23 luglio 2005 in Parte_1 CP_1
Porto Valtravaglia (VA) e dalla cui unione è nato, il 4 novembre 2008, il figlio . Per_1
Il percorso processuale si è articolato attraverso diverse fasi significative. Inizialmente, i coniugi hanno sottoscritto una separazione consensuale in data 1° luglio 2020, omologata dal Tribunale di Varese con decreto depositato il 20 novembre 2020. Tale accordo separativo aveva stabilito l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente Per_1 presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra l'obbligo per il sig. CP_1
di versare euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre ai 2/3 delle Pt_1 spese straordinarie, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno. Successivamente, con ricorso depositato il 16 aprile 2021, il sig. ha chiesto lo Pt_1 scioglimento del matrimonio e la conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione. La sig.ra si è costituita aderendo alla domanda di scioglimento ma CP_1
2 chiedendo modifiche alle condizioni economiche, in particolare l'aumento del contributo per il mantenimento del figlio a euro 600,00 mensili e il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 250,00 mensili. Il procedimento di divorzio si è rivelato particolarmente complesso, caratterizzato da una progressiva deteriorazione dei rapporti tra le parti e, soprattutto, dall'interruzione dei rapporti tra il padre e il figlio minore dal 2022. Tale circostanza ha reso Per_1 necessario l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di residenza del minore, che hanno redatto dettagliate relazioni sulla situazione familiare, evidenziando le difficoltà relazionali e le dinamiche disfunzionali che si erano create all'interno del nucleo familiare. Con sentenza non definitiva n. 322/2022 del 4 marzo 2022, pubblicata il 21 marzo 2022, il Tribunale di Varese ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Il giudizio è poi proseguito per la definizione delle condizioni economiche e patrimoniali, culminando con la sentenza definitiva n. 702/2024 dell'11 luglio 2024, pubblicata il 15 luglio 2024. Con tale pronuncia, il Tribunale ha disposto: l'affidamento condiviso del figlio ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
l'obbligo per il padre di versare euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre al 60% delle spese straordinarie;
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 150,00 a titolo di assegno divorzile;
la CP_1 dichiarazione di inammissibilità della domanda relativa al riconoscimento della quota del 50% del II Pilastro;
la compensazione integrale delle spese di lite. Avverso tale pronuncia, ha proposto appello principale in data 14 Parte_1 febbraio 2025, limitatamente alla statuizione relativa all'assegno divorzile, chiedendone l'integrale annullamento. La sig.ra si è costituita con memoria depositata il 17 CP_1 marzo 2025, contestando il gravame avversario e proponendo contestualmente appello incidentale per ottenere l'aumento del contributo paterno al mantenimento della prole da euro 400,00 a euro 600,00 mensili e l'aumento dell'assegno divorzile da euro 150,00 a euro 400,00 mensili, fondando tali richieste sul sopravvenuto licenziamento comunicatole dal datore di lavoro svizzero con decorrenza dal 30 aprile 2025. L'appellante principale fonda la propria impugnazione su un motivo, articolato in diverse argomentazioni che meritano attenta considerazione alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di assegno divorzile. In primo luogo, contesta radicalmente la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, sostenendo che la sig.ra non avrebbe CP_1 mai posto in essere alcun sacrificio delle proprie aspettative professionali in funzione delle esigenze familiari. Secondo la tesi dell'appellante, tale conclusione sarebbe errata perché basata su presupposti fattuali inesatti. Specificamente, il sig. eccepisce che la sig.ra Pt_1 CP_1 non sarebbe mai stata in possesso dei titoli professionali necessari per svolgere l'attività di assistente alla poltrona e di igienista dentale. In particolare, sostiene che dal 2022 sarebbe richiesto un attestato ASO (Assistente di ) che la convenuta non Parte_2 avrebbe mai posseduto, mentre per l'attività di igienista dentale sarebbe necessaria la laurea triennale specifica. L'appellante argomenta inoltre che le testimonianze su cui si è fondata la decisione di primo grado - rese dalla madre e dalla sorella della convenuta - non potrebbero considerarsi attendibili a causa della conflittualità esistente tra il sig. e la famiglia di Pt_1
3 origine della conflittualità che sarebbe documentata negli atti di causa. CP_1
Infine, l'appellante critica il comportamento processuale della convenuta, evidenziando come quest'ultima non avesse inizialmente dichiarato i propri redditi reali e come, interpellata dal Giudice nell'udienza del 28 febbraio 2023 circa la nuova occupazione svolta in Svizzera, avesse dichiarato "di non voler rilasciare dichiarazioni", producendo la documentazione reddituale solo successivamente per effetto di specifico ordine del giudice. Per una corretta valutazione delle argomentazioni dell'appellante, è necessario inquadrare la questione nel più ampio contesto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di assegno divorzile, che ha subito significative trasformazioni negli ultimi anni, culminate con la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione. L'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 stabilisce che il tribunale può disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La norma prevede che nella determinazione dell'assegno il tribunale tenga conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valuti tutti gli altri elementi di fatto e di diritto del caso concreto. La giurisprudenza di legittimità ha attraversato diverse fasi interpretative. Inizialmente prevaleva un orientamento che attribuiva all'assegno divorzile una funzione prevalentemente assistenziale, finalizzata a garantire al coniuge economicamente più debole il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Successivamente, con la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 11504/1990, si è affermato il principio secondo cui l'assegno divorzile non ha funzione di mantenimento del tenore di vita matrimoniale, ma deve essere finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza economica del coniuge richiedente. Una svolta decisiva si è avuta con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, che ha superato il precedente orientamento introducendo una concezione più articolata dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'assegno divorzile ha una funzione composita, che comprende sia la componente assistenziale sia quella compensativa e perequativa. La componente assistenziale opera quando l'ex coniuge versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento. La componente compensativa e perequativa, invece, mira a riequilibrare i sacrifici e le rinunce sopportate durante il matrimonio da uno dei coniugi in funzione dell'organizzazione della vita familiare e delle scelte condivise, anche quando il coniuge richiedente non versi in stato di bisogno. Come precisato dalle Sezioni Unite, il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e dell'impossibilità oggettiva di procurarseli, per ragioni oggettive, attraverso una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascun ex coniuge, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La giurisprudenza più recente ha ulteriormente precisato questi principi. Come chiarito
4 dalla Cassazione civile con ordinanza n. 21111 del 29 luglio 2024, "ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, il giudice deve prima di tutto accertare se vi sia una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo e, poi, verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte relative alla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio". La stessa pronuncia ha precisato che "non è sufficiente accertare se sussiste uno squilibrio economico tra le parti, essendo necessario verificare che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Ciò giustifica il riconoscimento di un assegno tendente a colmare tale divario reddituale o patrimoniale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare". Alla luce di tali principi consolidati, occorre verificare se nel caso di specie sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella componente compensativa e perequativa, come correttamente individuato dal Tribunale di primo grado. Il primo elemento da considerare è l'esistenza di una significativa disparità economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Dai documenti in atti emerge chiaramente tale disparità, che presenta caratteri di stabilità e consistenza. Nel 2023, la sig.ra ha percepito CHF 31.813,15 netti annuali (corrispondenti a CP_1 circa euro 2.619 mensili), mentre il sig. ha percepito CHF 51.578 netti annuali Pt_1
(corrispondenti a circa euro 4.246 mensili). Nel 2024, il reddito del sig. è Pt_1 ulteriormente aumentato a CHF 52.753 netti annuali (circa euro 4.343 mensili), evidenziando un trend crescente che conferma la solidità della sua posizione professionale. Tale disparità non è meramente occasionale o temporanea, ma si è consolidata nel tempo e presenta caratteri di stabilità strutturale. Il sig. lavora presso i Magazzini Generali Pt_1 con Punto Franco SA di Chiasso, un'azienda di deposito e logistica in Svizzera, dove ricopre un ruolo di responsabilità che gli garantisce una retribuzione elevata e in costante crescita. La sig.ra invece, dopo aver lavorato per oltre vent'anni come assistente CP_1 alla poltrona presso lo Studio Medico Associato Soffientini & Maletto di Cunardo, dal 27 ottobre 2021 svolge attività di ausiliaria di pulizie in un ospedale svizzero per 25 ore settimanali. La differenza reddituale tra le parti ammonta a circa euro 1.724 mensili (nel 2024), rappresentando una disparità del 65,8% a favore del sig. . Tale squilibrio non può Pt_1 essere considerato marginale o fisiologico, ma costituisce una significativa sperequazione che giustifica l'intervento riequilibratore dell'assegno divorzile. Il secondo elemento fondamentale è rappresentato dal contributo fornito dalla sig.ra alla conduzione della vita familiare e alle scelte organizzative della coppia. Su CP_1 questo aspetto, la ricostruzione operata dal Tribunale di primo grado appare pienamente condivisibile e trova riscontro in molteplici elementi probatori convergenti. Le relazioni dei Servizi Sociali depositate in atti forniscono un quadro eloquente e dettagliato della dinamica familiare che si è instaurata durante il matrimonio. Nella relazione dell'11 novembre 2021 si legge: "Il mostra un pensiero piuttosto rigido Pt_1 verso la propria gestione organizzativa, ponendo il lavoro come priorità assoluta attorno
5 alla quale debba impostare la propria vita privata, comprensiva del rapporto con e Per_1 della calendarizzazione degli incontri padre-figlio. Sollecitato a operare una connessione tra il forte investimento lavorativo e il quadro che caratterizza la relazione con il figlio, il mostra un atteggiamento difensivo, legittimando le proprie scelte a fronte Pt_1 dell'impegno economico a lui richiesto per il mantenimento del figlio". La relazione evidenzia inoltre che "l'uomo appare possedere una buona conoscenza del percorso di crescita del minore, sebbene non sembri aver mai rivestito un ruolo attivo e costante nell'accompagnarlo nelle attività sportive praticate. Cita, ad esempio, equitazione e nuoto sostenendo di aver dovuto spesso delegare la madre di nella gestione degli Per_1 impegni del figlio a causa dei propri impegni lavorativi". Nella successiva relazione del 17 gennaio 2022 si conferma che "emerge un sentimento di delusione da parte dell'uomo verso il figlio per la mancata ricerca del padre. Sollecitato circa questo aspetto si rimanda al sig. l'importanza di spostare e focalizzare Pt_1
l'attenzione sui bisogni di , considerando la possibilità di essere presente per il figlio Per_1 con costanza e pazienza al fine di conferire alla relazione una certa stabilità, creando prevedibilità e dunque sicurezza nel rapporto padre-figlio sino ad ora non garantita dalla rigidità portata rispetto ai turni di lavoro". Tali elementi documentali dimostrano inequivocabilmente che durante il matrimonio si è realizzata una divisione dei ruoli secondo la quale il sig. si è dedicato Pt_1 esclusivamente alla carriera professionale, delegando alla sig.ra la gestione delle CP_1 esigenze familiari e la cura del figlio. Tale scelta, evidentemente condivisa dalla coppia, ha consentito al sig. di conseguire un'ottima posizione professionale e una Pt_1 retribuzione elevata, mentre ha comportato per la sig.ra la necessità di adattare le CP_1 proprie scelte lavorative alle esigenze familiari. Come precisato dalla giurisprudenza più recente, la componente perequativo-compensativa dell'assegno deve essere riconosciuta anche in assenza di prova specifica circa la rinuncia del coniuge richiedente a concrete opportunità di studio o professionali, qualora sia dimostrata la sua dedizione esclusiva o prevalente alla cura della famiglia durante il matrimonio. Tale dedizione, espressione di una scelta comune anche se tacita tra i coniugi, può essere provata anche mediante presunzioni e comportamenti concludenti tenuti durante il matrimonio. L'appellante contesta che la sig.ra abbia effettuato sacrifici professionali, CP_1 sostenendo che ella non possedeva i titoli necessari per svolgere l'attività di assistente alla poltrona e di igienista dentale. Tale argomentazione si rivela infondata sotto molteplici profili giuridici e fattuali. In primo luogo, dal punto di vista normativo, l'eccezione dell'appellante non tiene conto della disciplina transitoria prevista dal DPCM 9 febbraio 2018. L'art. 11 di tale decreto stabilisce espressamente che "sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di cui al presente accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, hanno o hanno avuto l'inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e possono documentare un'attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti".
6 La sig.ra possedeva tutti i requisiti richiesti dalla normativa per essere esentata dal CP_1 conseguimento dell'attestato ASO, avendo lavorato per oltre vent'anni presso lo Studio Medico Associato Soffientini & Maletto di Cunardo con l'inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona. Tale circostanza è pacificamente documentata dall'estratto conto previdenziale prodotto in atti e non è stata efficacemente contestata dall'appellante. In secondo luogo, la questione dei titoli professionali è del tutto marginale rispetto alla valutazione che deve essere operata ai fini dell'assegno divorzile. Come chiarito dalla giurisprudenza più recente, la componente compensativa-perequativa dell'assegno può essere riconosciuta anche in assenza della prova di specifiche rinunce professionali, quando sia dimostrato che il coniuge richiedente si sia dedicato prevalentemente alla famiglia secondo una scelta condivisa tra i coniugi. Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che la sig.ra dopo la nascita del CP_1 figlio , ha modificato il proprio orario lavorativo optando per il tempo parziale. Per_1
Tale scelta, come risulta dalle testimonianze acquisite e non efficacemente contestate dall'appellante, è stata dettata dalla necessità di conciliare gli impegni lavorativi con la cura del figlio e della famiglia, in un contesto in cui il marito era completamente assorbito dagli impegni professionali. Successivamente, dopo la separazione, la sig.ra ha dovuto accettare un impiego CP_1 come addetta alle pulizie in un ospedale svizzero, rinunciando definitivamente alla propria esperienza professionale nel settore odontoiatrico. Tale scelta, pur determinata dalla necessità di incrementare il reddito, rappresenta oggettivamente un sacrificio delle competenze e dell'esperienza professionale acquisite nel corso di oltre vent'anni di attività specializzata. L'appellante deduce l'inattendibilità delle testimonianze rese dalla madre e dalla sorella della convenuta, invocando la conflittualità esistente con la famiglia di origine della CP_1
Tuttavia, tale motivo non può essere accolto per diverse ragioni giuridiche e processuali. In primo luogo, il Tribunale di primo grado ha ammesso le testimonianze dopo aver valutato l'opposizione formulata dall'appellante, ritenendo che non sussistessero ragioni ostative all'escussione dei testi. La valutazione dell'attendibilità dei testimoni rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in sede di appello solo in presenza di vizi logici manifesti o di contraddizioni evidenti, che nel caso di specie non ricorrono. In secondo luogo, le dichiarazioni testimoniali trovano riscontro in elementi documentali oggettivi e indipendenti, quali l'estratto conto previdenziale della sig.ra e le CP_1 relazioni dei Servizi Sociali, che confermano la ricostruzione della dinamica familiare operata dai testimoni. Tale convergenza probatoria esclude che le testimonianze possano essere frutto di mera partigianeria o di ricostruzioni di comodo. In terzo luogo, la presunta conflittualità con la famiglia di origine della convenuta non è stata adeguatamente documentata dall'appellante e, comunque, non sarebbe di per sé sufficiente a inficiare l'attendibilità delle testimonianze, che devono essere valutate nel loro contenuto specifico e nella loro coerenza con gli altri elementi probatori acquisiti al processo. Una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre verificare la congruità dell'importo determinato dal Tribunale di primo
7 grado alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. L'importo di euro 150,00 mensili appare proporzionato alle circostanze del caso e rispettoso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Come chiarito dalla Cassazione, la funzione equilibratrice dell'assegno non mira a ricostituire il tenore di vita matrimoniale, ma a riconoscere il ruolo e l'apporto dell'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione del progetto di vita comune. La determinazione dell'assegno tiene conto di molteplici fattori convergenti: la significativa disparità reddituale tra gli ex coniugi (circa euro 1.724 mensili di differenza nel 2024); l'età della sig.ra (49 anni), che non consente un agevole reinserimento nel mondo CP_1 del lavoro con qualifiche elevate;
la durata del matrimonio (circa 15 anni dal 2005 al 2020); il contributo dato dalla sig.ra alla conduzione della vita familiare e al CP_1 conseguimento della posizione professionale del marito;
le scelte condivise durante il matrimonio che hanno comportato per la sig.ra la rinuncia a opportunità lavorative CP_1 più remunerative. L'importo determinato dal Tribunale rappresenta circa il 3,5% del reddito mensile del sig.
e il 8,7% della differenza reddituale tra gli ex coniugi, percentuali che appaiono Pt_1 ragionevoli e proporzionate alle circostanze del caso, tenuto conto anche della necessità di non compromettere eccessivamente la capacità economica dell'obbligato. Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello principale si rivela manifestamente infondato. Il Tribunale di primo grado ha correttamente accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente compensativa e perequativa, operando una valutazione equilibrata delle circostanze del caso e determinando un importo congruo e proporzionato. Le argomentazioni dell'appellante non sono idonee a scalfire la solidità della ricostruzione operata dal giudice di primo grado, che appare fondata su elementi probatori attendibili e coerenti tra loro, nonché su una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia. La disparità economica tra le parti è significativa e strutturale;
il contributo della sig.ra alla conduzione della vita familiare è ampiamente documentato;
i sacrifici CP_1 professionali sono evidenti e causalmente collegati alle scelte familiari condivise;
l'importo dell'assegno è proporzionato e ragionevole. L'appello principale deve pertanto essere rigettato. La sig.ra ha proposto appello incidentale fondato su un unico motivo: l'intervenuta CP_1 modifica, in senso peggiorativo, delle proprie condizioni economiche a seguito del licenziamento comunicatole dal datore di lavoro svizzero con lettera del 25 febbraio 2025 e decorrenza dal 30 aprile 2025. L'appellante incidentale sostiene che tale circostanza giustificherebbe una revisione delle statuizioni della sentenza di primo grado, con l'aumento del contributo al mantenimento del figlio da euro 400,00 a euro 600,00 mensili e dell'assegno divorzile da euro 150,00 a euro 400,00 mensili. L'argomentazione si fonda sulla considerazione che, mentre la situazione economica del sig.
non è mutata, quella della sig.ra è decisamente peggiorata, essendo ella Pt_1 CP_1 rimasta priva della sua unica fonte di reddito. Tale mutamento delle circostanze renderebbe necessaria una revisione delle condizioni economiche stabilite dal Tribunale sulla base di
8 una situazione di fatto ormai superata. L'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile per violazione dei principi fondamentali che regolano l'ammissibilità delle domande nel giudizio d'appello, principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità e di carattere inderogabile. L'art. 345 c.p.c. stabilisce che "nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio". Tale principio, di carattere generale e inderogabile, trova la sua ratio nella necessità di garantire la stabilità dell'oggetto del giudizio e di evitare che il giudizio d'appello si trasformi in un nuovo giudizio di primo grado. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per "domanda nuova" deve intendersi non solo la domanda che introduce una pretesa mai formulata in primo grado, ma anche quella che, pur concernendo lo stesso rapporto sostanziale, si fonda su fatti diversi da quelli posti a base della domanda originaria o mira a conseguire un risultato diverso da quello perseguito nel primo giudizio. Nel caso di specie, la richiesta di modifica delle condizioni economiche del divorzio fondata su circostanze sopravvenute dopo la sentenza di primo grado configura indubbiamente una domanda nuova, estranea all'oggetto del presente giudizio d'appello. Il giudizio d'appello ha infatti ad oggetto esclusivamente la verifica della correttezza della decisione del giudice di primo grado sulla base degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della pronuncia. L'introduzione di fatti nuovi, sopravvenuti alla sentenza impugnata, esula dai limiti del giudizio d'appello e richiede l'instaurazione di un autonomo procedimento. Il licenziamento della sig.ra comunicato il 25 febbraio 2025 con decorrenza dal CP_1
30 aprile 2025, costituisce un fatto nuovo, sopravvenuto alla sentenza di primo grado (pubblicata il 15 luglio 2024) e quindi estraneo all'oggetto del presente giudizio d'appello. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la domanda di revisione rispetto alla statuizione contenuta in una precedente sentenza va qualificata come domanda diversa da quella introdotta nel primo giudizio. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la domanda di revisione sia proposta nel corso del giudizio d'appello avverso la medesima sentenza. La distinzione tra il giudizio di appello e il procedimento di revisione non è meramente formale, ma sostanziale e funzionale. Il giudizio d'appello mira a verificare la correttezza della decisione del giudice di primo grado sulla base degli elementi esistenti al momento della pronuncia. Il procedimento di revisione, invece, ha ad oggetto la valutazione di fatti nuovi sopravvenuti che possano giustificare una modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza. Tale distinzione è particolarmente rilevante in materia di diritto di famiglia, dove le condizioni economiche e personali delle parti possono subire significative variazioni nel tempo. Il legislatore ha previsto specifici strumenti processuali per far fronte a tali mutamenti, che non possono essere utilizzati impropriamente nel giudizio d'appello. Le modifiche delle condizioni economiche sopravvenute alla sentenza di divorzio devono essere fatte valere attraverso il procedimento di revisione disciplinato dall'art. 9 della legge n. 898/1970, che stabilisce: "Su istanza di uno dei coniugi, il tribunale può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'assegno di cui all'art. 5 e le modalità per
9 l'affidamento dei figli quando sopravvengano giustificati motivi". La norma richiede la sussistenza di "giustificati motivi" sopravvenuti, che la giurisprudenza ha interpretato nel senso di mutamenti significativi e duraturi delle condizioni economiche o personali delle parti, tali da rendere inadeguate o inique le disposizioni contenute nella sentenza di divorzio. Come precisato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 6627 del 12 marzo 2024, "la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della L. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti". La stessa pronuncia ha chiarito che "in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata". Il procedimento di revisione presenta caratteristiche specifiche che lo distinguono nettamente dal giudizio d'appello: richiede l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale;
consente l'acquisizione di nuovi elementi probatori relativi ai fatti sopravvenuti;
permette una valutazione complessiva delle mutate circostanze;
può portare a una modifica delle condizioni originariamente stabilite. Nel caso di specie, la valutazione dell'incidenza del licenziamento della sig.ra sulle CP_1 condizioni economiche delle parti richiede un'istruttoria specifica e approfondita che non può essere condotta nel presente giudizio d'appello per molteplici ragioni giuridiche e fattuali. In primo luogo, il licenziamento, pur essendo stato comunicato il 25 febbraio 2025, avrà effetto solo dal 30 aprile 2025, quindi in data successiva alla decisione del presente appello. Non è possibile valutare in via anticipata gli effetti di un evento futuro, che potrebbe essere seguito da altri mutamenti delle circostanze (ad esempio, il reperimento di una nuova occupazione da parte della sig.ra l'ottenimento di prestazioni CP_1 assistenziali, modifiche della situazione economica del sig. ). Pt_1
In secondo luogo, la valutazione dei "giustificati motivi" richiede un accertamento complessivo e comparativo delle condizioni economiche di entrambe le parti, che potrebbe aver subito variazioni non documentate negli atti del presente giudizio. Il sig. , ad Pt_1 esempio, potrebbe aver conseguito aumenti retributivi o, al contrario, aver subito riduzioni del reddito che non risultano dalla documentazione prodotta. In terzo luogo, occorre valutare se il licenziamento della sig.ra sia effettivamente CP_1 definitivo o se sussistano possibilità di reintegrazione, di ottenimento di un'indennità sostitutiva, di accesso a forme di sostegno al reddito o di ricollocazione professionale. Tali circostanze richiedono un'istruttoria specifica che esula dai limiti del presente giudizio. In quarto luogo, è necessario accertare se la sig.ra abbia effettivamente cercato una CP_1
10 nuova occupazione e quali siano le sue concrete possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. Come chiarito dalla giurisprudenza, non è sufficiente la mera prospettazione di un'esigenza futura, ma è necessario che si sia verificato un fatto nuovo concreto che incida effettivamente sulla situazione economica. La giurisprudenza di legittimità ha affrontato in diverse occasioni la questione della deducibilità di fatti sopravvenuti nel giudizio d'appello, giungendo a conclusioni costanti e consolidate nel senso dell'inammissibilità. Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 15352 del 9 giugno 2025, "le sentenze di divorzio, per quanto riguarda i rapporti economici, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo suscettibili di modifica esclusivamente in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre rimane esclusa la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che ha dato luogo alla pronuncia, in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile". La stessa pronuncia ha precisato che "la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi al giudicato di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico, essendo necessaria la modifica delle condizioni stabilite a seguito di domanda di revisione che dimostri l'esistenza di giustificati motivi sopravvenuti". In materia di diritto di famiglia, tale principio assume particolare rilevanza considerata la specificità delle situazioni e la necessità di garantire una tutela effettiva dei diritti delle parti attraverso gli strumenti processuali più appropriati e tecnicamente corretti. La Cassazione civile con ordinanza n. 15387 del 9 giugno 2025 ha inoltre precisato che "il giudizio di revisione delle condizioni di divorzio costituisce un procedimento limitato alla valutazione dell'incidenza dei fatti nuovi sopravvenuti e non può estendersi all'accertamento ex novo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile". Nel caso di specie, l'appello incidentale non presenta alcun nesso di connessione con l'appello principale, che ha ad oggetto esclusivamente la questione dell'assegno divorzile sulla base delle circostanze esistenti al momento della sentenza di primo grado. La richiesta di modifica delle condizioni economiche fondata su fatti sopravvenuti introduce elementi completamente estranei all'oggetto del giudizio originario. Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c., configurando una domanda nuova fondata su fatti sopravvenuti alla sentenza di primo grado. La decisione sulle spese processuali deve tener conto dell'esito del giudizio, caratterizzato dalla reciproca soccombenza delle parti, circostanza che giustifica l'applicazione del principio della compensazione. L'appello principale proposto dal sig. è stato rigettato, comportando la sua Pt_1 soccombenza su tale capo. L'appello incidentale proposto dalla sig.ra è stato CP_1 dichiarato inammissibile, comportando la sua soccombenza su tale capo. In presenza di reciproca soccombenza, l'art. 92, comma 2, c.p.c. prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti. Nel caso di specie, tale soluzione appare la più equa e ragionevole, considerato che entrambe le parti hanno formulato richieste che non hanno trovato accoglimento.
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza respinta:
1. rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Varese n. 702/2024 del 11.07.2024;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da avverso la CP_1 predetta sentenza;
per l'effetto
3. conferma la sentenza del Tribunale di Varese n. 702/2024 del 11.07.2024;
4. compensa integralmente le spese processuali del presente grado tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al Procuratore Generale e ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Paola Tanara
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