Articolo 2 della Legge 18 febbraio 1999, n. 33
Articolo 1Articolo 3
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24 febbraio 1999
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132 , e successive modificazioni.
Nota all' art. 2:
- La legge 23 marzo 1947, n. 132 , reca: "Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo montario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo".
Entrata in vigore il 24 febbraio 1999
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