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Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2023, n. 13335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13335 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero n. 22373 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da Sorgente Santa Croce s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Francesco Silvestri elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 209; -ricorrente- Oggetto: Oggetto :Tributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 13335 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA AR GI Data pubblicazione: 16/05/2023 2 Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 131/02/2015, depositata in data 9 febbraio 2015, non notificata;
nonché sul ricorso riunito iscritto al numero n. 37074 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da Santa Croce s.r.l.- incorporante di Sorgente Santa Croce s.p.a.- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Giulio Mastroianni, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro n. 48; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore -intimata– per l’annullamento degli atti di diniego di definizione agevolata n. 48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019. Udita la relazione svolta in data 17 gennaio 2023, dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera nella pubblica udienza ai sensi 3 dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto IN che ha confermato le proprie conclusioni scritte di inammissibilità del ricorso RG 22373/15 e di rigetto del ricorso RG 37074/19. Udita, con riguardo al ricorso RG n. 22373 del 2015, per l’Agenzia delle entrate l’avv.to dello Stato Alfonso Peluso. FATTI DI CAUSA 1. Nel procedimento RG n. 22373/2015, in data 13.02.2013, l’Agente della riscossione per la provincia dell’Aquila, Equitalia Centro s.p.a. notificava a Sorgente Santa Croce s.p.a. nove intimazioni di pagamento relative a prodromiche cartelle di pagamento (1) n. 05420139001309610 e relativa cartella n. 05420100012719353; 2) n. 05420139001309004 e la relativa cartella n. 05420090013596305; 3) n. 05420139001308600 e la relativa cartella n. 05420090002036607; 4) n. 05420139001308491 e la relativa cartella n. 05420080026620665; 5) n. 05420139001308289 e la relativa cartella di pagamento n. 05420080016871841; 6) n. 05420139001308087 e la relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517; 7) n. 05420139001307784 e la relativa cartella di pagamento n. 05420070010040709; 8) n. 05420139001310317 e la relativa cartella di pagamento n. 05420110005542463; 9) n. n. 05420139001307683 e la relativa cartella di pagamento n. 05420070006353659) con le quali erano state iscritte a ruolo somme, di diverso importo, a titolo di imposte dirette e Iva, oltre sanzioni, per gli anni 2003-2007. 2. Avverso i suddetti avvisi di intimazione e le relative cartelle la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria 4 dell’Aquila deducendo, tra l’altro, la mancata applicazione agli adempimenti tributari sospesi, in forza del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 aprile 2009, della decurtazione al 40% prevista dall’art. 33, comma 28, della legge n. 131 del 2011, quale beneficio, ad avviso dell’Amministrazione, limitato ai soli soggetti residenti o aventi sede legale nel c.d. cratere sismico. 3.La CTP, con sentenza n. 143/04/13, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto la pretesa tributaria era da ritenersi definitiva per tardività della impugnazione, aggiungendo, nel merito, la inesistenza in capo alla società dei presupposti per l’applicazione dei benefici invocati avendo la stessa sede fuori dal cratere sismico. 4. Avverso la sentenza di primo grado la Sorgente Santa Croce s.p.a. proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, con sentenza n. 131/02/2015, depositata il 9 febbraio 2015, lo rigettava. 5. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha ritenuto corretta la pronuncia di inammissibilità del ricorso originario contenuta nella sentenza impugnata atteso che tutte le cartelle impugnate erano divenute definitive per decorrenza dei termini di impugnazione e non era dato fare valere con l’impugnativa degli avvisi di intimazione la mancata applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 33, comma 28 della legge n. 183 del 2011, essendo stata l’istanza di concessione di queste ultime rigettata con atto dell’Ufficio (nota prot. 27653 del 29.05.2012) non impugnato, con conseguente definitività del credito erariale esposto nelle intimazioni di pagamento per le quali non erano stati dedotti effettivi vizi propri. Il giudice di appello ha aggiunto che “anche a volere considerare nel merito la questione”, la società contribuente non aveva i presupposti per usufruire dei benefici di cui 5 all’art. 33, comma 28, cit., avendo la sede nel Comune di Canistro, non compreso tra i comuni del c.d. cratere sismico. 6.Avverso la suddetta sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. 7.Quanto al procedimento RG 37074/2019, Santa Croce s.r.l.- incorporante di Sorgente Santa Croce s.p.a. - propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso gli atti di diniego (48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019) delle istanze, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. con mod. dalla legge n. 136/2018, di definizione agevolata della controversia R.G. n. 22373/15, in relazione alle cartelle di pagamento n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate. 8. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto IN ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domandato l’inammissibilità del ricorso RG 22373/15 e il rigetto del ricorso RG 37074/19. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va disposta la riunione del procedimento R.G. n. 37074/2019, avente ad oggetto l'impugnativa degli atti di diniego di condono a quello R.G. n. 22373/2015 afferente all’impugnativa delle intimazioni di pagamento e relative cartelle di pagamento, in considerazione dello stretto rapporto di pregiudizialità. 6 2. Nel procedimento n. 22373/2015, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado di inammissibilità del ricorso originario stante la tardività dell’eccezione di mancata applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 dovendo essere la stessa proposta, nei termini di legge, avverso la nota del 29.05.2012, ancorché detto atto non concretasse il rigetto di un’istanza ma una “comunicazione di chiarimento” non essendo prevista dal legislatore alcuna procedura per richiedere la decurtazione del credito erariale, non qualificabile come “beneficio o agevolazione”, ma applicabile solo per effetto della vigenza della norma richiamata. Da qui, ad avviso della ricorrente, la legittima impugnazione delle intimazioni di pagamento con le quali l’Amministrazione aveva fatto valere la propria pretesa tributaria, esigendo il presunto credito nella misura intera. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28 , della legge n. 183 del 2011 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR negato, nel merito, l’applicabilità alla contribuente del beneficio della decurtazione dei carichi al 40% prevista dall’art. 33, comma 28 cit. non avendo la società la sede legale nel territorio del cratere sismico ancorché - come eccepito negli atti difensivi senza che sul punto il giudice di appello avesse pronunciato - detta decurtazione dovesse essere applicata a tutti i carichi iscritti a ruolo oggetto, come nella specie, delle sospensioni. 4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la 7 CTR negato, nel merito, l’applicabilità alla contribuente del beneficio della decurtazione dei carichi al 40% prevista dall’art. 33, comma 28 cit., atteso che la società aveva la sede fuori del cratere sismico in base ad una lettura semantica e normativa unitaria dei due periodi dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011. 5. Nel procedimento RG n. 37074/19, la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, per essere stati notificati alla società, in data 10.10.2019, gli atti di diniego di definizione agevolata (n.48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019) ancorché le relative cartelle di pagamento (n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353) emesse, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, fossero da considerare atti impositivi e non di mera liquidazione e riscossione, trattandosi di primi atti impugnabili, contenenti la pretesa fiscale, non preceduti da altro atto di rettifica. 6. Assume carattere pregiudiziale l’esame del ricorso proposto dalla società contribuente avverso gli atti di diniego di condono, intervenuti nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 131/02/2015, depositata in data 9 febbraio 2015 che aveva rigettato l’appello della contribuente confermando la pronuncia della CTP di inammissibilità del ricorso originario proposto avverso gli avvisi di intimazione e le relative sottostanti cartelle di pagamento. 6. In primo luogo si deve rilevare l'ammissibilità del ricorso per cassazione quanto all'impugnazione dei dinieghi di definizione della lite 8 pendente. Questa Sezione, con l'ordinanza n. 31049 del 2018, resa all'esito di adunanza camerale del 25 ottobre 2018, ha statuito che «In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l'art. 16 della I. n. 289 del 2002 e l'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella L. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite.» (Cass. n. 24530 del 2019; Cass., sez. 5, n. 30704 del 2021). 6.1. Premessa la tempestività del ricorso proposto con atto notificato, a mezzo pec, in data 5 dicembre 2019, avverso gli atti di diniego di condono notificati il 10 ottobre 2019, lo stesso è fondato. 6.2.Nella specie, l'Amministrazione aveva motivato i provvedimenti di diniego della definizione agevolata esclusivamente sul rilievo che le cartelle di pagamento, oggetto del giudizio, non fossero atti impositivi ma di mera riscossione, ricognitivi di quanto indicato nelle dichiarazioni e non versato con conseguente non definibilità della controversia sorta a seguito dell'impugnativa dei relativi ruoli (pag. 4 del ricorso). 6.3.Nel comporre un contrasto tra diversi indirizzi giurisprudenziali, questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza del Sez. U, Sentenza n. 18298 del 25/06/2021 ha affermato che "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, 9 ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva"; nella detta pronuncia si è precisato che "laddove, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum". 6.4. L'accoglimento del ricorso della società contribuente nel procedimento RG 37074/2019 avverso gli atti di diniego di condono (n.48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019) comporta l'estinzione del giudizio RG 22373/2015 limitatamente all’impugnativa delle cartelle (n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353) e dei conseguenziali avvisi di intimazione. 7. E’ invece necessario l’esame del ricorso RG 22373/2015 con riguardo all’impugnativa dell’intimazione di pagamento n. 05420139001308087 e della relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517 che si profila inammissibile per tardività come eccepito dall’Agenzia controricorrente. 7.1. Invero la notifica del ricorso (RG 22373/2015) è avvenuta oltre il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. applicabile, nella specie, per essere stato il giudizio di primo grado proposto successivamente al 4 luglio 2009 (v. pag. 3 della sentenza impugnata e pag. 1 del ricorso, essendo state le intimazioni di pagamento, notificate il 13.2.2013, impugnate in data 19 febbraio 2013 unitamente 10 alle sottostanti cartelle, oltre i termini di impugnazione, di queste ultime). In particolare, a fronte della sentenza di appello n. 131/02/2015 ( non notificata), depositata in data 9 febbraio 2015, la società contribuente ha notificato all’Agenzia il ricorso per cassazione, a mezzo pec, in data 10.9.2015, oltre il termine ultimo del 9.9.2015 considerando la riduzione del termine (dal 1° agosto al 31 agosto) del periodo di sospensione feriale in forza delle modifiche apportate dall'art.16 del d.l. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, che "acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015" e quindi valgono a partire dal periodo feriale dell'anno 2015 (v. Cass. sez. 1, n. 4257 del 2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1009 del 2015). 8. In conclusione, previa riunione dei ricorsi, va accolto quello R.G. n. 37074/2019 proposto dalla società contribuente avverso gli atti di diniego di condono mentre va dichiarato parzialmente estinto il giudizio R.G. n. 22373/2015 con riguardo alla impugnativa delle cartelle (n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353) e dei conseguenziali avvisi di intimazione ed inammissibile per tardività il ricorso (R.G. n. 22373/2015) quanto all’impugnativa della residuale intimazione di pagamento n. 05420139001308087 e della relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517. 9.In considerazione del consolidamento in corso del giudizio, della giurisprudenza di legittimità in materia di definibilità delle controversie e avuto riguardo all’esito complessivo della lite, si ravvisano giusti motivi: 1) con riguardo al ricorso RG n. 22373/2015 per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio quanto alla declaratoria di parziale estinzione e, quelle del giudizio di legittimità, quanto alla 11 declaratoria di inammissibilità per tardività; 2) con riguardo al ricorso RG. n. 37074/2019, per compensare le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
la Corte: riunisce il ricorso RG 37074/2019 a quello RG 22373/2015, accoglie il ricorso n. RG 37074/2019 avverso gli atti di diniego di condono;
dichiara estinto il giudizio RG 22373/2015 nei limiti di cui in motivazione mentre lo dichiara inammissibile in relazione all’impugnativa della intimazione di pagamento n. 05420139001308087 e della relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517; con riguardo al ricorso RG 22373/2015, compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio quanto alla declaratoria di estinzione e, quelle del giudizio di legittimità, quanto alla declaratoria di inammissibilità; con riguardo al ricorso RG. n. 37074/2019, compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 17 gennaio 2023
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 131/02/2015, depositata in data 9 febbraio 2015, non notificata;
nonché sul ricorso riunito iscritto al numero n. 37074 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da Santa Croce s.r.l.- incorporante di Sorgente Santa Croce s.p.a.- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Giulio Mastroianni, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro n. 48; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore -intimata– per l’annullamento degli atti di diniego di definizione agevolata n. 48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019. Udita la relazione svolta in data 17 gennaio 2023, dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera nella pubblica udienza ai sensi 3 dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto IN che ha confermato le proprie conclusioni scritte di inammissibilità del ricorso RG 22373/15 e di rigetto del ricorso RG 37074/19. Udita, con riguardo al ricorso RG n. 22373 del 2015, per l’Agenzia delle entrate l’avv.to dello Stato Alfonso Peluso. FATTI DI CAUSA 1. Nel procedimento RG n. 22373/2015, in data 13.02.2013, l’Agente della riscossione per la provincia dell’Aquila, Equitalia Centro s.p.a. notificava a Sorgente Santa Croce s.p.a. nove intimazioni di pagamento relative a prodromiche cartelle di pagamento (1) n. 05420139001309610 e relativa cartella n. 05420100012719353; 2) n. 05420139001309004 e la relativa cartella n. 05420090013596305; 3) n. 05420139001308600 e la relativa cartella n. 05420090002036607; 4) n. 05420139001308491 e la relativa cartella n. 05420080026620665; 5) n. 05420139001308289 e la relativa cartella di pagamento n. 05420080016871841; 6) n. 05420139001308087 e la relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517; 7) n. 05420139001307784 e la relativa cartella di pagamento n. 05420070010040709; 8) n. 05420139001310317 e la relativa cartella di pagamento n. 05420110005542463; 9) n. n. 05420139001307683 e la relativa cartella di pagamento n. 05420070006353659) con le quali erano state iscritte a ruolo somme, di diverso importo, a titolo di imposte dirette e Iva, oltre sanzioni, per gli anni 2003-2007. 2. Avverso i suddetti avvisi di intimazione e le relative cartelle la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria 4 dell’Aquila deducendo, tra l’altro, la mancata applicazione agli adempimenti tributari sospesi, in forza del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 aprile 2009, della decurtazione al 40% prevista dall’art. 33, comma 28, della legge n. 131 del 2011, quale beneficio, ad avviso dell’Amministrazione, limitato ai soli soggetti residenti o aventi sede legale nel c.d. cratere sismico. 3.La CTP, con sentenza n. 143/04/13, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto la pretesa tributaria era da ritenersi definitiva per tardività della impugnazione, aggiungendo, nel merito, la inesistenza in capo alla società dei presupposti per l’applicazione dei benefici invocati avendo la stessa sede fuori dal cratere sismico. 4. Avverso la sentenza di primo grado la Sorgente Santa Croce s.p.a. proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, con sentenza n. 131/02/2015, depositata il 9 febbraio 2015, lo rigettava. 5. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha ritenuto corretta la pronuncia di inammissibilità del ricorso originario contenuta nella sentenza impugnata atteso che tutte le cartelle impugnate erano divenute definitive per decorrenza dei termini di impugnazione e non era dato fare valere con l’impugnativa degli avvisi di intimazione la mancata applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 33, comma 28 della legge n. 183 del 2011, essendo stata l’istanza di concessione di queste ultime rigettata con atto dell’Ufficio (nota prot. 27653 del 29.05.2012) non impugnato, con conseguente definitività del credito erariale esposto nelle intimazioni di pagamento per le quali non erano stati dedotti effettivi vizi propri. Il giudice di appello ha aggiunto che “anche a volere considerare nel merito la questione”, la società contribuente non aveva i presupposti per usufruire dei benefici di cui 5 all’art. 33, comma 28, cit., avendo la sede nel Comune di Canistro, non compreso tra i comuni del c.d. cratere sismico. 6.Avverso la suddetta sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. 7.Quanto al procedimento RG 37074/2019, Santa Croce s.r.l.- incorporante di Sorgente Santa Croce s.p.a. - propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso gli atti di diniego (48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019) delle istanze, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. con mod. dalla legge n. 136/2018, di definizione agevolata della controversia R.G. n. 22373/15, in relazione alle cartelle di pagamento n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate. 8. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto IN ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domandato l’inammissibilità del ricorso RG 22373/15 e il rigetto del ricorso RG 37074/19. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va disposta la riunione del procedimento R.G. n. 37074/2019, avente ad oggetto l'impugnativa degli atti di diniego di condono a quello R.G. n. 22373/2015 afferente all’impugnativa delle intimazioni di pagamento e relative cartelle di pagamento, in considerazione dello stretto rapporto di pregiudizialità. 6 2. Nel procedimento n. 22373/2015, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado di inammissibilità del ricorso originario stante la tardività dell’eccezione di mancata applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 dovendo essere la stessa proposta, nei termini di legge, avverso la nota del 29.05.2012, ancorché detto atto non concretasse il rigetto di un’istanza ma una “comunicazione di chiarimento” non essendo prevista dal legislatore alcuna procedura per richiedere la decurtazione del credito erariale, non qualificabile come “beneficio o agevolazione”, ma applicabile solo per effetto della vigenza della norma richiamata. Da qui, ad avviso della ricorrente, la legittima impugnazione delle intimazioni di pagamento con le quali l’Amministrazione aveva fatto valere la propria pretesa tributaria, esigendo il presunto credito nella misura intera. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28 , della legge n. 183 del 2011 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR negato, nel merito, l’applicabilità alla contribuente del beneficio della decurtazione dei carichi al 40% prevista dall’art. 33, comma 28 cit. non avendo la società la sede legale nel territorio del cratere sismico ancorché - come eccepito negli atti difensivi senza che sul punto il giudice di appello avesse pronunciato - detta decurtazione dovesse essere applicata a tutti i carichi iscritti a ruolo oggetto, come nella specie, delle sospensioni. 4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la 7 CTR negato, nel merito, l’applicabilità alla contribuente del beneficio della decurtazione dei carichi al 40% prevista dall’art. 33, comma 28 cit., atteso che la società aveva la sede fuori del cratere sismico in base ad una lettura semantica e normativa unitaria dei due periodi dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011. 5. Nel procedimento RG n. 37074/19, la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, per essere stati notificati alla società, in data 10.10.2019, gli atti di diniego di definizione agevolata (n.48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019) ancorché le relative cartelle di pagamento (n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353) emesse, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, fossero da considerare atti impositivi e non di mera liquidazione e riscossione, trattandosi di primi atti impugnabili, contenenti la pretesa fiscale, non preceduti da altro atto di rettifica. 6. Assume carattere pregiudiziale l’esame del ricorso proposto dalla società contribuente avverso gli atti di diniego di condono, intervenuti nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 131/02/2015, depositata in data 9 febbraio 2015 che aveva rigettato l’appello della contribuente confermando la pronuncia della CTP di inammissibilità del ricorso originario proposto avverso gli avvisi di intimazione e le relative sottostanti cartelle di pagamento. 6. In primo luogo si deve rilevare l'ammissibilità del ricorso per cassazione quanto all'impugnazione dei dinieghi di definizione della lite 8 pendente. Questa Sezione, con l'ordinanza n. 31049 del 2018, resa all'esito di adunanza camerale del 25 ottobre 2018, ha statuito che «In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l'art. 16 della I. n. 289 del 2002 e l'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella L. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite.» (Cass. n. 24530 del 2019; Cass., sez. 5, n. 30704 del 2021). 6.1. Premessa la tempestività del ricorso proposto con atto notificato, a mezzo pec, in data 5 dicembre 2019, avverso gli atti di diniego di condono notificati il 10 ottobre 2019, lo stesso è fondato. 6.2.Nella specie, l'Amministrazione aveva motivato i provvedimenti di diniego della definizione agevolata esclusivamente sul rilievo che le cartelle di pagamento, oggetto del giudizio, non fossero atti impositivi ma di mera riscossione, ricognitivi di quanto indicato nelle dichiarazioni e non versato con conseguente non definibilità della controversia sorta a seguito dell'impugnativa dei relativi ruoli (pag. 4 del ricorso). 6.3.Nel comporre un contrasto tra diversi indirizzi giurisprudenziali, questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza del Sez. U, Sentenza n. 18298 del 25/06/2021 ha affermato che "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, 9 ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva"; nella detta pronuncia si è precisato che "laddove, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum". 6.4. L'accoglimento del ricorso della società contribuente nel procedimento RG 37074/2019 avverso gli atti di diniego di condono (n.48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019) comporta l'estinzione del giudizio RG 22373/2015 limitatamente all’impugnativa delle cartelle (n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353) e dei conseguenziali avvisi di intimazione. 7. E’ invece necessario l’esame del ricorso RG 22373/2015 con riguardo all’impugnativa dell’intimazione di pagamento n. 05420139001308087 e della relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517 che si profila inammissibile per tardività come eccepito dall’Agenzia controricorrente. 7.1. Invero la notifica del ricorso (RG 22373/2015) è avvenuta oltre il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. applicabile, nella specie, per essere stato il giudizio di primo grado proposto successivamente al 4 luglio 2009 (v. pag. 3 della sentenza impugnata e pag. 1 del ricorso, essendo state le intimazioni di pagamento, notificate il 13.2.2013, impugnate in data 19 febbraio 2013 unitamente 10 alle sottostanti cartelle, oltre i termini di impugnazione, di queste ultime). In particolare, a fronte della sentenza di appello n. 131/02/2015 ( non notificata), depositata in data 9 febbraio 2015, la società contribuente ha notificato all’Agenzia il ricorso per cassazione, a mezzo pec, in data 10.9.2015, oltre il termine ultimo del 9.9.2015 considerando la riduzione del termine (dal 1° agosto al 31 agosto) del periodo di sospensione feriale in forza delle modifiche apportate dall'art.16 del d.l. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, che "acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015" e quindi valgono a partire dal periodo feriale dell'anno 2015 (v. Cass. sez. 1, n. 4257 del 2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1009 del 2015). 8. In conclusione, previa riunione dei ricorsi, va accolto quello R.G. n. 37074/2019 proposto dalla società contribuente avverso gli atti di diniego di condono mentre va dichiarato parzialmente estinto il giudizio R.G. n. 22373/2015 con riguardo alla impugnativa delle cartelle (n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353) e dei conseguenziali avvisi di intimazione ed inammissibile per tardività il ricorso (R.G. n. 22373/2015) quanto all’impugnativa della residuale intimazione di pagamento n. 05420139001308087 e della relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517. 9.In considerazione del consolidamento in corso del giudizio, della giurisprudenza di legittimità in materia di definibilità delle controversie e avuto riguardo all’esito complessivo della lite, si ravvisano giusti motivi: 1) con riguardo al ricorso RG n. 22373/2015 per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio quanto alla declaratoria di parziale estinzione e, quelle del giudizio di legittimità, quanto alla 11 declaratoria di inammissibilità per tardività; 2) con riguardo al ricorso RG. n. 37074/2019, per compensare le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
la Corte: riunisce il ricorso RG 37074/2019 a quello RG 22373/2015, accoglie il ricorso n. RG 37074/2019 avverso gli atti di diniego di condono;
dichiara estinto il giudizio RG 22373/2015 nei limiti di cui in motivazione mentre lo dichiara inammissibile in relazione all’impugnativa della intimazione di pagamento n. 05420139001308087 e della relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517; con riguardo al ricorso RG 22373/2015, compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio quanto alla declaratoria di estinzione e, quelle del giudizio di legittimità, quanto alla declaratoria di inammissibilità; con riguardo al ricorso RG. n. 37074/2019, compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 17 gennaio 2023