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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 161 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 13.3.2025, depositata in data
20.3.2025, emessa all'esito dell'udienza del 27.2.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del
16.1.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari
n. 1139/2023, pubblicata il 02/08/2023, vertente
TRA
(cod. fisc: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dall'avv. Odette Carignola;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: , rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 C.F._2
procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, depositata in allegato a detta costituzione, dall'avv. Pasquale Pellegrino, nel cui studio, in Corigliano-Rossano, ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
1 Sulle seguenti conclusioni: per entrambe le parti rassegnate, conformemente, nelle rispettive note di trattazione per l'udienza del 27.2.2025: “…in considerazione dell'accordo transattivo raggiunto dai coniugi versato in atti in copia conforme all'originale, si conclude chiedendo che
l'On.le Corte d'Appello adita voglia prendere atto dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti in causa vertente su diritti disponibili di carattere patrimoniale assegno di mantenimento del coniuge in conciliazione del loro contrato e non contrario a norme imperative e della consequenziale rinuncia all'assegno di mantenimento da parte della resistente e per l'effetto prov vedere in dichiarando la cessazione della CP_1
materia del contendere , con compensazione delle spese di lite, nonché emettere ogni altro provvedimento che ritenga utile”. del Procuratore Generale: chiede il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1139/2023 pubblicata Parte_1
il 02/08/2023, con cui il Tribunale di Castrovillari, pronunciandosi sulla domanda proposta da nel dichiarare la separazione dei coniugi , CP_1 Parte_2 poneva a carico di esso appellante l'obbligo di corrispondere, in favore dell'ex moglie,
l'assegno mensile di euro 150,00, a titolo di mantenimento di quest'ultima, rigettando le ulteriori domande e compensando le spese processuali.
Il gravame attingeva esclusivamente il capo della pronuncia afferente il riconoscimento dell'assegno separativo in favore della , che l'appellante riteneva emesso in CP_1
assenza di valida domanda della parte, che si era concentrata esclusivamente sulla richiesta di assegnazione della casa coniugale;
argomentava anche in ordine alla mancanza di prova, gravante sulla controparte, dei presupposti per il riconoscimento dell'emolumento e concludeva chiedendo la riforma, in parte qua, della sentenza di prime cure.
Costituitasi in giudizio, l'appellata contestava gli avversi assunti e chiedeva la reiezione dell'impugnazione, argomentando in merito alla sua infondatezza.
Analoghe conclusioni erano rassegnate dal p.g.
Nel corso del giudizio le parti sono pervenute ad un accordo che prevede, in sintesi, la rinuncia, da parte della , all'assegno di mantenimento disposto in suo favore dal CP_1
2 Tribunale, a fronte del trasferimento della casa coniugale da parte dell'appellante. Per come si legge nell'accordo prodotto, tale trasferimento è avvenuto con atto pubblico rogato dal Notaio in data 14.11.2024. Per_1
Dal matrimonio non sono nati figli e, quindi, i coniugi restano liberi di disporre come meglio credono dei propri diritti di natura patrimoniale, che, non involgendo diritti della personalità né prestazioni alimentari, sono disponibili.
Peraltro, non sembra potersi discorrere, nella fattispecie, di una vera e propria rinuncia al diritto, attesane l'onerosità desumibile dalla sua “contropartita”, ossia il trasferimento immobiliare di cui si è detto.
Pertanto, in conformità alla concorde richiesta delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Castrovillari n. 1139/2023, pubblicata il 02/08/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere, in forza dell'accordo intervenuto tra le parti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 13.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 161 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 13.3.2025, depositata in data
20.3.2025, emessa all'esito dell'udienza del 27.2.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del
16.1.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari
n. 1139/2023, pubblicata il 02/08/2023, vertente
TRA
(cod. fisc: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dall'avv. Odette Carignola;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: , rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 C.F._2
procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, depositata in allegato a detta costituzione, dall'avv. Pasquale Pellegrino, nel cui studio, in Corigliano-Rossano, ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
1 Sulle seguenti conclusioni: per entrambe le parti rassegnate, conformemente, nelle rispettive note di trattazione per l'udienza del 27.2.2025: “…in considerazione dell'accordo transattivo raggiunto dai coniugi versato in atti in copia conforme all'originale, si conclude chiedendo che
l'On.le Corte d'Appello adita voglia prendere atto dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti in causa vertente su diritti disponibili di carattere patrimoniale assegno di mantenimento del coniuge in conciliazione del loro contrato e non contrario a norme imperative e della consequenziale rinuncia all'assegno di mantenimento da parte della resistente e per l'effetto prov vedere in dichiarando la cessazione della CP_1
materia del contendere , con compensazione delle spese di lite, nonché emettere ogni altro provvedimento che ritenga utile”. del Procuratore Generale: chiede il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1139/2023 pubblicata Parte_1
il 02/08/2023, con cui il Tribunale di Castrovillari, pronunciandosi sulla domanda proposta da nel dichiarare la separazione dei coniugi , CP_1 Parte_2 poneva a carico di esso appellante l'obbligo di corrispondere, in favore dell'ex moglie,
l'assegno mensile di euro 150,00, a titolo di mantenimento di quest'ultima, rigettando le ulteriori domande e compensando le spese processuali.
Il gravame attingeva esclusivamente il capo della pronuncia afferente il riconoscimento dell'assegno separativo in favore della , che l'appellante riteneva emesso in CP_1
assenza di valida domanda della parte, che si era concentrata esclusivamente sulla richiesta di assegnazione della casa coniugale;
argomentava anche in ordine alla mancanza di prova, gravante sulla controparte, dei presupposti per il riconoscimento dell'emolumento e concludeva chiedendo la riforma, in parte qua, della sentenza di prime cure.
Costituitasi in giudizio, l'appellata contestava gli avversi assunti e chiedeva la reiezione dell'impugnazione, argomentando in merito alla sua infondatezza.
Analoghe conclusioni erano rassegnate dal p.g.
Nel corso del giudizio le parti sono pervenute ad un accordo che prevede, in sintesi, la rinuncia, da parte della , all'assegno di mantenimento disposto in suo favore dal CP_1
2 Tribunale, a fronte del trasferimento della casa coniugale da parte dell'appellante. Per come si legge nell'accordo prodotto, tale trasferimento è avvenuto con atto pubblico rogato dal Notaio in data 14.11.2024. Per_1
Dal matrimonio non sono nati figli e, quindi, i coniugi restano liberi di disporre come meglio credono dei propri diritti di natura patrimoniale, che, non involgendo diritti della personalità né prestazioni alimentari, sono disponibili.
Peraltro, non sembra potersi discorrere, nella fattispecie, di una vera e propria rinuncia al diritto, attesane l'onerosità desumibile dalla sua “contropartita”, ossia il trasferimento immobiliare di cui si è detto.
Pertanto, in conformità alla concorde richiesta delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Castrovillari n. 1139/2023, pubblicata il 02/08/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere, in forza dell'accordo intervenuto tra le parti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 13.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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