TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1031/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1031/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara, Via Napoli Parte_1 C.F._1
n. 23 presso e nello studio dell'Avv. MIMOLA GAETANO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Chieti, Via Spaventa n. CP_1 C.F._2
29 presso e nello studio dell'Avv. SCOTTI GIOVANNA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28 febbraio 2023 ha proposto nei confronti della coniuge Parte_1
la seguente domanda: “dichiarare la separazione dei coniugi con addebito alla e CP_1 Pt_2
quindi statuire, previa assunzione dei provvedimenti provvisori del caso, che: i coniugi vivranno separati;
i figli minori vivranno in quella che è la loro residenza con il Padre in Rosciano (PE) a meno che la Madre non decida di rientrare in Abruzzo per stare con loro e condividere, sia pure da separata, la genitorialità col padre che, in quel caso, è disposto ad accettare che i figli coabitino con la madre ovunque decida di collocare la propria abitazione, purché in prossimità della scuola dei bambini;
la
Madre se non rientrante in Abruzzo dovrà contribuire al mantenimento dei figli nella misura stabilita dal Tribunale.”
2. Premetteva il ricorrente che, in data 10.03.2011, in Rosciano (PE), contraeva matrimonio con la sig.ra (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosciano nell'anno CP_1
2011 al n. 2, parte I, Uff. 1) e che dalla predetta unione nascevano i figli e Per_1 Per_2
3. A sostegno della domanda di addebito, il ricorrente deduceva in atti che la ricorrente aveva deciso di allontanarsi dalla casa familiare, trasferendosi in Sardegna con i figli minori, impedendogli di mantenere un rapporto stabile e continuativo con gli stessi e violando di fatto il principio fondamentale di bigenitorialità.
4. La resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa ed aderiva alla domanda di separazione personale dei coniugi ma si opponeva alla richiesta di addebito poiché infondata per i motivi versati in atti e chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, in
Sardegna, con contestuale regolamentazione del diritto di visita, nonché porsi a carico del ricorrente un assegno mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento dei minori o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno mensile a titolo di mantenimento in suo favore di € 250,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
5. All'esito dell'udienza di prima comparizione del 01.06.2023 il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela dei minori in ordine ad affidamento, diritto di visita e contributo al mantenimento e contestualmente veniva nominato il GI per l'istruzione della causa.
pagina 2 di 5 6. All'udienza del 5 febbraio 2025 le parti, a mezzo dei difensori, dichiaravano di riportarsi agli atti difensivi depositati chiedendo che la causa fosse decisa allo stato degli atti. Tuttavia, il GI, considerata la mancata comparizione personale delle parti e ritenuta la necessità di acquisire ulteriori elementi chiarificatori in merito alla situazione attuale dei minori, disponeva il rinvio ad altra udienza.
All'udienza successiva le parti chiedevano rinvio utile a dirimere bonariamente la controversia.
7. All'udienza del 3 aprile 2025 le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in atti.
8. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
9. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
a. La coppia vivrà separata con mutuo e reciproco rispetto.
b. L'affido dei figli minori e ai genitori, sarà condiviso con collocamento degli stessi Per_1 Per_2
presso la madre nella casa familiare sita in Bari Sardo, alla Via Alessandro Volta 2.
c. Il sig. terrà con sé i figli in Sardegna, una volta al mese dall'uscita da scuola del giovedì Pt_1
sino alla domenica pomeriggio con sabato libero;
ogni mese saranno i bambini, accompagnati dalla madre ed a spese della stessa, a recarsi in Abruzzo per stare con il padre almeno quattro giorni dal mercoledì alla domenica.
d. Il sig. inoltre, terrà con sé i figli: Pt_1
- durante il periodo estivo, per giorni 45 frazionabili in due o tre periodi tra il 15 luglio ed il 5 di settembre, riservando comunque in esclusiva per entrambi i genitori un periodo di 15 giorni, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 maggio di ogni anno.
- durante le vacanze natalizie, per dieci giorni, alternatamente tra il periodo di Natale/Capodanno (dal
23 dicembre al 2 gennaio) e il periodo di Capodanno/Epifania (dal 27 dicembre al 6 gennaio).
- durante le vacanze pasquali, dal Giovedì Santo al Lunedì di Pasquetta in Abruzzo e l'anno successivo stesso periodo in Sardegna consentendo la presenza materna.
- il genitore non collocatario potrà sentire/vedere la prole per video telefono la sera tra le ore 19,00 e le 19,45;
pagina 3 di 5 - le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti.
e. Il sig. continuerà a versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore della sig. , Pt_1 CP_1
quale contributo al mantenimento di ciascun figlio euro 150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat oltre, per i figli, le spese straordinarie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di
Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive dei minori nella misura del 50%, come previamente concordate e successivamente documentate.
f. Gli istanti concordano affinché l'Assegno Unico nella misura del 100% sia versato in favore della sig.ra . CP_1
9. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e dei figli.
10. Le spese di lite, atteso l'esito concordato, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 28 febbraio 2023, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi alle condizioni concordate dalle parti, così come riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosciano (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara il 9 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 5 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1031/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara, Via Napoli Parte_1 C.F._1
n. 23 presso e nello studio dell'Avv. MIMOLA GAETANO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Chieti, Via Spaventa n. CP_1 C.F._2
29 presso e nello studio dell'Avv. SCOTTI GIOVANNA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28 febbraio 2023 ha proposto nei confronti della coniuge Parte_1
la seguente domanda: “dichiarare la separazione dei coniugi con addebito alla e CP_1 Pt_2
quindi statuire, previa assunzione dei provvedimenti provvisori del caso, che: i coniugi vivranno separati;
i figli minori vivranno in quella che è la loro residenza con il Padre in Rosciano (PE) a meno che la Madre non decida di rientrare in Abruzzo per stare con loro e condividere, sia pure da separata, la genitorialità col padre che, in quel caso, è disposto ad accettare che i figli coabitino con la madre ovunque decida di collocare la propria abitazione, purché in prossimità della scuola dei bambini;
la
Madre se non rientrante in Abruzzo dovrà contribuire al mantenimento dei figli nella misura stabilita dal Tribunale.”
2. Premetteva il ricorrente che, in data 10.03.2011, in Rosciano (PE), contraeva matrimonio con la sig.ra (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosciano nell'anno CP_1
2011 al n. 2, parte I, Uff. 1) e che dalla predetta unione nascevano i figli e Per_1 Per_2
3. A sostegno della domanda di addebito, il ricorrente deduceva in atti che la ricorrente aveva deciso di allontanarsi dalla casa familiare, trasferendosi in Sardegna con i figli minori, impedendogli di mantenere un rapporto stabile e continuativo con gli stessi e violando di fatto il principio fondamentale di bigenitorialità.
4. La resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa ed aderiva alla domanda di separazione personale dei coniugi ma si opponeva alla richiesta di addebito poiché infondata per i motivi versati in atti e chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, in
Sardegna, con contestuale regolamentazione del diritto di visita, nonché porsi a carico del ricorrente un assegno mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento dei minori o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno mensile a titolo di mantenimento in suo favore di € 250,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
5. All'esito dell'udienza di prima comparizione del 01.06.2023 il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela dei minori in ordine ad affidamento, diritto di visita e contributo al mantenimento e contestualmente veniva nominato il GI per l'istruzione della causa.
pagina 2 di 5 6. All'udienza del 5 febbraio 2025 le parti, a mezzo dei difensori, dichiaravano di riportarsi agli atti difensivi depositati chiedendo che la causa fosse decisa allo stato degli atti. Tuttavia, il GI, considerata la mancata comparizione personale delle parti e ritenuta la necessità di acquisire ulteriori elementi chiarificatori in merito alla situazione attuale dei minori, disponeva il rinvio ad altra udienza.
All'udienza successiva le parti chiedevano rinvio utile a dirimere bonariamente la controversia.
7. All'udienza del 3 aprile 2025 le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in atti.
8. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
9. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
a. La coppia vivrà separata con mutuo e reciproco rispetto.
b. L'affido dei figli minori e ai genitori, sarà condiviso con collocamento degli stessi Per_1 Per_2
presso la madre nella casa familiare sita in Bari Sardo, alla Via Alessandro Volta 2.
c. Il sig. terrà con sé i figli in Sardegna, una volta al mese dall'uscita da scuola del giovedì Pt_1
sino alla domenica pomeriggio con sabato libero;
ogni mese saranno i bambini, accompagnati dalla madre ed a spese della stessa, a recarsi in Abruzzo per stare con il padre almeno quattro giorni dal mercoledì alla domenica.
d. Il sig. inoltre, terrà con sé i figli: Pt_1
- durante il periodo estivo, per giorni 45 frazionabili in due o tre periodi tra il 15 luglio ed il 5 di settembre, riservando comunque in esclusiva per entrambi i genitori un periodo di 15 giorni, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 maggio di ogni anno.
- durante le vacanze natalizie, per dieci giorni, alternatamente tra il periodo di Natale/Capodanno (dal
23 dicembre al 2 gennaio) e il periodo di Capodanno/Epifania (dal 27 dicembre al 6 gennaio).
- durante le vacanze pasquali, dal Giovedì Santo al Lunedì di Pasquetta in Abruzzo e l'anno successivo stesso periodo in Sardegna consentendo la presenza materna.
- il genitore non collocatario potrà sentire/vedere la prole per video telefono la sera tra le ore 19,00 e le 19,45;
pagina 3 di 5 - le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti.
e. Il sig. continuerà a versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore della sig. , Pt_1 CP_1
quale contributo al mantenimento di ciascun figlio euro 150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat oltre, per i figli, le spese straordinarie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di
Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive dei minori nella misura del 50%, come previamente concordate e successivamente documentate.
f. Gli istanti concordano affinché l'Assegno Unico nella misura del 100% sia versato in favore della sig.ra . CP_1
9. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e dei figli.
10. Le spese di lite, atteso l'esito concordato, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 28 febbraio 2023, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi alle condizioni concordate dalle parti, così come riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosciano (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara il 9 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 5 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5