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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/07/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5294 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] C.F._2
Cristina Martinez, per procura in atti
- ATTRICE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno, per procura in P.IVA_1 atti
- CONVENUTA-
E
CP_2
- CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 13 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2
l' e innanzi a questo Tribunale, chiedendone la Controparte_1 CP_2 condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsole in data 15/06/2015 alle ore 15:50 circa, allorché, mentre si trovava nella via Geraci del Comune di Messina, direzione di marcia monte, alla guida della sua autovettura Ford Fiesta tg
ER174EC, giunta all'intersezione con la via dei Mille, veniva investita da una Renault Clio, targata AL051YC, assicurata con l' condotta da e di Controparte_1 Persona_1 proprietà di che, provenendo dalla via dei Mille, non rispettava il segnale di CP_2
STOP.
Allegava che, a seguito del sinistro, – accertato dalla Polizia Municipale – la Renault della era stata sanzionata ex art. 145, commi 5 e 10, C.d.S., mentre l'attrice, che aveva sbattuto contro un veicolo in sosta, era stata trasportata presso l'ospedale Papardo, dove le erano state riscontrate “contusione regione occipitale cervico dorso, lombalgia, dolente la regione sternale e l'emitorace sx alla base. All'esame obiettivo neurologico deficit di forza arti inferiori. Prognosi 10 gg s.c.”, per le quali erano residuati postumi di invalidità permanente nella misura del 25%, ITA di gg 50 e ITP di giorni 40 al 75%, giorni 40 al 50% e giorni 50 al 25%, oltre un danno psicologico-esistenziale di grado medio per disturbo post traumatico da stress – disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso.
Affermava la responsabilità esclusiva del veicolo investitore e aggiungeva che l'
[...] aveva riconosciuto la responsabilità del proprio assicurato, ristorando € Controparte_1
5.000,00 per danni al veicolo ed € 8.600,00 per danno non patrimoniale, accettati dalla danneggiata a titolo di acconto sulle maggiori somme asseritamente spettanti.
Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 140.918,00 (di cui €
90.345,00 per danno biologico, € 30.717,30 per personalizzazione al 34%, € 4.900,00 per ITA,
€ 2.940,00 per ITP al 75%, € 1.960,00 per ITP al 50% ed € 1.225,00 per ITP al 25%; €
5.493,17 per spese mediche ed € 3.338,00 per danni all'autovettura), da cui sottrarre la somma di € 13.600,00, ricevuta in acconto dall' Domandava, altresì, il Controparte_1 risarcimento del danno da lucro cessante, deducendo che il 6/02/2015 aveva sottoscritto con pagina 2 di 13 la Confcommercio di Messina un contratto di incarico professionale di durata triennale, cui aveva dovuto rinunciare in conseguenza del sinistro.
Con comparsa del 13/03/2019, si costituiva in giudizio l' la Controparte_1 quale deduceva un concorso di colpa, di almeno il 30%, dell'attrice nella verificazione del danno, dal momento che la collisione tra i veicoli era avvenuta in un'intersezione piuttosto ampia e che la avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto il possibile per evitare Pt_2
l'evento, al fine di superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.; contestava, inoltre, il quantum richiesto, affermando l'avvenuto integrale ristoro dei danni con il pagamento della € 13.600,00, in quanto dalla perizia assicurativa sull'attrice era emerso un residuo grado di invalidità permanente nella misura del 4%. Escludeva, inoltre, l'applicabilità di qualsiasi personalizzazione, in assenza di prova di situazioni di fatto peculiari e ulteriori rispetto alle conseguenze ordinarie delle lesioni patite. Contestava la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante, stante la carenza di prova dell'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica e della perdita economica lamentata.
Allegava che l'importo di € 5.000,00, pagato a titolo di danni al veicolo, risultava superiore all'effettivo importo dei danni lamentati dall'attrice (pari a € 3.338,00) e, conseguentemente, chiedeva di imputare l'eccedenza, pari a € 1.662,00, al danno non patrimoniale, effettuando una compensazione.
All'udienza di prima comparizione del 14/03/2019, la causa veniva rinviata per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva, quindi, istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
Con comparsa del 23/11/2021 si costituiva in giudizio , n.q. di erede di Parte_1
che reiterava le domande, eccezioni e difese della dante causa e chiedeva la Parte_2 condanna delle convenute al risarcimento dei danni.
Con ordinanza del 9/12/2021 veniva, quindi, disposta CTU medico-legale documentale.
All'udienza del 2/05/2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 13 All'udienza del 9/04/2025 – in cui subentrava la scrivente - la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente citata CP_2 in giudizio, non si è costituita.
La domanda risarcitoria proposta da , n.q. di erede di , è Parte_1 Parte_2 parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della documentazione in atti e della testimonianza espletata.
Il teste , ispettore della Polizia municipale di Messina, intervenuto sui Testimone_1 luoghi dopo il sinistro, ha confermato il rapporto n. 2015/0000595 e ha dichiarato che: “i mezzi coinvolti nel sinistro si trovavano nella stessa posizione di quiete assunta dopo l'urto. Pertanto, abbiamo potuto ricostruire la dinamica dell'incidente. La signora proveniva da valle dalla via Geraci e, giunta Pt_2 all'incrocio con la via dei Mille investiva con l'autovettura condotta dal signor L'incrocio era Per_1 regolamentato da uno STOP per i veicoli che provenivano da nord dalla via dei Mille. Quindi il signor Per_1 avrebbe dovuto dare la precedenza alla signora .”; “non mi pare che gli airbag delle due autovetture si Pt_2 siano aperti, altrimenti tale circostanza sarebbe stata annotata nel verbale che ho redatto”; “non sono in grado di riferire a quale andatura marciassero entrambe le autovetture ma comunque abbiamo scattato delle foto riproducenti lo stato delle stesse dopo l'urto.”.
Il teste ha confermato che la vettura dell'attrice, dopo l'urto, è stata spinta contro un veicolo in sosta lungo il bordo della strada;
lo stesso ha affermato di non avere eseguito il test sulle condizioni psicofisiche dei conducenti in quanto “interloquendo con loro, abbiamo riscontrato che erano lucidi e non presentavano segni di alterazione” e che non ha potuto accertare l'utilizzo delle cinture di sicurezza.
Dal rapporto sull'incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale emerge, inoltre, che l' (conducente del veicolo della responsabile civile) percorreva la via dei Mille con Per_1 direzione Sud e, “nonostante sul suo percorso insistesse la segnaletica verticale e orizzontale di STOP”,
pagina 4 di 13 impegnava l'intersezione e “non dava la precedenza al veicolo” dell'attrice, che proveniva dalla via
Geraci.
La Polizia municipale ha accertato che “l'urto si perfezionava tra la parte anteriore sinistra del veicolo A” (della convenuta e “la parte angolare destra del veicolo B” (dell'attrice) e, “dopo l'urto CP_2 il veicolo A lasciava impresso sul suo percorso tracce di frenata destrorse per mt 6,50 dalla ruota anteriore dx e
6,00 da quella sinistra dal punto d'urto. Quest'ultimo individuato a circa mt 6,30 dalla linea di arresto dello
STOP” e che “dopo l'urto il veicolo A terminava la propria corsa contro il veicolo C in sosta irregolare all'intersezione. Il veicolo B, che al momento della collisione si accingeva a svoltare a sinistra, verso sud della via dei Mille, proseguiva la sua marcia e, dopo aver urtato con la sua parte posteriore laterale destra il veicolo D, anch'esso in sosta irregolare nella via dei Mille lato monte, si arrestava sul lato valle della stessa via”. Quindi, per quanto di interesse, ha sanzionato l' per violazione dell'art. 145, commi 5 e 10, Per_1
C.d.S..
Dal verbale emergono anche i danni riportati dai veicoli coinvolti e dai veicoli in sosta irregolare all'intersezione, urtati in conseguenza del sinistro e viene in rilievo che il veicolo
(denominato “veicolo C”) colpito dall'autovettura della convenuta contumace ha riportato
“rottura del gruppo ottico posteriore dx e sulla parte anteriore angolare sx”, mentre un altro veicolo
(denominato “veicolo D”), attinto dall'attrice dopo l'urto, ha riportato solo “abrasioni e striature”.
La presenza della segnaletica orizzontale e verticale, il mancato rispetto del segnale di
STOP posto sulla via dei Mille, il punto d'urto tra i veicoli individuato a mt 6,30 dalla linea di arresto dello STOP, la lunga traccia di frenata lasciata dal veicolo della convenuta sull'asfalto e i danni riportati dal veicolo dell'attrice e dal veicolo in sosta nell'intersezione (denominato
“veicolo C”), colliso dall' permettono di ritenere che quest'ultimo stesse percorrendo la Per_1 via dei Mille a velocità sostenuta e, in ogni caso, inadeguata allo stato dei luoghi e che la sua condotta di guida abbia causato lo scontro tra i veicoli.
Occorre a questo punto verificare se, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., anche l'attrice, con la propria condotta, abbia concorso alla causazione del sinistro, in quanto “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il
pagina 5 di 13 comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. civ., n. 124/2016), dovendosi, tuttavia, precisare che la prova liberatoria per il superamento della suddetta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto, ossia mediante la dimostrazione di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche indirettamente risultare dall'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ., n. 18340/2013). Si avrà, quindi, corresponsabilità, in via residuale, solo laddove venga accertato che, nella dinamica del sinistro, entrambi i conducenti coinvolti abbiano tenuto un comportamento negligente, sebbene di forma e in misura diversa.
Orbene, la circostanza che l'attrice circolasse sulla via Geraci, favorita dal diritto di precedenza, e che avesse già iniziato la manovra di svolta a sinistra, quando è stata attinta dal veicolo investitore, unitamente al fatto che il “veicolo D”, dalla stessa lambito dopo il primo urto, abbia riportato mere striature ed abrasioni permette di ritenere che abbia Parte_2 tenuto una condotta di guida diligente e una velocità adeguata allo stato dei luoghi, non potendo azionare alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto con il veicolo che sopraggiungeva dalla via dei Mille.giorni
Ne discende che l' e vanno solidalmente Controparte_1 CP_2 condannate al risarcimento integrale dei danni riportati da , n.q. di erede di Parte_1 in conseguenza del sinistro. Parte_2
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. ha Persona_2 effettuato una consulenza documentale – atteso il decesso di – e ha Parte_2 constatato che la danneggiata, a seguito ed in conseguenza del sinistro, con cui ha rilevato la compatibilità causale, ha riportato: “trauma cranico;
trauma rachide con interessamento midollare e sub- lussazione coccige” e che da tali lesioni sono residuati “esiti algico/disfunzionali di trauma cranico e rachide con interessamento midollare e disturbo post traumatico da stress, esiti algico/disfunzionali del coccige,
pagina 6 di 13 in soggetto con preesistenze e substrato degenerativo vertebrale”, ritenuti compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica stimata nella misura del 10%.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto a una inabilità temporanea Parte_2 assoluta di 45 giorni, nonché 15 giorni di inabilità temporanea al 75%, 15 giorni al 50% ed ulteriori 45 giorni al 25%.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e ben motivate, anche in risposta alle osservazioni dell' Controparte_1
[...]
Il CTU in particolare, in punto di disturbo post traumatico da stress ha precisato che l'incidenza dello stesso sulla valutazione complessiva dell'invalidità permanente è minima (2%), dal momento che “quasi la totalità degli esiti gioca sulla componente midollare cervicale e sacrococigea”.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la sussistenza e la valutabilità del disturbo post traumatico da stress ai fini dell'integrazione del danno biologico emerge dalla documentazione in atti già dai primi accertamenti medici eseguiti sulla danneggiata. Si richiama a tal fine il referto del reparto di neurologia dell'ospedale Papardo-Piemonte del 23/06/2015 (all. 3, atto introduttivo, pag. 13), dal quale emerge “pensiero: ideazione polarizzata sul proprio stato di salute;
umore emotività: ansia reattiva”, nonché del reparto di rianimazione del medesimo nosocomio del
9/07/2015: “notte non riposata. Stato ansioso – depressivo”; del 6/07/2015: “richiesta valutazione psicologica”; del 6/08/2015, contenente la valutazione psicologica;
al programma riabilitativo individuale redatto dal reparto di neurologia (all. 4, pag. 28/30), che dà atto di “discreto stato ansioso depressivo”, cui si aggiungono i referti psicologici prodotti dall'attrice.
Si ritiene, quindi, accertato il disturbo post traumatico da stress dedotto dalla parte attrice, documentato con le cartelle cliniche in atti e riscontrato anche dal CTU.
Il danno subito da deve essere liquidato in favore dell'erede Parte_2 Parte_1 con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive
[...] dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972,
26973, 26974 e 26975 del 2008).
pagina 7 di 13 La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attrice, va risarcito utilizzando, per la determinazione dello stesso, le
Tabelle di Milano 2024 – non risultando applicabile la Tabella Unica Nazionale pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), in vigore per i sinistri occorsi dal
5/03/2025.
Conseguentemente, all'attrice va riconosciuta complessivamente la somma di € 26.520,00 all'attualità, di cui € 17.895,00 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il
10% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 64 al momento del sinistro) e € 8.625,00 per inabilità temporanea (di cui € 5.175,00 per 45 giorni di inabilità assoluta, € 1.293,75 per 15 giorni al 75%; € 862,50 per 15 giorni al 50%; € 1.293,75 per 45 giorni al 25%), senza operare alcuna maggiorazione per il danno morale ovvero alcuna ulteriore personalizzazione, in pagina 8 di 13 assenza di specifiche tempestive prove sul punto e dell'avvenuta valutazione del disturbo post traumatico da stress quale componente clinica del danno biologico accertato.
L'attrice ha, altresì, documentato spese mediche, che il CTU ha ritenuto congrue.
Le spese documentate corrispondono, tuttavia, a complessivi € 4.220,00 (con esclusione degli scontrini non leggibili e/o non riferibili all'attrice), rivalutate all'attualità in € 5.000,00, e vanno integralmente risarcite.
Inoltre, l'attrice ha provato danni al veicolo pari a € 3.338,00, rivalutati all'attualità in €
4.052,00.
Va rigettata la domanda di risarcimento del lucro cessante, per la rinuncia all'incarico di consulente di Confcommercio per diversi ordini di ragioni.
Innanzitutto, sebbene l'attrice abbia depositato il contratto di collaborazione sottoscritto con la Confcommercio e abbia chiesto di escutere due testimoni, che hanno confermato la sua cooperazione con tale ente anche nell'anno antecedente al sinistro e l'interruzione del rapporto dopo l'incidente, non ha dimostrato di avere percepito da tale ente per l'anno 2014 alcuna somma a titolo di pagamento, nonostante abbia depositato l'attestazione che nell'anno menzionato aveva organizzato molteplici corsi di formazione e curato la partecipazione a bandi e gare pubblici.
Infatti, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014 (presentata nel 2015) dà conto solo di redditi da lavoro dipendente (quindi non riferibili alla collaborazione con
Confcommercio – e, comunque, dichiarati anche l'anno del sinistro) e di redditi provenienti dalla prestazione lavorativa autonoma espletata presso l'istituto Minutoli, ma nessuna somma è riferibile all'ente di riferimento.
Ciò è da solo sufficiente a rigettare la domanda, non potendosi ravvisare la prova di alcun danno economico conseguente all'interruzione di siffatto rapporto di collaborazione.
Ad abundantiam, va rilevato che il contratto sottoscritto tra la danneggiata e la
Confcommercio in data 6/02/2015, prevedeva all'allegato A, relativo ai compensi, che gli stessi derivassero da una specifica percentuale sulla quota di iscrizione di ciascun partecipante ai singoli corsi, ovvero da specifici importi su affiliazioni et cetera. Cionondimeno, l'attrice non pagina 9 di 13 ha neppure allegato di avere, quantomeno, predisposto un programma formativo, ovvero la partecipazione a bandi/gare o altro, che il sinistro ha impedito di portare a compimento.
L'attrice ha depositato (all. 21 citazione) un contratto di tirocinio, stipulato in favore di uno studente dell'Università di Catania, che – secondo la tabella di riferimento – le avrebbe dato diritto al compenso del 5% del valore del contratto, ma non ha dimostrato che la convenzione con l'Università di Catania fosse a titolo oneroso e quale fosse eventualmente il valore del singolo contratto stipulato.
Quanto, invece, ai due corsi di formazione indetti presso la Confcommercio di Messina, con termine di presentazione della domanda al 3/06/2015 e inizio stage al 15/06/2015 (all.
21, cit.), l'attrice non ha dato prova dell'avvenuto completamento della procedura di selezione
(che, per le tempistiche indicate, avrebbe dovuto essere conclusa al momento del sinistro), dell'avvenuta selezione di candidati e dell'eventuale loro assunzione, elementi che per ciò stesso avrebbero dato luogo al suo compenso, indipendentemente dalla verificazione del sinistro.
Infine, l'attrice ha allegato – senza tuttavia fornirne la prova – di avere rinunciato all'incarico nel mese di giugno 2015, per le conseguenze del sinistro, ma sul punto va rilevato che la stessa avrebbe potuto riprendere l'attività di collaborazione con la Confcommercio se non dal 15/07/2015, quando era affetta da inabilità parziale al 50%, ovvero dal 30/07/2015 quando permaneva una inabilità temporanea del 25%, quanto meno al momento della completa guarigione, fissata dal CTU alla data del 13/09/2015.
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, la domanda va rigettata in parte qua.
Il danno complessivamente provato da , n.q. di erede di Parte_1 Parte_2
ammonta quindi a € 35.572,00 all'attualità (€ 26.520,00 per danno dinamico-
[...] relazionale, € 5.000,00 per spese documentate ed € 4.052,00 per danni al veicolo).
Da tale importo va sottratto quanto già versato da per danno patrimoniale (€ CP_1
5.000,00, rivalutati all'attualità in € 6.060,00) e non patrimoniale (€ 8.600,00, rivalutati all'attualità in € 10.415,00), pari a complessivi € 13.600,00, rivalutati all'attualità in € 16.475,00.
pagina 10 di 13 Ne deriva che l' e vanno condannate in solido a Controparte_1 CP_2 pagare, in favore di , n.q. di erede di la somma di € Parte_1 Parte_2
19.097,00 all'attualità.
Deve essere riconosciuto a parte attrice n.q. anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (15/06/2015), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attrice ammonta ad € 21.204,61, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 15.769,61), maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (€ 5.435,00).
Su detta somma, dopo la pubblicazione della sentenza, saranno dovuti solo gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, dunque, le convenute in solido vanno condannate al pagamento, in favore dell'attrice, di dette spese, liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del decisum (scaglione fino a € 26.000,00, applicando i valori medi) nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, con un pagina 11 di 13 compenso di € 5.838,55, oltre € 833,87 per contributo unificato, bollo e notifiche, da distrarre in favore della procuratrice antistataria.
Le spese di CTU medico-legale, atteso l'accoglimento della domanda di , Parte_1
n.q. di erede di sono poste definitivamente a carico solidale dell' Parte_2 [...]
e di . Controparte_1 CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5294/2018 r.g., vertente tra Parte_1
n.q. di erede di (attrice), l' in persona
[...] Parte_2 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, (convenuta), e (convenuta contumace), CP_2 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. dichiara che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di e, per l'effetto, Persona_1
condanna in solido l' e al pagamento, in Controparte_1 CP_2 favore di , n.q. di erede di , della somma di € Parte_1 Parte_2
21.204,61 all'attualità, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3. condanna l' e in solido al pagamento, in Controparte_1 CP_2
favore , n.q. di erede di , delle spese di lite, che Parte_1 Parte_2 liquida in € 5.838,55 per compensi ed € 833,87 per spese vive, oltre spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore dell'avvocata Cristina
Martinez;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale dell' Controparte_1
e di . CP_2
Così deciso in Messina il 30/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5294 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] C.F._2
Cristina Martinez, per procura in atti
- ATTRICE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno, per procura in P.IVA_1 atti
- CONVENUTA-
E
CP_2
- CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 13 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2
l' e innanzi a questo Tribunale, chiedendone la Controparte_1 CP_2 condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsole in data 15/06/2015 alle ore 15:50 circa, allorché, mentre si trovava nella via Geraci del Comune di Messina, direzione di marcia monte, alla guida della sua autovettura Ford Fiesta tg
ER174EC, giunta all'intersezione con la via dei Mille, veniva investita da una Renault Clio, targata AL051YC, assicurata con l' condotta da e di Controparte_1 Persona_1 proprietà di che, provenendo dalla via dei Mille, non rispettava il segnale di CP_2
STOP.
Allegava che, a seguito del sinistro, – accertato dalla Polizia Municipale – la Renault della era stata sanzionata ex art. 145, commi 5 e 10, C.d.S., mentre l'attrice, che aveva sbattuto contro un veicolo in sosta, era stata trasportata presso l'ospedale Papardo, dove le erano state riscontrate “contusione regione occipitale cervico dorso, lombalgia, dolente la regione sternale e l'emitorace sx alla base. All'esame obiettivo neurologico deficit di forza arti inferiori. Prognosi 10 gg s.c.”, per le quali erano residuati postumi di invalidità permanente nella misura del 25%, ITA di gg 50 e ITP di giorni 40 al 75%, giorni 40 al 50% e giorni 50 al 25%, oltre un danno psicologico-esistenziale di grado medio per disturbo post traumatico da stress – disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso.
Affermava la responsabilità esclusiva del veicolo investitore e aggiungeva che l'
[...] aveva riconosciuto la responsabilità del proprio assicurato, ristorando € Controparte_1
5.000,00 per danni al veicolo ed € 8.600,00 per danno non patrimoniale, accettati dalla danneggiata a titolo di acconto sulle maggiori somme asseritamente spettanti.
Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 140.918,00 (di cui €
90.345,00 per danno biologico, € 30.717,30 per personalizzazione al 34%, € 4.900,00 per ITA,
€ 2.940,00 per ITP al 75%, € 1.960,00 per ITP al 50% ed € 1.225,00 per ITP al 25%; €
5.493,17 per spese mediche ed € 3.338,00 per danni all'autovettura), da cui sottrarre la somma di € 13.600,00, ricevuta in acconto dall' Domandava, altresì, il Controparte_1 risarcimento del danno da lucro cessante, deducendo che il 6/02/2015 aveva sottoscritto con pagina 2 di 13 la Confcommercio di Messina un contratto di incarico professionale di durata triennale, cui aveva dovuto rinunciare in conseguenza del sinistro.
Con comparsa del 13/03/2019, si costituiva in giudizio l' la Controparte_1 quale deduceva un concorso di colpa, di almeno il 30%, dell'attrice nella verificazione del danno, dal momento che la collisione tra i veicoli era avvenuta in un'intersezione piuttosto ampia e che la avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto il possibile per evitare Pt_2
l'evento, al fine di superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.; contestava, inoltre, il quantum richiesto, affermando l'avvenuto integrale ristoro dei danni con il pagamento della € 13.600,00, in quanto dalla perizia assicurativa sull'attrice era emerso un residuo grado di invalidità permanente nella misura del 4%. Escludeva, inoltre, l'applicabilità di qualsiasi personalizzazione, in assenza di prova di situazioni di fatto peculiari e ulteriori rispetto alle conseguenze ordinarie delle lesioni patite. Contestava la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante, stante la carenza di prova dell'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica e della perdita economica lamentata.
Allegava che l'importo di € 5.000,00, pagato a titolo di danni al veicolo, risultava superiore all'effettivo importo dei danni lamentati dall'attrice (pari a € 3.338,00) e, conseguentemente, chiedeva di imputare l'eccedenza, pari a € 1.662,00, al danno non patrimoniale, effettuando una compensazione.
All'udienza di prima comparizione del 14/03/2019, la causa veniva rinviata per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva, quindi, istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
Con comparsa del 23/11/2021 si costituiva in giudizio , n.q. di erede di Parte_1
che reiterava le domande, eccezioni e difese della dante causa e chiedeva la Parte_2 condanna delle convenute al risarcimento dei danni.
Con ordinanza del 9/12/2021 veniva, quindi, disposta CTU medico-legale documentale.
All'udienza del 2/05/2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 13 All'udienza del 9/04/2025 – in cui subentrava la scrivente - la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente citata CP_2 in giudizio, non si è costituita.
La domanda risarcitoria proposta da , n.q. di erede di , è Parte_1 Parte_2 parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della documentazione in atti e della testimonianza espletata.
Il teste , ispettore della Polizia municipale di Messina, intervenuto sui Testimone_1 luoghi dopo il sinistro, ha confermato il rapporto n. 2015/0000595 e ha dichiarato che: “i mezzi coinvolti nel sinistro si trovavano nella stessa posizione di quiete assunta dopo l'urto. Pertanto, abbiamo potuto ricostruire la dinamica dell'incidente. La signora proveniva da valle dalla via Geraci e, giunta Pt_2 all'incrocio con la via dei Mille investiva con l'autovettura condotta dal signor L'incrocio era Per_1 regolamentato da uno STOP per i veicoli che provenivano da nord dalla via dei Mille. Quindi il signor Per_1 avrebbe dovuto dare la precedenza alla signora .”; “non mi pare che gli airbag delle due autovetture si Pt_2 siano aperti, altrimenti tale circostanza sarebbe stata annotata nel verbale che ho redatto”; “non sono in grado di riferire a quale andatura marciassero entrambe le autovetture ma comunque abbiamo scattato delle foto riproducenti lo stato delle stesse dopo l'urto.”.
Il teste ha confermato che la vettura dell'attrice, dopo l'urto, è stata spinta contro un veicolo in sosta lungo il bordo della strada;
lo stesso ha affermato di non avere eseguito il test sulle condizioni psicofisiche dei conducenti in quanto “interloquendo con loro, abbiamo riscontrato che erano lucidi e non presentavano segni di alterazione” e che non ha potuto accertare l'utilizzo delle cinture di sicurezza.
Dal rapporto sull'incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale emerge, inoltre, che l' (conducente del veicolo della responsabile civile) percorreva la via dei Mille con Per_1 direzione Sud e, “nonostante sul suo percorso insistesse la segnaletica verticale e orizzontale di STOP”,
pagina 4 di 13 impegnava l'intersezione e “non dava la precedenza al veicolo” dell'attrice, che proveniva dalla via
Geraci.
La Polizia municipale ha accertato che “l'urto si perfezionava tra la parte anteriore sinistra del veicolo A” (della convenuta e “la parte angolare destra del veicolo B” (dell'attrice) e, “dopo l'urto CP_2 il veicolo A lasciava impresso sul suo percorso tracce di frenata destrorse per mt 6,50 dalla ruota anteriore dx e
6,00 da quella sinistra dal punto d'urto. Quest'ultimo individuato a circa mt 6,30 dalla linea di arresto dello
STOP” e che “dopo l'urto il veicolo A terminava la propria corsa contro il veicolo C in sosta irregolare all'intersezione. Il veicolo B, che al momento della collisione si accingeva a svoltare a sinistra, verso sud della via dei Mille, proseguiva la sua marcia e, dopo aver urtato con la sua parte posteriore laterale destra il veicolo D, anch'esso in sosta irregolare nella via dei Mille lato monte, si arrestava sul lato valle della stessa via”. Quindi, per quanto di interesse, ha sanzionato l' per violazione dell'art. 145, commi 5 e 10, Per_1
C.d.S..
Dal verbale emergono anche i danni riportati dai veicoli coinvolti e dai veicoli in sosta irregolare all'intersezione, urtati in conseguenza del sinistro e viene in rilievo che il veicolo
(denominato “veicolo C”) colpito dall'autovettura della convenuta contumace ha riportato
“rottura del gruppo ottico posteriore dx e sulla parte anteriore angolare sx”, mentre un altro veicolo
(denominato “veicolo D”), attinto dall'attrice dopo l'urto, ha riportato solo “abrasioni e striature”.
La presenza della segnaletica orizzontale e verticale, il mancato rispetto del segnale di
STOP posto sulla via dei Mille, il punto d'urto tra i veicoli individuato a mt 6,30 dalla linea di arresto dello STOP, la lunga traccia di frenata lasciata dal veicolo della convenuta sull'asfalto e i danni riportati dal veicolo dell'attrice e dal veicolo in sosta nell'intersezione (denominato
“veicolo C”), colliso dall' permettono di ritenere che quest'ultimo stesse percorrendo la Per_1 via dei Mille a velocità sostenuta e, in ogni caso, inadeguata allo stato dei luoghi e che la sua condotta di guida abbia causato lo scontro tra i veicoli.
Occorre a questo punto verificare se, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., anche l'attrice, con la propria condotta, abbia concorso alla causazione del sinistro, in quanto “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il
pagina 5 di 13 comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. civ., n. 124/2016), dovendosi, tuttavia, precisare che la prova liberatoria per il superamento della suddetta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto, ossia mediante la dimostrazione di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche indirettamente risultare dall'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ., n. 18340/2013). Si avrà, quindi, corresponsabilità, in via residuale, solo laddove venga accertato che, nella dinamica del sinistro, entrambi i conducenti coinvolti abbiano tenuto un comportamento negligente, sebbene di forma e in misura diversa.
Orbene, la circostanza che l'attrice circolasse sulla via Geraci, favorita dal diritto di precedenza, e che avesse già iniziato la manovra di svolta a sinistra, quando è stata attinta dal veicolo investitore, unitamente al fatto che il “veicolo D”, dalla stessa lambito dopo il primo urto, abbia riportato mere striature ed abrasioni permette di ritenere che abbia Parte_2 tenuto una condotta di guida diligente e una velocità adeguata allo stato dei luoghi, non potendo azionare alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto con il veicolo che sopraggiungeva dalla via dei Mille.giorni
Ne discende che l' e vanno solidalmente Controparte_1 CP_2 condannate al risarcimento integrale dei danni riportati da , n.q. di erede di Parte_1 in conseguenza del sinistro. Parte_2
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. ha Persona_2 effettuato una consulenza documentale – atteso il decesso di – e ha Parte_2 constatato che la danneggiata, a seguito ed in conseguenza del sinistro, con cui ha rilevato la compatibilità causale, ha riportato: “trauma cranico;
trauma rachide con interessamento midollare e sub- lussazione coccige” e che da tali lesioni sono residuati “esiti algico/disfunzionali di trauma cranico e rachide con interessamento midollare e disturbo post traumatico da stress, esiti algico/disfunzionali del coccige,
pagina 6 di 13 in soggetto con preesistenze e substrato degenerativo vertebrale”, ritenuti compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica stimata nella misura del 10%.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto a una inabilità temporanea Parte_2 assoluta di 45 giorni, nonché 15 giorni di inabilità temporanea al 75%, 15 giorni al 50% ed ulteriori 45 giorni al 25%.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e ben motivate, anche in risposta alle osservazioni dell' Controparte_1
[...]
Il CTU in particolare, in punto di disturbo post traumatico da stress ha precisato che l'incidenza dello stesso sulla valutazione complessiva dell'invalidità permanente è minima (2%), dal momento che “quasi la totalità degli esiti gioca sulla componente midollare cervicale e sacrococigea”.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la sussistenza e la valutabilità del disturbo post traumatico da stress ai fini dell'integrazione del danno biologico emerge dalla documentazione in atti già dai primi accertamenti medici eseguiti sulla danneggiata. Si richiama a tal fine il referto del reparto di neurologia dell'ospedale Papardo-Piemonte del 23/06/2015 (all. 3, atto introduttivo, pag. 13), dal quale emerge “pensiero: ideazione polarizzata sul proprio stato di salute;
umore emotività: ansia reattiva”, nonché del reparto di rianimazione del medesimo nosocomio del
9/07/2015: “notte non riposata. Stato ansioso – depressivo”; del 6/07/2015: “richiesta valutazione psicologica”; del 6/08/2015, contenente la valutazione psicologica;
al programma riabilitativo individuale redatto dal reparto di neurologia (all. 4, pag. 28/30), che dà atto di “discreto stato ansioso depressivo”, cui si aggiungono i referti psicologici prodotti dall'attrice.
Si ritiene, quindi, accertato il disturbo post traumatico da stress dedotto dalla parte attrice, documentato con le cartelle cliniche in atti e riscontrato anche dal CTU.
Il danno subito da deve essere liquidato in favore dell'erede Parte_2 Parte_1 con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive
[...] dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972,
26973, 26974 e 26975 del 2008).
pagina 7 di 13 La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attrice, va risarcito utilizzando, per la determinazione dello stesso, le
Tabelle di Milano 2024 – non risultando applicabile la Tabella Unica Nazionale pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), in vigore per i sinistri occorsi dal
5/03/2025.
Conseguentemente, all'attrice va riconosciuta complessivamente la somma di € 26.520,00 all'attualità, di cui € 17.895,00 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il
10% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 64 al momento del sinistro) e € 8.625,00 per inabilità temporanea (di cui € 5.175,00 per 45 giorni di inabilità assoluta, € 1.293,75 per 15 giorni al 75%; € 862,50 per 15 giorni al 50%; € 1.293,75 per 45 giorni al 25%), senza operare alcuna maggiorazione per il danno morale ovvero alcuna ulteriore personalizzazione, in pagina 8 di 13 assenza di specifiche tempestive prove sul punto e dell'avvenuta valutazione del disturbo post traumatico da stress quale componente clinica del danno biologico accertato.
L'attrice ha, altresì, documentato spese mediche, che il CTU ha ritenuto congrue.
Le spese documentate corrispondono, tuttavia, a complessivi € 4.220,00 (con esclusione degli scontrini non leggibili e/o non riferibili all'attrice), rivalutate all'attualità in € 5.000,00, e vanno integralmente risarcite.
Inoltre, l'attrice ha provato danni al veicolo pari a € 3.338,00, rivalutati all'attualità in €
4.052,00.
Va rigettata la domanda di risarcimento del lucro cessante, per la rinuncia all'incarico di consulente di Confcommercio per diversi ordini di ragioni.
Innanzitutto, sebbene l'attrice abbia depositato il contratto di collaborazione sottoscritto con la Confcommercio e abbia chiesto di escutere due testimoni, che hanno confermato la sua cooperazione con tale ente anche nell'anno antecedente al sinistro e l'interruzione del rapporto dopo l'incidente, non ha dimostrato di avere percepito da tale ente per l'anno 2014 alcuna somma a titolo di pagamento, nonostante abbia depositato l'attestazione che nell'anno menzionato aveva organizzato molteplici corsi di formazione e curato la partecipazione a bandi e gare pubblici.
Infatti, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014 (presentata nel 2015) dà conto solo di redditi da lavoro dipendente (quindi non riferibili alla collaborazione con
Confcommercio – e, comunque, dichiarati anche l'anno del sinistro) e di redditi provenienti dalla prestazione lavorativa autonoma espletata presso l'istituto Minutoli, ma nessuna somma è riferibile all'ente di riferimento.
Ciò è da solo sufficiente a rigettare la domanda, non potendosi ravvisare la prova di alcun danno economico conseguente all'interruzione di siffatto rapporto di collaborazione.
Ad abundantiam, va rilevato che il contratto sottoscritto tra la danneggiata e la
Confcommercio in data 6/02/2015, prevedeva all'allegato A, relativo ai compensi, che gli stessi derivassero da una specifica percentuale sulla quota di iscrizione di ciascun partecipante ai singoli corsi, ovvero da specifici importi su affiliazioni et cetera. Cionondimeno, l'attrice non pagina 9 di 13 ha neppure allegato di avere, quantomeno, predisposto un programma formativo, ovvero la partecipazione a bandi/gare o altro, che il sinistro ha impedito di portare a compimento.
L'attrice ha depositato (all. 21 citazione) un contratto di tirocinio, stipulato in favore di uno studente dell'Università di Catania, che – secondo la tabella di riferimento – le avrebbe dato diritto al compenso del 5% del valore del contratto, ma non ha dimostrato che la convenzione con l'Università di Catania fosse a titolo oneroso e quale fosse eventualmente il valore del singolo contratto stipulato.
Quanto, invece, ai due corsi di formazione indetti presso la Confcommercio di Messina, con termine di presentazione della domanda al 3/06/2015 e inizio stage al 15/06/2015 (all.
21, cit.), l'attrice non ha dato prova dell'avvenuto completamento della procedura di selezione
(che, per le tempistiche indicate, avrebbe dovuto essere conclusa al momento del sinistro), dell'avvenuta selezione di candidati e dell'eventuale loro assunzione, elementi che per ciò stesso avrebbero dato luogo al suo compenso, indipendentemente dalla verificazione del sinistro.
Infine, l'attrice ha allegato – senza tuttavia fornirne la prova – di avere rinunciato all'incarico nel mese di giugno 2015, per le conseguenze del sinistro, ma sul punto va rilevato che la stessa avrebbe potuto riprendere l'attività di collaborazione con la Confcommercio se non dal 15/07/2015, quando era affetta da inabilità parziale al 50%, ovvero dal 30/07/2015 quando permaneva una inabilità temporanea del 25%, quanto meno al momento della completa guarigione, fissata dal CTU alla data del 13/09/2015.
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, la domanda va rigettata in parte qua.
Il danno complessivamente provato da , n.q. di erede di Parte_1 Parte_2
ammonta quindi a € 35.572,00 all'attualità (€ 26.520,00 per danno dinamico-
[...] relazionale, € 5.000,00 per spese documentate ed € 4.052,00 per danni al veicolo).
Da tale importo va sottratto quanto già versato da per danno patrimoniale (€ CP_1
5.000,00, rivalutati all'attualità in € 6.060,00) e non patrimoniale (€ 8.600,00, rivalutati all'attualità in € 10.415,00), pari a complessivi € 13.600,00, rivalutati all'attualità in € 16.475,00.
pagina 10 di 13 Ne deriva che l' e vanno condannate in solido a Controparte_1 CP_2 pagare, in favore di , n.q. di erede di la somma di € Parte_1 Parte_2
19.097,00 all'attualità.
Deve essere riconosciuto a parte attrice n.q. anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (15/06/2015), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attrice ammonta ad € 21.204,61, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 15.769,61), maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (€ 5.435,00).
Su detta somma, dopo la pubblicazione della sentenza, saranno dovuti solo gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, dunque, le convenute in solido vanno condannate al pagamento, in favore dell'attrice, di dette spese, liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del decisum (scaglione fino a € 26.000,00, applicando i valori medi) nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, con un pagina 11 di 13 compenso di € 5.838,55, oltre € 833,87 per contributo unificato, bollo e notifiche, da distrarre in favore della procuratrice antistataria.
Le spese di CTU medico-legale, atteso l'accoglimento della domanda di , Parte_1
n.q. di erede di sono poste definitivamente a carico solidale dell' Parte_2 [...]
e di . Controparte_1 CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5294/2018 r.g., vertente tra Parte_1
n.q. di erede di (attrice), l' in persona
[...] Parte_2 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, (convenuta), e (convenuta contumace), CP_2 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. dichiara che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di e, per l'effetto, Persona_1
condanna in solido l' e al pagamento, in Controparte_1 CP_2 favore di , n.q. di erede di , della somma di € Parte_1 Parte_2
21.204,61 all'attualità, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3. condanna l' e in solido al pagamento, in Controparte_1 CP_2
favore , n.q. di erede di , delle spese di lite, che Parte_1 Parte_2 liquida in € 5.838,55 per compensi ed € 833,87 per spese vive, oltre spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore dell'avvocata Cristina
Martinez;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale dell' Controparte_1
e di . CP_2
Così deciso in Messina il 30/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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