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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG 654/2024 Proc. Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 654/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. ) residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. Gabriele Ferretti e Federica Invincibile, con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Antonella Maria Jolanda Centola, nominata dall'Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Pianezza città solidale”;
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da in data 6 Dicembre 2024, in proprio, quale debitore;
Parte_1 letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall'Avv. Antonella Maria Jolanda Centola nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Pianezza città solidale” (doc. 1); lette le integrazioni depositate dall'OCC in data 10.01.2025 e 18.04.2025; letta l'integrazione depositata da parte ricorrente in data 04.04.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII atteso che il centro degli interessi del debitore è in Torino, Via Veglia n. 44, sede del V Reparto Mobile di Torino presso cui svolge la propria attività lavorativa;
ritenuto che
ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica, lavoratore dipendente a tempo indeterminato (doc.4, integrazione del 4.04.2025), che, pertanto, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- il ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che l'attivo di
è costituito: Parte_1
• dal suo reddito medio mensile da lavoro dipendente pari a circa 2.352,00 euro calcolato (relazione OCC, pag.3);
• dal C/C n. 05815 presso Findomestic s.p.a. avente saldo attivo al 31.12.2024 pari a
0,10 euro (doc. 12.10, integrazione 4.04.2025);
• dal C/C n. 00232/1000/00063411 presso Intesa San Paolo s.p.a., avente saldo attivo al 31.12.2024 pari 3. 798,62 euro (doc. 12.5, integrazione 4.04.2025);
• vi è, inoltre, una carta di credito revolving per gli acquisti sul sito di e-commerce
“Amazon” concessa da Cofidis, con credito disponibile al 30.06.2023 pari a 1.500,00 euro (doc.10, integrazione 4.04.2025);
• dall'autoveicolo di tipo SKODA targato GA058NM (docc. 11,11 bis);
- i debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi 152.028,75 euro, dettagliati come segue (relazione OCC, pagg. 5-6):
• ADER euro 50,04 irregolarità Mod 730/2023 a.i. 2022;
• Banca Sistema spa, contratto di finanziamento dietro cessione quinto dello stipendio di residui euro 40.365,00 alla data del 15.12.2023, in regolare ammortamento;
• , cessionaria di Findomestic spa di euro 76.185,18 – CP_1
• contratto di finanziamento dietro cessione quinto dello stipendio di residui CP_2
euro 26.250,00 , in regolare ammortamento;
• il compenso OCC, comprensivo degli oneri di legge, pari ad euro 5.247,13;
• compenso dell'advisor pari a euro 3.931,40;
2 - il raffronto tra i redditi mensili (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie al sostentamento pari ad euro 2.044,68) ed ammontare del passivo dimostra che il ricorrente non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Avv. Antonella Maria
Jolanda Centola con i contenuti di cui all'art. 269, c. 1, CCII, quantomeno in ordine ai requisiti essenziali per la valutazione dei requisiti della domanda. Sul punto, occorre evidenziare che la relazione redatta dall'OCC, pur se sufficiente a far ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, appare incompleta e non approfondita, ad esempio non indicando, nonostante l'entrata in vigore in data 28.9.2024 del secondo correttivo al CCII
(d.lgs n. 136/2024), né le cause dell'indebitamento, né la diligenza impiegata del debitore nell'assumere le obbligazioni e non attestando la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, punti oggetto di integrazione in seguito a richiesta del giudice relatore;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dal solo ricorrente (doc.5);
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo devono stabilirsi, dunque, tenendo conto di un nucleo familiare di tipo persona sola di età compresa tra 35 e 64 anni. La somma di cui il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato al trattenimento (euro 2.044,00) appare congrua tenuto conto che, sebbene la spesa mediana ISTAT 2023 per una famiglia di analoga composizione sia pari ad euro 1.794,62, tale discostamento può dirsi giustificato in ragione della somma, pari a 350,00 euro, che egli è chiamato a corrispondere mensilmente a titolo di mantenimento in favore del figlio minore, nonché dal pagamento, nella misura del
50%, delle spese straordinarie di mantenimento;
- la somma complessiva che potrà essere trattenuta mensilmente è dunque pari ad euro 2.044,00 e dovrà essere oggetto di apposita istanza modificativa in ipotesi di variazione delle circostanze;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.; ritenuto che la retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4
3 lett. b) CCII, il debitore è autorizzato, fino a nuova determinazione del giudice a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto;
ritenuto che
Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma
4 lett. b) CCII, il liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della procedura;
rilevato che il nominando liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
ritenuto che
il liquidatore dovrà verificare l'effettiva corresponsione, a titolo di mantenimento, delle somme come sopra individuate provvedendo, a tal riguardo, a fornire nelle relazioni periodiche una specifica informativa su tale punto, segnalando se risulta provato l'effettivo pagamento, in quanto circostanza potenzialmente rilevante al fine della futura esdebitazione;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento, ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
ritenuto che
non possa confermarsi quale Liquidatore l'Avv. Antonella Maria Jolanda
Centola, nominata dall'OCC “Pianezza città solidale”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII per quanto sopra esposto in punto contenuto della relazione;
ritenuto che
il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa
4 presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
ritenuto che
, per contro, l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge (l'art. 6 comma 1 lett. a) riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”);
PQM
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
) residente in [...]; C.F._1
nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore il Dott. , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni Persona_1
dalla comunicazione della nomina;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
5 che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita la debitrice a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori, al datore di lavoro e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 08.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 654/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. ) residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. Gabriele Ferretti e Federica Invincibile, con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Antonella Maria Jolanda Centola, nominata dall'Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Pianezza città solidale”;
- RICORRENTE IN PROPRIO-
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Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da in data 6 Dicembre 2024, in proprio, quale debitore;
Parte_1 letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall'Avv. Antonella Maria Jolanda Centola nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Pianezza città solidale” (doc. 1); lette le integrazioni depositate dall'OCC in data 10.01.2025 e 18.04.2025; letta l'integrazione depositata da parte ricorrente in data 04.04.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII atteso che il centro degli interessi del debitore è in Torino, Via Veglia n. 44, sede del V Reparto Mobile di Torino presso cui svolge la propria attività lavorativa;
ritenuto che
ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica, lavoratore dipendente a tempo indeterminato (doc.4, integrazione del 4.04.2025), che, pertanto, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- il ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che l'attivo di
è costituito: Parte_1
• dal suo reddito medio mensile da lavoro dipendente pari a circa 2.352,00 euro calcolato (relazione OCC, pag.3);
• dal C/C n. 05815 presso Findomestic s.p.a. avente saldo attivo al 31.12.2024 pari a
0,10 euro (doc. 12.10, integrazione 4.04.2025);
• dal C/C n. 00232/1000/00063411 presso Intesa San Paolo s.p.a., avente saldo attivo al 31.12.2024 pari 3. 798,62 euro (doc. 12.5, integrazione 4.04.2025);
• vi è, inoltre, una carta di credito revolving per gli acquisti sul sito di e-commerce
“Amazon” concessa da Cofidis, con credito disponibile al 30.06.2023 pari a 1.500,00 euro (doc.10, integrazione 4.04.2025);
• dall'autoveicolo di tipo SKODA targato GA058NM (docc. 11,11 bis);
- i debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi 152.028,75 euro, dettagliati come segue (relazione OCC, pagg. 5-6):
• ADER euro 50,04 irregolarità Mod 730/2023 a.i. 2022;
• Banca Sistema spa, contratto di finanziamento dietro cessione quinto dello stipendio di residui euro 40.365,00 alla data del 15.12.2023, in regolare ammortamento;
• , cessionaria di Findomestic spa di euro 76.185,18 – CP_1
• contratto di finanziamento dietro cessione quinto dello stipendio di residui CP_2
euro 26.250,00 , in regolare ammortamento;
• il compenso OCC, comprensivo degli oneri di legge, pari ad euro 5.247,13;
• compenso dell'advisor pari a euro 3.931,40;
2 - il raffronto tra i redditi mensili (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie al sostentamento pari ad euro 2.044,68) ed ammontare del passivo dimostra che il ricorrente non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Avv. Antonella Maria
Jolanda Centola con i contenuti di cui all'art. 269, c. 1, CCII, quantomeno in ordine ai requisiti essenziali per la valutazione dei requisiti della domanda. Sul punto, occorre evidenziare che la relazione redatta dall'OCC, pur se sufficiente a far ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, appare incompleta e non approfondita, ad esempio non indicando, nonostante l'entrata in vigore in data 28.9.2024 del secondo correttivo al CCII
(d.lgs n. 136/2024), né le cause dell'indebitamento, né la diligenza impiegata del debitore nell'assumere le obbligazioni e non attestando la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, punti oggetto di integrazione in seguito a richiesta del giudice relatore;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dal solo ricorrente (doc.5);
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo devono stabilirsi, dunque, tenendo conto di un nucleo familiare di tipo persona sola di età compresa tra 35 e 64 anni. La somma di cui il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato al trattenimento (euro 2.044,00) appare congrua tenuto conto che, sebbene la spesa mediana ISTAT 2023 per una famiglia di analoga composizione sia pari ad euro 1.794,62, tale discostamento può dirsi giustificato in ragione della somma, pari a 350,00 euro, che egli è chiamato a corrispondere mensilmente a titolo di mantenimento in favore del figlio minore, nonché dal pagamento, nella misura del
50%, delle spese straordinarie di mantenimento;
- la somma complessiva che potrà essere trattenuta mensilmente è dunque pari ad euro 2.044,00 e dovrà essere oggetto di apposita istanza modificativa in ipotesi di variazione delle circostanze;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.; ritenuto che la retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4
3 lett. b) CCII, il debitore è autorizzato, fino a nuova determinazione del giudice a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto;
ritenuto che
Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma
4 lett. b) CCII, il liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della procedura;
rilevato che il nominando liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
ritenuto che
il liquidatore dovrà verificare l'effettiva corresponsione, a titolo di mantenimento, delle somme come sopra individuate provvedendo, a tal riguardo, a fornire nelle relazioni periodiche una specifica informativa su tale punto, segnalando se risulta provato l'effettivo pagamento, in quanto circostanza potenzialmente rilevante al fine della futura esdebitazione;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento, ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
ritenuto che
non possa confermarsi quale Liquidatore l'Avv. Antonella Maria Jolanda
Centola, nominata dall'OCC “Pianezza città solidale”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII per quanto sopra esposto in punto contenuto della relazione;
ritenuto che
il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa
4 presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
ritenuto che
, per contro, l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge (l'art. 6 comma 1 lett. a) riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”);
PQM
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
) residente in [...]; C.F._1
nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore il Dott. , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni Persona_1
dalla comunicazione della nomina;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
5 che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita la debitrice a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori, al datore di lavoro e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 08.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
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