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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 889/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3264/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 248/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202390400673474000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3977/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
un avviso di intimazione relativo a tributi vari dovuti nell'esercizio 2016 per debiti evidenziati in numerose precedenti cartelle esattoriali.
Deduceva il ricorrente:
- l'infondatezza della pretesa tributaria in quanto 4 cartelle di pagamento sottostanti l'avviso erano state annullate dalla CGT di Roma con sentenza passata in giudicato, mentre altre 10 non risultavano notificate, con conseguente verificarsi della prescrizione;
- nullità dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti prodromici;
- omessa indicazione specifica delle modalità di calcolo degli interessi.
2. Con sentenza della CGT di Roma n. 248 depositata l'8 gennaio 2024 il ricorso veniva parzialmente accolto.
Osservava la Commissione che:
- relativamente alle cartelle nn. 097201702006950520000, 09720170251957664000,
09720180008693002000, il ricorso presentato dal contribuente era stato respinto con sentenza n. 10194/2000 passata in giudicato;
- relativamente alla cartella n. 09720160100662150000 il contribuente aveva chiesto il beneficio della definizione agevolata, successivamente revocato per mancato pagamento delle previste rate;
- il ricorso presentato avverso le cartelle nn. 09720180017205027000, 09720180017205128000,
09720180112301971000, 09720190012013683000 era stato respinto con sentenza n. 592 del 2023;
- la medesima sentenza di primo grado dichiarava prescritte le cartelle nn. 09720170069020091000,
09720170098814867001, 09720170100892512000, 0972010145594372000, 09720170167272167000,
09720170186795400000, e avverso tale pronuncia era stato presentato appello tutt'ora pendente presso la CGT del Lazio (R.G. 3906/2023);
- con riferimento alle rimanenti sette cartelle (nn. 09720190173807306000, 09720190242849387000,
09720200012785263000, 09720200036116034000, 09720200189817740000, 09720210078804532000,
09720220051331608000) l'ADER non aveva provato la regolarità del procedimento di notifica con conseguente annullamento.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'ADER.
L'Ufficio afferma che 5 delle 7 cartelle annullate dalla Commissione di primo grado per irregolarità della notifica (nn. 09720200012785263000, 09720200036116034000, 09720200189817740000,
09720210078804532000, 09720220051331608000), erano in realtà regolarmente notificate, come da documentazione già depositata in primo grado.
4. Con controdeduzioni il contribuente deduce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei termini di impugnazione.
Chiede inoltre l'inammissibilità dell'appello per manifesta confusione nell'esposizione dei fatti e mancata indicazione di specifici motivi di critica alle motivazioni alla base della sentenza impugnata, e in quanto proporrebbe eccezioni nuove, non dedotte in primo grado.
5. Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di Roma, sottolineando il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la controversia riguarda la notifica di cartelle di pagamento, di esclusiva competenza dell'ADER.
Comunque, associandosi a quanto dedotto dall'Agente della riscossione, chiede che venga confermata la cartella n. 09720210078804532000, l'unica riguardante somme dovute alla Camera di Commercio
(pagamento annuale dell'iscrizione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello dell'ADER riguarda esclusivamente il capo della sentenza sfavorevole all'Ufficio, con il quale la CGT di Roma ha ritenuto irregolare la notifica di 7 cartelle di pagamento, 5 delle quali l'Agenzia ritiene viceversa regolarmente notificate.
Pertanto, gli altri capi della sentenza, non impugnate dalle parti, risultano quindi passate in giudicato.
2. Premesso quanto sopra, l'appello è fondato per i motivi di seguito esplicitati.
2.1. Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei termini.
Il contribuente calcola i termini per la notifica dell'atto di appello dalla data dell'udienza (13 novembre
2023), mentre, come è noto, il termine “lungo” di impugnazione decorre dalla data di deposito della sentenza in Segreteria (l'8 gennaio 2024).
L'appello dell'ADER, notificato alla controparte il 1° luglio 2024, è pertanto tempestivo.
2.2. Va respinta l'eccezione relativa alla inammissibilità dell'appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione.
Il Collegio osserva che gran parte del ricorso in appello dell'ADER contiene, in effetti, una ricostruzione prolissa, confusa e contraddittoria dei fatti di causa, e argomentazioni spesso inconferenti con il thema decidendum.
Tuttavia, a pagina 6 del ricorso, l'Agenzia contesta in modo specifico la motivazione della pronuncia di primo grado, ritenendo che erroneamente era stata dichiarata irregolare la notifica di 5 cartelle di pagamento, relativamente alle quali, in realtà, come da documentazione depositata in primo grado, la procedura si sarebbe svolta regolarmente.
Tale eccezione non può essere in alcun modo considerata nuova, in quanto contenente in modo esplicito una critica a quanto deciso dalla Commissione di primo grado.
Nel merito, relativamente a tale affermazione dell'Ufficio, il contribuente nelle proprie controdeduzioni non prende alcuna posizione.
2.3. Premesso quanto sopra, il Collegio, riesaminata la documentazione agli atti del giudizio di primo grado, ritiene regolare la notifica delle cartelle nn. 09720200012785263000, 09720200036116034000,
09720200189817740000, 09720210078804532000, 09720220051331608000.
3. Considerato lo svolgimento del processo, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3264/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 248/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202390400673474000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3977/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
un avviso di intimazione relativo a tributi vari dovuti nell'esercizio 2016 per debiti evidenziati in numerose precedenti cartelle esattoriali.
Deduceva il ricorrente:
- l'infondatezza della pretesa tributaria in quanto 4 cartelle di pagamento sottostanti l'avviso erano state annullate dalla CGT di Roma con sentenza passata in giudicato, mentre altre 10 non risultavano notificate, con conseguente verificarsi della prescrizione;
- nullità dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti prodromici;
- omessa indicazione specifica delle modalità di calcolo degli interessi.
2. Con sentenza della CGT di Roma n. 248 depositata l'8 gennaio 2024 il ricorso veniva parzialmente accolto.
Osservava la Commissione che:
- relativamente alle cartelle nn. 097201702006950520000, 09720170251957664000,
09720180008693002000, il ricorso presentato dal contribuente era stato respinto con sentenza n. 10194/2000 passata in giudicato;
- relativamente alla cartella n. 09720160100662150000 il contribuente aveva chiesto il beneficio della definizione agevolata, successivamente revocato per mancato pagamento delle previste rate;
- il ricorso presentato avverso le cartelle nn. 09720180017205027000, 09720180017205128000,
09720180112301971000, 09720190012013683000 era stato respinto con sentenza n. 592 del 2023;
- la medesima sentenza di primo grado dichiarava prescritte le cartelle nn. 09720170069020091000,
09720170098814867001, 09720170100892512000, 0972010145594372000, 09720170167272167000,
09720170186795400000, e avverso tale pronuncia era stato presentato appello tutt'ora pendente presso la CGT del Lazio (R.G. 3906/2023);
- con riferimento alle rimanenti sette cartelle (nn. 09720190173807306000, 09720190242849387000,
09720200012785263000, 09720200036116034000, 09720200189817740000, 09720210078804532000,
09720220051331608000) l'ADER non aveva provato la regolarità del procedimento di notifica con conseguente annullamento.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'ADER.
L'Ufficio afferma che 5 delle 7 cartelle annullate dalla Commissione di primo grado per irregolarità della notifica (nn. 09720200012785263000, 09720200036116034000, 09720200189817740000,
09720210078804532000, 09720220051331608000), erano in realtà regolarmente notificate, come da documentazione già depositata in primo grado.
4. Con controdeduzioni il contribuente deduce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei termini di impugnazione.
Chiede inoltre l'inammissibilità dell'appello per manifesta confusione nell'esposizione dei fatti e mancata indicazione di specifici motivi di critica alle motivazioni alla base della sentenza impugnata, e in quanto proporrebbe eccezioni nuove, non dedotte in primo grado.
5. Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di Roma, sottolineando il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la controversia riguarda la notifica di cartelle di pagamento, di esclusiva competenza dell'ADER.
Comunque, associandosi a quanto dedotto dall'Agente della riscossione, chiede che venga confermata la cartella n. 09720210078804532000, l'unica riguardante somme dovute alla Camera di Commercio
(pagamento annuale dell'iscrizione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello dell'ADER riguarda esclusivamente il capo della sentenza sfavorevole all'Ufficio, con il quale la CGT di Roma ha ritenuto irregolare la notifica di 7 cartelle di pagamento, 5 delle quali l'Agenzia ritiene viceversa regolarmente notificate.
Pertanto, gli altri capi della sentenza, non impugnate dalle parti, risultano quindi passate in giudicato.
2. Premesso quanto sopra, l'appello è fondato per i motivi di seguito esplicitati.
2.1. Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei termini.
Il contribuente calcola i termini per la notifica dell'atto di appello dalla data dell'udienza (13 novembre
2023), mentre, come è noto, il termine “lungo” di impugnazione decorre dalla data di deposito della sentenza in Segreteria (l'8 gennaio 2024).
L'appello dell'ADER, notificato alla controparte il 1° luglio 2024, è pertanto tempestivo.
2.2. Va respinta l'eccezione relativa alla inammissibilità dell'appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione.
Il Collegio osserva che gran parte del ricorso in appello dell'ADER contiene, in effetti, una ricostruzione prolissa, confusa e contraddittoria dei fatti di causa, e argomentazioni spesso inconferenti con il thema decidendum.
Tuttavia, a pagina 6 del ricorso, l'Agenzia contesta in modo specifico la motivazione della pronuncia di primo grado, ritenendo che erroneamente era stata dichiarata irregolare la notifica di 5 cartelle di pagamento, relativamente alle quali, in realtà, come da documentazione depositata in primo grado, la procedura si sarebbe svolta regolarmente.
Tale eccezione non può essere in alcun modo considerata nuova, in quanto contenente in modo esplicito una critica a quanto deciso dalla Commissione di primo grado.
Nel merito, relativamente a tale affermazione dell'Ufficio, il contribuente nelle proprie controdeduzioni non prende alcuna posizione.
2.3. Premesso quanto sopra, il Collegio, riesaminata la documentazione agli atti del giudizio di primo grado, ritiene regolare la notifica delle cartelle nn. 09720200012785263000, 09720200036116034000,
09720200189817740000, 09720210078804532000, 09720220051331608000.
3. Considerato lo svolgimento del processo, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo