TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/09/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1580/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Santa Croce Camerina via Amedeo n. 20, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo
Mallia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in [...]CP C.F._2
Croce Camerina via Amedeo n. 20, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaetano
Pernice, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 5 che con ricorso depositato in data 10.6.2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della sua separazione personale da con addebito a carico di quest'ultimo; CP che ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Vittoria, il 25.09.2004, trascritto nei registri dello stesso Comune al n. 183 parte 2 serie A - anno 2004; che dall'unione coniugale è nata la GL (4.02.2009) e che la separazione andava addebitata al Per_1
perché negli ultimi anni aveva cercato lavoro sempre lontano dalla famiglia e da ultimo aveva Pt_2 intrapreso una relazione extraconiugale, fino a lasciare definitivamente, nel mese di gennaio 2024, la casa familiare;
che ha chiesto altresì disporsi l'affidamento della GL OR , in modo congiunto ai coniugi, Per_1 con collocazione presso la madre e, per conseguenza, assegnazione a sé della casa coniugale di Santa
Croce Camerina, Via Amedio n. 20, per abitarla con la GL;
inoltre, disporre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie: un assegno di € 400,00 quale contributo per il mantenimento della GL OR , oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70% , un Per_1 assegno di € 300,00 per il mantenimento proprio, il 50% delle spese sostenute per il pagamento del mutuo e del prestito contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile, e l'intero assegno unico erogato per la OR;
che la ricorrente ha chiesto, infine, la condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, danno morale, danno d'immagine alla stessa cagionati dalla condotta adulterina e quantificati in € 20.000,00 o nella maggiore o OR ritenuta dovuta, anche in via equitativa;
che all'udienza di comparizione dei coniugi del 7.11.2024, si è costituito in udienza ed CP entrambe le parti hanno dichiarato di essere pervenuti ad un accordo sulla separazione e hanno chiesto un rinvio per procedere nelle forme della domanda congiunta;
che esperito, pertanto, con esito negativo il tentativo di conciliazione, e autorizzati a vivere separati, la causa è proseguita su richiesta congiunta delle parti;
che nelle more le parti hanno depositato gli accordi raggiunti e hanno richiesto a questo Tribunale la pronuncia della loro separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2) La GL OR , sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre, che continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Santa Croce Camerina, Via Amedeo n.
20 che rimarrà conseguentemente nell'esclusiva disponibilità della stessa.
3) Il padre potrà vedere la GL e portarla con sé tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre
e compatibilmente con gli impegni di vita e di studio della OR. In ogni caso sin d'ora si stabilisce pagina 2 di 5 che la vedrà: - a fine settimana alternati tra i genitori, con orari da concordarsi tra gli stessi di volta in volta;
- festività natalizie e pasquali: le parti concorderanno di anno in anno come suddividere, in pari misura e in ragione delle eSIenze della OR, le giornate di vacanza tra i genitori, alternando il giorno della vigilia e di Natale e l'ultimo dell'anno con Capodanno, oltre che quello di Pasqua e di
Pasquetta e del 25 aprile, del 01 maggio e del 02 giugno;
- compleanni, ricorrenze familiari e altre occasioni: le parti concorderanno come organizzarsi per consentire alla GL di condividere con entrambi i genitori le suddette giornate.
4) Tutti gli eventi importanti della vita dei minori e quindi le modalità di svolgimento degli stessi dovranno essere concordati preventivamente da entrambi i genitori.
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP Parte_1 somma totale di euro 200,00 (€ duecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento della GL OR;
il contributo di mantenimento verrà adeguato automaticamente ogni anno come per legge secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del presente accordo;
entrambi i genitori, inoltre, concorreranno nella misura del 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate;
l'assegno unico erogato dall'INPS sarà percepito interamente dalla SI.ra T_
.
[...]
6) Ciascun coniuge provvederà personalmente e in via esclusiva al proprio mantenimento.
7) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
8) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elmento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, il SI. CP
( ) trasferisce alla IG.ra ) che accetta ed C.F._2 T_ C.F._1 acquista con ogni garanzia di legge la quota di ½ della piena proprietà dei seguenti immobili: - 1.
Fabbricato per civile abitazione di 5,5 vani sito in Santa Croce Camerina, via Amedeo n. 16 censito al
N.C.E.U. del Comune di Santa Croce Camerina al foglio 35, particella 2196, sub 3, cat. A/3, cl. 2, rendita catastale Euro 284,05; -2. 2. locale di pertinenza adibito a garage sito in Santa Croce
Camerina, Via Cavour n. 7 censito al N.C.E.U. del Comune di Santa Croce Camerina al foglio 35, particella 2196, sub 4, cat. C/6, cl. 2), rendita catastale Euro: 71,06 (all. A). che alla udienza dell'11.06.2025, le parti hanno confermato la propria volontà di separarsi alle condizioni di cui agli accordi sottoscritti, che prevede altresì la cessione delle quote dei suindicati immobili, prestando le prescritte dichiarazioni di legge e depositando la documentazione necessaria per pagina 3 di 5 il trasferimento immobiliare e sottoscrivendo il relativo verbale innanzi al giudice e al cancelliere ed ai rispettivi difensori, i quali hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata percià rimessa al collegio per la decisione ex art. 473.bis 51 cpc;
che il pubblico ministero in sede nulla ha opposto.
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.;
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che relativamente alle ulteriori statuizioni patrimoniali e, segnatamente, quanto all'accordo di trasferimento delle quote di proprietà sui beni indicati negli accordi, va al riguardo premesso che, con sentenza delle s.u. della Corte di Cassazione n. 21761/2021, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio di diritto: “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi,
o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”; che, pertanto, le Sezioni Unite hanno così chiarito come sia il verbale d'udienza a costituire, dopo la pronuncia della sentenza che al riguardo ha valore di pronuncia dichiarativa, valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c., al cui adempimento curando la trascrizione presso il competente pagina 4 di 5 ufficio della pubblicità immobiliare, si sono poi obbligate le stesse parti esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
che le statuizioni economiche come concordate tra le parti con gli accordi sottoscritti depositati in giudizio, e precisate altresì nel verbale dell'11.06.2025, di cui ne fa parte integrante l'allegato A, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale, con le superiori precisazioni, ne prende atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che il Pubblico Ministero nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 CP matrimonio concordatario in Vittoria, il 25.09.2004, trascritto nei registri dello stesso Comune al n. 183 parte 2 serie A - anno 2004;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
Prende atto degli accordi dei coniugi sui trasferimenti di quote immobiliari, contenute negli accordi sottoscritti e trasfuse nel verbale di udienza del 19.02.2025, del quale ne fa parte integrante l'allegato
A, sottoscritto dalle parti, dal presidente e dal cancelliere, che dopo la presente pronuncia, costituisce valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c;
Dà atto che i coniugi hanno dichiarato che i trasferimenti di quote relativi agli immobili di cui al ricorso congiunto costituisce clausola essenziale ai fini della risoluzione del conflitto sviluppatosi nella crisi coniugale e, pertanto, dichiara che il trasferimento del diritto reale oggetto dell'accordo è esente da ogni tassa e imposta ai sensi dell'art. 19, l. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 5.09.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1580/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Santa Croce Camerina via Amedeo n. 20, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo
Mallia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in [...]CP C.F._2
Croce Camerina via Amedeo n. 20, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaetano
Pernice, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 5 che con ricorso depositato in data 10.6.2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della sua separazione personale da con addebito a carico di quest'ultimo; CP che ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Vittoria, il 25.09.2004, trascritto nei registri dello stesso Comune al n. 183 parte 2 serie A - anno 2004; che dall'unione coniugale è nata la GL (4.02.2009) e che la separazione andava addebitata al Per_1
perché negli ultimi anni aveva cercato lavoro sempre lontano dalla famiglia e da ultimo aveva Pt_2 intrapreso una relazione extraconiugale, fino a lasciare definitivamente, nel mese di gennaio 2024, la casa familiare;
che ha chiesto altresì disporsi l'affidamento della GL OR , in modo congiunto ai coniugi, Per_1 con collocazione presso la madre e, per conseguenza, assegnazione a sé della casa coniugale di Santa
Croce Camerina, Via Amedio n. 20, per abitarla con la GL;
inoltre, disporre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie: un assegno di € 400,00 quale contributo per il mantenimento della GL OR , oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70% , un Per_1 assegno di € 300,00 per il mantenimento proprio, il 50% delle spese sostenute per il pagamento del mutuo e del prestito contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile, e l'intero assegno unico erogato per la OR;
che la ricorrente ha chiesto, infine, la condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, danno morale, danno d'immagine alla stessa cagionati dalla condotta adulterina e quantificati in € 20.000,00 o nella maggiore o OR ritenuta dovuta, anche in via equitativa;
che all'udienza di comparizione dei coniugi del 7.11.2024, si è costituito in udienza ed CP entrambe le parti hanno dichiarato di essere pervenuti ad un accordo sulla separazione e hanno chiesto un rinvio per procedere nelle forme della domanda congiunta;
che esperito, pertanto, con esito negativo il tentativo di conciliazione, e autorizzati a vivere separati, la causa è proseguita su richiesta congiunta delle parti;
che nelle more le parti hanno depositato gli accordi raggiunti e hanno richiesto a questo Tribunale la pronuncia della loro separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2) La GL OR , sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre, che continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Santa Croce Camerina, Via Amedeo n.
20 che rimarrà conseguentemente nell'esclusiva disponibilità della stessa.
3) Il padre potrà vedere la GL e portarla con sé tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre
e compatibilmente con gli impegni di vita e di studio della OR. In ogni caso sin d'ora si stabilisce pagina 2 di 5 che la vedrà: - a fine settimana alternati tra i genitori, con orari da concordarsi tra gli stessi di volta in volta;
- festività natalizie e pasquali: le parti concorderanno di anno in anno come suddividere, in pari misura e in ragione delle eSIenze della OR, le giornate di vacanza tra i genitori, alternando il giorno della vigilia e di Natale e l'ultimo dell'anno con Capodanno, oltre che quello di Pasqua e di
Pasquetta e del 25 aprile, del 01 maggio e del 02 giugno;
- compleanni, ricorrenze familiari e altre occasioni: le parti concorderanno come organizzarsi per consentire alla GL di condividere con entrambi i genitori le suddette giornate.
4) Tutti gli eventi importanti della vita dei minori e quindi le modalità di svolgimento degli stessi dovranno essere concordati preventivamente da entrambi i genitori.
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP Parte_1 somma totale di euro 200,00 (€ duecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento della GL OR;
il contributo di mantenimento verrà adeguato automaticamente ogni anno come per legge secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del presente accordo;
entrambi i genitori, inoltre, concorreranno nella misura del 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate;
l'assegno unico erogato dall'INPS sarà percepito interamente dalla SI.ra T_
.
[...]
6) Ciascun coniuge provvederà personalmente e in via esclusiva al proprio mantenimento.
7) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
8) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elmento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, il SI. CP
( ) trasferisce alla IG.ra ) che accetta ed C.F._2 T_ C.F._1 acquista con ogni garanzia di legge la quota di ½ della piena proprietà dei seguenti immobili: - 1.
Fabbricato per civile abitazione di 5,5 vani sito in Santa Croce Camerina, via Amedeo n. 16 censito al
N.C.E.U. del Comune di Santa Croce Camerina al foglio 35, particella 2196, sub 3, cat. A/3, cl. 2, rendita catastale Euro 284,05; -2. 2. locale di pertinenza adibito a garage sito in Santa Croce
Camerina, Via Cavour n. 7 censito al N.C.E.U. del Comune di Santa Croce Camerina al foglio 35, particella 2196, sub 4, cat. C/6, cl. 2), rendita catastale Euro: 71,06 (all. A). che alla udienza dell'11.06.2025, le parti hanno confermato la propria volontà di separarsi alle condizioni di cui agli accordi sottoscritti, che prevede altresì la cessione delle quote dei suindicati immobili, prestando le prescritte dichiarazioni di legge e depositando la documentazione necessaria per pagina 3 di 5 il trasferimento immobiliare e sottoscrivendo il relativo verbale innanzi al giudice e al cancelliere ed ai rispettivi difensori, i quali hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata percià rimessa al collegio per la decisione ex art. 473.bis 51 cpc;
che il pubblico ministero in sede nulla ha opposto.
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.;
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che relativamente alle ulteriori statuizioni patrimoniali e, segnatamente, quanto all'accordo di trasferimento delle quote di proprietà sui beni indicati negli accordi, va al riguardo premesso che, con sentenza delle s.u. della Corte di Cassazione n. 21761/2021, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio di diritto: “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi,
o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”; che, pertanto, le Sezioni Unite hanno così chiarito come sia il verbale d'udienza a costituire, dopo la pronuncia della sentenza che al riguardo ha valore di pronuncia dichiarativa, valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c., al cui adempimento curando la trascrizione presso il competente pagina 4 di 5 ufficio della pubblicità immobiliare, si sono poi obbligate le stesse parti esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
che le statuizioni economiche come concordate tra le parti con gli accordi sottoscritti depositati in giudizio, e precisate altresì nel verbale dell'11.06.2025, di cui ne fa parte integrante l'allegato A, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale, con le superiori precisazioni, ne prende atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che il Pubblico Ministero nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 CP matrimonio concordatario in Vittoria, il 25.09.2004, trascritto nei registri dello stesso Comune al n. 183 parte 2 serie A - anno 2004;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
Prende atto degli accordi dei coniugi sui trasferimenti di quote immobiliari, contenute negli accordi sottoscritti e trasfuse nel verbale di udienza del 19.02.2025, del quale ne fa parte integrante l'allegato
A, sottoscritto dalle parti, dal presidente e dal cancelliere, che dopo la presente pronuncia, costituisce valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c;
Dà atto che i coniugi hanno dichiarato che i trasferimenti di quote relativi agli immobili di cui al ricorso congiunto costituisce clausola essenziale ai fini della risoluzione del conflitto sviluppatosi nella crisi coniugale e, pertanto, dichiara che il trasferimento del diritto reale oggetto dell'accordo è esente da ogni tassa e imposta ai sensi dell'art. 19, l. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 5.09.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5