Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
Il reato di corruzione propria è integrato con l'accettazione da parte del pubblico ufficiale della promessa di una somma di denaro in cambio del provvedimento favorevole oggetto dell'istanza del privato, rimanendo ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza dell'atto contrario ai doveri d'ufficio le circostanze inerenti alla successiva realizzazione dei requisiti necessari per la sua adozione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso secondo cui il reato si sarebbe dovuto derubricare in quello di corruzione impropria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 40589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40589 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
M
Sent. N. 7328 40 5 89 /08 Udienza pubblica R.G. n.
del 16 ottobre 2008 22856/07
Ruolo d'udienza n.: 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Giovanni de Roberto Presidente
dott. Saverio F. Mannino Consigliere
dott. Nicola Milo Consigliere dott. Giorgio Colla Consigliere dott. Giorgio Fidelbo Consigliere riuniti in camera di consiglio, la ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO OR, n. a Campi Salentina il 12 novembre 1933, nei confronti della sentenza in data 19 ottobre 2005 della Corte d'appello di Lecce;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato Vittorio Vernaleone in sostituzione dell'avvocato Amilcare Tana.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, per quel che ancora interessa il presente procedimento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della città in data
29 giugno 2000, ha ridotto la pena inflitta ad TO OR dal giudice di primo grado per i reati di cui ai capi A) (corruzione aggravata in concorso con altri per atti contrari ai
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(corruzione aggravata in concorso con altri per atti contrari ai doveri di ufficio), e Q)
(corruzione aggravata in concorso con altri per atti contrari) ad anni tre di reclusione.
- Con la prima imputazione veniva contestato al OR, nella qualità di componente della
Commissione medica per l'accertamento della invalidità civile presso la USL LE/1, di avere accettato, in concorso con CE De IS (titolare di un bar sito nei pressi della sede della ASL, persona in stretti rapporti con il OR, operante quale tramite nelle richieste indebite di denaro tra quest'ultimo e le persone richiedenti riconoscimenti di invalidità), la promessa di ottenere la somma di venti milioni di lire dai coniugi Lucetta MA e
Giovanni De PI, interessati al riconoscimento di invalidità con accompagnamento della
MA, in cambio dell'accoglimento della domanda senza intralci, e poi di avere ricevuto detta somma, una volta percepiti dalla MA gli arretrati della pensione pari a lire sessantatré milioni complessivi (in Lecce dal febbraio 1992 al maggio 1994).
L'episodio, così riqualificato già in sede di giudizio di primo grado come corruzione propria antecedente, rispetto alla originaria imputazione di concussione, era venuto a conoscenza са della autorità giudiziaria in base a denuncia degli interessati ed era stato confermato dalla stessa De IS, ritenuta intrinsecamente attendibile, la quale ha reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie;
le dichiarazioni erano confermate dai riscontri esterni consistenti nella deposizione di ER LI, dipendente della associazione nazionale Mutilati e invalidi civili, dalle dichiarazioni dei coimputati NG e Centonze, dalle ammissioni parziali dello stesso imputato, dalla deposizione di IA AR Luperto, dalle concordi dichiarazione degli interessati, i quali avevano consegnato alla De IS per il OR la somma di venti milioni, dalla deposizione del teste Petrelli. La riqualificazione del fatto come corruzione propria era riconducibile alla considerazione della mancanza di qualsiasi forma di coercizione della De IS e, attraverso di essa, dal OR, nonché dalla ritenuta realizzazione di un negozio illecito paritetico, posto in essere per il tramite della De
IS, finalizzato al conseguimento del beneficio richiesto dalla MA. La Corte
d'appello nel confermare la condanna per tale capo aveva osservato che non era neppure ipotizzabile il reato di corruzione impropria giacché il comportamento dell'imputato era manifestazione di un "asservimento addirittura preventivo> della pubblica funzione agli interessi del privato", dal momento che era emerso che il OR aveva preso atto della patologia della MA e aveva garantito il buon esito della pratica ancor prima di prendere visione della (sola) documentazione allegata a sostegno della domanda.
2 All'imputato era inoltre contestato il reato di corruzione propria aggravata, ancora in concorso con la De IS, perché entrambi accettavano la somma di lire tre milioni da
UI CH per il compimento da parte del OR di un atto contrario ai doveri di ufficio quale componente della Commissione medica per l'invalidità civile presso la ASL
LE/5 di Martano, consistente nel garantire il buon esito della pratica grazie al suo ruolo di membro della Commissione, e nell'inviare il CH da medici di sua fiducia che avevano redatto compiacenti certificazioni mediche poste a fondamento dell'accoglimento della domanda di invalidità: la domanda di pensione di invalidità veniva poi accolta senza che il CH venisse sottoposto a visita medica. Il OR percepiva quindi il compenso illecito pattuito (in Lecce e Martano nel 1992 fino al settembre 1993). Le prove erano date dalle dichiarazioni della De IS che avevano trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni di UI CH e nella testimonianza di TR CH. La ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica erano ritenute corrette dalla Corte di merito. Anche in tal caso il OR, in via preventiva, aveva garantito le prestazioni
Ch dell'ente pubblico, così asservendo la funzione pubblica a esigenze meramente private.
Quanto poi al reato sub Q), l'episodio è sostanzialmente analogo a quello appena descritto e riguarda TA CH, sorella di UI. A fondamento della responsabilità erano poste le dichiarazioni della De IS e della CH oltre che del teste RT LE. (in Lecce e Martano dal marzo 1992 al settembre 1993).
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di OR che deduce quanto segue.
-Con un primo motivo (concernente l'episodio MA) lamenta la falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione. Si duole della motivazione sulla attendibilità della De IS osservando che a nulla rilevava la circostanza che la donna avesse reso anche dichiarazioni autoaccusatorie. Si duole altresì della mancata risposta alle deduzioni svolte sul punto in sede di appello: la donna era originariamente imputata di millantato credito e solo dopo aveva accusato il OR aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Inoltre ella aveva un interesse a chiamare in correità il OR per coprire la figlia e il fratello che avevano fornito un contributo ai fini del conseguimento della somma di denaro di cui la De
IS si era impossessata dopo che la MA aveva ottenuto gli arretrati.
3 Sotto altro aspetto si duole della violazione dell'art. 192 c.p.p. e del vizio di motivazione nonché della contraddittorietà di essa in relazione ad atti del processo con riferimento al medesimo episodio MA. OR non è mai stato Presidente della Commissione di prima istanza della Usl LE/1, ma solo componente quale rappresentante di categoria: aveva poteri limitati davanti ad altri membri del collegio (v. verbale visita MA del 22 maggio 1992). Inoltre OR non aveva neppure preso parte alla visita della MA che aveva dato luogo al riconoscimento della invalidità (verbale visita anzidetto e certificazione prodotta in primo grado). Ciò doveva indurre la Corte di merito a ritenere che mancasse la prova della corruzione per mancanza di un atto contrario ai doveri di ufficio.
Vi erano anche forti contraddizioni tra le dichiarazioni della De IS e quelle della
MA. Quest'ultima aveva detto che la De IS si era interessata, dopo presentazione del marito, molto dopo la visita favorevole e solo per ottenere gli arretrati.
La De IS aveva invece dichiarato che era intervenuta subito sul OR, nella fase del riconoscimento dl beneficio. Inoltre v'era discrasia, sulla fase di pagamento degli са arretrati tra la versione della chiamante e dei testi De PI e MA. Ugualmente doveva dirsi in ordine al contrasto (tra la MA e il De PI da un lato e la De IS dall'altro) sulle modalità con cui erano stati cambiati gli assegni dalla MA e con cui la
De IS si era impossessata dei soldi. La stessa cosa doveva dirsi sia sulle modalità con cui era stata appresa dalla De IS la notizia della denuncia presentata dalla
MA, sia sulla decisione (secondo la De IS sollecitata da OR) di aprire un libretto postale intestato al De PI. Vi sarebbe contrasto anche con la teste IN
(assistente sociale).
Sotto un diverso profilo deduce la violazione dell'art. 319 c.p. Sostiene che il reato si sarebbe dovuto derubricare in quello di corruzione impropria, in quanto non risultava da alcun atto processuale che le patologie lamentate dalla MA fossero insussistenti (per episodi analoghi la Corte era pervenuta a qualificare il fatto come corruzione propria).
Inoltre, come detto, OR non aveva neppure partecipato alla visita presso la
Commissione di prima istanza della USL LE/1. Il reato si sarebbe dunque dovuto dichiarare prescritto.
- Ulteriore motivo concerne gli episodi riguardanti UI e TA IE.
Anche per tali analoghi episodi, la difesa rileva, sotto un primo profilo, il vizio di
4 motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. Sostiene che la Corte d'appello aveva mancato di considerare le dedotte divergenze tra le dichiarazioni della De IS con quelle della
IE: quest'ultima aveva detto, contrariamente alla De IS, che il compenso era stato chiesto dopo l'ottenimento del beneficio. Inoltre la dichiarazione della dazione dei tre milioni dalla De IS al OR era rimasta priva di qualsiasi riscontro individualizzante. Non solo ma non v'era il minimo indizio del fatto che per "facilitare l'iter della pratica" fosse stato il OR a prendere la decisione di eseguire la visita domiciliare, né avrebbe potuto prenderla non essendo Presidente della commissione.
- Sotto altro aspetto rileva che i FR IE avevano diritto alle prestazioni. Per di più l'intervento del dottor OR sarebbe intervenuto in via preventiva. Non si sarebbe trattato di un atto contrario ai doveri di ufficio, ma semmai di un atto di ufficio in violazione di un dovere di imparzialità e di correttezza, ma non già di un asservimento di una pubblica funzione all'interesse pubblico attraverso un atto contrario ai doveri di ufficio. II reato riqualificato sarebbe coperto da prescrizione.
а Osserva la Corte, in ordine ai primi due motivi di ricorso concernenti l'episodio MA, che la motivazione in punto di ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'appello come pure di valutazione della prove sia del tutto congrua e immune da vizi logici e, ancora di più, da vizi di violazione dell'art. 192 c.p.p. Si deve ricordare che Sez. U, Sentenza n.
2110 del 23/11/1995 Ud. (dep. 23/02/1996), Fachini, Rv. 203767 hanno affermato che la
Corte di cassazione non può esprimere un giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova una volta verificato che le scelte compiute dal giudice di merito siano coerenti, sul piano logico, e frutto di un'esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite: tali scelte si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova. Nella specie i giudici di merito, in primo e secondo grado, hanno esaminato tutte le fonti di prova, valutando come di scarso rilievo, e quindi non decisivi, alcuni contrasti nelle dichiarazioni della MA e del De PI da un lato e della De IS dall'altro (neppure specificati analiticamente nel ricorso per cassazione - salvo quello tra la MA e il De PI sul momento di intervento della De
IS, del tutto congruamente spiegato alla pag. 29 della sentenza di primo grado -) e comunque implicanti una inammissibile rivalutazione delle prove da parte del giudice di
5 legittimità), e non risulta (né è stato dedotto) che abbiano travisato i risultati probatori
(salvo quanto subito si dirà): consegue che, anche sotto questo aspetto, le emergenze probatorie non possono essere rivisitate dalla Corte di cassazione. E' vero che a pag. 4 della sentenza OR è indicato come Presidente della Commissione, ma tale indicazione è riportata in un passo in cui la sentenza richiama le dichiarazioni della De
IS. E' certo comunque che in nessuna parte delle sentenze di primo e secondo grado si fa derivare da tale erronea qualità una qualsiasi conseguenza, perché nelle imputazioni e in ogni altra parte delle decisioni si parla del OR come componente della
Commissione medica quale rappresentante dell'ANMIC. Ciò serve anche a superare l'obiezione del ricorrente sulla sua mancata presenza il giorno della visita. A parte il fatto che la visita costituisce un momento del procedimento di riconoscimento della invalidità e che la motivazione del provvedimento può anche essere redatta successivamente, la sentenza di primo grado spiega molto bene come il OR avesse già esaminato prima della visita la documentazione medica offerta dalla MA, consigliandola di non produrre altri documenti, sicuro che gli interessi della MA sarebbero stati salvaguardati da quei documenti e dal fatto che in quella seduta avrebbe partecipato il dottor AR in sua sostituzione quale medico di categoria perché collega del OR.
Del resto, è altrettanto pacifico che sono ininfluenti le minime incongruenze e che debbono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate come nella specie lo sono in modo logico e adeguato le ragioni del
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convincimento. (Sez. U., Sentenza n. 00024 DEL 16/12/1999 - UD 24/11/1999, Spina,
RV. 214794).
Per quanto riguarda il terzo motivo relativo all'episodio MA è infondata la tesi in diritto prospettata dal ricorrente, secondo cui la insussistenza di prova di fattori contrari al riconoscimento della invalidità farebbe esulare il fatto dal reato di corruzione propria (art. 319 c.p.) per farlo rientrare in quello di corruzione impropria (art. 318 c.p.), in mancanza di un atto contrario ai doveri di ufficio. Va sottolineata invece la precisione e la adeguatezza della imputazione giacché il modus operandi del OR, venuto alla luce anche in ragione di altri episodi analoghi giudicati nello stesso procedimento, era quello solito di promettere il buon esito della pratica di riconoscimento di invalidità (tramite la De IS) ancor prima di esaminare la documentazione medica e a prescindere da essa. Non ha importanza ai fini della valutazione della sussistenza dell'atto contrario ai doveri di ufficio la circostanza
6 che poi si sarebbe verificata la ricorrenza degli elementi per un riconoscimento della invalidità. Così comportandosi il OR faceva mercimonio della sua funzione ponendo in essere sicuramente atti contrari ai doveri d'ufficio, aderendo, in via preventiva, alla ipotesi del certo riconoscimento della invalidità indipendentemente dalla accertata esistenza dei requisiti per tale riconoscimento, e anzi accettando preventivamente l'eventualità che non sussistessero, così veramente asservendo la funzione pubblica agli interessi privati, e non semplicemente violando i doveri di imparzialità e correttezza per la trattazione (sollecita) della pratica.
Per quel attiene agli analoghi episodi relativi ai FR CH va anzitutto precisato che i reati di corruzione propria non sono prescritti. Tenuto conto della contestazione sino al settembre 1993, il periodo massimo della prescrizione sarebbe scaduto nel settembre
2008, quindi pochi giorni prima della odierna udienza. Sennonché dal solo fascicolo della са Corte d'appello risultano alcuni episodi di sospensione della prescrizione, quale quello dal
17 giugno 2005 al 21 settembre 2005 (impedimento del difensore del OR avv.
Bonsegna), pari a tre mesi e quattro giorni, termine sufficiente ampio per ritenere che alla data della odierna udienza il reato non era ancora prescritto.
Fatta tale premessa, va rilevato che il primo motivo di ricorso di tali due FR, riguarda, in realtà il solo episodio di TA CH. Alla pag. 22 della sentenza di primo grado è scritto a chiare lettere che la donna, non appena avuto l' avviso di convocazione da parte della Commissione di Marzano "ne parlò alla De IS, dalla quale apprese che per la favorevole definizione della domanda avrebbe dovuto versare una somma di denaro" precisando poi che "riscossi gli arretrati, ne parlò alla De IS, alla quale consegnò su richiesta, la somma di lire 3.000.000, dopo averla prelevata dal libretto postale". Non risulta dunque dalle sentenze di primo e di secondo grado alcun contrasto tra le due dichiarazioni. E d'altra parte, sulla questione della carenza di riscontri in ordine alla consegna dei denari al OR, non è vero che le dichiarazioni della De IS non siano riscontrate, in quanto la CH ha reso, sia pure genericamente, analoghe dichiarazioni. Riscontri sulla materiale consegna del denaro a OR sono poi ricavati correttamente da riscontri di carattere logico tratti dalla ricostruzione dell'identico episodio di UI CH (a sua volta riproducente il modus operandi del OR e della De
IS in altre occasioni) in cui costui e il figlio TR hanno confermato di aver versato i
7 denari nelle mani del OR, e tratti, altresì, dalla celerità con la quale veniva trattata e definita la pratica (vedasi anche la deposizione di LE).
Sulla sussistenza del reato di corruzione propria antecedente, va poi richiamato quanto già si è detto in relazione all'episodio MA.
Per tutte tali ragioni il ricorso va rigettato e al rigetto consegue la domanda del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 16 ottobre 2008
PresidentePresidente Il Consigliere estensore
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oggi 30 OTT 2008
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