Sentenza 28 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di corruzione propria, poichè il compimento dell'atto da parte del p.u. non ha rilievo al fine di determinare il momento consumativo del reato, la continuazione nel reato non può essere legata alla plurima attività pubblica posta in essere dal corrotto, ma solo alla pluralità di pattuizioni e di remunerazioni, relative ad una pluralità di atti. Ne consegue che se la promessa e la retribuzione sono unitarie, anche se in funzione di una pluralità di atti, il reato è unico. (Nella fattispecie è stata ritenuta la sussistenza di un unico reato di corruzione propria nell'accordo corruttivo finalizzato a far conseguire agli allievi di un corso di formazione un titolo di abilitazione professionale, attraverso il compimento da parte del pubblico ufficiale di plurime condotte illecite, consistenti nella indebita iscrizione dei candidati e nella rivelazione delle tracce degli elaborati).
Commentario • 1
- 1. Delitto di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizioAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2022
Indice Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Breve casistica giurisprudenziale Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 1. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) La fattispecie delittuosa della corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si tratta di un delitto procedibile d'ufficio (art. 50 c.p.p.) e di competenza del tribunale collegiale (art. 33 bis c.p.p.). E' consentito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2004, n. 47191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47191 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 28/10/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1478
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA LO - Consigliere - N. 44717/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN DO;
2) ON AS;
3) RI DO;
4) RE TR;
5) OD VI;
6) NE AN;
7) MA ST;
8) TO LO;
9) NO RI EM;
avverso la sentenza 17/10/02 Corte di Appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Elisabetta Cesqui che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori: avv.ti Oronzo Amato per TO, Lucio Lania per OD e MA, Rizzo Michele per RE, i quali si sono riportati ai rispettivi ricorsi;
Osserva in:
FATTO
La Corte di Appello di Bari con sentenza in data 17/10/02 confermava la decisione in data 23/3/01 del G.I.P. di quel Tribunale, appellata dagli imputati EN DO, ON AS, RI DO, RE TR, OD VI, NE AN, MA ST, TO LO, NO RI EM, con la quale i predetti insieme ad altri erano stati dichiarati colpevoli del reati cui agli artt. 110-319-321 c.p., e condannati, concesse a ciascuno le attenuanti generiche e l'attenuante ex art. 323/bis c.p., e, operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato alla pena sospesa di mesi nove di reclusione ciascuno.
La vicenda processuale traeva origine da due segnalazioni alla Procura della Repubblica di Bari dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e della Regione Puglia, che da una verifica degli elenchi dei candidati agli esami dei corsi di ottica, odontotecnica e optometristica, tenuti dal Nuovo Istituto Politecnico Mediterraneo s.a.s. di IA SA LL e dall'Istituto Politecnico Biosanitario (quest'ultimo succeduto al primo nella conduzione dei corsi e intestato a De CI AT, moglie dello IA) nei bienni 1994-1995 e 1996-1997 aveva riscontrato anomalie e irregolarità, consistenti nella carenza dei requisiti e dei titoli previsti per l'accesso ai corsi. All'esito dell'attività di indagine preliminare, compiutasi attraverso l'acquisizione di documentazione interna ai predetti istituti e bancaria, l'esame di persone informate sui fatti e di indagati, e intercettazioni telefoniche, il P.M. ravvisava un quadro di assoluta illiceità, in cui operavano i gestori dei menzionati corsi, i quali procuravano agli allievi, provenienti da diverse località, parte dei quali identificati negli attuali ricorrenti, titoli di abilitazione professionale per l'esercizio delle arti ausiliari sanitarie al di fuori e indipendentemente dalla frequenza dei corsi di formazione e dallo svolgimento della prescritta attività didattica, e con esclusione, in sede di esame finale, della verifica circa le capacità professionali acquisite. In particolare si accertava che gran parte degli allievi avevano irregolarmente conseguito, o non avevano affatto conseguito, il requisito della frequenza dei due anni di scuola media superiore, previsto dall'art. 2 D.M. 28/10/92, essendo risultati falsi i relativi attestati prodotti. Si accertava inoltre che i verbali degli scrutini del mese di Giugno 1997 erano stati distrutti e sostituiti con altri, sui quali erano state apposte le false firme degli insegnanti, che ad essi risultavano aver partecipato, ciò allo scopo di evitare che dall'esame dei predetti verbali potessero emergere le irregolarità riferibili a posizioni di allievi, privi dei requisiti per l'ammissione ai corsi medesimi. Partendo dalla qualifica pubblicistica degli organizzatori, e dei docenti dei corsi in esame e dalla natura pubblica riconosciuta agli atti, attraverso i quali tale attività ordinariamente si esplicava, si era ipotizzato a carico dei gestori dei corsi e del funzionario regionale, addetto alla vigilanza e al controllo, i reati di associazione per delinquere, corruzione, falso ideologico e materiale, rivelazione di segreto di ufficio, e, a carico degli allievi, odierni ricorrenti il reato di corruzione ex artt. 319-321 c.p. A questi ultimi si faceva carico di aver partecipato ad un accordo corruttivo con i gestori degli istituti, in virtù del quale, previo pagamento di una somma di danaro, variabile a seconda delle difficoltà di manipolare i requisiti di accesso ai corsi, si assicuravano, senza effettivo obbligo di presenza (obbligatorio per almeno il 70% delle lezioni) il conseguimento di un titolo professionale, che consentiva loro di proseguire o iniziare un'attività professionale in ambito parasanitario senza averne diritto.
In motivazione il giudice del gravame riteneva anzitutto infondate le eccezioni procedurali, tra le quali quella della incompatibilità del G.I.P., che aveva giudicato i coimputati con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a valutare il merito e decidere per i restanti imputati. Quindi, ribadita la qualifica di pubblici ufficiali degli organizzatori dei corsi e del personale docente, nonché la natura pubblica degli atti da costoro posti in essere nello svolgimento delle rispettive funzioni, sottolineava, a conferma della configurabilità della contestata corruzione, che i versamenti effettuati dagli imputati non rappresentavano solo ed esclusivamente il pagamento delle iscrizioni ai corsi, ma susseguivano al complesso di quelle intese illegali, intercorse con gli organizzatori dei corsi, quale prezzo dell'illecita attività di questi ultimi, di guisa che l'accordo corruttivo si qualificava proprio in relazione alla garanzia del conseguimento dei titoli, che diventavano quindi nella dinamica della fattispecie criminosa la controprestazione del pubblico ufficiale. Passava poi ad esaminare le singole posizioni dei ricorrenti, condividendo i motivi e le ragioni, già espresse nella sentenza impugnata, che inducevano a ritenere i predetti partecipi del menzionato accordo corruttivo, alla stregua delle rivelazioni degli allievi LL TR e LO Ugo, che avevano ricostruito le proprie vicende dalle fasi iniziali, caratterizzate dalle assicurazioni dei dirigenti sulla non necessarietà della frequenza ai corsi, alla quale si ovviava con l'apposizione di false firme sui relativi registri e sulla conoscenza delle tracce degli elaborati prima degli esami, sino alle richieste economiche e al rilascio del titolo;
della confessione della segretaria NI RA, che, nel confermare la prassi riferita dai predetti allievi, riferiva delle connivenze con i dirigenti di istituti scolastici di varie regioni d'Italia (in particolare l'istituto Montale di Somma Vesuviana), i quali indirizzavano all'I.P.M. allievi, munendoli di falsi certificati di provenienza, ottenendo in cambio falsi attestati di iscrizione ai corsi;
nonché del contenuto di numerose conversazioni telefoniche, intercorse tra lo IA, la NI e alcuni allievi, ed infine della sostituzione dei verbali degli scrutini del mese di Giugno 1997 e degli accertamenti di p.g..
Avverso tale decisione ricorrono i suddetti imputati, chiedendone l'annullamento.
Motivo comune a tutti i ricorrenti è quello della violazione degli artt. 319-321 c.p. A dire dei difensori i giudici del merito avevano ritenuto sussumibile nello schema astratto della corruzione propria il fatto, solo enunciato e non pure dimostrato nel capo di accusa, ponendo a fondamento del giudizio di colpevolezza una ricostruzione dei fatti, palesemente superficiale, che non teneva conto delle circostanze che comprovavano la malafede dei p.u. corrotti e di quelle che invece evidenziavano l'affidamento incolpevole degli imputati, conferendo attendibilità alle dichiarazione della NI, senza minimamente distinguere le posizioni dei singoli imputati, facendo di tutt'erbe un fascio, dimenticando che il pagamento della tassa di iscrizione, necessaria per l'ammissione al corso, della retta mensile e della tassa di accesso agli esami, non poteva integrare l'elemento oggettivo del reato, trattandosi di corrispettivi dovuti lecitamente, inidonei a far conseguire un vantaggio al pubblico ufficiale. Quanto all'elemento soggettivo si era omesso di ricercare la prova della volontà dell'imputato di far compiere al gestore atti contrari ai doveri di ufficio, ovvero del preteso accordo corruttivo tra l'allievo e il p.u. Inoltre:
CA CO denunzia personalmente la mancanza e illogicità della motivazione, avendo il giudice del gravame omesso di analizzare gli specifici motivi di appello, e recepito pedissequamente le argomentazioni del giudice di primo grado, ponendo a sostegno della condanna il contenuto di una sola conversazione, che peraltro vedeva come protagonisti soggetti diversi dall'imputato. AN MO denunzia con il suo difensore il travisamento del contenuto delle conversazioni telefoniche, per supportare 1'ipotesi della non frequenza alle lezioni, della falsa attestazione della presenza dell'imputato ad esse, e di una presunta autorizzazione ad apporre la sua firma anche nei giorni di assenza, senza che, a fronte di precise contestazioni del prevenuto sul punto, fosse stata disposta opportuna perizia calligrafica.
AR CO deduce personalmente e con il suo difensore che l'architettura del piano criminoso risaliva ad epoca anteriore all'iscrizione del RI, che di esso l'imputato era del tutto all'oscuro, che l'interesse che sottostava alle presunte irregolarità
non faceva capo all'allievo, bensì ai gestori, ed era comprovato dai contatti con i vari direttori di altri istituti, che fornivano le false attestazioni di frequenza.
RT IE denunzia a mezzo del suo difensore la inosservanza e erronea applicazione della legge n. 845/78 in relazione al D.M. 28/10/92, avendo la corte di merito fondato la prova della partecipazione dell'imputato all'accordo criminoso sulla illegalità della sua iscrizione diretta al terzo anno del corso di odontotecnico, avvenuta utilizzando la frequenza presso il centro ANPAC di Briatico e la conseguita qualifica di meccanico-dentista, dimenticando però che l'art. 7 del cit. D.M. consentiva che i corsi iniziati negli anni precedenti mantenessero la durata e i programmi di insegnamento indicati nella circolare n. 54 del 20/10/81 del Ministero della Sanità, di guisa che la corretta interpretazione di tali norme doveva necessariamente condurre ad un ben diverso risultato in termini di affermazione della colpevolezza. Eccepisce ancora la errata qualificazione del fatto-reato, che nell'assoluta carenza della prova che il RE fosse a conoscenza dei fini illeciti perseguiti dagli organizzatori del corso, lasciava spazio ad altre considerazioni in ordine alla responsabilità di questi ultimi, che ben potevano essere chiamati a rispondere di truffa in danno della Regione Puglia e in danno degli allievi, dai quali avevano locupletato somme di danaro. CA NZ e AN TE con due ricorsi distinti, ma di identico contenuto deducono la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 33-34 c.p.p., avendo il G.I.P. deciso, nonostante la sua incompetenza e prima ancora la sua incompatibilità funzionale, derivante dall'aver egli pronunziato in precedenza sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti di coimputati in reati a concorso necessario, in spregio al principio espressa dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 371/1996, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 24/2 nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice, che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza anche di patteggiamento nei confronti di altri soggetti coimputati nello stesso reato, con la conseguenza che l'intero giudizio abbreviato andava ripetuto. Denunziano l'errata qualificazione dell'ipotesi criminosa contestata, che andava rubricata ai sensi dell'art. 317 c.p. come concussione, essendo stati gli allievi costretti o indotti al pagamento irregolare dai dirigenti dell'istituto con la garanzia da parte di costoro non solo della frequenza ai corsi, ma anche del buon esito finale degli stessi. Inoltre entrambi gli imputati erano già in possesso di titoli di istruzione secondaria di secondo grado, che a mente dell'art. 8 cit. D.M. li esoneravano dall'obbligo delle frequenza triennale.
IO NT denunzia personalmente la manifesta incongruenza motivazionale della sentenza, fondata sullo scontato preconcetto, secondo il quale "tutti sapevano e non potevano non sapere", sull'appiattimento delle posizioni di tutti gli imputati, senza nessuna opportuna disamina delle singole condotte. A nulla era valsa la allegazione della memoria difensiva o la produzione della documentazione a sostegno della tesi dell'assoluta estraneità all'attività di corruttela dell'imputato, uno dei pochi allievi, che, per ammissione del LL e della stessa NI, partecipavano alle lezioni, uno dei pochi che pagava regolarmente la retta mensile di L. 400.000, che non risultava aver mai corrisposto importi integrativi, o aver falsificato le firme di presenza, ovvero violato l'obbligo di frequenza minimo, grazie anche al possesso del diploma di maturità classica, che gli conferiva la possibilità di una partecipazione abbreviata al corso.
AR CA denunzia a mezzo del suo difensore la manifesta illogicità della motivazione, avendo i giudici del merito a sostegno del giudizio di colpevolezza sottovalutato la cattiva gestione amministrativa dell'istituto, di cui indicava come segno l'inutile allegazione del falso attestato dell'Istituto Montale di Somma Vesuviana, e ignorato le prove a discarico, costituite dalla deposizione della teste AS, che aveva attestato la buona fede dell'imputato nell'iscrizione al corso di ottico, e della stessa NI, che aveva considerato l'TO tra coloro che comunque frequentavano il corso, nonché l'assenza di conversazioni indizianti. Deduce ancora la violazione della legge penale, avendo il giudice a quo omesso di indicare i riscontri per ogni singolo imputato all'affermazione che i versamenti non costituisse il corrispettivo della partecipazione ai corsi, e che le firme autentiche fossero state apposte dopo le assenze, senza provare che esse coprissero il 70% o il 30% e comunque fossero inferiori a quelle prescritte. In definitiva il giudice a quo aveva finito per distinguere gli allievi, che pur non avendo completato il corso erano stati ammessi alla costituzione di parte civile, siccome considerati "truffati", da quelli che avevano completato il corso, che invece venivano considerati corruttori, senza indicare le ragioni del discrimine, dal momento che l'accordo corruttivo era avvenuto all'atto dell'iscrizione e del pagamento. IS IA deduce a mezzo del suo difensore che con il riferimento ad una presunta irregolarità amministrativa, costituita dall'iscrizione al 3^ anno di ottica in base ad una non valida attestazione dell'ICOS di Lecce, posta ad ulteriore conferma dell'accordo corruttivo, i giudici del merito non solo non avevano provato la sussistenza del dolo, e non si erano soffermati sul tema dell'errore sulla legge extra penale ex art. 47 c.p., ma erano incorsi nella violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza, sancito dall'art. 521 c.p.p., giacché giammai la ricorrente era stata chiamata a rispondere di tale comportamento. Eccepisce infine la violazione della legge penale in relazione all'art. 81 c.p., avendo la corte territoriale, nel ritenere la continuazione, erroneamente opinato che dall'unico accordo corruttivo fossero derivate una molteplicità di condotte contrarie ai doveri di ufficio (rassicurazioni sulla non indispensabilità delle frequenze ai corsi, rivelazione delle tracce degli elaborati, garanzia di conseguimento del titolo), in ciò disattendendo la unanime dottrina e giurisprudenza, secondo le quali la continuazione nel reato di corruzione poteva configurarsi solo in relazione ad una pluralità di pattuizioni e remunerazioni. Infine con il terzo motivo censura il difetto di motivazione in ordine al diniego della riduzione della pena.
DIRITTO
Va anzitutto respinta l'eccezione di rito, formulata in difesa di OD e MA, concernente la nullità di tutti gli atti processuali per violazione degli artt. 35-36 c.p.p.. Sul punto soccorre il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni unite, qui pienamente condiviso, a mente del quale la violazione da parte del giudice del dovere di astensione non incide sulla di lui capacità, e pertanto non è causa di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. a) c.p.p., dando essa luogo soltanto al diritto per la parte di ricusare il giudice non astenutosi, con conseguente eventuale nullità, ai sensi dell'art. 42 c.p.p., dei soli atti compiuti dal giudice dopo l'accoglimento della ricusazione (Cass. 28/4/93 Spampinato CED 194273; Sez. Un. 24/11/99 Scrudato CED 215097). Nel caso in esame i ricorrente non intesero avvalersi del diritto alla ricusazione. La censura, comune a tutti i ricorrenti, in ordine alla configurabilità del reato di corruzione propria è destituita di fondamento. Dottrina e giurisprudenza concordano nel definire la corruzione, l'accordo tra un pubblico ufficiale e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso, che non gli è dovuto. Poiché tale fatto nuoce gravemente agli interessi della pubblica amministrazione, lo Stato lo vieta, assoggettando a pena entrambi i partecipanti all'accordo, e cioè tanto il p.u., che si lascia corrompere, ovvero (come nella specie) induce alla corruzione, quanto il privato che corrompe, ovvero aderisce alla sollecitazione corruttiva del p.u. Si distingue poi la corruzione per atto di ufficio ex art. 318 c.p., da quella per atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p., il cui discrimine, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha indicato nel fatto che nel primo caso, attraverso il collegamento con il privato, determinato dall'accordo illecito, si realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità del p.u., senza però che la parzialità si trasferisca nell'atto, che resta l'unico possibile, mentre nel secondo caso la parzialità si rivela nell'atto, segnandolo di connotazioni privatistiche, perché formato nell'esclusivo interesse del privato, e rendendolo pertanto illecito e contrario ai doveri di ufficio (Cass. Sez. 6^ 23/9/98 Gallo e altri;
10/7/95 Caliciuri).
Di tali principi la corte territoriale nel caso in esame ha fatto corretta applicazione. Nell'ambito della gestione dei corsi di formazione professionale per ottici e odontotecnici, tenutisi a Bari negli anni tra il 94 e il 98 dagli istituti dianzi citati, si era venuto a creare un sistema perverso, in virtù del quale gli organizzatori dei corsi (la cui qualifica di pubblici ufficiali non è posta in discussione neppure da parte dei ricorrenti) facevano conseguire ad allievi compiacenti, provenienti da tutte le parti d'Italia, titoli di abilitazione nelle suddette arti sanitarie ausiliarie in spregio delle norme del cit. D.M. 28/10/92, che disciplinano i requisiti per l'accesso ai corsi, senza la necessaria frequenza ai corsi didattici e di formazione, e in assenza della indispensabile verifica delle capacità professionali. Ciò era consentito agli organizzatori in forza di un accordo a monte con il funzionario regionale, addetto al controllo e alla vigilanza dei corsi, il quale, rivelando anticipatamente i giorni e gli orari delle previste ispezioni regionali, assicurava & garantiva la copertura degli illeciti.
È evidente quindi l'interesse degli organizzatori dei corsi a procurarsi con tale sistema il maggior numero di iscritti, al fine di locupletare non solo il compenso derivante dal pagamento delle rette da parte degli allievi compiacenti, ma anche un sempre più alto contributo da parte della Regione. Così come è evidente l'interesse degli allievi, i quali si procuravano comodamente il titolo professionale con il solo esborso delle tasse di iscrizione e di esami e delle rette mensili, cui si aggiungeva un supplemento variabile in funzione della irregolarità di iscrizione da sanare. Si ravvisa quindi tutt'altro che illogico l'argomentare della corte di merito, che alla stregua di siffatti elementi fattuali ha correttamente ritenuto comprovato il "pactum sceleris", intercorso tra gli organizzatori e l'allievo al momento della iscrizione, e ravvisato nel titolo professionale, illecitamente conseguito, l'atto amministrativo, contrario ai doveri di ufficio, compravenduto, e negli esborsi summenzionati il prezzo della corruzione. Nè diversamente è possibile inquadrare il fatto, come sopra accertato, nell'ipotesi criminosa della concussione, nella quale la "par condicio contractualis" è inesistente, perché il dominus dell'illecito affare è il pubblico ufficiale, con la sua autorità e i suoi poteri, dei quali abusa, costringendo o inducendo minacciosamente o fraudolentemente, il soggetto passivo a sottostare all'ingiusta richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternativa diversa alla resa (Cass. 13/1/00 Lattanzio CED 215639);
nè tanto meno in quella della truffa, nella quale colui che da o promette, è vittima di un errore, ed agisce per effetto dei raggiri posti in essere dal p.u., laddove nella specie l'allievo era ben consapevole che pagando avrebbe ottenuto il titolo, senza l'osservanza dell'obbligo della frequenza, e senza avere i requisiti per l'accesso ai corsi. Semmai la truffa sarebbe a monte, e potrebbe essere stata commessa dagli organizzatori dei corsi in concorso con il funzionario regionale ai danni proprio della Regione Puglia per lucrare un contributo sempre maggiore, e quanto meno per costoro essa concorrerebbe con la corruzione.
Quanto al profilo soggettivo è poi di palmare evidenza che la consapevolezza da parte dell'allievo di conseguire il titolo professionale al di fuori e in violazione delle norme che lo regolavano (norme che pertanto vanno considerate come integrative della norma incriminatrice), costituisce l'elemento fondante del dolo, ne caratterizza la finalità, e rende privo di rilevanza il rilievo difensivo che la partecipazione ai corsi era in concreto condizionata alla sottoscrizione di un contratto per adesione. Non è invece da condividersi la conclusione dei giudici del merito in ordine alla ritenuta continuazione del reato. Ed invero sul punto si è ritenuto nella giurisprudenza di questa Sezione, qui pienamente condivisa, che, poiché il compimento dell'atto da parte del p.u. non ha rilievo al fine di determinare il momento consumativo, la continuazione nel reato non può essere legata alla plurima attività pubblica, posta in essere dal corrotto, ma solo ad una pluralità di pattuizioni e di remunerazioni, relative ad una pluralità di atti, con la conseguenza che se la promessa e la retribuzione sono unitarie, anche se in funzione di una pluralità di atti, non si può avere una pluralità di reati, ma un unico reato (Cass. 25/1/82 Albertini;
12/6/97 Albini). Nella fattispecie è illogico il discorso argomentativo del giudice a quo, che pur ammettendo che unico è stato l'accordo corruttivo, nonostante la presenza di più atti contrari ai doveri di ufficio, ha poi ravvisato l'ipotesi della pluralità di violazione della norma incriminatrice, e non ha tenuto conto in definitiva che le condotte relative alle illecite iscrizioni ai corsi, alle rassicurazioni sulla non indispensabilità delle presenze, alle rivelazione delle tracce degli elaborati, erano tutte prodromiche al conseguimento del titolo professionale. Ed in tali sensi va esclusa la contestata continuazione.
Particolare attenzione merita poi il problema del momento consumativo del reato contestato, per gli effetti che ne derivano ai fini della prescrizione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità risalente nel tempo, che identificava il momento consumativo del reato di corruzione in quello in cui si perfeziona l'accordo corruttivo, non essendo necessaria l'effettiva dazione del compenso, si è evoluta fino a ritenere il delitto de quo, reato di evento, caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi alternativamente con 1'accettazione della promessa, ovvero con il ricevimento dell'utilità da parte del p.u., con la conseguenza che, quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a post-factum, irrilevante, giacché in tal caso il reato si consuma nel momento della dazione effettiva del compenso. Ne segue ancora che, nel caso in cui l'accordo criminoso preveda un versamento in più rate, il momento consumativo coincide di volta in volta con i singoli versamenti (Cass. Sez. 6^ 7/2/03 Zanotti CED 225669). Ma non è questo il caso in esame. I corrispettivi versati dal singolo allievo a titolo di tasse di iscrizione, di frequenza e di esami, non rappresentano rate di un compenso predeterminato al momento del pactum sceleris, e frazionato nel tempo, ma costituiscono solo un post-factum irrilevante, un momento della fase esecutiva di un accordo illecito, già perfezionatosi con la semplice adesione dell'allievo ad un contratto deviato, nel quale la promessa valeva come dazione. Ed allora identificandosi nel caso in esame il momento consumativo del reato nel perfezionamento dell'accordo corruttivo, questo, per gli imputati RI, RE, OD, MA, NE, TO e NO, che conseguirono il titolo professionale nel Giugno 1997 o frequentarono il corso nell'anno scolastico 1996-1997, va collocato in epoca anteriore all'inizio di quel corso, e cioè in epoca imprecisata dell'anno 1996, di guisa che, non essendo rilevabile dagli atti processuali, qui trasmessi, cause di sospensione ex art. 159 c.p.p., alla data odierna risulta già maturato, in forza delle concessione delle attenuanti generiche ex art. 62/bis c.p. e della attenuante ex art. 323/bis c.p., che ha riportato la pena edittale al di sotto del minimo di cinque anni di reclusione, il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei, di cui al combinato disposto degli artt. 157 n. 4 - 160 ult. co c.p.. Per questi imputati va pertanto disposto l'annullamento della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione, non offrendo il provvedimento impugnato elementi che facciano desumere la sussistenza di una causa più favorevole di proscioglimento ex art. 129/2 c.p.p., e non risultando dal medesimo apparato argomentativo evidenti illogicità o altre censurate violazioni di legge (Cass. 27/4/00 Melone CED 217255). In proposito non è inutile ricordare come la corte di merito abbia correttamente individuato i riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie dei coimputati LL, LO e NI nella violazione da parte dei gestori del corso delle norme regolanti i requisiti di accesso ai corsi, consistita per il RI nell'aver consentito a costui di frequentare il biennio del corso di ottica, ricorrendo ad un falso attestato di iscrizione al terzo anno di scuola secondaria di 2^ grado (art. 2 D.M.cit); per il RE nell'aver consentito al predetto di iscriversi direttamente al terzo anno del corso di odontotecnico in base ad un non idoneo attestato di meccanico- dentista;
per il OD e il MA e il NE nell'aver consentito a costoro di iscriversi al corso accelerato biennale per odontotecnici, laddove tale corso era previsto solo per ottici (art. 8 D.M. cit.); per l'TO nell'avere utilizzato un falso attestato di frequenza, come per il RI;
infine per l'NO nell'aver consentito alla predetta di iscriversi direttamente al terzo anno del corso di ottica, utilizzando un non idoneo attestato di frequenza presso un diverso istituto.
Diversa è invece la posizione dei ricorrenti EN DO e ON AS, nei confronti dei quali non può dirsi maturato il termine di prescrizione anzidetto. Entrambi gli imputati infatti alla data del Giugno 98, come si evince anche dalla contestazione, risultano iscritti rispettivamente alla classe 2^ del corso biennale per ottico e alla classe 1^ del corso di optometrista, onde la data del commesso reato non può che essere collocata all'inizio dell'anno scolastico 1997-1998, in un mese imprecisato dell'anno 1997, con la conseguenza che a tutt'oggi detto termine non è ancora spirato. Nei confronti dei predetti la corte di merito, a differenza degli altri imputati, individua il riscontro alle dichiarazioni accusatorie del LL, del LO e della NI unicamente sul contenuto di alcune intercettazioni, il cui tenore proverebbe che la presenza di costoro ai corsi veniva sollecitata e richiesta solo in occasione delle ispezioni da parte della Regione, e che le firme di frequenza, apposte sugli appositi registri, solo apparentemente attestavano la loro presenza ai corsi, in quanto o risultavano apposte nei giorni antecedenti o successivi, o si riferivano addirittura (come nel caso di ON in data 24/1/98) ad una lezione che non si era mai tenuta. I ricorrenti hanno vivamente contestato la valenza di rigoroso riscontro a tali emergenze, ed hanno anche offerto nei motivi di appello una spiegazione alternativa a quella fornita dall'accusa, richiamando la mancanza di certezza che i dialoghi intercettati si riferissero all'uno o all'altro imputato, allegando anche il mancato accertamento dell'autenticità o meno delle firme incriminate a fronte dei fermi dinieghi dei prevenuti. Vero è che sul punto la motivazione della corte territoriale si ravvisa generica e lacunosa, e non risponde adeguatamente alle specifiche censure mosse nel gravame, che invece meritavano un maggiore approfondimento, avuto anche riguardo al fatto che le menzionate dichiarazioni accusatorie erano generalizzate e non si riferivano a tutti indistintamente gli allievi dei corsi nel periodo indicato nei capi di accusa. Sotto questo profilo la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello di Bari, che nel demandato nuovo esame provveda ad eliminare le rilevate carenze motivazionali, alla stregua dei suesposti principi.
P.Q.M.
Esclusa la continuazione, annulla la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione nei confronti di NE AN, OD VI, MA ST, TO LO, NO RI EM, RI DO, RE TR.
Annulla la stessa sentenza nei confronti di EN DO e ON AS, e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2004