Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
Integra il delitto di falsità materiale commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 cod. civ., è - oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - la circostanza che esso sia destinato "ab initio" alla prova e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione - caduta nella sfera conoscitiva del p.u. - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. (Nella specie, il medico aveva aggiunto al testo originario l'ulteriore attestazione della rottura dei denti incisivi dell'arcata superiore del paziente per consentirgli un maggiore ristoro).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2007, n. 7921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7921 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 16/01/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI IE - Consigliere - N. 60
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 42384/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
avverso la Sentenza del G.U.P. di S. Maria Capua Vetere del 28.4.2006;
nel proc.
contro
:
IE AM;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli avverso la sentenza resa a seguito di udienza preliminare dal GUP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere nei confronti di US IE e di AU DELLA CORTE, con la quale gli imputati erano prosciolti per prescrizione dal delitto di cui all'art. 476 c.p. per avere l'US quale medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Aversa ed il DELLA CORTE quale suo istigatore alterato il referto redatto dal primo in data 2.5.1996, aggiungendo al testo anche l'attestato della rottura dei denti incisivi dell'arcata superiore (agendo per consentire maggiore ristoro di danno al privato). Si duole il ricorrente che la prescrizione - computata secondo la L. n. 251 del 2005 - non fosse maturata dovendosi nei fatti ravvisare l'aggravante speciale di cui all'art. 476 c.p., comma 2 con incremento sanzionatorio incompatibile con la maturazione della causa estintiva pur nella nuova prospettazione di cui alla riforma. IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente - secondo anche quanto disposto dall'art. 2699 c.c. - è, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui. Non vi è dubbio che l'autore della dichiarazione diagnostica sia pubblico ufficiale e che la diagnosi effettuata rivesta queste caratteristiche di fede privilegiata, essendo finalizzato alla certificazione di una situazione - caduta nella sfera conoscitiva dello stesso p.u. che per questo motivo ebbe a fornire della stessa descrizione diagnostica - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al GUP presso il Tribunale di S. M. Capua Vetere.
P.Q.M.
annulla l'Ordinanza impugnata con rinvio al GUP. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2007