Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2007, n. 7921
CASS
Sentenza 16 gennaio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il delitto di falsità materiale commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 cod. civ., è - oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - la circostanza che esso sia destinato "ab initio" alla prova e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione - caduta nella sfera conoscitiva del p.u. - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. (Nella specie, il medico aveva aggiunto al testo originario l'ulteriore attestazione della rottura dei denti incisivi dell'arcata superiore del paziente per consentirgli un maggiore ristoro).

Commentari3

  • 1Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penale
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Le contestazioni "in fatto" delle circostanze aggravanti
    Dario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza in oggetto, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un quesito che involge la tematica delle contestazioni “in fatto” delle circostanze aggravanti, e più in particolare i limiti (se ve ne sono) che esse incontrano con riferimento alla circostanza speciale prevista dall'art. 476, co. II, c.p. per il delitto di falso (materiale o ideologico) in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale. Chiariamo subito i termini della questione. Ai sensi dell'art. 417, lett. b, c.p.p., il pubblico ministero, nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio per un …

     Leggi di più…

  • 3La diagnosi nel certificato medico è un atto pubblico fidefaciente
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 13 novembre 2015

    “Il medico ospedaliero che completi con una annotazione, ancorché vera, un certificato medico già redatto, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale, commette reato di falso in atto pubblico, a nulla rilevando che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale”. Cass. Pen. Sez. V, sentenza 15 settembre – 9 novembre 2015, n. 44874. Falsum est quidquid in veritate non est sed pro vero adseveratur (PAULUS, Sent. 25,3) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2007, n. 7921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7921
Data del deposito : 16 gennaio 2007

Testo completo