Sentenza 23 giugno 2004
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 476 cod. pen.) l'approvazione di delibere della giunta della Comunità Montana che attestino falsamente l'utilizzo di operai - di fatto destinati a svolgere attività amministrativa presso gli uffici della Comunità - in attività (nella specie di forestazione), per le quali risultavano assunti e retribuiti con fondi regionali, posto che le delibere di giunta sono atti con i quali la Comunità Montana forma e manifesta la propria volontà ed hanno natura di atti pubblici in grado di impegnare la potestà deliberativa dell'ente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2004, n. 40424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40424 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 23/06/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1077
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 018637/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MB IC N. IL 08/06/1943;
2) IR RO N. IL 05/11/1950;
avverso SENTENZA del 27/01/2003 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per AM annullamento con rinvio limitatamente alla pena;
rigetto nel resto per OI.
Uditi i difensori Avv. Pastore Gaetano, Avv. Patrizia Macerni, e Prof. Avv. Arigò.
La Corte d'Appello di Salerno con sentenza del 27-1-2003, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sala Consilina il 12-1 1999, assolveva AM NR dal delitto di falso ideologico continuato in atto pubblico, limitatamente ai rendiconti indicati nelle deliberazioni della Giunta della Comunità Montana Valle di Diano n.ri 244/1990, 273/1992, 393/1992, e 396/1992, per non aver commesso il fatto;
confermava nel resto l'impugnata sentenza che aveva condannato AM NR e OI PI per il suddetto delitto alla pena di mesi nove di reclusione ciascuno. Hanno proposto ricorso AM e OI, censurando la sentenza impugnata, per i motivi già indicati in appello. In particolare AM ha sostenuto, con il primo motivo la nullità della sentenza per aver, i giudici di merito, rigettato l'istanza di rinnovazione del dibattimento al fine di disporre l'acquisizione dei rendiconti redatti dall'ufficio Foreste in concerto con l'Ufficio Ragioneria, e per l'escussione del teste Orlando proposto dalla difesa;
con il secondo motivo ha criticato il merito della motivazione considerandola contraddittoria ed illogica;
con il terzo motivo ha affermato che doveva essere ritenuta l'ipotesi di reato di cui all'articolo 477 c.p., e conseguentemente doveva essere dichiarata la prescrizione;
con il quarto ha eccepito la violazione dell'articolo 522 c.p.p. per essere stato tratto a giudizio per aver preparato atti ideologicamente falsi e condannato per averli sottoscritti;
ed infine per violazione dell'articolo 597 c.p.p. essendo stato assolto in relazione ad alcuni rendiconti senza alcuna diminuzione della pena inflitta . Con successivi motivi ZA riproponeva l'eccezione relativa ai verbali d'udienza redatti mediante stenotipia, lamentava la mancata acquisizione di tutti i rendiconti incriminati, con allegati, documenti giustificativi di spesa etc. Il OI ha proposto a sua volta quest'ultima eccezione, ed ha censurato il mancato rinnovamento del dibattimento, sostenendo che sarebbe stato possibile provare la correttezza delle spese evidenziando che il pagamento di alcune retribuzioni per lavori all'interno della Comunità Montana erano stati comunicati alla regione perché si riferivano alle opere delegate;
ha eccepito la piena regolarità dell'attività svolta o comunque la mancanza di dolo;
ha sostenuto quindi la violazione degli articolo 521 e 522 ed ha lamentato la mancata applicazione della prescrizione. ZA con ulteriore nota ha lamentato l'impossibilità dell'imputato al pieno esercizio del diritto stabilito dall'articolo 571 c.p.p., non avendo potuto opportunamente consultare il fascicolo processuale. I motivi proposti dai ricorrenti riguardanti il merito della controversie le scelte istruttorie dei giudici di merito sono inammissibili. Infatti, le argomentazioni proposte, comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali, la cui verifica in sede di legittimità va limitata alla correttezza della motivazione della sentenza, e non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle prove assunte nel corso del giudizio di merito.
La Corte d'Appello ha ritenuto l'esistenza del reato, per aver gli imputati dichiarato falsamente nei rendiconti che le spese erano state realmente sostenute esclusivamente per l'esecuzione delle opere, per cui erano stati ottenuti i fondi regionali, con destinazione vincolata a norma dell'articolo 4 della legge 13/87. Invece, dagli atti è stato evidenziato che parte del personale non era stato utilizzato per la realizzazione dei lavori in questione, ma a tempo pieno negli uffici della Comunità Montana per lavori del tutto diversi da quelli di natura cantieristica per i quali detto personale risultava assunto e pagato con i fondi regionali. La distrazione del personale ha assunto rilevanza perché ha comportato un minore impiego nell'opera di prevenzione nei boschi, con conseguenti effetti negativi sull'attività di forestazione, per i quali i fondi erano stati stanziati. Dalla documentazione citata dalle sentenze di primo e secondo grado ed in particolare dalle numerose delibere dell'ente, si ricava con chiarezza, che nel corso degli anni, gli operai impiegati a tempo indeterminato in attività amministrativa presso gli uffici della Comunità, venivano retribuiti sistematicamente utilizzando i fondi regionali erogati per la forestazione. Gli stessi imputati OI e AM (l'uno in sede di esame e l'altro in sede di spontanee dichiarazioni), nel contestare gli addebiti, hanno comunque riconosciuto lo stabile inserimento di alcuni degli operai nell'organico degli uffici della Comunità Montana. La motivazione della sentenza impugnata appare corretta, congrua e rispettosa delle risultanze processuali e quindi non censurabile in sede di legittimità.
La censura relativa al rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento è infondata.
L'acquisizione dei rendiconti redatti di concerto dall'ufficio Ragioneria della Comunità con l'ufficio Foreste della regione e l'audizione del teste Orlando, sono stati correttamente ritenuti non influenti, dato che la contestazione e la prova acquisita, si riferivano alla falsificazione ideologica delle delibere e non già ad errori contenuti nei rendiconti. Le collaborazioni di Orlando e dell'ufficio foreste della regione, hanno avuto per oggetto la tecnica di formulazione dei rendiconti e non già la veridicità del loro contenuto. Gli imputati approvando le delibere di giunta dell'ente, hanno falsamente fatto figurare impegnati nell'attività di forestazione 25 operai utilizzati invece negli uffici della Comunità Montana dediti a lavori del tutto diversi da quelli di natura cantieristica, per i quali negli atti approvati risultavano assunti e pagati con fondi regionali. Non è stato quindi messa in discussione la regolarità formale dei rendiconti ma il contenuto non veritiero delle delibere della Comunità Montana.
La censura relativa alla mancanza di dolo è manifestamente infondata.
Gli atti contestati sono stati voluti ed approvati dagli imputati, con piena coscienza della loro falsità, dato che per le posizioni di vertice assunte nell'ente, erano proprio loro coloro che attribuivano le funzioni da espletare al personale e che quindi ben sapevano dell'impiego di un gruppo di operai in attività non finanziate dalla regione.
Anche le eccezioni relative al nomen juris da attribuire al reato, ed alla corrispondenza fra contestazione e sentenza, sono destituite di fondamento.
I fatti accertati e descritti con motivazione rispettosa delle risultanze processuali, integrano certamente il reato di cui agli articoli 476 e 479 c.p. indicato nell'imputazione, dato che il falso è stato commesso sulle delibere dell'Ente che riportavano dati ideologicamente falsi contenuti nei rendiconti e nei prospetti riassuntivi. Le delibere di giunta sono atti con i quali la Comunità Montana forma e manifesta la sua volontà, ed hanno natura di atti pubblici in grado di impegnare la potestà deliberativa dell'ente, opportunamente quindi è stato ritenuto il reato di falso in atto pubblico.
Erroneamente inoltre è stata eccepita la violazione dell'articolo 522 c.p.p., dato che il fatto oggetto del giudizio è stato ampiamente ed analiticamente indicato nell'imputazione con particolare riferimento alle delibere della giunta esecutiva che avevano riportato ed approvato i dati falsi.
Le eccezioni relative all'uso della stenotipia nei verbali d'udienza ed alla presunta violazione dell'articolo 571 c.p.p., sono manifestamente infondate non essendo stato indicato, quale pregiudizio concreto sia stato subito dalla difesa e quali errori siano stati commessi. Si tratta di censure generiche non apprezzabili nel loro contenuto.
Deve infine osservarsi che è fondata la censura nella quale è stato evidenziato che la Corte d'Appello erroneamente, dopo aver disposto l'assoluzione dell'imputato AM NR dal delitto ascrittogli in relazione ad alcune deliberazioni della Giunta della Comunità Montana, ha lasciato invariata l'entità della pena inflitta dal primo giudice. Il ridimensionamento dell'entità dei fatti costituenti reato avrebbe dovuto comportare la diminuzione della pena aggiunta in continuazione ai sensi dell'articolo 81 cpv. c.p.. La Corte di Cassazione può provvedere direttamente a sanare l'errore, diminuendo la pena inflitta per continuazione allo AM ed estendendo il beneficio anche al OI. Appare equo quantificare l'indicata riduzione in giorni 15 di reclusione per ciascun imputato. Vanno rigettati nel resto i ricorsi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'entità della pena per continuazione che riduce di giorni quindici di reclusione per ciascun imputato;
rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2004