Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma primo, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari (quale, per gli ingegneri, quello contenuto nella legge 5 maggio 1976 n. 340) non importa la nullità, ex art. 1418, comma primo, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.
Commentari • 4
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 40301 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 15/12/2021, (ud. 17/11/2021, dep. 15/12/2021), n.40301 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIA Lucia – Presidente – Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere – Dott. LEO Giuseppina – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23065/2018 proposto da: IL MESSAGGERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI LAZZARA, che la rappresenta e difende; – ricorrente principale – contro I.N.P.G.I., …
Leggi di più… - 2. Minimi tariffari nelle professioni intellettuali (Cass. 20428/2018)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 agosto 2018
- 3. Professionisti e compenso: sulla inadeguatezza del compenso a seguito di ulteriori prestazioni (Cass. n. 15628/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2012
1. Premessa Nella decisione in commento del 18 settembre 2012, n. 15628 i giudici della Corte, hanno precisato che il professionista che abbia concordato un compenso forfetario con il proprio cliente può ottenere un adeguamento dello stesso per le ulteriori prestazioni solamente nella ipotesi in cui la richiesta venga fatta immediatamente. Con la sentenza in oggetto la Cassazione ha stabilito che un incremento eventuale delle prestazioni effettuate rispetto a quelle pattuite inizialmente, avrebbe dovuto essere palesato subito dal professionista al proprio cliente. E', infatti, contrario alla buona fede il comportamento del professionista che svolga prestazioni ulteriori rispetto a quelle …
Leggi di più… - 4. Compenso del professionista: p.a. può condizionarlo al finanziamento dell'operaAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2003, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso UI GARDIN, difeso dall'avvocato LORENZO DURANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE SAN DONACI in persona del Commissario Prefettizio e legale rappresentante p.t. Dott. Pietro MASSONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E TAZZOLI 6 c/o Avv. LEPRI Fabio (ST VACCARELLA), difeso dall'avvocato DARIO LOLLI, giusta delega in atti;
- controricorrente nonché
contro
GL AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 531/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 27/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/02 dal Consigliere Dott. DE JULIO Rosario;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di San Donaci, per la redazione di uno studio preliminare relativo alla realizzazione della Circonvallazione, conferì all'ing.
LI CO l'incarico - formalizzato con delibera di G.M. n. 579 del 15.10.90, - di cui costituiva parte integrante e sostanziale la convenzione di incarico allegata ed espressamente approvata, che veniva in pari data (15.10.90) sottoscritta dal Sindaco NE LI e dal professionista.
La delibera di incarico assumeva a carico del bilancio comunale la spesa presumibile di L. 500.000 con imputazione al cap. 198 cod. 120103, mentre nella allegata convenzione, stipulata in pari data, veniva determinato (art. 6) in L. 500.000, compreso I.V.A., il compenso per la redazione dello studio preliminare. Espletato l'incarico, l'ing. LI, richiedeva il compenso per l'attività svolta, ma essendo insorta controversia circa la liquidazione dell'ammontare del suo onorario, faceva ricorso alla procedura arbitrale prevista dall'art. 8 della convenzione. Costituitosi il Collegio arbitrale e svoltasi l'attività istruttoria, il procedimento si concludeva con lodo 21.11.95, che dichiarava l'Ing. LI creditore della somma di L. 51.258.335, oltre C.N.P.A.I.A. e I.V.A., e condannava quindi il Comune di San Donaci al pagamento della indicata somma oltre interessi al T.U.S. dal 60^ giorno successivo all'inoltro della specifica. Il Comune di San Donaci impugnava detto lodo innanzi alla Corte di Appello di Lecce, ai sensi degli artt. 828 e 829 c.p.c. deducendone la nullità per vari profili.
Con sentenza in data 16.7-27.10.1999 la Corte di Appello di Lecce riteneva infondate le censure di nullità dedotte con il primo motivo di impugnazione, mentre riteneva fondato il profilo di nullità dedotto con il secondo motivo, relativo alla pretesa inosservanza delle regole di diritto (art. 2233 c.c.), statuendo che la violazione delle norme, che sanciscono la inderogabilità dei minimi della tariffa professionale, non importa la nullità ex art. 1418, 1^ comma c.c. del patto in deroga al minimo tariffario.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione LI CO con due motivi di gravame;
resiste con controricorso il comune di San Donaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 cod. civ., anche in relazione agli artt. 1362, 1370 e 1341 cod. civ.; nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevato dal collegio arbitrale, per avere la sentenza impugnata erroneamente acquisito l'accordo delle parti in ordine al compenso di L. 500.000, trascurando di considerare che l'interpretazione del contratto richiede la ricerca della comune volontà delle parti da accertare alla stregua non soltanto dell'elemento letterale, ma anche del comportamento complessivo delle parti.
Deduce il ricorrente che nella specie la convenzione costituiva parte della deliberazione comunale, nella quale si parla di presumibile impegno di L. 500.000; e da ciò si doveva presumere che la indicazione avesse solo la finalità di iscrizione e di imputazione in bilancio;
che in sede di arbitrato il sindaco aveva dichiarato che la somma di L. 500 mila era quella disponibile in bilancio;
che si trattava di un contratto su moduli prestampati;
che tali elementi dovevano indurre la corte a ritenere che la volontà delle parti non fosse nel senso di stabilire un compenso di L. 500 mila.
La censura è infondata e va disattesa, perché trattasi di considerazioni in punto di fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità e che neppure configurano formalmente una violazione di legge, in quanto si limitano a prospettare conclusioni opposte a quelle cui è pervenuta la corte di appello.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 340/1976 e dell'art. 2233 cod. civ., per non avere la corte di merito considerato che la misura del compenso deve essere in ogni caso adeguata alla importanza dell'opera e al decoro della professionale, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, il quale afferma che "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa".
Deduce il ricorrente che l'interesse tutelato dalla legge n. 340/1976 diventa un interesse di ordine pubblico ed è norma di carattere imperativo per la sua natura inderogabile;
che a norma del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ. la clausola derogativa dei minimi tariffari non renderebbe nullo l'intero contratto, in quanto sarebbe sostituita da una norma imperativa;
che, pertanto, le dette norme appaiono applicabili alla fattispecie, attesa l'assoluta incongruità della misura del compenso indicato in convenzione (L. 500 mila, compresa IVA) in rapporto all'attività svolta dal professionista.
Il motivo è infondato.
Va rilevato che la inderogabilità della tariffa è stata limitata ai soli rapporti tra privati in virtù della precisa disposizione di legge dettata dall'art. 6 della legge n. 404/1977, che non consente alcuna diversa interpretazione del chiaro dettato normativo. Nella fattispecie non è invocabile l'art. 36 della Costituzione, perché è applicabile solo ai rapporti di lavoro subordinato (cfr., ex multis, Cass. n. 10064/1998). Respinto il ricorso, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2003