Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2003, n. 1223
CASS
Sentenza 28 gennaio 2003

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Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma primo, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari (quale, per gli ingegneri, quello contenuto nella legge 5 maggio 1976 n. 340) non importa la nullità, ex art. 1418, comma primo, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2003, n. 1223
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1223
Data del deposito : 28 gennaio 2003

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