Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
In tema di concussione, l'utilità, che il pubblico ufficiale "indebitamente" si fa promettere o dare, può anche identificarsi in una pretesa di per sé non illecita, ma la cui realizzazione venga ottenuta non con gli strumenti legali apprestati dall'ordinamento, bensì col mezzo dell'induzione o della costrizione posta in essere mediante l'abuso funzionale. (Fattispecie in cui l'agente, maresciallo dei carabinieri, aveva costretto il responsabile di un sinistro stradale commesso ai suoi danni a risarcirgli il danno subito, prospettandogli nel caso contrario la possibilità di ritiro della patente).
Commentario • 1
- 1. Concussione: sussiste anche se la pretesa del pubblico ufficiale non è oggettivamente illecitaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, l'avverbio indebitamente utilizzato nell' art. 317 c.p. qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la qualificazione, in termini di tentativo di concussione, anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato dall'abuso di pubblici poteri, della condotta di un carabiniere che aveva minacciato la persona offesa di ritirarle la patente ove non avesse provveduto a pagare gli stipendi e il trattamento di fine rapporto dovuti a sua moglie). Fonte: CED Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2007, n. 8906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8906 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 15/11/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1374
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 33909/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU IT, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia 10 marzo 2006 n. 15408/06;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. DE SANDRO Anna AR, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. BRUNI Roberto, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 24 marzo 2003 n. 625 il Tribunale di Bergamo dichiarava IT UP colpevole del reato previsto dall'art. 612 c.p., e art. 61 c.p., n. 9, già contestato come reato previsto dagli artt. 56 e 317 c.p., commesso in Treviglio il 3 ottobre 2000 con minaccia, aggravata dall'abuso della qualità di maresciallo dei Carabinieri della Compagnia di Bergamo, in danno di AG EN, titolare di un'autofficina che ritardava nella riparazione di un suo motociclo, rivolgendogli l'espressione Tu non sai chi sono io e pretendendo di controllare il libretto di lavoro di OL IE, dipendente del AG, per verificarne la regolarità dell'assunzione e, a seguito del rifiuto di quest'ultimo, prospettando di far eseguire controlli dalla Guardia di Finanza e dall'Ispettorato del Lavoro;
e del reato previsto dall'art. 317 c.p., commesso in Bergamo il 28 settembre 2000 in danno di IO RO, coinvolto in un incidente stradale con sua moglie, NI LO, che, abusando delle sue funzioni, costringeva o indiceva a risarcirgli direttamente il danno nella misura di L. 1.500.000, prospettando all'RO altrimenti la possibilità di fargli subire il ritiro della patente e verifiche sulla sicurezza del suo cantiere edile. E lo condannava, con l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. per la concussione e le attenuanti generiche per entrambi i reati, equivalenti all'aggravante della minaccia, alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per il primo reato e di Euro 40 di multa per il secondo reato, con la sospensione condizionale e l'interdizione legale dai pubblici uffici per cinque anni.
Avverso la predetta sentenza l'imputato proponeva appello, negando la sussistenza dell'abuso di qualità per il reato di concussione, non essendo stato collegato alcun intervento al soddisfacimento della richiesta risarcitoria, e chiedeva di essere assolto;
in subordine, chiedeva che la pena accessoria, non essendone specificata la durata, fosse quantificata in misura pari alla durata della pena principale e che ad essa fosse esteso il beneficio della sospensione condizionale con la concessione, inoltre, del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Con sentenza del 10 marzo 2006 n. 15408/06 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena accessoria ad un anno e dieci mesi;
revocava la sospensione condizionale della pena e confermava nel resto la sentenza appellata. Avverso tale sentenza il UP ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
Erronea applicazione dell'art. 317 c.p. (art. 696 c.p.p., comma 1, lett. b) perché il Giudice d'appello, mettendo in evidenza l'aspetto pregiudizievole per la persona offesa, insito nella rinuncia a far valere le sue ragioni sulla determinazione della somma oggetto del risarcimento, ma tacendo dell'eventuale vantaggio conseguito dall'imputato, ritenendo in tal modo che per la configurazione del reato di concussione non sia necessario che l'oggetto dell'utilità conseguita, o come dazione o come promessa, dal pubblico ufficiale mediante costrizione o induzione con abuso della propria qualità o dei propri poteri, sia di per sè indebito.
L'impugnazione è infondata.
Nel delitto di concussione l'espressione altra utilità è di una tale ampiezza da comprendere qualsiasi bene che costituisca per la persona (terzo) o per il pubblico ufficiale un vantaggio economico o personale, qualsiasi cosa che rappresenti un interesse giuridicamente valutabile: denaro, cosa mobile e persino un qualsiasi comportamento del soggetto passivo dal quale il terzo o il pubblico ufficiale ricavi un vantaggio.
Sussiste dunque il reato di concussione non solo quando la volontà del privato sia coartata attraverso l'esplicita minaccia di danno o sia deviata attraverso l'inganno posto in essere dal pubblico ufficiale, ma anche quando il privato sia indotto a tenere un certo comportamento, che liberamente non avrebbe assunto, per il timore di subire un danno ove non si pieghi alla volontà del pubblico ufficiale (Cass., Sez. U, 11 maggio 1993 n. 7, ric. Romano;
Sez. 6^, 1 febbraio 2006 n. 21991, ric. P.G. in proc. Piotino;
Sez. 6^, 9 gennaio 1997 n. 1894, ric. P.M. e Raimondo N.; Sez. 6^, 21 ottobre 1987 n. 11662, ric. Marinaro). Nell'interpretazione dell'art. 317 c.p. il termine indebitamente equivale a senza che gli sia dovuto e si riferisce senza dubbio alla prestazione di denaro o altra utilità che è oggetto della dazione o della promessa al pubblico ufficiale.
Per questo aspetto si deve considerare che anche la realizzazione di una pretesa di per sè non illecita, ma altrettanto legittimamente contestata dal terzo, costituisce un vantaggio indebito e, quindi, un'utilità nel senso indicato dalla norma, allorché il superamento di tale contestazione e la conseguente realizzazione della pretesa si ottenga non con gli strumenti legali apprestati dall'ordinamento, bensì col mezzo dell'induzione o della costrizione posta in essere mediante l'abuso funzionale.
Seguendo quest'orientamento rappresenta un'utilità nel senso indicato nell'art. 317 c.p. il soddisfacimento di un credito, non liquido e non esigibile, per risarcimento dei danni provocati da incidente stradale, conseguito dal pubblico ufficiale inducendo, mediante abuso della sua qualità e dei suoi poteri, il debitore a addivenire alla definizione della controversia rinunciando a far valere le sue ragioni sulla determinazione della somma oggetto del risarcimento.
Appare dunque corretta la decisione impugnata che - a prescindere dalla corrispondenza della somma pretesa dal UP al danno effettivamente provocato dall'incidente, ritenuta nella sentenza di primo grado esorbitante rispetto a quella accreditata - ha posto l'abuso di qualità in relazione, non tanto con la realizzazione del credito della cui legittimità si discuteva, quanto con l'adesione a una definizione in via breve della controversia, pregiudizievole per il debitore nel momento in cui rinunciava in tal modo a far valere le sue ragioni sulla determinazione della somma oggetto del risarcimento, riconoscendo di conseguenza nella condotta dell'imputato l'efficacia causale nell'indurre il debitore a una determinazione di per sè dannosa e perciò la contestata ipotesi concussoria (Cass., Sez. 6^, 16 marzo 1990 n. 5276, ric. Taldone, citata dallo stesso imputato).
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008