Sentenza 16 gennaio 2009
Massime • 1
Integra la condotta di falsità materiale in atto pubblico la falsificazione di atti contenuti nei supporti del sistema informatico di un ente pubblico, anche quando gli stessi siano documentati in forma cartacea. (Nella specie, era stato alterato nel sistema informatico di un ospedale il contenuto di un referto medico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2009, n. 7752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7752 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/01/2009
Dott. GRAMENDOLA RA P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 123
Dott. CONTI GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 31295/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Salerno;
nel procedimento a carico di:
De MA VA, n. a Salerno il 25 novembre 1959;
avverso l'ordinanza del 18 aprile 2008 del Tribunale di Salerno;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colla Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato Lentini Felice.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe II Tribunale di Salerno ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta da De MA VA limitatamente al capo 1 (art. 416 bis pluriaggravato) e al capo 73 (reato ex art. 589, commi 1 e 2) per avere lasciato incustoditi gli animali da pascolo di proprietà (bovini), animali che cagionavano la morte di EL RE e il ferimento di altre persone. Qualificava quindi diversamente i contestati reati di cui ai capi 56 e 57: il primo concernente l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 476 e 479 c.p., aggravato anche L. n. 203 del 1991, ex art. 7, per avere falsificato, in concorso con altri, un referto medico relativo alla persona del figlio RL NI perché ottenesse l'impunità in un procedimento penale per il reato di rapina, ridefinito come reato ex artt. 478 e 482; il secondo, contestato in concorso con altri, ex art. 640 ter c.p., aggravato anche ex art. 7 citato, per avere falsificato altro referto medico, introducendosi abusivamente nel sistema informatico di "Gestione Pronto Soccorso", installato negli 00 RR San GI di Dio e Ruggì D'Aragona, sempre allo scopo di cui sopra, ridefinito come reato ex art. 615 ter.
Alla ricorrente era stata applicata, con ordinanza in data 20 marzo 2008 del G.i.p. del Tribunale di Salerno, la misura cautelare della custodia in carcere perché colpita dalle imputazione di partecipazione al clan camorrostico NI (art. 416 bis), operante in Ogliara e Fratte di Salerno e nei comuni di Pellezzano, Baronissi, Fisciano, San Mango Piemonte e San Cipriano Piacentino, comandata dal marito NI FA, sodalizio che vedeva tra i personaggi di vertice, oltre che la ricorrente, due loro figli, NI IL e RL, gli altri fratelli di NI FA, AR e CE, nonché MA NT LO, AN GI, NT AT, De MA FA, LA VA FA, RA NO ed IL EN. Le attività principali della associazione erano quella estorsiva (con connessi reati di incendio e danneggiamento), il traffico di armi, l'usura, l'abigeato, furti e ricettazioni, oltre che il traffico di sostanze stupefacenti (è contestato a vari appartenenti anche il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, e numerosi altri reati strumentali al raggiungimento della attività associativa). La ricorrente, in particolare, avrebbe svolto un ruolo attivo e importante nel settore dell'usura.
Dopo la descrizione di una serie di attività e di episodi, della più diversa natura, in cui sono esposti fatti ed avvenimenti nei quali sono coinvolti esponenti del sodalizio, e dopo avere dato atto della intensa attività d'intercettazione di conversazioni coinvolgenti membri del gruppo (pagg. 1 - 40), l'ordinanza passava a esaminare il ruolo specifico della ricorrente (pagg. 40 - 48), rilevando che le intercettazioni telefoniche non dimostravano una sua partecipazione alla attività associativa, neppure nel settore della usura (di tre prestiti non era stata accertata neppure la natura usuraria;
il prestito D'RI non le era stato neppure contestato). Ella era a conoscenza delle attività delinquenziali del marito, ma il suo comportamento non andava al di là della mera consapevolezza dell'altrui operato o della connivenza. Quanto alle attività di falsificazione dei documenti sanitari esse erano volte a favorire non l'associazione ma il figlio RL, imputato per il reato di rapina. Tali attività della donna non erano contestate in punto di fatto dalla difesa. La De MA, con l'aiuto di personale non identificato del nosocomio, aveva fatto alterare, nel sistema informatico dell'ospedale, l'orario di uscita di NI RL il giorno della rapina (7 aprile 2003), e aveva fatto altresì falsamente figurare, sempre con l'aiuto di personale del nosocomio, a seguito di acquisizione di una falsa radiografia, una "Lussazione Scapolo Omerale Destra", con prognosi di 15 gg. s.c. riportata sempre da NI RL, lussazione in realtà inesistente: la lesione risultante era ritenuta incompatibile con le modalità esecutive della rapina, dalla quale quest'ultimo veniva assolto con formula ampia. Il primo reato era ritenuto ascrivibile ex artt. 478 e 482 c.p. (quanto alla alterazione dell'orario), perché l'atto in questione doveva ritenersi falsificazione di copia di un atto diverso dall'originale commesso da privato in concorso con dipendente pubblico. Il secondo episodio era catalogato nell'ambito dell'art. 615 ter, comma 1, mancando il danno patrimoniale di cui all'art. 640 ter c.p., e anche qui, non essendo stato individuato il pubblico dipendente che era concorso nel falso. L'aggravante di cui all'art. 7 andava esclusa perché, come accennato, l'attività era ritenuta finalizzata all'aiuto del figlio. Quanto al reato di cui al capo 73, il Tribunale riteneva che la mancata custodia dell'animale (mucca) che aveva cagionato un incidente stradale da cui era conseguita la morte della EL e il ferimento di altri non fosse attribuibile alla donna bensì al figlio RL NI cui gli animali erano affidati in custodia.
Propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, che deduce la erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Sul reato associativo, assume che, come emergeva da numerose intercettazioni telefoniche - intercettazioni trascritte integralmente nel ricorso - anche non utilizzate dal Tribunale del riesame, la donna era consigliera del marito col quale operava, in alcuni casi, sulle scelte e lo affiancava nelle attività delittuose, in particolare nell'usura. Per quanto riguarda i reati di cui ai capi 56 e 57, rileva, in ordine al primo, che doveva rimanere ferma la qualificazione di falso in atto pubblico, perché non si trattava della falsificazione di una copia diversa dall'originale, in quanto lo stesso originale era stato falsificato con l'ausilio necessariamente di un operatore informatico dell'ospedale e quindi non di un privato;
in ordine al secondo, osserva che si era trattato sicuramente di un intervento abusivo e fraudolento in un sistema informatico e che sicuramente si era verificato, oltre al profitto, anche un danno per l'ente ospedaliero in quanto i suoi documenti pubblici erano stati alterati nel loro contenuto (640 ter) mentre l'art. 615 ter sanziona il semplice accesso abusivo in un sistema informatico. Quanto poi alla aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.7, il ricorrente sottolinea come l'intervento in favore del figlio
NI RL da parte della indagata, agevolando il figlio, avrebbe agevolato anche il sodalizio criminale. Infine, con riguardo al reato colposo, rileva che la famiglia NI allevava (e rubava) capi di bestiame;
che all'epoca del fatto NI FA era detenuto;
che la donna non si era mai separata dal marito, come voluto far figurare, allo scopo di eludere la normativa in materia di prevenzione.
Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile quanto al capo di imputazione con il quale è stato contestato alla De MA il reato associativo. La motivazione con la quale è stata ritenuta dal Tribunale non raggiunta la gravità indiziaria è congrua e immune da vizi logici. Il quadro indiziario non può essere rivalutato dal giudice di legittimità sulla scorta del materiale (intercettazioni) non riportato nella ordinanza impugnata. Sul particolare contributo che la ricorrente abbia dato in tema di reati - fine con riguardo al delitto di usura appare decisiva la considerazione del Collegio con la quale si è affermato che in relazione ai reati in tale settore non è stato neppure accertato che si trattasse di prestiti a tasso usurario. D'altra parte, per quanto riguarda il significato della riforma dell'art. 606 c.p.p., lett. e), comma 1, va ribadito che il legislatore non ha istituito un terzo grado di giudizio di merito, tale cioè che al Giudice di legittimità possa essere sottoposto materiale probatorio non utilizzato dal primo giudice, con implicito o esplicito invito a leggere tale materiale affinché, assemblandolo con gli elementi probatori utilizzati, la Corte di Cassazione possa giungere a una rinnovata valutazione degli elementi di giudizio diversa da quella del giudice di merito. L'orizzonte del giudizio della Corte di Cassazione sul materiale investigativo raccolto è rimasto limitato alla verifica di eventuali vizi della esistenza, logicità e non contraddittorietà della motivazione del giudice di merito sulla base del materiale raccolto risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il senso della riforma, come è stato ormai ampiamente chiarito da una giurisprudenza pressoché consolidata, è quello di consentire una "incursione" della Corte di cassazione negli atti del processo solo nel limitatissimo caso in cui sia dedotto dal ricorrente un preciso travisamento della prova, nel senso che un dato di essa sia stato letto da parte del giudice di merito in modo tale da condurre alla affermazione di una specifica circostanza oggettivamente esclusa dal risultato probatorio o alla negazione di una circostanza sicuramente risultante dalla prova. Errore che, dunque, inquini la trama motivazionale dell'intero provvedimento stravolgendola al punto da disarticolarla, con la conseguenza di rendere ictu oculi errato il risultato decisorio raggiunto su un punto rilevante e perciò decisivo ai fini della decisione. Solo in tal caso, e sempre che dell'errore il ricorrente abbia fatto una precisa e specifica individuazione tra gli atti del processo, indicandolo alla Corte con assoluto rigore, cioè in modo da consentirne la precisa collocazione "topografica", è possibile al giudice di legittimità esaminare quell'atto e procedere all'annullamento della sentenza, ove sia rilevata la esattezza della deduzione del ricorrente. Poiché nulla di tutto ciò è contenuto nel ricorso del Pubblico Ministero, anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile per contenere censure di merito. Il ricorso è invece fondato per quanto riguarda la erronea riqualificazione del reato di cui al capo 56). Non può mettersi in dubbio che gli atti contenuti nei supporti del sistema informatico di un ente pubblico, quale sicuramente l'Ospedale nel quale il figlio della De MA è stato curato, siano atti pubblici e tale natura conservino anche quando vengano posti su carta. La falsificazione del supporto informatico o del supporto cartaceo è certamente falsificazione di un atto pubblico. Del tutto errata è la riqualificazione di tale reato come falso in atto privato, anche perché la falsificazione non può essere stata effettuata che con il concorso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che operava sul sistema. Su tale questione la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame.
Corretta appare invece la riqualificazione del reato di cui all'art. di cui al capo 57). Il reato non può essere riqualificato come violazione dell'art. 640 ter c.p., in difetto del requisito del danno per l'ente pubblico: il fatto è meglio inquadratole nello schema del reato di cui all'art. 615 ter c.p.. Il ricorso è anche infondato per ciò che riguarda l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Non è corretto affermare che l'aiuto portato dalla De MA al figlio sia automaticamente un aiuto apportato alla associazione. La giurisprudenza di questa Corte si è orientata nell'affermare recentemente, in maniera consolidata, che l'aggravante in parola possa essere contestata e ritenuta solo quando sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo sia provato che la volontà del soggetto attivo del reato sia orientata alla agevolazione del sodalizio mafioso.
Infine è inammissibile il motivo sul reato colposo - che non ha a che vedere con l'associazione mafiosa - contestato al capo 73). La questione su chi fosse addetto alla custodia dell'animale che ha provocato il danno è di mero fatto, sulla quale il Tribunale ha fornito una motivazione adeguata non sindacabile in cassazione. Conclusivamente, il provvedimento impugnato va annullato limitatamente al capo 56) con rinvio al Tribunale per nuovo esame sul punto. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla, limitatamente al capo n. 56), l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2009