Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 30265
CASS
Sentenza 2 aprile 2014

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Il momento consumativo del reato di abuso di ufficio da cui decorre il termine di prescrizione coincide, per la sua natura di reato di evento, con la data di avvenuto conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o con la produzione ad altri di un danno ingiusto.

La falsità che ricade sulle annotazioni del registro di protocollo, essendo intrinsecamente attinente alla sua funzione certificativa, che è quella di attestare con fede privilegiata la data e la successione nel tempo della ricezione o della spedizione di atti da parte di un ufficio della P.A., non può integrare gli estremi del "falso innocuo" o essere giustificata con la potenziale mancanza di effetti giuridici pregiudizievoli desumibili dal contenuto dell'atto protocollato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso l'innocuità della falsificazione materiale della data di acquisizione al protocollo della rinuncia di alcuni militari a fruire dell'alloggio di servizio in modo da simulare l'assenza di aspiranti al momento in cui il comandante si era assegnato l'uso dell'immobile sebbene l'alterazione concernente il momento dell'avvenuta protocollazione fosse in concreto irrilevante ai fini della possibilità di adottare il provvedimento di assegnazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 30265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30265
    Data del deposito : 2 aprile 2014

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