Sentenza 19 giugno 2014
Massime • 1
In tema di estorsione, la prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia "contra ius" quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, nè conformi a giustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di estorsione della condotta di un soggetto che, con la minaccia di attivare procedure giudiziarie o bancarie, si era fatto consegnare titoli, ricognizioni di debito ed una procura a vendere un immobile nell'ambito di un rapporto usurario).
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Prospettare all'altro azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute può integrare – a carico di chi prospetta le suddette azioni giudiziarie e qualora vi siano tutti i presupposti di legge – il reato di estorsione. La minaccia di adire le vie legali, paventando azioni giudiziarie o esecutive, pur atteggiandosi all'apparenza come lecita e dunque come non ingiusta, può costituire illegittima intimidazione, idonea ad integrare l'elemento materiale del reato di estorsione, allorché la stessa non sia formulata con l'intento di esercitare un diritto, bensì con il fine di conseguire un profitto ingiusto (Cass., Sez. II, 07/05/2013 – 05/09/2013 n. 36365; Cass., Sez. II, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2014, n. 47895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47895 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 19/06/2014
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1078
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 4933/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA UG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di NI n. 741 del 19/03/2013;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Roberto Aniello, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata, con rinvio, limitatamente all'omessa pronuncia circa l'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, con rigetto del ricorso nel resto;
udite le conclusioni del Difensore del ricorrente, avv. Ziccone Guido, anche in sostituzione dell'avv. Tommaso Tamburino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di NI, in data 19/07/2002, TA UG era stato dichiarato colpevole del delitto di usura aggravata nei confronti di tali Di LL OV e RC PA, nonché di un delitto continuato di estorsione ai danni del citato RC. TA infatti, al fine di costringerla a pagare interessi usurari sui prestiti effettuati in precedenza, avrebbe minacciato la persona offesa di porre all'incasso titoli che si era fatto consegnare e di esercitare azione legale nei suoi confronti, poi attuando i comportamenti minacciati, e così conseguendo l'ingiusto profitto avente ad oggetto i citati interessi usurari. Nel giudizio conseguente all'appello interposto dall'imputato contro la sentenza di condanna era stata riconosciuta la continuazione tra i fatti in contestazione e quelli già valutati con sentenza della stessa Corte d'appello catanese in data 12/11/2004, rideterminando la pena in termini di aumento ex art. 81 cpv. c.p., rispetto ai valori stabiliti per i fatti perseguiti nell'altro procedimento. La relativa sentenza della Corte d'appello di NI (27/10/2008) era stata però annullata dalla seconda Sezione di questa Corte (sentenza 14/04/2010), essendosi riscontrata l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di gravame.
Il giudizio di rinvio è stato definito con sentenza del 19/03/2013, cioè con il provvedimento impugnato nella sede presente.
2. La Corte territoriale, rilevando la prescrizione dei delitti di usura, ha confermato la responsabilità del TA per il delitto di estorsione, nei confronti di RC, sul presupposto che fossero stati praticati e riscossi interessi usurari (10% al mese), nella piena consapevolezza dell'odierno ricorrente.
Secondo i Giudici di appello, il ricorso alla minaccia per ottenere che il debitore paghi gli interessi usurari da lui promessi integrerebbe il delitto di estorsione, data la ingiustizia del profitto perseguito dall'agente e data l'ingiustizia del male consistente nel ricorso ad azioni giudiziarie, quando le stesse si riferiscano a richieste pretestuose ed a prestazioni manifestamente sproporzionate.
TA aveva in un paio di occasioni attuate le minacce rivolte alla persona offesa, chiedendo ed ottenendo nel 1995 un decreto ingiuntivo e negoziando un assegno sottoscritto quattro anni prima dalla figlia di RC, a suo tempo richiesto in garanzia. Il delitto di estorsione sarebbe stato quindi consumato.
Confermando il riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del 2004, la Corte territoriale ha infine diminuito la quota in aumento della pena inflitta per i reati perseguiti nel presente giudizio, alla luce della dichiarazione di improcedibilità deliberata per i fatti di usura.
3. Il Difensore del TA propone, in base all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), diversi motivi di censura alla sentenza impugnata.
3.1. Presupposto logico della condanna per estorsione sarebbe, per ammissione della stessa Corte d'appello, la natura effettivamente usuraria dei prestiti concessi dal TA al RC. Ma a tale proposito i Giudici di merito avrebbero sempre e solo fatto affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa, ovviamente interessata, negando in particolare quella perizia contabile che, sola, avrebbe potuto chiarire i fatti. Erroneamente, poi, la Corte avrebbe tratto argomento di prova dalla rinuncia difensiva ai motivi concernenti le contestazioni del delitto di usura, posto che tale rinuncia era stata operata solo in forza dell'intervenuta maturazione dei termini prescrizionali. Dunque, ed in sintesi, mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
3.2. L'annuncio del ricorso ad azioni legali non potrebbe mai integrare il delitto di minaccia, quand'anche le stesse risultassero strumentali, posto che l'interposizione del giudice tra le parti spezzerebbe ogni consequenzialità tra l'azione e l'evento temuto, e comunque attiverebbe la garanzia rappresentata dai rimedi giurisdizionali contro azioni avventate ed infondate. D'altra parte, sentito in dibattimento, il RC aveva negato che TA avesse mai "minacciato" il ricorso ad azioni giudiziarie. Dunque, vizio di motivazione e violazione dell'art. 629 c.p.. 3.3. Il ricorrente denuncia vizi di motivazione e violazione della legge penale sostanziale (artt. 56 e 629 c.p.) anche in relazione all'evento di costrizione che, a suo parere, segna il momento consumativo del delitto di estorsione unitamente al conseguimento dell'ingiusto profitto.
Di fatto, e nonostante la contraria ed immotivata affermazione della Corte territoriale, le pretese minacce di TA non avevano implicato alcuna costrizione in danno della persona offesa, tanto che questa aveva resistito alle azioni legali esercitate nei suoi confronti. Quanto all'assegno, lo stesso non era stato incassato, posto che la figlia di RC aveva chiuso il conto corrente di riferimento dopo la sua emissione.
Se la Corte territoriale avesse inteso riferirsi agli interessi pagati negli anni precedenti, avrebbe commesso un grave errore, posto che l'ingiusto profitto dovrebbe derivare dalle condotte contestate nell'imputazione.
3.4. Si lamenta infine completa carenza di motivazione in punto di riduzione della pena ex art. 442 c.p.p.. Nell'udienza preliminare TA aveva chiesto procedersi con rito abbreviato, non ottenendo l'accesso per diniego di consenso del pubblico ministero. La riduzione di pena era stata chiesta in esito al dibattimento di primo grado, ma il Tribunale l'aveva ignorata, così come ha fatto la stessa Corte di appello, sebbene il punto fosse oggetto di specifica doglianza nei motivi a sostegno dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato unicamente riguardo alla quantificazione della pena inflitta, avendo la Corte territoriale omesso di compiere le dovute valutazioni circa la richiesta avanzata, con i motivi di appello, per l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., sul presupposto che avrebbe dovuto accogliersi la richiesta di giudizio abbreviato formulata dal TA in sede di udienza preliminare.
In questa sola parte la sentenza della Corte catanese va annullata, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte per un nuovo giudizio sul punto.
Sono invece infondati gli ulteriori motivi proposti con il ricorso, che va quindi rigettato nel resto, così da restare consolidato il decisum riguardo alla sussistenza della fattispecie estorsiva.
2. Attengono al fatto, e sono tra l'altro manifestamente infondate, le censure concernenti il giudizio circa la natura usuraria degli interessi praticati dal TA, che effettivamente sottende alla decisione di condanna per il reato di estorsione. La Corte territoriale ha espressamente affrontato il tema della attendibilità, in proposito, delle dichiarazioni della persona offesa, risolvendo l'esame in senso positivo, con rilievi congrui e ragionevoli. Mediante contestazioni di tono essenzialmente generico, si vorrebbe un ribaltamento del giudizio di merito cui sono pervenuti i Giudici dell'appello, il che notoriamente è operazione non consentita nella fase di legittimità del procedimento. Non costituisce error in procedendo l'apprezzamento concorrente - ad opera della Corte - dell'intervenuta rinuncia dell'interessato riguardo ai motivi di gravame pertinenti al merito dell'accusa concernente l'usura. Quella rinuncia aveva comportato evidenti effetti di consolidamento della pregressa sentenza di condanna, indipendentemente dagli intenti che avevano mosso il rinunciante (e, sia detto per inciso, non si comprende bene perché la maturazione dei termini prescrizionali dovrebbe per sè indurre l'imputato a rinunciare all'impugnazione, quasi in termini di automatismo, a maggior ragione quando alcuni dei profili di fatto concernenti il reato prescritto assumono rilievo, diretto od indiretto, con riguardo a reati ulteriori).
3. Anche il secondo gruppo delle censure mosse alla sentenza impugnata ( 3.2. del Ritenuto in fatto) non è suscettibile di accoglimento.
A proposito delle pressioni subite dal RC, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado riporta una descrizione analitica del racconto compiuto dalla persona offesa, che aveva riferito del continuo rilascio di titoli e ricognizioni di debito, anche da parte delle sue familiari, e finanche di una procura a vendere immobili per un valore pari alla metà del loro valore, a fronte della minaccia di attivare procedure giudiziarie o bancarie, poi concretata in almeno due occasioni, cioè il decreto ingiuntivo spedito nel 1995 e la negoziazione dell'assegno rilasciato dalla figlia di RC, avvenuta nel 1996. Tali minacce, come confermato dalla Corte territoriale, si accompagnavano al rifiuto di restituire i documenti in occasione di pagamenti parziali.
A fronte di un quadro siffatto, è generico ed inaccoglibile il riferimento che si legge, nell'odierno ricorso, ad una frase che RC avrebbe pronunciato durante l'esame dibattimentale, il cui letterale tenore esprime una negazione circa personali ricordi del teste in merito ad azioni giudiziarie minacciate per il caso che non avesse pagato il suo debito. Si tratta di poche parole, estrapolate dal contesto, incompatibili con l'intera ricostruzione che della testimonianza (e degli elementi confermativi) hanno dato i Giudici del merito, di talché - ove il senso del rilievo difensivo fosse stato quello di un vero e proprio travisamento della prova - si sarebbe imposta, alla luce dei principi di specificità ed autosufficienza del ricorso, una disamina ben altrimenti sviluppata e documentata delle dichiarazioni difensive.
Si tratta quindi di valutare il fondamento della tesi difensiva secondo la quale l'annuncio di iniziative giudiziarie, per quanto strumentale, non potrebbe mai dare luogo ad una minaccia penalmente rilevante, perché l'eventuale soccombenza in quei giudizi sarebbe conseguenza della decisione giudiziale, e non una evenienza sfavorevole controllata dall'agente, e perché la legge prevede comunque rimedi contro azioni strumentali ed avventate. La tesi è infondata. Il fatto che un'azione giudiziale possa in ipotesi essere respinta non esclude che la stessa instaurazione del processo possa comportare conseguenze svantaggiose per l'interessato. D'altra parte, quando l'azione viene prospettata al fine di ottenere un risultato diverso da quello corrispondente all'ipotetico provvedimento giudiziale di condanna, ciò che rileva non è il fondamento dell'azione medesima, ma il suo strumentale utilizzo, quale mezzo di coartazione dell'altrui volontà.
Non sembra il caso di dilungarsi, in effetti, sugli ovvi casi di scuola, nei quali l'agente prospetta l'assicurazione "forzosa" di una propria pretesa per ottenere una prestazione in nessun modo dovutagli (Sez. 2, Sentenza n. 36365 del 07/05/2013, rv. 256874; Sez. 2, Sentenza n. 119/10 del 4/11/2009, rv. 246306; Sez. 3, Sentenza n. 37251 del 11/06/2008, rv. 241277). In quest'ambito possono essere riportati anche i casi in cui sussista una qualche connessione con l'oggetto del rapporto, quando quest'ultimo costituisca l'occasione in base alla quale viene avanzata una pretesa non azionabile innanzi al giudice (Sez. 2, Sentenza n. 48733 del 29/11/2012, rv. 253844;
Sez. 2, Sentenza n. 12082 del 06/02/2008, rv. 239740). La richiesta dunque del pagamento di interessi o somme non dovute, anche in forza del carattere illegittimo della relativa pattuizione, o la stessa pretesa del rilascio di titoli esecutivi o ricognizioni di debito, in relazione a somme non costituenti l'oggetto del rapporto obbligatorio cui potrebbe riferirsi l'azione giudiziaria, costituisce, nel concorso delle ulteriori condizioni, una condotta estorsiva (si veda, in proposito, Sez. 2, Sentenza n. 41481 del 29/09/2009, rv. 244941). L'argomento dunque della riferibilità al giudice della "responsabilità" per la eventuale soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio non coglie nel segno. Ciò che rileva non è l'azione giudiziaria (con l'esito che le si può connettere), ma la prospettazione del relativo atto di esercizio, perché le paventate conseguenze dell'azione costituiscono un mezzo di illecita pressione sulla volontà del soggetto passivo, sempreché sia ingiusto il vantaggio perseguito (nel caso dell'estorsione, il profitto di natura patrimoniale).
In questo senso, per inciso, si è pronunciata anche la giurisprudenza evocata dal ricorrente, a chiarire tra l'altro che l'attuazione della minaccia di agire giudizialmente resta elemento estraneo all'integrazione della fattispecie, la quale invece si realizza proprio in forza della "prospettazione di un'azione civile o penale, con lo scopo di coartare l'altrui volontà e di ottenere un beneficio od un vantaggio non conformi a giustizia" (Sez. 6, Sentenza n. 5300 del 12/01/2011, rv. 249475). Nella specie, con giudizio di fatto non sindacabile, la Corte territoriale ha ritenuto che l'intero dipanarsi dei rapporti nati dall'originario prestito di natura usuraria fosse stato segnato dalla minaccia di azioni legali, nel senso sopra indicato, di talché resta chiara anche l'esattezza del giudizio di avvenuta consumazione delle fattispecie estorsive.
Il profitto "minacciato" e "perseguito" non consisteva nell'evento favorevole in ipotesi conseguito attraverso le iniziative giudiziarie o commerciali intraprese, ma negli atti di disposizione patrimoniale ottenuti con la minaccia delle azioni legali o delle negoziazioni dei titoli, come ad esempio il rilascio dell'assegno della figlia della persona offesa, che in seguito il TA avrebbe inutilmente tentato di incassare. L'evento di costrizione non consisteva nell'esecuzione di un ipotetico provvedimento giudiziale - come pare ritenere il ricorrente quando allude alla resistenza che RC aveva opposto in giudizio - ma, ancora una volta, nella coartata azione di rilascio di titoli o di negoziazione dei debiti e dei crediti connessi allo sviluppo del rapporto usurario.
Le doglianze riferibili ad una pretesa incompiutezza della condotta estorsiva (p.
3.3. del Ritenuto) sono quindi il frutto di un evidente errore di prospettiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla diminuente ex art. 442 c.p.p, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di NI. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014