Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
In tema di concussione, la promessa di denaro o di altra utilità è sufficiente per la consumazione del reato solo quando il fatto concussivo è unico e relativo ad uno specifico atto e non quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tende ad operare non solo in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro, con riferimento ad una pluralità di atti e di comportamenti dilazionati nel tempo; in tal caso, l'esecuzione di ogni prestazione determinata dalla costante riproduzione del "metus" assume valenza giuridica autonoma, tanto da qualificare il fatto come reato continuato. (Fattispecie relativa alla corresponsione periodica e continuativa di somme di denaro da parte di persone esercenti l'attività di visurista, indotte al versamento dagli impiegati di una conservatoria dei registri immobiliari, sotto la minaccia di ingiustificati ritardi nella definizione delle pratiche).
Commentario • 1
- 1. Se il vigile non fa la multa è omissione d’atti d’ufficio?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 settembre 2023
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 maggio – 24 luglio 2015, n. 32594 Presidente Ippolito – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1 aprile 2014 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 15 dicembre 2008, ha assolto N.V. , Carabiniere in servizio presso la Tenenza di X, dal reato ex art. 326 c.p. di cui al capo sub D) perché il fatto non sussiste, e, riqualificati i fatti di concussione di cui ai capi sub A) ed F) ai sensi dell'art. 319-quater c.p., ha ridotto la pena inflitta dal primo Giudice ad anni tre e mesi cinque di reclusione, dichiarando l'interdizione dai pubblici uffici per anni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2007, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/09/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 1103
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 26759/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IO, RI AN, NE IA, LL AD, LI LD;
avverso la sentenza 5 novembre 2005 della Corte di appello di Messina. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto;
volte le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'GE Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori degli imputati, avvocati Favazzo Antonio, per RI, UC Eduardo, per LI, Gullino Alberto (in sostituzione LLavv. Gullino Salvatore), per NE e LL, Grosso Vincenzo, per AL.
Udito, per la parte civile, l'avvocato Militi Valter. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 5 novembre 2005 la Corte di appello di Messina confermava, per quel che qui direttamente interessa, l'affermazione di responsabilità di AN RI, conservatore dei registri immobiliari di Messina, per il reato di concussione continuata in danno di RG AJ (esercente l'attività di visurista), per averlo indotto a versargli indebitamente la somma mensile di L. 300.000, aumentata poi a L. 500.000, allorché fu autorizzato alla rilevazione del cd. "giornaliero", prima volutamente rallentando il compimento delle visure col trattenere presso di sè le relative richieste e poi con la minaccia che altrimenti avrebbe introdotto ostacoli al sereno svolgimento del suo lavoro presso l'ufficio della conservatoria, nonché di RC LA (anch' egli esercente l'attività di visurista), indotto a promettere indebitamente la somma di L. 250.000 mensili, poi aumentata a L. 600.000, con il mostrarsi disponibile a porre rimedio ad ingiustificati ritardi nella consegna dei nominativi richiesti per la visura, ritardi che sarebbero venuti meno ove avesse corrisposto la detta somma di danaro.
Veniva affermata la penale responsabilità, sempre per il delitto di concussione, degli impiegati presso la conservatoria LL AD (in danno dei visuristi RG AJ, RI GI, ET RE ed GE LA), IO AL (in danno dei visuristi Vincenzo UC, GI RI e AJ RG), IA NE (in danno dei visuristi GI RI, Tiziana EL e Antonia AR) e LI LD (in danno dei visuristi RG AJ e GI RI) che inducevano a corrispondere somme di danaro mostrandosi di essere a disposizione per la spedita definizione delle ricerche, che erano state, a bella posta, rallentate.
2. Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione i detti imputati.
2.1. AN RI ha proposto quindici motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione LLart. 63 c.p.p. per l'inutilizzabilità della deposizione testimoniale del visurista RC LA. infatti, sia perché per il coimputato TI NO il delitto di concussione in danno del LA è stato "derubricato" dal giudice di primo grado nel delitto di corruzione, donde la sua qualità di imputato in reato connesso tanto nel corso delle indagini preliminari (durante le quali aveva rivelato di aver collaborato con dipendenti della conservatoria e considerando che la derubricazione è stata disposta senza alcun ulteriore apporto istruttorie) tanto - quanto meno - nel corso della deposizione dibattimentale;
il LA avrebbe ammesso sia il delitto di corruzione sia la truffa in danno LLerario per l'omesso pagamento dei diritti: reati entrambi connessi con quelli addebitati al RI e, per uno dei quali, per giunta - la corruzione - è stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero per procedere a carico del LA. Un identico vizio, questo il secondo motivo, inficerebbe le dichiarazioni della EL e LLRI, assunti come testimoni nonostante fossero da indagare per il reato di truffa per aver prodotto davanti al Pubblico ministero una serie di modelli 310 di richieste di visure, alcuni dei quali in originale, e che avrebbero dovuto essere consegnati all'ufficio al termine del lavoro di visura;
il tutto proprio per evitare il pagamento dei diritti attraverso l'occultamento dei moduli nei quali non era indicato il numero della seconda bolletta.
Con un terzo, ovviamente subordinato, motivo si denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa l'attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni del LA nonostante i drastici provvedimenti restrittivi adottati dal RI proprio nel periodo della consumazione della contestata concussione. Tali provvedimenti, al contrario, si erano tradotti nella impossibilità di ottenere la stampa meccanizzata allo scopo di evitare il formarsi di un archivio "parallelo". Su tali argomenti, peraltro, diffusamente esposti nei motivi di appello, la Corte territoriale non si sarebbe assolutamente soffermata;
così come non avrebbe riflettuto (questo il quarto motivo) sulla significativa circostanza che il RI aveva denunciato l'intera categoria dei visuristi per evasione fiscale, dato disposizioni perché i costoro potessero effettuare un numero determinato di visure in un turno, richiesto agli istituti di credito committenti di pretendere dai visuristi le ricevute LLufficio al fine di evitare evasioni fiscali.
Con il quinto motivo si denuncia violazione LLart. 79 c.p.p., comma 3, e art. 468 c.p.p., comma 1, in quanto i testi dedotti dalla
RE risultano tardivamente indicati nel processo a carico del RI che - originariamente disposto con rito abbreviato - era stato riunito a quello nei confronti dei dipendenti della conservatoria. In ogni caso (sesto motivo), l'atto di costituzione di parte civile della RE sarebbe inammissibile perché al difensore non risulta conferita la procura speciale a stare in giudizio.
Nel settimo articolato motivo si deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla affermata attività di distribuzione dei foglietti di visura da parte del dott. RI;
nell'ampia serie di censure si addebitano alla sentenza impugnata, non solo evidenti salti logici, ma anche l'omesso esame delle prove assunte ad istanza della difesa e la superficiale valutazione delle prove acquisite ad istanza del pubblico ministero e della parte civile (si allude, più in particolare, ma non solo, alla deposizione della ON che covava un profondo rancore nei confronti del conservatore).
Nell'ottavo motivo dopo essersi denunciata violazione LLart. 521 c.p.p. per non avere l'imputazione fatto riferimento ad una condotta concussiva con riferimento alla autorizzazione all'accesso all'interno LLarchivio LLufficio in danno di AJ e LA, si precisa che comunque tale attività era consentita per l'assenza di personale addetto al trasporto dei volumi e che nessuna discriminazione era stata operata fra le varie ditte. Il nono motivo è dedicato alla censura concernente la presunta autorizzazione ad accedere al servizio giornaliero da parte del AJ erroneamente ricavata dalla relazione TT DO e smentita dai testi MU e Di RD addetti a quel servizio. Oggetto del decimo motivo è la motivazione concernente la presunta corresponsione di somme di danaro in favore del RI da parte del AJ e del LA a mezzo di assegni di conto corrente, in contrasto con gli elementi acquisiti;
più in particolare con la deposizione del dott. Anastasi, cassiere LLufficio e con il contenuto degli assegni che non comprovano mai la dazione periodica di somme.
Ancora (undicesimo e dodicesimo, subordinato motivo), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il delitto di concussione e non quello di corruzione.
Infine, si denuncia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il regime della continuazione e la mancata applicazione LLart. 530 c.p.p., comma 2. 2.2. LL AD, oltre a dedurre la violazione LLart. 63 c.p.p., comma 2, con riferimento alla posizione del LA, lamenta violazione LLart. 317 c.p., potendo al più ravvisarsi il delitto di corruzione per la situazione di assoluta parità tra i soggetti, nonché violazione LLart. 521 c.p.p., art. 62 c.p., nn. 4 e 5, art. 62 bis c.p., mancata applicazione LLindulto in relazione ai fatti compresi nel D.P.R. 23 dicembre 1990, n. 394, con conseguente eliminazione delle pene accessorie.
2.3. AL IO si duole della qualificazione del fatto e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.4. NE IA lamenta, a sua volta, violazione LLart. 62 c.p.p., comma 2, sempre con riferimento alla posizione del LA, violazione
LLart. 317 c.p. LLart. 521 c.p.p. nonché LLart. 323 bis c.p., art. 62 c.p., nn. 4 e 5, art. 62 bis c.p..
2.5. Infine, LI LD denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità per non avere la Corte considerato che il ricorrente non era titolare di alcun potere (neppure di fatto) nella gestione delle pratiche, nonché violazione di legge quanto alla qualificazione del fatto.
3. I ricorsi sono infondati.
Come si è esposto in narrativa, comune a taluni dei ricorrenti è la censura concernente l'utilizzabilità delle dichiarazioni del LA, soggetto originariamente considerato persona offesa dal delitto di concussione con riferimento alla vicenda TI e successivamente indiziato di essere compartecipe di una corruzione, avendo il Tribunale ritenuto che, per la natura peculiare LLattività espletata dal TI, con particolare riferimento alle "sintesi ventennali", che apparivano sganciate dal compimento di specifiche prestazioni in favore LLutenza del LA, era prevalente l'interesse di quest'ultimo al conseguimento di dati, utilizzabili per la sistemazione di un archivio interno privato, per gli scopi generali LLattività di impresa. Così qualificando il versamento di un compenso per la collaborazione il corrispettivo conseguente ad un accordo stipulato su base paritaria.
3.1. È necessario puntualizzare, anzi tutto, come il richiamo all'art. 63 c.p.p., comma 2, reiteratamente evocato da taluni dei ricorrenti, sia del tutto errato.
Come è noto, l'art. 63 c.p.p., sotto la rubrica "Dichiarazioni indizianti", disciplina due distinte ipotesi: quella in cui emergano, in un contesto dichiarativo correttamente interpretato come non coinvolgente la responsabilità del dichiarante, e proprio in forza delle dichiarazioni di persona non imputata, "indizi di reità a suo carico", così dandosi per presupposto il rigore ermeneutico della qualificazione e del modello processuale prescelto;
quella, invece, in cui la persona avrebbe dovuto essere assunta "sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini", così da qualificare il modello processuale utilizzato, in base ad elementi obiettivi preesistenti, come incongruo, per il rischio di introdurre nel processo, secondo una schema tipizzato, un elemento da non potersi qualificare come dimostrativo.
Si spiega così perché, mentre l'art. 63 c.p.p., comma 1, proprio in vista della situazione di apparenza che designa la fonte, limiti l'utilizzazione della dichiarazione, ove vengano osservate le regole che ne determinano la qualificazione, esclusivamente a quelle rivolte erga alios, ritenendo comunque esponenziale, proprio in forza della nuova posizione soggettiva emersa, l'osservanza del principio nemo tenetur se detegere, il secondo comma prevede, invece, essendo stato eluso il principio della non sovrapponibilità della posizione di indagato a quella di testimone, la inutilizabilità assoluta della dichiarazione.
Ed infatti le Sezioni unite di questa Corte hanno, e non certo di recente, statuito - e in assenza di un regime di utilizzazione informato anche ai criteri introdotti dall'art. 191 bis c.p.p. - che le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato;
aggiungendo che restano, invece, al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dall'art. 63 c.p.p. le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o con quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone;
nonché - così accentuando il profilo contenutistico espresso dal narrato, tanto da elidere, in base a tale canone, il rigore di un' interpretazione formalistica della norma in esame - le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese ed a terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che con quel diritto non collidono;
chiarendo, peraltro, che i casi di irregolarità di assunzione delle dichiarazioni di colui che viene sentito come indagato o imputato (omesso avviso al difensore o simili) esulano dalla disciplina LLart. 63 c.p.p., comma 2, in quanto rientranti nella sfera delle nullità, riguardanti solo la persona nell'interesse della quale le formalità sono previste (Sez. un., 9 ottobre 1996, Carpanelli). Fermo restando - e qui è individuabile, ai fini che ora interessano, il reale punto di rilevanza ermeneutica della distinzione tra i due precetti sopra ricordati - che mentre per le dichiarazioni di colui a carico del quale emergono indizi di reità nel corso LLesame viene sancita espressamente l'inutilizzabilità di quelle precedenti all'avvertimento ma solo "contro la persona che le ha rese", la stessa inutilizzabilità, senza limitazione soggettiva alcuna e quindi "oggettivamente", stabilisce per quelle di colui che sin dall'inizio si trovava nella posizione sostanziale di indagato o di imputato.
3.2. Proprio a tale linea interpretativa si ricollega la successiva giurisprudenza che - anche sovrapponendo la tematica affrontata dalle Sezioni unite a quella della incompatibilità a testimoniare - ha avuto occasione di precisare, in tema di inutilizzabilità di dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di indagato, che mentre l'incompatibilità ai sensi LLart. 197 c.p.p., che preclude l'ammissione stessa del testimone, deve fondarsi su una situazione precostituita e formale, la deposizione resa da chi formalmente non sia incompatibile non è certamente inutilizzabile ai sensi degli artt. 191 e 197 c.p.p., ma può esserlo in base all'art. 63 c.p.p., comma 2, qualora risulti ex post che il dichiarante si è
autoaccusato di un reato e che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta a indagini. Dunque, le dichiarazioni della persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili, ex art. 63 c.p., comma 2, anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere, se fosse stato sentito come indagato o imputato;
la prevista inutilizzabilità erga omnes - si è detto - è coerente con l'incapacità a testimoniare statuita dall'art. 197 c.p.p., lett. a), art. 198 c.p.p., comma 2, art. 210 c.p.p. nei confronti di soggetto che, inquisito per lo stesso reato o per reato connesso o collegato, ha diritto al silenzio, con la differenza che l'art. 63 c.p.p. rende operante il principio del nemo tenetur se detegere in un momento antecedente a quello LLassunzione formale della qualità di indagato o imputato, dalla quale scaturisce il diritto stesso (cfr., ex plurimis, Sez. 5^, 26 gennaio 1999, Sora).
3.3. Decisive conferme dei principi adesso ricordati si rinvengono nella specifica tematica incentrata sul regime di utilizzabilità delle dichiarazioni nel caso in cui l'originaria imputazione di concussione venga derubricata in quella di corruzione;
sembrano perciò significativi gli enunciati giurisprudenziali i quali hanno ritenuto che la inutilizzabilità delle dichiarazioni sancita nell'art. 63 c.p.p. presuppone che l'assunzione delle medesime sia avvenuta con forme diverse da quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale (in senso sostanziale) che il dichiarante rivestiva nel momento in cui è stato sentito;
la diversa situazione di tale soggetto conseguente a diversa qualificazione del fatto in fase successiva e in diverso grado di giudizio non può inficiare gli atti legittimamente compiuti nel precedente momento, e ciò in base alla regola della conservazione degli atti processuali e di quella, ad essa connessa, del tempus regit actum (nella specie - analoga a quella ora al vaglio della Corte - il dichiarante era stato sentito come vittima di concussione e successivamente, a seguito di diversa qualificazione del fatto da parte della corte di appello, aveva (addirittura) assunto la veste di indagato di corruzione attiva (Sez. 6^, 1 luglio 1997, Chirivì); cosicché l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese da persona che, solo apparentemente, riveste la qualità di teste, presuppone che sin dal momento della relativa audizione sussistano nei suoi confronti indizi di reità:
ove, invece, successivamente muti la qualificazione giuridica del fatto - corruzione in luogo di concussione - le dichiarazioni originariamente rese dal soggetto considerato testimone non perdono la loro valenza probatoria (Sez. 6^, 13 gennaio 1999, Minniti;
Sez. 6^, 25 marzo 2003, Zanni;
Sez. 6^, 12 giugno 2003, La Vista). Peraltro, la valutazione relativa alla sussistenza ab initio degli indizi di reità a carico del soggetto che le ha rese costituisce accertamento in punto di fatto che, se correttamente motivato, si sottrae al controllo di legittimità (Sez. 6^, 30 aprile 1999, Cianetti).
3.4. Su tale base gli addebiti rivolti dai ricorrenti alla sentenza impugnata, incentrati sull'assunto della consapevolezza, "da parte degli inquirenti della sussistenza di gravi indizi di correità in capo ai visuristi ed al LA", con l'addebito di una "scelta (certamente illegittima) di valorizzare le loro dichiarazioni... facendo loro assumere la veste di persone offese" (così il ricorso del RI) si rivelano privi di ogni fondamento proprio alla stregua delle argomentazioni della sentenza denunciata, la quale ha osservato che i visuristi, lungi dall'apparire correi di fatti di corruzione, erano piuttosto vittime delle condotte prevaricatrici dei pubblici ufficiali;
correttamente, rimarcando - questa volta in astratto, ma con stringente realismo - che "i soggetti vittime di concussione per il solo fatto di aver corrisposto danaro o altre utilità al pubblico ufficiale infedele dovrebbero essere sempre considerati come indiziati di reato perché sospettabili di un possibile evento corruttivo". Una considerazione che va condivisa solo considerando l'assoluta alternatività delle fattispecie nei casi in cui possa profilarsi ancora come res dubia l'ipotizzabilità LLuno o LLaltro reato e che, dunque, richiedono quella verifica della situazione di fatto che, se correttamente argomentata, non è censurabile in sede di legittimità.
3.5. Per quanto poi concerne la dedotta "incompatibilità" a testimoniare conseguente alla consumazione del reato di truffa, la doglianza appare davvero artificiosa proprio in linea di principio e pure a prescindere dalla genericità degli addebiti sollevati. L'eventuale condotta fraudolenta ipotizzata sarebbe proprio conseguenza del contegno concussivo, tanto che un soggetto coartato o vittima LLinduzione non può rispondere del concorso in truffa con il pubblico ufficiale che, semmai, proprio per lo strumento utilizzato, potrebbe egli stesso rispondere di truffa ai danni dello Stato. Se, infatti (come ha correttamente precisato la sentenza impugnata), il compenso dei visuristi era commisurato all'entità delle spese documentate, l'evocata fattispecie viene a profilarsi come ulteriore aspetto del contegno concussivo.
4. Pressoché tutti i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della valutazione delle dichiarazioni accusatorie dei visuristi, assegnando, poi, particolare rilievo - questa volta non sotto il profilo della utilizzazione della prova - ai criteri di verifica della attendibilità del testimoniale raccolto, ovviamente deducendo un grado di minore valenza probatoria con riferimento a quelle dichiarazioni rese da soggetti inaffidabili per il loro perdurante ruolo di persone l'utilizzabilità delle cui dichiarazioni è stata messa in discussione.
4.2. Va premesso che la metodologia seguita dai ricorrenti in tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie tende non correttamente, a far convergere la "credibilità", che deve contrassegnare la testimonianza, nella "attendibilità", che deve contrassegnare la dichiarazione dei soggetti da ultimo ricordati, rispetto alla quale la necessaria presenza dei riscontri costituisce un dato insostituibile. L'espressione "credibilità" ricorre, infatti, per il solo testimone, nell'art. 194 c.p.p., comma 2 (in base al quale l'esame del testimone può estendersi anche ai rapporti di parentela o di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o gli altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la "credibilità"), nell'art. 236 c.p.p., comma 2 (in base al quale le sentenze irrevocabili e i certificati del casellario giudiziale possono essere acquisiti ai fini di valutare la "credibilità" del testimone) e, quel che più importa, nell'art. 500 c.p.p., comma 2 (che, per il testimone esaminato in dibattimento, prescrive che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate dal giudice per stabilire la "credibilità" della persona esaminata).
Entrambi i criteri (quello della attendibilità e quello della credibilità) si affidano ad una verifica ispirata, per così dire, ad un dover essere che si esprime nelle disposizioni che disciplinano la valutazione della prova (con inevitabili riverberi sul sindacato sulla motivazione, a norma LLart. 606 c.p.p., lett. e), l'unico criterio rilevante nell'opera di controllo in sede di legittimità della verifica compiuta dal giudice di merito). In ogni caso, dal precetto LLart. 192 c.p.p., nel suo integrale contesto precettivo, si ricava, per un verso, l'(astratta) inaffidabilità delle persone indicate nell'art. 192 c.p.p., comma 3, ed in altre disposizioni extravagantes, proprio perché le loro dichiarazioni sul fatto altrui devono essere valutate insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; per un altro verso, l'(astratta) affidabilità del testimone (la cui deposizione assume - è bene rimarcarlo - se falsa o reticente, un' autonoma valenza penale), comprovata dalla credibilità in via generale riconosciuta alla sua deposizione, condizionata, peraltro, alle modalità di assunzione della prova;
così da assegnare minor valore dimostrativo alle dichiarazioni rese fuori del dibattimento, sulla base di una regola processuale che, accentuando il profilo concernente il modello di acquisizione, risulta informata alla necessità di seguire tracciati interpretativi di prevalente ordine logico (si pensi al precetto LLart. 500 c.p.p., comma 3). È qui, peraltro, sufficiente precisare come con tale quadro si armonizzi la prescrizione LLart. 500 c.p.p., comma 4, stando al quale quando a seguito di contestazione all'esame testimoniale sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'"attendibilità". Una regola, peraltro, dettata (secondo un modello informato ad una sorta di sincretismo verificatorio) dall'esigenza di privilegiare la prova precedentemente assunta se sia di contenuto diverso da quella acquisita in dibattimento, ma informata al principio della non affidabilità della deposizione, assoggettata al medesimo regime della dichiarazione LLimputato in reato connesso o interprobatoriamente collegato e, quindi, attendibile solo se riscontrata. Così, ancora una volta, da istituire uno stretto ma forse dogmaticamente non ineccepibile - collegamento tra modalità acquisitive e valutazione della prova. La verifica, pure se ancorata all'immanenza dimostrativa del dato già acquisito, non può non restare incondizionatamente subordinata alle modalità di assunzione;
tanto che nell'ipotesi prevista nell'art.500 c.p.p., comma 4, il criterio valutativo finisce per variare secondo il modus LLassunzione, trasformando la deposizione del testimone definita, in generale, "credibile" soltanto "attendibile", se e sempreché supportata da elementi di conferma.
Il tutto, ancora una volta, per segnalare la diversità delle regole di giudizio riguardanti il testimone, da un lato, ed i soggetti indicati dall'art. 210 c.p.p., dall'altro lato, pur dopo la sentenza costituzionale n. 361 del 1998 e le successive "novellazioni" normative.
In consonanza con le regole di giudizio adesso rammentate e quasi a corollario di esse, può, dunque, qui ribadirsi che le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente valutate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati;
con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Sez. 6^, 24 febbraio 1997, Orsini). Un principio riaffermato allorché si è precisato che, in tema di testimonianza della persona offesa, lo scrutinio del giudice di merito deve essere più accurato e approfondito, ma solo ai fini della credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 1^, 17 dicembre 1998, Kovacs).
5.1. Ai principi sopra enunciati risulta essersi conformata la sentenza impugnata, descrivendo minutamente (proprio sulla base delle deposizioni delle persone offese, ma anche - è necessario soggiungere - in presenza di un testimoniale integrativo, definibile in termini di significativa "conferma") lo spiegarsi delle procedure e delle correlative irregolarità nonché le coartazioni cui gli imputati sottoposero i visuristi in relazione sia alle visure ipotecarie sia alla rilevazione del giornaliero sia alle certificazioni ipotecarie.
5.2. Più in particolare, quanto alla posizione del RI, relativamente all'addebito di cui al capo a), il giudice a quo ha riferito del suo intervento nei confronti del AJ dal quale pretese "per poter lavorare in pace", la somma di L. 300.000 mensili, poi maggiorata a L. 500.000 mensili per la rilevazione del c.d. "giornaliero".
Con riferimento all'imputazione di cui al capo e), riguardante RC LA, la vicenda si svolse seguendo analoghe modalità, con la richiesta da parte del conservatore di L. 250.000 mensili progressivamente aumentate a L. 600.000.
La Corte territoriale ha, poi, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, contestato punto per punto le doglianze del ricorrente segnalando, per un verso, come le dichiarazioni accusatorie dei visuristi non possano definirsi come la risultante di sorta di "complotto" ordito nei confronti del conservatore, essendo, oltre tutto, coinvolti nella vicenda taluni dipendenti della conservatoria (significativi sono, in proposito gli argomenti utilizzati per asseverare l'assoluta credibilità del LA, la peculiare posizione del quale è stata vagliata pure in consonanza con precise massime di esperienza la cui contestazione - esclusa ogni necessaria verifica della natura non congetturale - esorbiterebbe nel meritum causae) e, per un altro verso, l'irrilevanza delle deposizioni dei testi a discarico, precisando come una puntuale conferma alle dichiarazioni delle persone offese provenga dalle deposizioni di titolari di studi notarili circa il penetrante controllo da parte del RI nell'iter delle pratiche, "accelerando quelle per le quali aveva interesse e ritardando...quelle indifferenti". Non ha mancato, poi, di segnalare il giudice a quo, con motivazione rigorosamente aderente alla documentazione acquisita ed al testimoniale raccolto, le discriminazioni operate dal RI nei confronti dei visuristi minori con corrispondenti ingiustificati (quanto "interessati") privilegi a favore dei visuristi maggiori, ampiamente argomentando sulla circostanza decisiva che il versamento di tangenti (alla base del trattamento preferenziale riservato) si traduceva in una perdita secca per gli erogatori il cui compenso era commisurato alle spese effettivamente sostenute (con esclusione, ovviamente, degli apporti concussivi).
Ha altresì argomentato, anche qui con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, circa le modalità di pagamento delle tangenti, additando il metodo corrente della corresponsione di assegni maggiorati, così da falsificare - utilizzando una metodologia sorretta da un processo vera e propria eliminazione utilizzando correttamente lo schema della confutazione - le perspicue osservazioni del RI, con l'additare modalità solutorie tese in particolare ad eludere ogni possibilità di accertamento attraverso la sofisticata costituzione di plurimi rapporti cartolari tanto da escludere ogni possibilità di emersione dei rapporti sottostanti contaminati dalla corresponsione del profitto del reato di cui all'art. 317 c.p.. 6. Le precisazioni ora svolte consentono di superare l'ulteriore motivo sul quale hanno insistito pressoché tutti i ricorrenti, incentrato sulla tesi in base alla quale i fatti sarebbero comunque da qualificare come integranti non il reato di concussione, ma se mai il diverso (e più lieve) reato di corruzione. Tutto ciò qualunque sia il sintomo probatorio da cui deriva la riconduzione del fatto alla fattispecie.
6.1. La tematica dei rapporti tra concussione e corruzione appare ampiamente approfondita dal giudice a quo, con penetranti incursioni in ciascuna delle fattispecie, descrivendo gli indici di rilevanza interpretativa, nell'ambito di una motivazione sempre attenta alla concreta verifica delle vicende sottoposte al suo esame. La Corte ha, infatti, richiamato - criticandola - quella linea giurisprudenziale secondo cui anche se il danno non costituisce condizione perché il reato di cui all'art. 317 c.p. venga consumato, è certo che solo quando dall'abuso discenda un pericolo di pregiudizio per il privato è ipotizzabile il delitto di concussione, perché se il privato effettui la dazione o la promessa allo scopo di trarre vantaggio dall'abuso del pubblico ufficiale, viene meno quella situazione di timore, quel vizio della sua volontà, che sola esclude l'instaurazione di un rapporto paritetico, così da farne un vero e proprio correo nella corruzione (Sez. 6^, 1 dicembre 1995, Filisetti). Subito però individuando quale elemento sintomatico decisivo della distinzione tra le due fattispecie l'interpretazione secondo cui ciò che conta è che il pubblico ufficiale, avvalendosi del proprio potere, determini la libera volontà del privato attraverso un comportamento costringente o inducente, operando così una pressione psichica sul soggetto passivo. È così quanto mai significativo che la pressione psichica costringente, anche se in modo non assoluto, sussiste tutte le volte in cui al privato il pubblico ufficiale fa comprendere - o attraverso una esplicita richiesta o anche implicitamente attraverso comportamenti non equivoci - che nell'attività di ufficio sarà determinato non dagli interessi generali della pubblica amministrazione, ma dall'assoggettamento del privato all'illegittima pretesa di corrispondere l'utilità richiesta, per cui la minaccia di orientare la propria decisione esclusivamente in funzione di ottenere la predetta utilità pone il privato in condizione di soggezione, ne coarta la libera volontà e costituisce, da un lato, il presupposto del reato e, LLaltro, l'elemento discriminatore di esso dal delitto di corruzione (Sez. 6^, 9 dicembre 1994, Cipriani). Con la conseguenza che, mentre nella concussione il privato versa in stato di soggezione (metus publicae potestatis) di fronte alla condotta del pubblico ufficiale, nella corruzione i due soggetti vengono a trovarsi in posizione di sostanziale parità; peraltro, l'eventuale insorgere di trattative tra il pubblico ufficiale ed il privato non comporta necessariamente il configurarsi del delitto di corruzione, quando la volontà del privato stesso sia coartata e non sia libera di determinarsi;
ne' vale ad escludere la concussione il fatto che l'iniziativa sia stata presa dal privato e non dal pubblico ufficiale, allorché il primo abbia agito nel timore del danno minacciatogli dal secondo o per evitare maggiori danni e molestie.
6.2. Gli elementi sintomatici della fattispecie per cui è intervenuta condanna sono stati, così individuati. a) per il RI, quale consuntivo probatorio LLampia disamina sviluppata, si è precisato che i soggetti che più subirono gli effetti LLintollerabile disservizio LLufficio di conservatoria furono proprio il AJ ed il LA, sia per la vastità del volume di affari gestito sia per la particolare clientela facente loro capo, in prevalenza costituita da istituti di credito;
segnalando come il conservatore, subito dopo il suo insediamento allontanò i visuristi dall'ufficio, così costringendo le persone offese "ad accettare l'odiosa imposizione alla quale, di fatto, non avevano alcuna possibilità di opporsi". In tal senso, peraltro, conformandosi a quella giurisprudenza non condivisa solo in linea di principio dallo stesso giudice a quo, in base alla quale, anche se il danno non costituisce condizione perché il reato di cui all'art. 317 c.p. venga consumato, è certo che solo quando dall'abuso discenda un pericolo di pregiudizio per il privato è ipotizzabile il delitto di concussione, perché se il privato effettui la dazione o la promessa allo scopo di trarre vantaggio dall'abuso del pubblico ufficiale, viene meno quella situazione di timore, quel vizio della sua volontà, che sola esclude l'instaurazione di un rapporto paritetico, così da farne un vero e proprio correo nella corruzione (cfr., ex plurimis, ancora una volta, Sez. 6^, 1 dicembre 1995, Filisetti). b) Per l'LL, le precise dichiarazioni del AJ, avvicinato dall'imputato e dallo LI che, per superare le difficoltà derivanti dal ritardo, gli offrirono la loro collaborazione previo pagamento di L.
2.500 per ogni nominativo, attraverso la richiesta mediante foglietti informali;
dichiarazioni confermate dagli altri visuristi LA, RE ed RI, anch'essi contattati dall'LL, nonché dalle dichiarazioni del ON che ha descritto le modalità di utilizzazione dei foglietti in bianco.
c) Per lo LI, oltre quanto riferito a proposito LLLL, le dichiarazioni LLRI, nonché gli elementi di conferma derivanti dalle affermazioni di SE ON (che descrivono i comportamenti prevaricatori del ricorrente, come pure quelle LLLL) e le parziali ammissioni LLimputato. In un quadro entro il quale le doglianze dello LI si profilano ai limiti LLinammissibilità per il tentativo di imporre un diverso contesto probatorio volto a configurare, non solo - il che sarebbe del tutto irrilevante proprio alla stregua delle considerazioni sopra svolte - l'iniziativa delle indebite elargizioni in capo ai visuristi, ma anche l'esistenza di un rapporto paritetico tra le parti in causa. d) Per la NE, le dichiarazioni di RI, EL e AR sempre quanto all'uso di foglietti informali;
un sistema - oltre tutto - confermato dalle dichiarazioni della ON. in un panorama puntualmente corrispondente all'ipotesi di reato prevista dall'art.317 c.p. (v. le precise osservazioni a pag. 60 e seguenti della sentenza impugnata, anche quanto ai criteri ed alle modalità di valutazione delle deposizioni sopra ricordate).
7. Sulla base delle conclusioni provvisorie fin qui enunciate devono essere, quindi disattesi, oltre che i primi quattro motivi, anche il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo ed il dodicesimo motivo proposti dal RI, i primi tre motivi LLLL, il primo, motivo del AL, i primi tre motivi della NE e l'intero ricorso dello LI. È appena il caso di soggiungere come la dedotta violazione LLart. 521 c.p.p., sotto il profilo della immutazione del fatto per cui è intervenuta condanna rispetto al fatto contestato sia da ritenere censura manifestamente infondata essendosi comunque venuti a trovare gli imputati che hanno avanzato una simile censura - come si ricava dal modello diacronico lucidamente evidenziato dalla sentenza impugnata - attraverso l'iter del processo nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto LLimputazione (cfr. Sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco).
8. Vanno disattesi i motivi proposti dal RI con riferimento alla posizione della parte civile: quelli relativi alla costituzione perché assolutamente privi di fondamento;
quelli relativi all'assunzione della prova perché rientranti comunque nel catalogo delle inammissibilità di cui all'art. 606 c.p.p., comma 3, (oltre che manifestamente infondati, anche non dedotti nei motivi di appello).
9. Il RI ha denunciato l'inconfigurabilità della "continuazione interna" al delitto di concussione, perfezionandosi il detto reato con la mera promessa di danaro o di altra utilità, relegandosi il momento della consegna ad un posfatto non punibile.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
9.1. Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha affrontato la tematica della cd. "continuazione interna" soprattutto con riferimento al delitto di corruzione.
In proposito una recente decisione contiene una precisa messa a punto del modello ora ricordato dal quale non è possibile prescindere (Sez. 6^, 4 maggio 2006, Battistella), al fine di scrutinare il contenuto della doglianza in proposito sollevata dal RI. Premessa la struttura unitaria del reato di corruzione, si è precisato che la sua consumazione si perfeziona nel momento e nel luogo in cui interviene l'accordo, che può concretizzarsi o con la contestuale ricezione della "retribuzione" da parte del pubblico ufficiale o con l'accettazione della promessa, non richiedendosi in quest'ultimo caso che questa sia eseguita o che il denaro sia consegnato.
Nella corruzione antecedente (il modello, non solo sul piano cronologico, ma anche sul piano concettuale, più vicino alla concussione) il compimento LLatto è estraneo alla struttura della fattispecie, donde la sua non influenza sull'individuazione del momento di consumazione del reato, assumendo esclusivo rilievo "sul terreno del dolo". Si è perciò osservato che la problematica relativa al momento consumativo assume una particolare complessità nei casi in cui alla promessa accettata segua, in un secondo tempo, la dazione in unica soluzione o in più rate.
Per chi ritiene che la corruzione si consumi nel momento del perfezionamento LLaccordo, rimangono evidentemente ininfluenti le successive attività esecutive delle obbligazioni assunte, nel senso che la effettività della dazione, "rateizzata o meno", costituirebbe un post factum non punibile.
Si è rilevato tuttavia che questa tesi non può essere condivisa perché fondata su una interpretazione formale, che finisce per tradire il rigore che la ispira.
Le norme sulla corruzione, infatti, sanzionando anche la semplice promessa di denaro al pubblico ufficiale che l'accetta, anticipano la soglia di punibilità, nella prospettiva di reprimere tempestivamente un comportamento del pubblico funzionario che comunque, al di là delle ulteriori conseguenze che possono verificarsi, tradisce i principi LLimparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, altera ed inquina il rapporto tra questa e i cittadini.
Ritenere, però - è questo il punto di rilevanza ermeneutica da ritenere più significativo - che l'effettiva ricezione da parte del pubblico ufficiale corrotto di denaro o altra utilità, già oggetto di precedente promessa accettata, divenga un elemento estraneo alla fattispecie penale e integri, quindi, un post factum non punibile si traduce nel minimizzare un aspetto centrale della condotta antigiuridica, omettendo di attribuire pari dignità a quelle forme espressive di questa che, ove non si attuino in via autonoma e indipendente (la sola promessa accettata o la sola dazione), si integrano tra loro, concorrono insieme a delineare nella sua completezza il fatto criminoso e vanno, pertanto, considerate unitariamente.
Dunque, la sola promessa accettata, in tanto assume una propria autonomia ed è idonea ad individuare il momento consumativo del reato, in quanto non sia seguita dalla dazione-ricezione; ove, invece, quest'ultima segua alla promessa, si verifica "un approfondimento LLoffensività tipica e lo slittamento in avanti della consumazione del reato, la quale viene a coincidere col momento della medesima dazione-ricezione, che non è certo un fatto esterno ed estraneo rispetto alla struttura della fattispecie corruttiva". In conclusione, il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, con una forma ordinaria o principale (promessa seguita dalla dazione) e una forma contratta o sussidiaria (promessa non seguita dalla dazione). Secondo lo schema principale, il reato si realizza attraverso due essenziali attività, strettamente legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il successivo ricevimento LLutilità ed è quest'ultimo che cristallizza nel tempo la consumazione del reato, che assume caratteristiche assimilabili a quelle del reato progressivo, verificandosi, avuto riguardo alla concreta evoluzione dei fatti, una sorta di passaggio "necessario" da un minus (promessa) ad un maius (dazione) e risultando offeso con gravità crescente un medesimo bene giuridico. La promessa accettata, quando è seguita dalla dazione- ricezione, resta assorbita in questa e perde la sua autonomia. È vero anche che la dazione non presuppone, quale passaggio obbligato, la promessa (in tale ipotesi, nessun problema sorge per la individuazione del momento consumativo); ma è anche vero che, se le parti scelgono di percorrere l'iter promessa-dazione, la prima diventa, di fatto, un atto prodromico della seconda e ad essa si salda e con essa si confonde, concorrendo sostanzialmente entrambe, in progressione, al completamento della fattispecie criminosa in tutti i suoi risvolti (v., proprio in questi termini, Sez. 6^, 4 maggio 2006, Battistella).
9.2. Una simile prospettiva, che può sicuramente condividersi (nonostante talune marginali posizioni di segno contrario che alla pluralità delle retribuzioni fanno corrispondere ipotesi di continuazione nel reato di corruzione;
cfr. Sez. 5^, 13 dicembre 1993, Agostinelli) a proposito della corruzione, basata come essa risulta su un rapporto paritetico e che porta ad escludere, almeno in via di principio - per esaurirsi l'assetto predisposto tutto nel negozio illecito - la continuazione interna, non può valere per il rapporto promessa-dazione quale risultante dall'induzione o dalla costrizione, un modello che si estrinseca, dalla parte del deceptus, nel metus publicae potestatis;
cosicché l'attività esecutiva della promessa rappresenta l'esplicitazione permanente del metus tanto da riprodurre di volta in volta il disvalore LLatto. Infatti, l'abuso del potere o della funzione in cui si estrinseca la costrizione o l'induzione se, per un verso, non esaurisce il suo rilievo nell'illecito rapporto obbligatorio conseguente alla promessa, non può, per un altro verso, rilevare come momento di mera accentuazione del disvalore, vale a dire, nella sola "non indifferenza" per l'ordinamento ai fini della individuazione del momento consumativo. Esso, infatti, proprio perché non si traduce in un accordo illecito in grado di delineare compiutamente le rispettive posizioni dei compartecipi dei fatti previsti negli artt. 318 e 319 c.p.p., non si esaurisce nella mera esecuzione della promessa, ma acquista un' autonoma valenza dispositiva, determinata dalla costante riproduzione del metus;
cosicché nell'ipotesi in cui la prestazione si configuri come periodica o continuata, il momento esecutivo della promessa è diretta conseguenza LLinduzione o della costrizione proprio entro l'ambito del metus, riproducentesi ogni volta che il deceptus debba eseguire la prestazione promessa. Tanto che mentre la pariteticità che designa il negozio corruttivo rende immanente l'assetto di interessi concordemente quanto illecitamente predisposto dalle parti, l'"abusiva" induzione o costrizione, quale momento di contaminazione unilaterale del "negozio concussivo", è in grado di far scaturire un più complesso rapporto che, quando ha natura obbligatoria (quando, cioè, la dazione sia concettualmente e cronologicamente distinguibile dalla promessa), conduce a definire ciascuna prestazione come condizionata da un futuro assetto di interessi, la cui realizzazione resta subordinata alla vis del soggetto attivo ed al corrispondente metus del soggetto passivo. Del resto, verificando la fattispecie sotto il profilo negoziale, il contratto si profila come viziato da violenza (assoluta nell'ipotesi di costrizione, relativa nell'ipotesi di induzione); il che sta a significare che l'adempimento, quale - anche qui - momento di esecuzione del contratto illecito (perché viziato da violenza) estrinseca un autonomo disvalore, riproducendo la pattuizione (e, quindi, il contratto obbligatorio illecito) come avviene nella corruzione e che esaurisce la sua valenza antigiuridica quale momento non irrilevante ai fini della consumazione, per assumere, invece, l'autonoma qualifica di esecuzione di una promessa rilevante di per sè, sul piano del possibile giuridico.
Il diverso atteggiarsi della prestazione periodica o continuata quale adempimento del "negozio concussivo" era stato correttamente evidenziato in una non recente decisione di questa Corte Suprema, attenta a rimarcare come in tema di concussione la promessa di denaro o di altra utilità è sufficiente per la consumazione del reato quando il fatto concussivo sia unico e relativo ad uno specifico atto e non quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tenda non solo ad operare in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro in riferimento ad una pluralità di atti e di comportamenti dilazionati nel tempo. Ravvisando così il "corrispettivo" costantemente influenzato dalla incombente minaccia della rappresaglia del pubblico ufficiale ove non si aderisca alla sua pretesa (Sez. 6^, 10 giugno 1989, Teardo). Una statuizione che non può essere interpretata se non nel senso che ove alla mancata esecuzione della prestazione periodica o continuata corrisponda, come nel caso di specie la cessazione del trattamento avuto di mira dal deceptus, ogni prestazione assume valenza giuridica autonoma, tanto da qualificare la fattispecie come reato continuato. 10. La natura di prestazione periodica dovuta dai visuristi esclude che possa essere chiamata in causa la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità invocata da taluni dei ricorrenti. E ciò perché, nonostante la "continuazione interna" riconosciuta dalla decisione qui denunciata, la periodicità delle prestazioni mensili valutate nel loro valore complessivo (non, dunque, avendo come metro di riferimento il corrispettivo per ciascuna visura), esclude che possa ricorrere la pretesa ipotesi circostanziata.
Il punto è stato rigorosamente sviluppato dal giudice a quo, il quale - sia pure implicitamente - approfondendo l'antinomia latente tra il disconoscimento della detta attenuante e l'applicazione della continuazione interna, ha, in effetti, ritenuto tale antinomia soltanto apparente, puntualizzando che, se è vero che in tema di reato continuato, la verifica ai sensi LLart. 62 c.p., n. 4, deve essere operata "con riferimento ai singoli episodi delittuosi e non al complessivo pregiudizio patrimoniale risentito dalla persona offesa nell'intero arco di tempo nel quale si è protratta l'azione delittuosa", è altrettanto vero "che, trattandosi di pagamenti effettuati con cadenze periodiche, di solito mensili", la commisurazione del danno cagionato corrispondeva a medie (peraltro enumerate) cui le persone offese erano tenute, l'ammontare del quale era da ritenere incompatibile con la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
11. Correttamente il giudice a quo ha ritenuto di non soffermarsi sul motivo incentrato nel diniego della circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa, richiamando la qualità di "vittime della altrui azione prevaricatrice". Le censure in proposito svolte da taluni dei ricorrenti, devono pertanto qualificarsi come manifestamente prive di fondamento. 12. Manifestamente infondato è il motivo incentrato sulla dedotta violazione LLart. 323 bis c.p., avendo la Corte territoriale a lungo argomentato - e con giudizio di fatto incensurabile in questa sede le ragioni del diniego LLinvocata circostanza attenuante. Il tutto considerando che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel senso che, ai fini della integrazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 323 bis c.p., non può aversi riguardo esclusivamente al fatto nella sua oggettività, avulso dalla persona del suo autore e quindi sganciato dai motivi di ispirazione soggettiva;
il fatto in altri termini, onde valutarne la portata, deve necessariamente essere considerato insieme alle ragioni che lo hanno determinato ed alla personalità del suo autore perché queste si riverberano sul dato oggettivo e finiscono per delinearne gli esatti contorni (cfr., ex plurimis, Sez. 6^, 9 gennaio 1997, Raimondo). 13. Identica è la sorte che deve assegnarsi al motivo incentrato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerata l'ampia, rigorosa motivazione contenuta al riguardo nella sentenza impugnata (pag. 67-68) che relega le censure dei ricorrenti alla richiesta di un giudizio di fatto non consentito ai sensi LLart. 606 c.p.p., comma 3. 14. Il disposto del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, art. 4, rende manifestamente infondata la censura proposta dall'LL in merito alla mancata applicazione LLindulto previsto da tale D.P.R.. 15. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché di AL, LL, NE e LI al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili GI RI, Tiziana EL, UC Vincenzo e Antonia AR, liquidate complessivamente in Euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Condanna inoltre AL, LL, NE e LI al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili GI RI, Tiziana EL, UC Vincenzo e Antonia AR, liquidate complessivamente in Euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008