Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
Il criterio della economia processuale cui è subordinato il diritto alla prova dell'imputato nel caso di richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, vale a limitare il potere istruttorio del giudice nel caso previsto dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., in cui egli ritenga di non poter decidere allo stato degli atti - nella specie dopo avere disposto il giudizio abbreviato non condizionato ad integrazione probatoria -, considerato che è irragionevole consentire all'imputato di prospettare nuove ipotesi di ricostruzione del fatto dopo l'ammissione del rito - per poi azionarle come carenza di motivazione della sentenza che le abbia disattese -, le quali, ove manifestate per condizionare un'integrazione probatoria, avrebbero reso inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato - in ordine, tra l'altro, al reato di falso materiale nella pubblica attestazione di conformità dei documenti di accompagnamento di carburante, ex art. 476 e 482 cod. pen. - il quale aveva sottoscritto, nella qualità di rappresentante della società acquirente, la relativa documentazione intestata alla detta società, senza disconoscere tali sottoscrizioni e senza condizionare la richiesta di giudizio abbreviato alla verifica di autenticità della propria firma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 17425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17425 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 13/03/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 626
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 11670/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI CO, n. a Palermo il 6 marzo 1946;
AR TR PP, n. a Mazara del Vallo il 23 marzo 1952;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo depositata il 13 gennaio 2006;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
Udite le conclusioni del P.M. che ha chiesto Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. TAORMINA Carlo, foro di Roma, difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di CO GI e PP TR AR in ordine ai delitti di evasione dell'accisa su gasolio da bunkeraggio, di falso materiale nella pubblica attestazione di conformità dei documenti di accompagnamento del carburante e di abuso di sigilli pubblici, loro contestati nelle rispettive qualità di procuratore generale e di amministratrice unica della s.r.l. RI PE. Ricorrono per Cassazione gli imputati e propongono tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di giustificare la ritenuta riferibilità agli imputati delle condotte accertate, benché specificamente contestata nei motivi d'appello, in quanto è rimasta indimostrata l'effettiva destinazione della merce alla RI PE, in mancanza di indicazione delle risultanze probatorie dalle quali possa desumersi che il carburante era stato venduto in nero dalla società. Infatti i giudici del merito addebitano ai ricorrenti il mancato rinvenimento presso la società dei documenti relativi al carburante, ma fondano tale addebito esclusivamente sul mancato disconoscimento da parte loro delle firme apposte sui documenti attestanti la ricezione della merce: come se questo dato del tutto neutro, in particolare per l'imputato contumace, possa supplire alla mancanza di un positivo accertamento al riguardo. Sicché è del tutto apodittica la successiva affermazione che le ripetute periodiche ispezioni della guardia di finanza rimasero senza esito perché il carburante non veniva preso in carico neppure di fatto dalla RI PE, ma veniva illecitamente dirottato altrove, posto che nessun accertamento è stato compiuto sulle modalità di pagamento all'Agip delle pretese forniture ne' risultano acquisite le note di riconsegna al mittente delle copie dei documenti di accompagnamento, con la conseguenza che altri potrebbe avere speso abusivamente il nome della società.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione della L. n.289 del 2002, art. 15, lamentando che i giudici d'appello abbiano erroneamente escluso la riferibilità della loro richiesta di condono a tutte le contestazioni controverse, inclusa quella per le accise, che i giudici di primo grado avevano erroneamente ritenuto non condonabili. E rilevano che la richiesta di condono fu presentata il 22 marzo 2004, prima del decreto in data 29 marzo 2004 di fissazione dell'udienza preliminare, dalla cui notifica essi ebbero formale conoscenza del procedimento.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione degli art. 482 e 476 c.p. e vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano considerato fidefacenti gli atti oggetto della presunta contraffazione, in quanto non destinati ab initio alla prova di attività compiute dal pubblico ufficiale.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato, perché i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto accertato che furono i ricorrenti ad acquistare il carburante presso la venditrice Agip s.p.a., posto che la relativa documentazione risultava intestata alla s.r.l. RI PE e da essi sottoscritta in qualità di rappresentanti della società, senza che tali sottoscrizioni fossero state mai disconosciute.
I ricorrenti sostengono che il mancato disconoscimento è un comportamento neutro, in particolare per chi sia rimasto contumace in giudizio, e lamentano che non sia stata accertata la provenienza dei pagamenti relativi alle merci.
Va considerato tuttavia che la ricezione dei carburanti non contabilizzati fu contestata ai ricorrenti sin dalle indagini preliminari, allorché la guardia di finanza elevò in data 14 novembre 2003 il verbale di constatazione per evasione delle accise. Successivamente, apertasi la fase processuale, gli imputati chiesero il giudizio abbreviato, senza condizionarne l'ammissione, a norma dell'art. 438 c.p.p., comma 5, alla verifica di autenticità delle proprie firme. Sicché deve ritenersi del tutto ragionevole, e comunque incensurabile in questa sede, il convincimento espresso dai giudici del merito circa l'autenticità di quelle firme, con la conseguente affermazione della disponibilità da parte degli imputati delle partite di carburante sottratte al pagamento delle accise. Mentre è ben spiegata in sentenza, contrariamente a quanto i ricorrenti deducono, la ragione del mancato rilievo dell'evasione in occasione delle periodiche ispezioni della guardia di finanza presso la RI PE, posto che le verifiche venivano eseguite sulla base della documentazione depositata presso l'U.T.F. di Palermo, cui gli imputati avevano omesso di produrre i documenti di accompagnamento ricevuti dall'Agip, probabilmente così operando grazie anche alla complicità di pubblici funzionari. Del resto, come risulta dallo stesso ricorso, la tesi difensiva dei ricorrenti si fonda su un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, vale a dire sull'ipotesi che il carburante sia stato acquistato da altri con abuso del nome della Commissione PE. Ma questa difesa è evidentemente incompatibile con la scelta per il giudizio abbreviato, benché l'attuale testo dell'art. 441 c.p.p., comma 5, ammetta anche in tale rito un'integrazione probatoria disposta d'ufficio dal giudice. Infatti il criterio dell'economia processuale, che vale a limitare il diritto alla prova dell'imputato nel caso previsto dall'art. 438 c.p.p., comma 5, non può non valere anche per limitare il potere istruttorio del giudice nel caso previsto dall'art. 441 c.p.p., comma 5. Sicché sarebbe del tutto irragionevole consentire all'imputato di prospettare nuove ipotesi di ricostruzione del fatto dopo l'ammissione del rito (per farle poi valere come carenze di motivazione della sentenza che le abbia disattese), quando quelle stesse prospettive avrebbero reso inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato, se fossero state manifestate per condizionarla a un'integrazione probatoria.
3. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso, perché i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che la richiesta di condono formulata dai ricorrenti, e accolta dagli uffici finanziari, non si riferisse agli illeciti connessi all'evasione delle accise, in quanto non conteneva l'offerta dell'importo delle accise evase. Va rilevato comunque che, come risulta dallo stesso ricorso, la richiesta di condono fu presentata il 22 marzo 2004, quando gli imputati avevano già ricevuto, con il verbale di constatazione del 14 novembre 2003, formale conoscenza dell'apertura di un procedimento penale per evasione delle accise. Come risulta dalla sentenza impugnata, invero, in quel verbale si dava atto che dei fatti costituenti reato era stata informata l'autorità giudiziaria. E nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che il procedimento penale si apre appunto con la ricezione della notitia criminis da parte del Pubblico Ministero (Cass., sez. 4^, 14 ottobre 2005, Campa, m. 232912, Cass., sez. 1^, 4 febbraio 1993, Caracciolo, m. 193310). Sicché è infondata la richiesta di proscioglimento proposta dai ricorrenti, perché, secondo quanto prevede la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lett. b), la causa di non punibilità ivi prevista non opera quando, alla data di presentazione della richiesta di condono, sia stato già avviato un procedimento penale.
4. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo del ricorso. In realtà, se è indiscutibile che l'efficacia fidefacente può essere riconosciuta soltanto ad atti tipici, espressamente disciplinati dalla legge, non può confondersi questa tipicità con una presunta "destinazione alla prova", posto che questi atti hanno un'efficacia di diritto sostanziale a prescindere da una loro eventuale utilizzazione processuale. E d'altro canto, se è vero che gli artt. 2699 e 2700 c.c. disciplinano atti facenti fede fino a querela di falso, è anche vero che essi si riferiscono solo alle rogazioni e alle verbalizzazioni, sicché non esauriscono la categoria degli atti fidefacenti (Cass., sez. 6^, 7 ottobre 1969, Doddi, m. 113391, Cass., sez. 5^, 30 giugno 1971, Paolini, m. 119096).
L'efficacia di fede privilegiata, invero, non ha necessariamente le implicazioni processuali suggerite dal richiamo alla querela di falso quale strumento per verificarne l'attendibilità. Anzi la peculiare efficacia di questi atti si dispiega principalmente sul piano del diritto sostanziale, atteso che, in quanto atti di "certezza legale", hanno un'efficacia preclusiva e vincolano ad assumere per certo quanto in essi attestato, salva l'introduzione di speciali procedimenti di verificazione diretta, quali la querela di falso appunto, o indiretta, come le azioni di contestazione degli status familiari.
Si può, quindi, dire, in conclusione, che sono atti di fede privilegiata gli atti di certezza legale, che, per espressa previsione di legge, impongono di assumere per certi, già nell'ordinaria circolazione regolata dal diritto sostanziale, i fatti in essi rappresentati, salva l'introduzione di quel particolare procedimento di verificazione che è la querela di falso. Nel caso in esame le attestazioni contraffatte dai ricorrenti erano destinate a fornire certezza legale circa la conformità della documentazione fiscale depositata presso l'U.T.F. a quella immessa nella contabilità della società da essi amministrata. Sicché non v'è dubbio che si tratti di atti di fede privilegiata.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007