Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 17425
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Sentenza 13 marzo 2007

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Il criterio della economia processuale cui è subordinato il diritto alla prova dell'imputato nel caso di richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, vale a limitare il potere istruttorio del giudice nel caso previsto dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., in cui egli ritenga di non poter decidere allo stato degli atti - nella specie dopo avere disposto il giudizio abbreviato non condizionato ad integrazione probatoria -, considerato che è irragionevole consentire all'imputato di prospettare nuove ipotesi di ricostruzione del fatto dopo l'ammissione del rito - per poi azionarle come carenza di motivazione della sentenza che le abbia disattese -, le quali, ove manifestate per condizionare un'integrazione probatoria, avrebbero reso inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato - in ordine, tra l'altro, al reato di falso materiale nella pubblica attestazione di conformità dei documenti di accompagnamento di carburante, ex art. 476 e 482 cod. pen. - il quale aveva sottoscritto, nella qualità di rappresentante della società acquirente, la relativa documentazione intestata alla detta società, senza disconoscere tali sottoscrizioni e senza condizionare la richiesta di giudizio abbreviato alla verifica di autenticità della propria firma).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 17425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17425
    Data del deposito : 13 marzo 2007

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