Sentenza 4 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di prove, la missiva con la quale il coautore del fatto attribuisca la responsabilità del reato, oltre che a se stesso, anche al partecipe non costituisce una chiamata di correo, ma una dichiarazione di scienza relativa al fatto stesso, acquisibile al procedimento ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., avente valore indiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2017, n. 57838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57838 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2017 |
Testo completo
57838-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/10/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente - Sent. n. sez. - 3273/2017 ROSA ANNA SARACENO REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.27399/2017 -Rel. Consigliere - NO APRILE ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ NO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 24/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere NO APRILE;
sentite le conclusioni del PG ANTONIO MURA che conclude per il rigetto. dato atto dell'assenza del difensore. 4 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di ST ZA avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 17 marzo 2017 con la quale è stata applicata al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti, commessi in concorso con CA DO AR, GI ES, TA DO e CO EC, di omicidio pluriaggravato commesso in danno di TU PO (artt. 110, 575, 577, comma primo, n. 3, n. 4, in relazione all'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., 7 DL n. 152\1991) e di distruzione del relativo cadavere (artt. 110, 411 cod. pen.), commessi il 8 aprile 2015. I giudici della cautela hanno ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza derivanti dalle dichiarazioni dei congiunti della vittima (relative al dissidio insorto con AR, sia per quello che riguarda il licenziamento del di lui coniuge e la mancata assunzione del medesimo, sia per quello che concerne la mancata restituzione di una somma di denaro a Calio per la quale aveva fatto da intermediario il citato AR che aveva però trattenuto per sé parte delle somme, nonché per quello che riguarda la fissazione dell'appuntamento con il AR, rivelatosi poi fatale per PO), dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dall'analisi dei tabulati telefonici, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e indagato nel medesimo reato CO EC e dalla sostanziale ammissione dei fatti operata dall'indagato AR nell'ambito di una missiva poi riconosciuta come propria nel corso dell'interrogatorio davanti al Pubblico ministero.
2. Ricorre ST ZA, a mezzo dei difensori avv. Anna Scuderi e avv. Vincenza Pirracchio, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, formulando tre motivi di ricorso.
2.1. Osserva, con il primo motivo, che l'ordinanza è nulla per violazione di legge, in relazione agli articoli 309 commi 5, 9 e 10, 291 cod. proc. pen., 24 Cost., per omessa trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli atti utilizzati e, in particolare, dei tabulati telefonici e degli accertamenti relativi alle celle di aggancio dei telefoni in uso agli indagati e dei verbali delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, dati tutti utilizzati per l'applicazione della misura cautelare, pur richiesti dalla difesa ma non rilasciati né depositati. La difesa, in proposito, lamenta di avere tempestivamente richiesto al Pubblico ministero in data 1 aprile 2017 la consegna dei documenti cui faceva riferimento l'ordinanza di custodia cautelare, tra cui i decreti di intercettazione, i 十 2 relativi imbrogliarci, le relazioni e gli accertamenti relativi alle celle di aggancio delle utenze telefoniche, i verbali relativi agli accertamenti tecnici irripetibili effettuati nel sito dove sarebbe avvenuto il delitto, ma che il Pubblico ministero con proprio provvedimento del 5 aprile 2017 autorizzava unicamente l'ascolto delle intercettazioni, oltre al rilascio di copia di quanto già trasmesso al tribunale del riesame, con esclusione pertanto della copia dei tabulati delle celle di aggancio, delle relazioni e dei sequestri (con la precisazione che tra il materiale trasmesso al tribunale del riesame non vi erano i filmati relativi alle attività di prelievo di dei campioni, ma unicamente le relazioni relative all'esito delle analisi). A giudizio della difesa il tribunale del riesame avrebbe erroneamente e immotivatamente giudicato infondata l'eccezione di nullità, limitandosi a sostenere che il Pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere gli atti dal medesimo selezionati, senza che la difesa sia posta in grado di verificare che negli atti non trasmessi siano presenti elementi favorevoli all'indagato.
2.2. Osserva, con il secondo e terzo motivo, che l'ordinanza è nulla per violazione di legge, in riferimento agli articoli 192, 195 cod. proc. pen., e per vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e per assenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare, la difesa contesta l'assenza di elementi di riscontro individualizzante a carico dell'indagato, non ritenendo tali le seguenti circostanze non riferibile all'indagato: la circostanza che la vittima possedesse una vettura Fiat 500; che la vittima portasse una collanina;
la disponibilità in capo a DO di una vettura Mercedes, non più rinvenuta dopo l'omicidio, trattandosi di un elemento non dimostrato;
le telefonate non risposte ricevute sull'utenza della vittima;
il ritrovamento della batteria di un telefono cellulare, compatibile con -> quello in uso alla vittima. La difesa contesta, inoltre, l'assoluta mancanza di riscontri a carico di ST ZA. In generale la difesa contesta la attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore il quale sarebbe caduto in numerose contraddizioni: 3 t la telefonata che, secondo il collaboratore, l'indagato AR avrebbe ricevuto dal proprio coniuge che gli annunciava l'arrivo di PO, non risulta dai tabulati telefonici;
il collaboratore ha indicato due diversi siti come luogo di abbandono della Fiat 500; la presenza di DO in via Grecia non si concilia con le telefonate - effettuate dallo stesso DO a ES, tanto che è smentita la circostanza che AR abbia inviato EC a cercare i propri generi (GI ES e ST ZA), non trovando logica spiegazione la telefonata effettuata da DO a ES alle ore 11.50.11 posto che entrambi si trovavano nello stesso luogo;
l'incompatibilità risultante dal tracciamento telefonico, da cui risulta il contatto tra DO e EC alle ore 11.37.04, e la narrazione del collaboratore di giustizia che ha riferito di essere stato inviato in via Grecia, impiegando 15 minuti circa all'andata e al ritorno, sicché non poteva aver assistito, come ha invece riferito, alla telefonata intercorsa alle 11.53.35 tra la vittima e AR;
le diverse inconciliabili versioni concernenti la circostanza che il furgone, utilizzato per trasportare gli pneumatici da impiegare per bruciare il cadavere, fosse già pieno, ma che fu poi necessario procurarne degli altri. La difesa contesta, infine, la ricostruzione del movente, alternativamente ascritto alla questione della mancata assunzione dell'indagato AR ovvero all'impossessamento di somme di denaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. 2. È infondata la proposta questione di nullità concernente la mancata trasmissione da parte del Pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari e poi al tribunale del riesame di atti di indagine e verbali contenenti elementi favorevoli al ricorrente. Va, innanzitutto, chiarito che la difesa fa riferimento alla mancata trasmissione al GIP e poi al tribunale del riesame di atti citati in un'informativa 4 stat д di polizia giudiziaria depositata - che non sono utilizzati dal Pubblico ministero per fondare la richiesta cautelare, e di intercettazioni, di tabulati e di verbali di interrogatorio sui quali è invece stata fondata la richiesta cautelare.- In sostanza la difesa si duole che il Pubblico ministero non abbia trasmesso integralmente gli atti di indagine, ma abbia operato una selezione di quelli ritenuti rilevanti, e che per gli altri non abbia allegato le fonti dirette del contenuto utilizzato nella richiesta cautelare.
2.1. Va, in premessa, ricordato che, a norma dell'art. 291 cod. proc. pen., le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni memorie difensive già depositate», con la precisazione che «l'obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare oltre che degli elementi posti a base della richiesta, anche di tutti gli elementi favorevoli all'imputato, ha riguardo a quegli elementi che hanno un'oggettiva natura favorevole e non fa riferimento a quegli elementi che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche» (Sez. 4, Sentenza n. 27379 del 22/04/2010, Di Donato, Rv. 247854). Peraltro, la nullità dell'ordinanza cautelare, prevista dall'articolo 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., riguarda unicamente «la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327- bis», sicché, nel caso di specie, deve escludersi il compimento di qualunque irregolarità da parte del Pubblico ministero e del GIP, non avendo il ricorrente dedotto neppure l'esistenza di elementi favorevoli non trasmessi.
2.2. Con riguardo alla doglianza attinente alla mancata trasmissione dei brogliacci di intercettazione e dei tabulati telefonici, va ricordato che «in tema di riesame, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi del comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen., i brogliacci relativi alla conversazioni intercettate e i tabulati telefonici, quando il G.i.p., ai fini dell'applicazione della misura, abbia avuto la disponibilità delle sole informative di Polizia giudiziaria nelle quali si fa riferimento a tali atti e queste siano state tempestivamente inviate al tribunale della libertà» (Sez. 2, Sentenza n. 21822 del 26/02/2014, Sciolto, Rv. 259844). 5 Ancora più precisamente, con riguardo al contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «in tema di misure cautelari, il P.M. non ha l'obbligo di mettere a disposizione del G.i.p., prima, e del Tribunale del riesame, dopo, gli atti di indagine nella loro integralità e, pertanto, è utilizzabile il testo di una conversazione intercettata il cui contenuto sia riportato per stralci in una informativa redatta dalla polizia giudiziaria» (Sez. 6, Sentenza n. 18448 del 08/04/2016, Provenzano, Rv. 266928).
2.3. Con riferimento alla medesima censura mossa in relazione alla allegazione da parte del Pubblico ministero del verbale di interrogatorio di EC che contiene alcune parti omissate, va ricordato l'orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo il quale «in tema di richiesta di applicazione di misure cautelari personali, il P.M. non ha l'obbligo di mettere a disposizione del giudice gli atti di indagine nella loro integralità, ma può anche trasmettere semplici stralci di verbali o oscurarne parte del contenuto con "omissis", al fine di garantire il segreto investigativo senza impedire lo sviluppo del contraddittorio» (Sez. 6, Sentenza n. 50949 del 19/09/2014, Pasculli, Rv. 261371). 3. È bene evidenziare che la difesa non contesta i numerosi elementi probatori, costituiti dalle dichiarazioni dei congiunti della vittima e dalle intercettazioni telefoniche, da cui emerge che AR ha incontrato la vittima attorno alle 12:00 dell'8 aprile 2015 e che dopo tale incontro TU PO AT sia sparito e non più ritrovato, come pure che esistevano serie ragioni di dissidio tra AR e la vittima, avendo quest'ultimo cercato di sottrarsi alle illegittime pretese del primo concernenti l'assunzione della moglie e di lui medesimo presso l'azienda della famiglia PO, risultando altresì un violento scontro concernente la mancata restituzione di somme di denaro a un terzo soggetto, restituzione che era stata intermediata proprio da AR.
3.1. A fianco di tali elementi indiziari, correttamente e logicamente valutati dal tribunale del riesame, si pongono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, sulla cui credibilità i giudici della cautela hanno effettuato la dovuta verifica senza che la difesa abbia svolto specifiche contestazioni che ha - 6 ricostruito dettagliatamente l'omicidio e le successive fasi di soppressione del cadavere. Il narrato del collaboratore è stato, con motivazione logica e non contraddittoria, ritenuto confortato dagli elementi oggettivi sopra indicati, nonché da ulteriori elementi di riscontro consistiti nella puntuale descrizione del veicolo impiegato dalla vittima per recarsi all'appuntamento mortale, del gioiello dal medesimo indossato, delle numerose telefonate ricevute dalla vittima che trovano riscontro nei tabulati telefonici i quali consentono, altresì, di riscontrare esattamente l'orario della aggressione omicida in termini del tutto sovrapponibili a quelli indicati dal collaboratore. Oltre a tali elementi i giudici della cautela hanno evidenziato la missiva a contenuto chiaramente confessorio redatta da AR il quale ha espressamente affermato di voler «fare chiarezza sulla scomparsa PO TU, AT perché dentro di sé non ha più «pace», giungendo ad affermare che, oltre a sé stesso, «c'entrano ES GI, TA DO, ZA ST, EC CO ...».
3.2. A fronte di tale completo panorama indiziario il ricorso si presenta generico e improntato a una visione atomistica dei singoli elementi che vengono disaggregati e parcellizzati, senza che sia formulata una coerente critica al percorso logico ricostruttivo seguito dal tribunale del riesame. È inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito 0 acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, Sentenza n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274). Si palesa ai limiti della inammissibilità e comunque infondata la censura attinente al difetto o alla illogicità della motivazione per quanto concerne la 7 valutazione degli indizi di reità sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia che, si assume, non siano adeguatamente riscontrate. Il ricorso è, infatti, incentrato su censure interpretative della valenza indiziaria delle dichiarazioni, censure che propongono, sostanzialmente, una diversa valutazione degli elementi disponibili. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale e quello del Giudice delle indagini preliminari) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente non trova elementi certi negli atti, e né gli stessi, del resto, sono indicati nell'atto di impugnazione, e quindi sono solo ipotesi teoriche, non valutabili in sede di legittimità (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260409: «La regola dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali»). Gli elementi indicati dai due provvedimenti, sono gravi, univoci e convergenti nell'indicare il ricorrente gravato da indizi di colpevolezza idonei e sufficienti per la misura cautelare. In particolare, il ricorso si dilunga nel tentativo di confutare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, opponendo a queste le risultanze dei tabulati telefonici dai quali intende dedurre l'incompatibilità della versione del collaboratore il quale, però, non ha mai fatto riferimento a orari specifici, avendo riferito che l'omicidio è stato commesso prima dell'ora di pranzo ma organizzato fin dalla mattina. Sotto tale profilo, quindi, il secondo e terzo motivo di ricorso, che omettono totalmente di confrontarsi con il provvedimento impugnato, risultano inammissibili per genericità e aspecificità.
3.2.1. Con specifico riguardo al riscontro delle dichiarazioni del collaboratore in merito alla partecipazione di ZA, devono essere ricordati alcuni capisaldi della giurisprudenza di legittimità, a cominciare dalla prima sistematizzazione dello specifico tema operata da Sez. U, Sentenza n. 1653 del 8 + 21/10/1992 dep. 1993, Marino ed altro, Rv. 192465, secondo la quale «in tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio- economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa». Sullo stesso tema, ma con una particolare attenzione alla tempistica delle dichiarazioni, deve essere ricordato l'orientamento di legittimità, secondo il quale in tema di valutazione della prova, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato, in presenza di tre requisiti, che devono in concreto essere accertati dal giudice di merito e che consistono: a) nell'attendibilità del dichiarante (confitente e accusatore), valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l'accusato, la genesi e i motivi della chiamata di correo;
b) nell'attendibilità intrinseca della chiamata di correo, desunta da dati specifici e non esterni ad essa, quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi, ed altri dello stesso tenore;
c) nell'esistenza di riscontri esterni, ovvero di elementi di prova estrinseci, da valutare congiuntamente alla chiamata di correo, per confermare l'attendibilità, al cui esame, peraltro non si può procedere, se persistono dubbi sulla credibilità del dichiarante o sull'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni» (Sez. 5, Sentenza n. 4888 del 18/01/2000, Orlando, Rv. 216047). 9 + In ordine al riscontro esterno, la citata decisione ha precisato che «esso ha solo la funzione di confermare l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva del dichiarante, per cui gli elementi di prova utilizzati a questo scopo possono essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a quella funzione, e non è necessario che concernano in modo diretto il "thema e tanto meno che consistono in prove autonome dellaprobandum", colpevolezza». Con riguardo, infine, alla possibilità di impiegare quale riscontro esterno una distinta dichiarazione accusatoria, non può dimenticarsi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «ai fini dell'adozione di una misura cautelare e nell'ambito della fase delle indagini preliminari, le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti ben possono valere come reciproco riscontro ed assumere lo spessore dei gravi indizi, idonei per giustificare il provvedimento restrittivo»> (Sez. 1, Sentenza n. 1653 del 21/04/1993, Campanella, Rv. 195414, conf. Sez. 1, Sentenza n. 1654 del 21/04/1993, Pugliarelli). Da ultimo è necessario evidenziare, con riguardo al livello di concordanza richiesto, che la giurisprudenza è orientata nel senso che «l'esigenza che le plurime dichiarazioni accusatorie di cui all'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del "thema probandum", fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza» (Sez. 1, Sentenza n. 3070 del 20/02/1996, Emanuello, Rv. 204294).
3.2.2. Poste le indicate premesse, sono del tutto infondate le censure attinenti l'asserita mancata verifica della credibilità del collaboratore di giustizia e l'esistenza di contraddittorietà nella dichiarazione, posto che nel ricorso non sono evidenziati elementi di contraddittorietà o illogicità della motivazione adottata nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame ulteriori rispetto a quelli già esposti in sede di riesame e superati dal giudice di merito. 10 I giudici di merito hanno, infatti, affermato l'intrinseca credibilità e genuinità delle dichiarazioni del collaboratore in considerazione della già ampiamente dimostrata credibilità dello stesso che si è autoaccusato di un grave fatto per quale non era neppure sospettato. Per quanto concerne le specifiche argomentazioni e censure mosse dalla difesa è opportuno evidenziare quanto segue: - le imprecisioni in ordine alla collocazione temporale del delitto sono soltanto apparenti poiché lo stesso è collocato esattamente nella tarda mattinata del 8 aprile 2015, momento in cui PO è effettivamente scomparso;
- le imprecisioni in ordine alla collocazione spaziali di alcuni luoghi (abbandono del veicolo della vittima;
abbandono del telefono della vittima;
destinazione delle spoglie carbonizzate) sono agevolmente spiegate, sia con il migliore precisarsi del ricordo del collaboratore nel corso delle successive audizioni, sia con riguardo alla oggettiva difficoltà di individuare alcuni luoghi posti in aperta campagna. Se per un verso, quindi, le dichiarazioni del collaboratore EC sono state logicamente ritenute credibili e attendibili, nonché riscontrate dai già indicati elementi oggettivi esterni, per altro verso le stesse hanno trovato ulteriore conforto indiziario nel contenuto della missiva redatta da AR il quale attribuisce, oltre che a se stesso, anche ai coindagati ZA e DO la responsabilità dell'omicidio di PO. In proposito, infatti, deve essere evidenziato che la giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che la lettera, con la quale il coautore del fatto contesti al concorrente la responsabilità del delitto, non costituisce chiamata di correo, perché non fatta nel processo, ma è una dichiarazione di scienza del fatto;
tale dichiarazione, acquisibile al procedimento ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., non essendo di per sé sufficiente per l'affermazione di responsabilità va qualificata, sul piano probatorio, come indizio, con la conseguenza che può assumere valore di prova solo allorché ricorrano i requisiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. (in questo senso Sez. 1, Sentenza n. 473 del 15/11/1993 dep. 1994, Ghiani, Rv. 196110). Nel caso di specie, pertanto, la missiva di AR costituisce un ulteriore indizio idoneo alla ricostruzione del fatto e alla individuazione dei responsabili di 11 esso- ivi puntualmente individuati nonché a confortare gli ulteriori e già descritti elementi indiziari.
3.3. Le censure mosse con riferimento al rilievo della causale dell'omicidio sono del tutto infondate. La difesa deduce un vizio logico per contraddittorietà della motivazione ritenendo che il tribunale del riesame abbia alternativamente individuato la spiegazione causale dell'omicidio in due diverse questioni. Va, innanzitutto, ricordato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «in tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Ne consegue che il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per sé non convincente» (Sez. 1, Sentenza n. 813 del 19/10/2016 dep. 2017, P.G. in proc. Lin, Rv. 269287; in generale sul tema si veda Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094). Peraltro, oltre alla chiaramente formulata adesione agli indicati principi giurisprudenziali, i giudici di merito hanno in concreto valutato la causale dell'omicidio quale elemento di coordinamento degli indizi in forza dei quali hanno attribuito all'imputato la responsabilità del fatto, evidenziando la concorrenza di almeno due causali.
3.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co.
1-ter, disp. Att. c.p.p.. Così deciso il 4 ottobre 2017. 12 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 28 DIC 2017 Roma, li Il Consiglierefere estensore Il Presidente ST Aprile Antonella Patrizia Mazzei срет уде DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 DIC 2017, PILCANCE DENCELLIERE N E R P U S DhMach 13