Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5605
CASS
Sentenza 17 aprile 2001

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La deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata con D.M. 24/11/1990 n. 392, contenente determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia civile e penale, integra un regolamento adottato da una autorità non statuale in forza del potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali, non recanti conferimento all'autorità suddetta della facoltà di stabilire speciali conseguenze sanzionatorie per l'inadempimento delle obbligazioni relative alla materia regolamentare; pertanto, la disposizione contenuta nel predetto testo normativo, la quale prevede che, decorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che i relativi importi siano stati contestati nella loro congruità, sugli importi medesimi siano dovuti gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria automatica secondo quanto stabilito dall'art. 429 cod. proc. civ., in deroga alla regola generale in tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, rivelandosi esorbitante dai limiti del considerato potere regolamentare, è illegittima ed insuscettibile di applicazione.

Poiché il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore avendo esso per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro, la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224, comma secondo, cod. civ. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio; essendo applicabile l'art. 429 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 533/1973, che prevede la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro, solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei cosiddetti rapporti di "parasubordinazione".

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  • 1Avvocato vs cliente: mora scatta da ordinanza di liquidazione del compensoAccesso limitato
    Leonardo Carbone · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2014

  • 2Il cliente non è in mora prima dell'ordinanza di liquidazione del compenso dell'avvocatoAccesso limitato
    Leonardo Carbone · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5605
Data del deposito : 17 aprile 2001

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