Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 2
La deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata con D.M. 24/11/1990 n. 392, contenente determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia civile e penale, integra un regolamento adottato da una autorità non statuale in forza del potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali, non recanti conferimento all'autorità suddetta della facoltà di stabilire speciali conseguenze sanzionatorie per l'inadempimento delle obbligazioni relative alla materia regolamentare; pertanto, la disposizione contenuta nel predetto testo normativo, la quale prevede che, decorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che i relativi importi siano stati contestati nella loro congruità, sugli importi medesimi siano dovuti gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria automatica secondo quanto stabilito dall'art. 429 cod. proc. civ., in deroga alla regola generale in tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, rivelandosi esorbitante dai limiti del considerato potere regolamentare, è illegittima ed insuscettibile di applicazione.
Poiché il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore avendo esso per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro, la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224, comma secondo, cod. civ. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio; essendo applicabile l'art. 429 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 533/1973, che prevede la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro, solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei cosiddetti rapporti di "parasubordinazione".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5605 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI DI EN GIUDICI DI NI &, AR GIUDICI S.a.s. in persona del socio accomandatario CI IO, GIUDICI AN, GIUDICI AR, GIUDICI NATALINA, domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato D'AMBROGIO NUNZIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EN US;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 01700/99 proposto da:
EN US difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. PAPA 21, presso lo studio GAMBERINI MONGENET RODOLFO, condifensore giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LI DI EN GIUDICI DI AN & GUIDICI AR S.a.s., GIUDICI AN, GIUDICI AR, GIUDICI NATALINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3433/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 09/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Giuseppe EN, difensore di se stesso che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso, previa riunione dei ricorsi ex art. 335 cpc., per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso dell'avv.to Giuseppe RE il Presidente del Tribunale di Monza emetteva, in data 19.5.90, decreto ingiuntivo a carico di IO, RI e NA CI nonché della S.a.s. Figli di IC CI di A. ed M. CI in persona dei soci accomandatari IO e RI CI (accomandanti le sorelle NA e AM CI, nonché la madre IU ER) per il pagamento, in via solidale tra loro, della somma di L. 160.183.000 oltre IVA, CAP e spese di liquidazione parcella, a titolo di compensi per prestazioni professionali rese in favore degli ingiunti dal 1981 al 1990 in materia stragiudiziale in relazione a pratica di scioglimento di comunione immobiliare, recesso sociale e vendita di terreni (ex cava CI) da adibire a discarica.
Proponevano opposizione gli ingiunti dolendosi della applicata solidarietà, posto che - ai fini del compenso - erano da tenere distinte le questioni di pertinenza delle persone fisiche rispetto a quelle attinenti la società, le prestazioni esposte in parcella non erano tutte effettive ovvero svolte in misura così intensa e proficua, i valori delle pratiche erano eccessivi e le tariffe erroneamente applicate.
Il Tribunale di Monza, con sentenza 1.12.94 - 13.3.95 rigettava l'opposizione confermando decreto opposto e condannando gli opponenti a corrispondere la rivalutazione monetaria ex D.M. 24.11.90 dalla domanda al saldo previa compensazione parziale del credito vantato dal professionista con il controcredito dei primi in L. 100.840.335. Proposto gravame da IO, RI e NA CI nonché dalla S.a.s. Figli di CI IC la Corte d'appello di Milano, con sentenza 21.10 - 9.12.97, in riforma della impugnata pronunzia, revocava il decreto ingiuntivo, determinando il credito professionale del professionista in L. 81.114.000 oltre IVA e CAP ed interessi legali dal 7.5.90, dichiarava compensato il credito suddetto con la parte corrispondente del controcredito degli appellanti di L. 100.840.337, con gli interessi legali dal 12.10.87 e compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione la S.a.s. Figli di IC CI, nonché IO, RI e NA CI sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l'avv.to RE il quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a due censure. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Ciò posto, con il primo motivo del ricorso principale si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 2043 c.c., omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, omesso esame di fatti e documenti. Rilevano i ricorrenti che la Corte del merito, avendo omesso l'esame sia di tutta la allegata documentazione, sia degli atti processuali, non aveva considerato il fatto che, avendo l'avv.to RE trattenuto illecitamente la somma di oltre L. 100.840.336 ricevuta in deposito fiduciario (con la conseguente realizzazione della previsione di cui all'art. 2043 c.c.) il credito della Figli di IC CI S.a.s. era di valore e quindi andava rivalutato d'ufficio secondo gli indici ISTAT, a parte la circostanza che essi CI avevano chiaramente e ripetutamente richiesto che sulle somme che il professionista aveva trattenuto e che in parte dovevano formare oggetto di compensazione, andava applicata, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria dal 9.5.90 alla restituzione (4 marzo 1997).
Chiedono, pertanto la condanna del legale al pagamento in loro favore, per rivalutazione monetaria, della somma di L. 39.006.399, oltre interessi dal 5.3.97 al saldo.
La doglianza non può essere accolta.
La Corte milanese, premesso che giustamente il primo giudice aveva dichiarato la compensazione "giudiziale" nel liquidare il "quantum" di pertinenza dell'avv.to RE destinato ad estinguersi con quantità corrispondente del controcredito costituito dalla somma portata dal deposito fiduciario a sue mani (L. 100.840.336), ha statuito (in parziale accoglimento delle conclusioni subordinate rassegnate dagli appellanti CI all'udienza di prime cure dell'11.11.1993, rispecificate al punto b4 delle conclusioni dell'atto di appello) che tale somma doveva essere maggiorata degli interessi legali dalla data del versamento (12.10.87) - per la naturale fruttuosità del denaro (non era stato precisato alcunché sulla eventuale natura infruttifera del deposito in questione) con obbligo di restituzione anche degli accessori (art. 1775 c.c.) ed esclusa ogni ulteriore pretesa rivalutativa (nessun maggior danno rispetto a quanto coperto dal saggio legale era stato allegato ai sensi dell'art. 1224 secondo comma c.c.). Ebbene, deducendo che la chiesta rivalutazione era ricollegabile alla circostanza che il RE, trattenendo illecitamente una somma che aveva l'obbligo di riconsegnare (con atteggiamento configurante a suo carico il reato di appropriazione indebita aggravata) aveva loro prodotto un danno permanente concretizzante la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., dipendendo il credito di essi CI da illecito aquiliano, i ricorrenti principali hanno introdotto una questione nuova mai enunciata nelle pregresse fasi di merito e perciò non proponibile in questa sede senza tracimare dai limiti del giudizio di legittimità ove, a parte le questioni rilevabili d'ufficio, non sono consentite censure che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nelle fasi di merito o prospettino comunque questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti in precedenza (Cass. n. 3810/95, n. 4910/98). Con il secondo mezzo deducono i ricorrenti che l'accoglimento della domanda di rivalutazione monetaria, come esposta nel primo motivo, comporta la condanna del RE al pagamento in loro favore delle spese del doppio grado di merito, quantomeno nella misura del 50% e, nell'intero, di quelle del giudizio di cassazione. Osserva in proposito il Collegio che, a parte la non configurabilità in quanto dedotto di un vero e proprio motivo di impugnazione, il rigetto del primo motivo del ricorso principale non consente la valutazione delle istanze in materia di spese giudiziali esplicitate dai ricorrenti.
Passando ad esaminare il ricorso incidentale, con il primo motivo si denunzia violazione ed omessa applicazione di norme di diritto, omessa e contraddittoria valutazione delle prove acquisite e conseguentemente della natura delle prestazioni professionali. Contesta il RE il diniego della Corte milanese della rivalutazione monetaria del credito professionale a lui spettante non sussistendo dubbi, a suo avviso, sulla natura "continuativa e coordinata" dell'attività da lui resa senza interruzioni per quasi un decennio a favore dei CI e della loro società e quindi sulla suscettibilità di automatica rivalutazione monetaria di quel credito, così come espressamente previsto dalle tariffe forensi. La censura non ha pregio.
Correttamente, invero, la Corte del merito, nel riformare la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del professionista alla rivalutazione monetaria, ha richiamato il principio generale (v. tra le tante Cass. n. 7275/91) secondo cui essendo il credito di avvocato o procuratore per gli onorari professionali credito di valuta e non di valore (avendo esso originariamente per oggetto la prestazione di una somma di danaro) la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo invece una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224 secondo comma c.c. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio (nella fattispecie non assolto) neppure potendo trovare applicazione l'art. 429 c.p.c. (come modificato dalla L. n. 533/73) che prevede la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei c.d. rapporti di "parasubordinazione". Nè, secondo l'esatto e condivisibile avviso della Corte territoriale, un conforto alla tesi contraria, in questa sede riproposta dal ricorrente incidentale, può rinvenirsi nella "disposizione comune" di tariffa che richiama la suindicata normativa ai fini della rivalutazione dei crediti professionali non contestati nella congruità, trattandosi, come del pari affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 3690/93 e 5962/96) di disposto illegittimo e suscettibile di disapplicazione siccome esorbitante dal potere regolamentare rimesso al Consiglio nazionale forense (potere non statuale devoluto dalla L.
7.11.1957 n. 1051 e sottoposto al controllo ministeriale a mezzo di approvazione per D.M. delle relative delibere) che non ricomprende la facoltà di stabilire conseguenze sanzionatorie per l'inadempimento delle obbligazioni relative alla materia regolamentata, ma solo di fissare i criteri per la determinazione di onorari, diritti ed indennità spettanti ad avvocati e procuratori.
Con il secondo mezzo si deduce violazione ed omessa applicazione delle tariffe forensi stragiudiziali - artt. 4, 9 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione.
Osserva il ricorrente che la somma complessiva di L. 144.000.000 per gli onorari, confermata dall'Ordine competente e dal primo giudice, avrebbe potuto esser ritenuta equa anche dal giudice d'appello non essendo in alcun modo accettabile la generica riduzione di circa il 60% rispetto al massimo previsto dalla tariffa, operata dall'impugnata sentenza senza alcuna logica e condivisibile motivazione.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Nel valutare la "commisurazione monetaria" - secondo le voci di tariffa applicabile (D.M. 31.10.1985) - dell'attività stragiudiziale svolta dall'avv.to RE, onde verificare la giustezza del suo vantato credito professionale, ha osservato la Corte milanese:
- In ordine alla prima voce (esame e studio della pratica:
lettera C), considerata la varietà delle posizioni trattate in più occasioni e l'importanza degli interessi economici in gioco, superanti di gran lunga il miliardo (anzi avvicinantesi a cifra doppia) e tenuto conto che la tariffa dell'epoca consentiva - per le pratiche di particolare difficoltà e spessore economico quali erano indubbiamente quelle oggetto di causa - non solo il raddoppio del massimo dell'onorario (art. 4) ma anche la "forfettizzazione" del compenso fino ad un massimo del 3% del valore dell'affare superiore al miliardo (art. 9 e disposto finale della tabella), appariva corretto riconoscere un compenso di L. 30.000.000, adeguato all'opera, ma anche agli scarsi risultati da essa ottenuti dai clienti.
- Con riguardo alla seconda voce (conferenze di trattazione:
lettera D) comprendente il conteggio di 390 ore (l'entità delle prestazioni era stata confermata in istruttoria e comunque durata dell'incarico e modalità del suo espletamento la rendevano verosimile), atteso che il costo delle sessioni anche telefoniche in studio era valutabile all'epoca tra le 15.000 e le 32.000 lire mentre - fuori studio o collegialmente - tra le 19.000 e le 50.000 lire (il valore della controversia doveva ritenersi irrilevante su tali prestazioni), applicata una media dell'ordine di L. 30.000, poteva essere riconosciuto un compenso non superiore a L. 12.000.000, a tanto dovendo essere ridotto il maggior importo parcellato (su base incongrua di L. 100.000/h).
- Per la terza voce (redazione contratti, stipula convenzione con Comune di Meda ed assistenza, scrittura transattiva ed altro:
lettere F e G), considerati i valori dei rispettivi contratti e scritture, il "compendio" negoziale vero e proprio poteva, nel suo complesso, stimarsi in numerario non discostantesi da quello individuato per lo studio ed esame delle relative pratiche, tal che, - posto che la percentuale massima per la "redazione" ammontava secondo tariffa al 3% (e l'assistenza al 2% in parcella riferita alla sola convenzione con il Comune che sembrava - peraltro - fosse stata preponderante sulla collaborazione prestata alla materiale stesura dell'atto) poteva equamente riconoscersi per la voce in questione - alla luce dei criteri indicati alla lettera 4 della tariffa - un importo corrispondente (L. 30.000.000) a quello liquidato per la prima voce (lettera C) con conseguente riduzione del maggior parcellato (L. 65.000.000) anche per questo titolo. Ebbene, a fronte della suesposta congrua ed incensurabile in questa sede (in quanto immune da vizi logici o giuridici) motivazione del giudice del gravame di merito in ordine alla riduzione dallo stesso operata rispetto all'importo liquidato dal Tribunale in conformità al "maggior parcellato" esposto dal professionista con riguardo alle voci in contestazione, (riduzione effettuata peraltro "nel rispetto del 3% del valore medio della vertenza" come riconosciuto dallo stesso ricorrente incidentale), perdono consistenza le doglianze di "contraddittorietà e genericità" delle ragioni svolte nella gravata sentenza "rispetto alle incontrovertibili prove documentali e testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado", enunciate dal RE, esse sì, in maniera del tutto generica, sul presupposto di una "inaccettabile" riduzione di circa il 60% rispetto al massimo previsto dalla tariffa. Alla stregua delle svolte argomentazioni vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale, mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2001