Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
L'obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare oltre che degli elementi posti a base della richiesta, anche di tutti gli elementi favorevoli all'imputato, ha riguardo a quegli elementi che hanno un'oggettiva natura favorevole e non fa riferimento a quegli elementi che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2010, n. 27379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27379 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 22/04/2010
Dott. IACOPINO Silvana G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 656
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 46967/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI TO BE ALEX, N. IL 09/04/1977;
avverso l'ordinanza n. 1618/2009 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 06/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Delehaye E., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il dif. avv. BATTISTA D. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
In data 6/7/2009 il Tribunale di Torino, rigettando l'istanza di riesame presentata dal difensore di Di TO BE LE, ha confermato l'ordinanza del 25/6/2009 con la quale il GIP aveva applicato al detto indagato la custodia cautelare in carcere in ordine a due violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Di TO deducendo violazione dell'art. 291 c.p.p., comma 1 e dell'art. 292 c.p.p., comma 2 ter per avere il Pubblico Ministero, nel richiedere la misura cautelare, omesso di depositare al GIP tutti gli elementi a favore dell'imputato, impedendo la valutazione di cui all'art. 358 c.p.p. prima al GIP e poi al Tribunale del riesame e perché questo,
pur investito dell'eccezione, aveva ritenuto non fondata la questione con interpretazione non conforme al dettato normativo e, comunque, carente sul piano motivazionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo il ricorrente, il GIP, richiesto della misura coercitiva, non aveva avuto a disposizione tutti gli atti di indagine ma, oltre ai decreti ed alle relative richieste di autorizzazione delle intercettazioni, una sola annotazione riepilogativa del 9 giugno 2009. Non erano state, quindi, trasmesse tutte le annotazioni di Polizia Giudiziaria sottese alle richieste volte ad ottenere i decreti autorizzativi. Il GIP, pertanto, non avendo contezza se non indiretta di elementi di prova potenzialmente a favore dell'indagato, non aveva potuto effettuare alcuna valutazione, secondo il disposto dell'art. 292 c.p.p., comma 2 ter con riferimento all'art. 358 c.p.p.. La doglianza è priva di pregio. Ed invero, lo stesso ricorrente ha ricordato che il PM non ha l'obbligo di trasmettere tutti gli atti di indagine compiuti nella loro integralità in quanto può selezionare discrezionalmente il materiale indiziario raccolto. Così essendo, il Tribunale del riesame ha correttamente obiettato ai rilievi difensivi che l'obbligo dell'autorità procedente di trasmettere tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini va inteso considerando che gli elementi a favore sono quelli che hanno un'oggettiva natura favorevole (Sez. 1, 16/3/1998, Hammani;
Sez. 4, 10/6/1997 Orges;
Sez. 6, 2/12/1997, Notarianni) ed il carattere di oggettività
si riferisce non agli elementi di fatto ma alla necessità che si tratti di elementi non costituiti da mere allegazioni difensive o da argomentazioni logiche tratte da elementi acquisiti al procedimento. Il carattere di oggettività esclude l'obbligo di trasmissione anche per quegli elementi che possano, a seguito di argomentazioni o di ricostruzioni logiche, apparire favorevoli alla persona sottoposta alla misura (Sez. 4, Sent. 31402 /2005 Cc, Oreste, pag. 4). Una tale situazione si è verificata nel caso in esame. Nel ricorso (pag. 3) si parla di ripetute conversazioni tra il Di TO e IR US non riportate nell'annotazione riassuntiva, che dimostrano come il primo sia restio a rispondere alle richieste dello zio. Si fa riferimento ad altra telefonatala cui emerge come i fratelli IR si lamentano della scarsa disponibilità dei nipoti, nonché ad ulteriore telefonata cui IR US rimprovera il nipote BE di non avere ancora fatto una telefonata e che da 15 giorni attende una risposta.
Si tratta, come si vede, di intercettazioni che contengono elementi che, allo stato, non hanno un'oggettiva natura favorevole ma che avrebbero aspetti favorevoli all'indagato sulla base dell'allegazione difensiva.
Ai rilievi formulati dal ricorrente, peraltro, si oppone il complessivo grave quadro indiziario, rappresentato dalle significative conversazioni menzionate nel provvedimento impugnato, che è stato valutato dal GIP ed apprezzato dal Tribunale del riesame, da cui, allo stato, emerge il coinvolgimento dell'indagato nella vicenda processuale di cui trattasi.
Al rigetto del gravame consegue la condanna del Di TO al pagamento delle spese processuali Copia del provvedimento va trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, comma 1 ter come modificato dalla L. n. 332 del 1995, art. 23.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010