Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2014, n. 21822
CASS
Sentenza 26 febbraio 2014

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In tema di riesame, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi del comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen., i brogliacci relativi alla conversazioni intercettate e i tabulati telefonici, quando il G.i.p., ai fini dell'applicazione della misura, abbia avuto la disponibilità delle sole informative di Polizia giudiziaria nelle quali si fa riferimento a tali atti e queste siano state tempestivamente inviate al tribunale della libertà.

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  • 1Tabulati telefonici: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2014, n. 21822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21822
Data del deposito : 26 febbraio 2014

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