Sentenza 26 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di riesame, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi del comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen., i brogliacci relativi alla conversazioni intercettate e i tabulati telefonici, quando il G.i.p., ai fini dell'applicazione della misura, abbia avuto la disponibilità delle sole informative di Polizia giudiziaria nelle quali si fa riferimento a tali atti e queste siano state tempestivamente inviate al tribunale della libertà.
Commentario • 1
- 1. Tabulati telefonici: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2014, n. 21822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21822 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 26/02/2014
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO A. - rel. Consigliere - N. 450
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 047878/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Vecchio Alessandro, quale difensore di CI AS AN (n. il 24.06.1982);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, in data 10.10.2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Massimo Galli, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza del 21.09.2013, il G.I.P. del Tribunale di Catania emise la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di CI AS AN, indagato per il reato di estorsione. Avverso il provvedimento di cui sopra l'indagato propose istanza di riesame ma il Tribunale di Catania, con ordinanza del 10.10.2013, la respinse.
Ricorre per cassazione l'indagato eccependo la perdita di efficacia della misura per non aver il P.M. trasmesso la trascrizione delle intercettazioni sul contenuto delle quali si fonda l'ordinanza impugnata. Il difensore del ricorrente rileva la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che si fondano sulle dichiarazioni della P.O. che in più punti risultano inattendibili. La difesa dell'imputato evidenzia gli stessi vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Il difensore del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza relativa alla mancata dichiarazione di perdita di efficacia della misura per omessa trasmissione di atti sulla quale si fonda la misura cautelare è manifestamente infondata per l'assoluta genericità della stessa doglianza. Invero, il ricorrente non tiene conto del fatto che il Tribunale alle pagine 1 e 2 della sua ordinanza ben evidenzia che il P.M. non ha mai inviato al G.I.P. i brogliacci relativi alle intercettazioni e i tabulati telefonici, perché gli stessi non erano nella sua disponibilità, avendo la P.G. riservato il loro invio al P.M.; invio che è avvenuto dopo l'emissione della misura. Quindi il G.I.P. ha fondato l'emissione della misura sulla base di quanto contenuto nelle informative di P.G.; e tali informative sono state regolarmente inviate al Tribunale. Dunque il P.M. ha adempiuto al suo obbligo di inviare al Tribunale gli atti sui quali si fonda la misura custodiale. In proposito questa Suprema Corte in un caso analogo avendo rilevato che dalla lettura dell'ordinanza custodiale emergeva con chiarezza che il contenuto delle videoriprese il G.I.P. lo aveva desunto dalle annotazioni di servizio della P.G. ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - che in tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5 la circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, il verbale di arresto in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura (nella fattispecie questa Corte ha rilevato che, peraltro in assenza di qualunque dubbio circa l'omessa trasmissione di elementi favorevoli all'indagato, il GIP non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l'emissione della misura i verbali di arresto, regolarmente trasmessi al Tribunale del riesame;
Sez. 6, Sentenza n. 39923 del 12/06/2008 Cc. - dep. 24/10/2008 - Rv. 241874). Ancora si è affermato che in tema di riesame, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5, i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, quando gli esiti delle stesse siano contenuti nell'annotazione di polizia giudiziaria (Sez. 1, Sentenza n. 34651 del 27/05/2013 Cc. - dep. 09/08/2013 - Rv. 257440). Infine, in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai fini della emissione di una misura cautelare, la mancata allegazione, in sede di richiesta della misura, dei verbali delle operazioni, così come della trascrizione del contenuto dei colloqui, non determina la inutilizzabilità di tale fonte indiziaria, prevista esclusivamente nel caso di intercettazione eseguita fuori dei casi consentiti o in violazione delle disposizioni previste dall'art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (Sez. 5, Sentenza n. 36439 del 21/05/2004 Cc. - dep. 15/09/2004- Rv. 230074).
Inoltre si deve rilevare che il Tribunale ha correttamente evidenziato che il G.I.P. ha posto a fondamento della misura cautelare soprattutto le dichiarazioni della P.O., il servizio di controllo della P.G. del 19.09.2013 e il sequestro di danaro che portava all'arresto in flagranza dell'indagato; anche di ciò il ricorrente non ha tenuto conto.
Il resto di ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché
le doglianze (sono le stesse affrontate dal Tribunale) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti il Tribunale - dopo aver richiamato il provvedimento genetico ed effettuato un'accurata analisi delle fonti di prova - ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato per i reati di cui sopra (quelli già sopra sottolineati e le considerazioni su quanto dichiarato dall'indagato e quanto riferito dalla P.O. sul fatto e quanto accertato dalla P.G.; si vedano le pagine da 2 a 4 dell'impugnata ordinanza).
Inoltre il Tribunale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume la sussistenza delle esigenze cautelari. Si deve, infatti, osservare che il Tribunale del riesame ha esattamente valutato, per quanto riguarda il pericolo di cui all'art. 274 c.p.p., lett. C, sia l'oggettiva gravità e modalità di esecuzione dei fatti, sia la personalità dell'indagato che, seppur incensurato, appare portatore di una pericolosità sociale elevata (a pagina 4 dell'impugnato provvedimento si evidenzia che l'imputato si è recato all'appuntamento notturno con la P.O. armato di coltello). Si deve ricordare a tal proposito che ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 2, Sentenza n. 4820 del 23/10/2012 Cc. - dep. 30/01/2013 - Rv. 255679).
È opportuno, infine, richiamare il principio giuridico, più volte ribadito da questa Corte e condiviso dal Collegio, che in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, bensì devono essere valutate - come congruamente è stato operato nel caso di specie - situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato. (Sez. 4, Sentenza n. 34271 del 03/07/2007 Cc. - dep. 10/09/2007 - Rv. 237240).
Infine, in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (si veda, sul punto, la motivazione a pagina 3 dell'impugnata ordinanza;
Sez. 1, Sentenza n. 45011 del 26/09/2003 Cc. -dep. 21/11/2003 - Rv. 227304; Sez. 6, Sentenza n. 17313 del 20/04/2011 Cc. - dep. 05/05/2011 - Rv. 250060).
A fronte di tutto quanto sopra esposto, come si è già detto, il ricorrente contrappone, quindi, solo generiche contestazioni. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 -rv 230634).
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014