Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/06/1998, n. 8485
CASS
Sentenza 24 giugno 1998

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con il relatore Dott. Giovanni Canzio. Le parti coinvolte nel procedimento sono il procuratore della Repubblica e un imputato, accusato di violazioni del codice della navigazione. Il procuratore ha richiesto l'annullamento della sentenza di assoluzione del pretore di Venezia, sostenendo che l'imputato avesse condotto un natante senza i titoli abilitativi necessari per il servizio pubblico non di linea, e che la mancanza di tali requisiti fosse rilevante per la sicurezza della navigazione. L'imputato, invece, si è difeso affermando di possedere i titoli richiesti e che le violazioni contestate riguardassero aspetti amministrativi piuttosto che penali.

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la sentenza impugnata per le violazioni dell'art. 1231 cod. nav. per intervenuta prescrizione, ma ha rigettato le altre richieste del procuratore. Il giudice ha argomentato che la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa regionale e comunale non integrava automaticamente la contravvenzione di cui all'art. 1231, poiché tali requisiti non attengono esclusivamente alla sicurezza della navigazione, ma anche a questioni ecologiche e amministrative. La Corte ha quindi confermato la necessità di una lettura sistematica delle norme, evidenziando che la sicurezza della navigazione deve essere garantita, ma che le violazioni amministrative non sempre configurano reati penali.

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Massime1

Per l'esercizio del servizio di cd. "taxi acqueo" nella regione Veneto - per tale intendendosi il servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone su vie d'acqua interne, fluviali, lacuali e lagunari, effettuato con natanti a motore con portata non superiore alle venti persone a scopo di lucro - non è sufficiente il mero titolo professionale di conduttore di motoscafi, ma occorre il possesso di una specifica autorizzazione con apposita annotazione sul documento di abilitazione e la conseguente assunzione della qualifica di "autorizzato". Ne consegue che la condotta di comando del natante senza la prescritta abilitazione, siccome attinente alla materia della sicurezza della navigazione, configura il reato di cui all'art. 1231 cod. nav. (Fattispecie relativa ad espletamento del servizio di taxi acqueo nella laguna di Venezia, per il quale, in ottemperanza alla legge regionale n. 63 del 1993, il Comune della città lagunare, con delibera 23 dicembre 1994 n. 239, ha dettato apposito regolamento che prevede il rilascio di licenza comunale per tale servizio. In relazione a tale delibera, la S.C. ha ritenuto che essa integra l'art. 1231 cod. nav. in modo sufficientemente preciso e tale da soddisfare il principio di legalità di cui all'art. 25, comma secondo, Cost. e che la mancanza della prescritta licenza comunale non può configurarsi come ulteriore fattispecie criminosa, sanzionata dall'art. 1216 cod. nav., di navigazione senza il previo rilascio dei "documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità" del natante adibito al servizio di taxi acqueo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/06/1998, n. 8485
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8485
    Data del deposito : 24 giugno 1998

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