Articolo 1117 del Codice della navigazione
Articolo 1116Articolo 1118
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21 aprile 1942
Art. 1117.
(Usurpazione del comando di nave o di aeromobile).

Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Fuori del caso previsto nell'articolo 1220, se il fatto e' commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile, la pena e' da sei mesi a due anni.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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