Articolo 58 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 57Articolo 59
Versione
6 maggio 1952
>
Versione
15 settembre 1954
Art. 58.
(Delimitazione)


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 LUGLIO 1954, N. 747)) ((Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all'articolo 32 del Codice l'invito a intervenire alle operazioni stesse e a produrre i loro titoli))
La commissione delimitatrice e' presieduta dal capo dei compartimento o da un suo delegato e di essa fanno parte un rappresentante della intendenza di finanza ed uno dell'ufficio del genio civile.
La commissione procede alla data stabilita alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato.
((Dell'avvenuta delimitazione e' redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale e' firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al Ministro per la marina mercantile dall'art. 32 del Codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza))
Lo spese sono sostenute per meta' dallo Stato e per l'altra meta' dai privati interessati. I privati devono effettuare un deposito presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita. Il deposito e' liquidato secondo le norme dell'articolo 11.
Entrata in vigore il 15 settembre 1954
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente