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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 01/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4172/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c. da e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile a RA (ora ) il 18/10/1986 Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Le parti hanno contratto matrimonio civile a RA (ora ) Parte_3
il 18/10/1986, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...], Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, nata a [...] il Per_2
04/10/1994 maggiorenne ed economicamente indipendente, nato a [...] Per_3
(PU) il 07/01/2002, maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Le parti hanno dichiarato di fare totale acquiescenza, ai sensi dell'articolo 329 c.p.c, della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
ata il 15/12/1964 a FANO (PU) Parte_1
E
nato il [...] a [...] Parte_2 Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Le parti hanno dichiarato di fare totale acquiescenza, ai sensi dell'articolo 329 c.p.c, della presente sentenza.
Spese compensate.
Deciso in data 30/03/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c. da e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile a RA (ora ) il 18/10/1986 Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Le parti hanno contratto matrimonio civile a RA (ora ) Parte_3
il 18/10/1986, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...], Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, nata a [...] il Per_2
04/10/1994 maggiorenne ed economicamente indipendente, nato a [...] Per_3
(PU) il 07/01/2002, maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Le parti hanno dichiarato di fare totale acquiescenza, ai sensi dell'articolo 329 c.p.c, della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
ata il 15/12/1964 a FANO (PU) Parte_1
E
nato il [...] a [...] Parte_2 Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Le parti hanno dichiarato di fare totale acquiescenza, ai sensi dell'articolo 329 c.p.c, della presente sentenza.
Spese compensate.
Deciso in data 30/03/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni