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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 23/02/2026, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2773/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
FILIPPI PAOLA, OR
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9762/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01090461 71 REC.CREDITO.IMP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – DP 3 ROMA, in persona del Direttore pro tempore, sede in Via Canton 20, Roma e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede in Via G. Grezar
14, Roma.
Diretto a ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2023 01090461 71/000 (notificata il 4 maggio 2023), relativa al recupero del credito d'imposta ricerca e sviluppo per l'annualità 2018 e atti collegati.
Il 4 maggio 2023 è stata notificata la cartella impugnata alla società ricorrente;
L'11 maggio 2023 la contribuente ha presentato istanza di autotutela.
Il 30 giugno 2023, non avendo ricevuto risposta, la società ha presentato ricorso.
Il 28 settembre 2023 l'Agenzia ha disposto lo sgravio e annullato la cartella.
In pari data si è costituita chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1
D.Lgs. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento della cartella oggetto del ricorso determina la cessazione della materia del contendere e dunque l' estinzione del giudizio.
L'avvenuto annullamanto in sede di autotutela, in data 28 settembre 2023, successivo di poco ai termini per proporre ricsorso giustifica la declaratoria di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di lite compensate.
Così deciso il 5.02.2026
La giudice relatrice
AO PI
La Presidente Donatella Ferranti
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
FILIPPI PAOLA, OR
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9762/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01090461 71 REC.CREDITO.IMP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – DP 3 ROMA, in persona del Direttore pro tempore, sede in Via Canton 20, Roma e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede in Via G. Grezar
14, Roma.
Diretto a ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2023 01090461 71/000 (notificata il 4 maggio 2023), relativa al recupero del credito d'imposta ricerca e sviluppo per l'annualità 2018 e atti collegati.
Il 4 maggio 2023 è stata notificata la cartella impugnata alla società ricorrente;
L'11 maggio 2023 la contribuente ha presentato istanza di autotutela.
Il 30 giugno 2023, non avendo ricevuto risposta, la società ha presentato ricorso.
Il 28 settembre 2023 l'Agenzia ha disposto lo sgravio e annullato la cartella.
In pari data si è costituita chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1
D.Lgs. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento della cartella oggetto del ricorso determina la cessazione della materia del contendere e dunque l' estinzione del giudizio.
L'avvenuto annullamanto in sede di autotutela, in data 28 settembre 2023, successivo di poco ai termini per proporre ricsorso giustifica la declaratoria di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di lite compensate.
Così deciso il 5.02.2026
La giudice relatrice
AO PI
La Presidente Donatella Ferranti