TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 2053
TAR
Ordinanza presidenziale 19 febbraio 2024
>
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità per carenza di potere e violazione dell'art. 186, commi 2, 5 e 6 d.lgs. n. 36/2023

    Il Collegio ritiene che l'art. 186, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 conferisca all'AN il potere di specificare un modus applicativo dei criteri legali, fornendo uno strumento per garantire omogeneità e facilitare la negoziazione, senza annullare l'autonomia delle parti. I criteri introdotti dall'AN sono coerenti con quelli previsti dalla legge e non comprimono irragionevolmente l'autonomia negoziale.

  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di proporzionalità e irragionevolezza dei criteri introdotti dall'AN

    I criteri introdotti dall'AN sono formulati con la locuzione 'fino a', indicando limiti massimi e non obblighi rigidi, preservando l'autonomia negoziale delle parti. Le parti possono valorizzare i criteri anche a 'zero' se giustificato. La maggiore percentuale di aumento per lavori e servizi è giustificata dalla standardizzazione delle prestazioni e dalla facilità di reperimento sul mercato.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della nota ministeriale

    Poiché la delibera AN è ritenuta legittima, anche le note ministeriali che ne fanno applicazione sono considerate infondate nelle censure di illegittimità derivata.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della nota ministeriale

    Poiché la delibera AN è ritenuta legittima, anche le note ministeriali che ne fanno applicazione sono considerate infondate nelle censure di illegittimità derivata.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della nota ministeriale

    Poiché la delibera AN è ritenuta legittima, anche le note ministeriali che ne fanno applicazione sono considerate infondate nelle censure di illegittimità derivata.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata delle note AN

    Poiché la delibera AN è ritenuta legittima, anche le note AN che ne fanno applicazione sono considerate infondate nelle censure di illegittimità derivata.

  • Rigettato
    Estensione del thema decidendum

    Il Collegio rileva che la ricorrente ha espressamente dichiarato che la questione relativa all'applicabilità dell'obbligo di esternalizzazione ex art. 186 d.lgs. n. 36/2023, in relazione al profilo di affidamento non conforme al diritto UE, esula dal thema decidendum del presente giudizio. Pertanto, la domanda di accertamento è interpretata e decisa alla luce di tale limitazione.

  • Rigettato
    Carenza di potere dell'AN nella determinazione della quota di esternalizzazione

    Il Collegio ritiene che l'AN, ai sensi dell'art. 186, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, abbia il potere di definire le modalità di calcolo delle quote, il che include la specificazione di un modus applicativo dei criteri legali per garantire omogeneità e facilitare la negoziazione, senza annullare l'autonomia delle parti.

  • Rigettato
    Compressione dell'autonomia negoziale

    I criteri introdotti dall'AN sono flessibili e lasciano un ampio margine decisionale alle parti. La possibilità di valorizzare i criteri a zero e la formulazione 'fino a' confermano che non vi è una compressione intollerabile dell'autonomia negoziale.

  • Rigettato
    Macroscopico difetto di proporzionalità e irragionevolezza dei criteri

    I criteri non sono rigidi e consentono alle parti di negoziare la quota entro la forbice del 50-60%. La possibilità di valorizzare i criteri a zero e la formulazione 'fino a' dimostrano la flessibilità. L'applicazione dei criteri non conduce necessariamente alla quota massima del 60%.

  • Rigettato
    Erronea individuazione dell'ambito di applicazione dell'art. 186 d.lgs. 36/2023

    La delibera è espressione del potere dell'AN ai sensi dell'art. 186, comma 5, e del potere generale di cui all'art. 222 d.lgs. n. 36/2023 di promuovere l'omogeneità procedurale e le migliori pratiche.

  • Rigettato
    Contrasto tra par. 8 della delibera e art. 186, comma 6 d.lgs. 36/2023

    Il comma 6 non osta a una lettura unitaria dell'art. 186. Le modalità applicative dei criteri fornite dall'AN sono utilizzabili dai concessionari autostradali in modo compatibile con il comma 6. La legge n. 193/2024 ha confermato la correttezza di tale interpretazione.

  • Rigettato
    Illegittimità del par. 2.1. della delibera relativo alla base di calcolo

    Escludere dalla base di calcolo le prestazioni eseguite direttamente dal concessionario porterebbe all'insussistenza dell'obbligo di esternalizzazione, in contraddizione con la finalità di recupero di concorrenzialità.

  • Rigettato
    Critiche ai criteri di cui al par. 3 della delibera (valore concessione)

    Le previsioni del par. 3.2. non sono irragionevoli, partendo dalla prospettiva che l'incremento della quota è giustificato dall'aumento dell'importo della concessione sottratto al mercato. Il valore soglia dell'aumento massimo non è sproporzionato. Le critiche generiche sono infondate, data la possibilità di valorizzare il criterio a zero.

  • Rigettato
    Critiche ai criteri di cui al par. 3 della delibera (oggetto concessione)

    Le previsioni del par. 3.4. contengono soglie massime di valorizzazione a tutela dei concessionari. Non è irragionevole la scelta di parametri differenziati. La maggiore percentuale per lavori e servizi è giustificata dalla standardizzazione e facilità di reperimento sul mercato.

  • Rigettato
    Critiche ai criteri di cui al par. 3 della delibera (durata residua e epoca assegnazione)

    I criteri di cui ai par. 3.5. e 3.6. sono coerenti con la lettera dell'art. 186, comma 2, d.lgs. n. 36/2023.

  • Rigettato
    Critiche ai criteri di cui al par. 3 della delibera (dimensioni economiche concessionario)

    La previsione del par. 3.7. garantisce, tramite la formula 'fino a', la possibilità di apprezzare in maniera diversa le 'dimensioni economiche e caratteri dell'impresa'.

  • Rigettato
    Critiche alla previsione di cui al par. 3.9. della delibera

    La contestazione è inammissibile e infondata in quanto si tratta di una disposizione di favore, espressione di principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 2053
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2053
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo