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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2683 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
rappresentata difesa dagli avvocati Elisabetta MAGNABOSCO e Parte_1
Giulio VANIN
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Controparte_1
CONTALDO
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti conformi conclusioni:
a)la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre;
Per_1
b)il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
il sabato pomeriggio settimanalmente dalle 17.00 alle 20.00 e due domeniche alternate al mese dalle 10.00 alle 19.00; mezza giornata a Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì
dell'Angelo, 25 Aprile, compleanni della minore;
c)la casa coniugale, sita in Romano d'Ezzelino via Vicolo G. Verdi 1/D, viene assegnata a Parte_1
d)il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la somma di euro 500 (euro 250 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base gli indici ISTAT, da versare a Pt_1
il giorno 11 di ogni mese e sosterrà al 50% le spese straordinarie ai medesimi
[...]
relative come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
e)a decorrere dal mese ottobre 2026, cesserà l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne;
Per_2
f)assegno unico come per legge;
le spese relative ai figli saranno detratte fiscalmente dal genitore che le ha sostenute;
g)spese compensate.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 20.6.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con Solagna il 7.6.1997; che dall'unione erano nati i Controparte_2
figli ed che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che con sentenza Per_2 Per_1
n. 1506/2020 (parzialmente modificata in appello) il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 15.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a
[...]
condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 30.1.2024, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1506/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
3 protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei due figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare a Parte_1
collocataria della figlia minore Per_1
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Solagna il 7.6.1997 alle condizioni riportate in Controparte_1
epigrafe;
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a
4 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4 , parte II, serie A, anno 1997;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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