Rigetto
Sentenza 5 agosto 2025
Parere interlocutorio 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/08/2025, n. 6929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6929 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06929/2025REG.PROV.COLL.
N. 00391/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2024, proposto da
AN MI NC di AT CA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Mangia, Raffaello Ricci, Maurizio Carmelo Sprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Colombo, Giovanni Crisostomo Sciacca, Roberto Ragozzino, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, con domicilio eletto presso lo studio Tiziana Sgobbo in Roma, corso Trieste, n. 61;
Comune di Milano, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1471 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e della Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Maurizio Santise;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnativa del provvedimento n. 9069 del 3 ottobre 2016, con cui la Città Metropolitana di Milano ha rinnovato l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla AN MI NC per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, subordinandola all’ottemperanza di alcune prescrizioni previste nell’Allegato Tecnico D, nonché dell’atto dirigenziale dell’Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale (ATO) prot. 680, n. 194 del 2017, con cui la società veniva diffidata a ottemperare a dette prescrizioni.
2. La AN MI NC di AT CA & C è attiva nel settore della lucidatura di marmi e pietre con sede nel Comune di Milano.
3. In data 10.6.2014 la Società Metropolitana Milanese S.p.a. (oggi MM S.p.a.) ha effettuato alcuni prelievi di reflui scaricati dall’impresa suddetta nella rete fognaria pubblica. Il successivo 22.10.2014 la citata società ha effettuato un ulteriore prelievo sui reflui della odierna appellante.
Nelle more delle analisi del suddetto campione, la ricorrente ha commissionato alla società Ecochimica S.r.l. l’effettuazione di analisi sui campioni di reflui prodotti in data 6.11.2014, dalle quali è risultata la regolarità di tutti i valori previsti dalla normativa ambientale.
Diversamente, invece, dai campioni prelevati dalla soc. Metropolitana Milanese è risultato l’avvenuto superamento dei limiti di accettabilità della pubblica fognatura sicché l’Ufficio d’Ambito della Città di Milano in data 9.12.2014 ha diffidato la ricorrente dal proseguire gli scarichi in fognatura dei reflui industriali e, con successiva ordinanza ingiunzione notificata alla ricorrente il 21.6.2016, ha irrogato la sanzione pecuniaria di 6.000 euro.
4. La società appellante presentava, in data 21 gennaio 2016, un’istanza di rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali al SUAP di Milano, che veniva assentita con il provvedimento n. 9069 del 3 ottobre 2016, il quale, tuttavia, poneva delle prescrizioni da eseguire entro 90 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione stessa, elencate nell’Allegato tecnico all’autorizzazione denominato D “scarichi in pubblica fognatura”. Stante la mancata ottemperanza delle predette prescrizioni previste dall’A.U.A. entro il termine prestabilito, l’ATO comunicava, in data 13 marzo 2017, alla ricorrente il relativo “verbale di accertamento di trasgressione” P.G. 5959.
5. La AN MI NC ha, quindi, impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la predetta Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, nella sola parte in cui subordina l’autorizzazione allo scarico “alle condizioni e prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico prot. ATO n. 13386”; con relativi motivi aggiunti la ricorrente ha, inoltre, impugnato il conseguente atto dirigenziale dell’ATO prot. 680, n. 194 del 2017 di diffida a ottemperare alle prescrizioni contenute nell’A.U.A.
6. Tali impugnazioni, a seguito di opposizione ex art.10 del d.P.R. n. 1199/1971, sono state trasposte innanzi al T.a.r. per la Lombardia che, con sentenza n. n. 1471 del 2023, le ha respinte.
7. L’odierna appellante ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Error in iudicando. Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Mancato esame dell’eccezione formulata dalla società appellante. Violazione della D.d.g. Regione Lombardia 796/2011. Violazione della convenzione stipulata tra ATO e MM SpA. Insussistenza dei presupposti legittimanti le “prescrizioni”. Illegittimità della A.U.A. nella parte in cui detta “prescrizioni” .
L’appellante contesta il rigetto, da parte del T.a.r., del primo motivo di ricorso relativo all’asserito difetto di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato nell’effettuare controlli sugli scarichi industriali, evidenziando come il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto legittima la delega a Metropolitana Milanese S.p.A. per l’esecuzione di controlli finalizzati all’istruttoria del rinnovo dell’AUA, trascurando sia il rilievo che tali controlli erano stati effettuati in assenza di autorizzazione e al di fuori del programma annuale predisposto dall’ATO, sia l’eccezione formulata dall’appellante sulla violazione della D.d.g. Regione Lombardia n. 796/2011, la quale richiede che tali verifiche siano eseguite esclusivamente nell’ambito di un piano approvato e con specifica individuazione delle imprese da controllare, come riconosciuto anche da una sentenza del Tribunale di Milano e dalla stessa ATO che ha poi annullato in autotutela l’ordinanza di ingiunzione emessa contro la società.
II. Error in iudicando. Omesso esame di profili dirimenti della controversia. Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, sotto diverso profilo. Eccesso di potere. Grave irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti .
Il T.a.r. sarebbe poi incorso in errore laddove ha omesso di pronunciarsi in merito all’illegittimità delle prescrizioni contenute nell’Allegato tecnico D dell’AUA impugnata, che si fonderebbero esclusivamente su analisi datate e illegittimamente effettuate da Metropolitana Milanese S.p.A. nel 2014, quasi tre anni prima dell’adozione del provvedimento, senza alcun aggiornamento istruttorio idoneo a rappresentare la situazione reale al momento del rilascio dell’autorizzazione. Il T.a.r. avrebbe, inoltre, omesso di vagliare la dedotta violazione dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e il mancato esame delle analisi prodotte dalla stessa appellante, le quali accertavano il rispetto dei limiti di legge e smentivano i risultati dei controlli contestati.
L’Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e la Città Metropolitana di Milano si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
8. Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato.
In relazione al primo motivo di appello, il T.a.r. ha evidenziato che “se è esclusa la possibilità di delegare al Gestore i controlli prodromici dell’irrogazione di sanzioni pecuniarie, è invece possibile la delega dei controlli finalizzati a compiere l’istruttoria per il rinnovo dell’AUA, come avvenuto nel caso di specie, o per diffidare il soggetto autorizzato a rispettare le prescrizioni impartite con l’AUA medesima”.
Parte appellante ha contestato la sentenza del T.a.r. perché, comunque, ai sensi della D.d.g. Regione Lombardia del 1° febbraio 2011 n. 796, l’ATO può stipulare una convenzione con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (MM SpA) per l’effettuazione di controlli di natura tecnica sugli scarichi industriali nella pubblica fognatura; tali controlli devono, però, essere effettuati sulla base di un “programma annuale di controllo degli scarichi”, redatto dall’ATO, nel quale sono individuate le imprese da sottoporre al controllo stesso. In particolare, nell’art. 5 della convenzione all’epoca vigente tra l’ATO della Città di Milano e Metropolitana Milanese S.p.a., era previsto che “ L’ufficio d’Ambito fornisce a Metropolitana Milanese Spa l’elenco delle imprese autorizzate da controllare affinchè vengano assoggettate, sulla base del Programma dei Controlli, ad accertamenti tecnici che evidenzino, attraverso appositi verbali di campionamento, i superamenti e tutte le altre violazioni per le quali è prevista sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’Art. 133, commi 1,3,8 e 9 D.lgs 152/2006 ”.
Il controllo in questione, invece, è stato effettuato dal Gestore del servizio idrico senza rispettare il predetto programma annuale, perché l’odierna appellante non vi rientrava.
10. La circostanza che il controllo sia stato effettuato dal Gestore al di fuori del programma annuale, a parer del Collegio, non comporta di per sé l’illegittimità del controllo medesimo, in quanto l’art.
128 d.lgs. n. 152 del 2006 (comma 1) prevede che l’autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli e, fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura, il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.
La norma, al fine evidente di coordinare le attività dell’autorità competente e del gestore, prevede che i controlli vengano effettuati sulla base del citato programma annuale, ma ciò non comporta l’illegittimità dell’autorizzazione integrata ambientale che, comunque, sulla base di controlli effettuati dal gestore, preveda determinate prescrizioni al soggetto autorizzato.
11. Nel caso di specie, peraltro, l’Ufficio d’Ambito ha chiaramente fatto propri i controlli effettuati dell’ente gestore, nell’ambito dei quali, peraltro, la società appellante ha avuto più volte la possibilità di difendersi.
La predisposizione dei controlli deve, infatti, essere effettuata assicurando un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli, cosa che nella fattispecie è certamente avvenuta, non avendo, peraltro, parte appellante specificamente contestato tale profilo.
11.1. Va, quindi, confermato che l’Ufficio d’Ambito, in quanto autorità competente ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. n. 152/2006, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi in pubblica fognatura. Sulla base della convenzione stipulata con il gestore del servizio idrico integrato, l’ATO può delegare, come poi ha correttamente fatto, una parte dei controlli di sua spettanza al gestore stesso e può, comunque, farli propri anche successivamente, come è accaduto nel caso di specie.
11.2. Peraltro anche la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che “la normativa di settore impone che sia assicurato un controllo esterno, a carico dell'autorità competente (art. 128, comma 1) […], nonché un controllo interno, di competenza del gestore ed a carico del gestore e un numero di controlli mensili, imposti, in parallelo, sia a carico dell'autorità competente che del gestore, corrispondente alla potenzialità dell'impianto interessato” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3354).
Ne consegue che il primo motivo di appello è infondato.
12. Il T.a.r. ha poi respinto anche il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta l’illegittimità delle prescrizioni 3.2. e 3.3 della nuova AUA del 2016, perché basate su dati risalenti a quasi tre anni prima il rilascio dell’autorizzazione.
Secondo il T.a.r., infatti, nonostante il tempo trascorso gli accertamenti devono considerarsi affidabili.
12.1. Parte appellante ha, però, contestato la sentenza di primo grado, perché le prescrizioni dettate nell’Allegato tecnico D – Scarichi in pubblica fognatura dell’ATO ed integralmente richiamate dalla A.U.A. impugnata in parte qua si fondano unicamente sulle analisi effettuate dalla Metropolitana Milanese S.p.A. quasi tre anni prima, nel giugno e nell’ottobre 2014. Tali analisi, pertanto, non rifletterebbero la situazione in atto al momento dell’autorizzazione (né, tanto meno, l’attuale) e, quindi, non ci sarebbe alcuna oggettiva evidenza che le prescrizioni poste come condizione per l’autorizzazione siano effettivamente necessarie per far fronte ad (ipotetiche) immissioni nelle fognature di reflui non rispettosi dei limiti di legge.
12.2. Evidenzia, inoltre, l’appellante che nel giugno e nell’ottobre 2014 le analisi recavano risultati del tutto in contrasto rispetto a quelle effettuate nello stesso periodo dalla società ricorrente (nel novembre 2014), le quali avevano accertato valori del tutto a norma.
12.3. Peraltro, prosegue l’appellante, secondo quanto disposto dal capo II, Titolo IV del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 124) le analisi e i campionamenti finalizzati al rilascio dell’AUA allo scarico in pubblica fognatura devono essere oggetto dell’istruttoria nell’ambito del procedimento di rilascio dell’AUA stessa.
13. Anche tale motivo di appello è infondato.
Il certificato delle analisi effettuate da un ente privato (Ecochimica s.r.l.), incaricato da parte appellante, non è idoneo a smentire i risultati di due distinti campionamenti effettuati dall’amministrazione al fine di rendere ancor più attendibile l’attività istruttoria: in un caso è stata rilevata la presenza di “solidi sospesi totali” pari a 51 (cinquantuno) volte superiore al limite consentito e nel secondo è stata rilevata la concentrazione di “COD” pari a 850 mg/l (verso un valore massimo consentito di 500 mg/l) nonché una concentrazione di “solidi sospesi totali” 1148 volte superiore al limite massimo consentito.
13.1. Va, peraltro, precisato che i due campionamenti effettuati dall’amministrazione sono stati documentati nei verbali di sopralluogo e campionamento n. 23 del 10 giugno 2014 e n. 48 del 22 ottobre 2014. In quest’ultimo caso il campionamento è avvenuto alla presenza del titolare della Società (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado), come ha evidenziato l’Ufficio d’Ambito e non ha smentito parte appellante; diversamente non è noto il procedimento seguito da Ecochimica s.r.l. per le effettuazioni delle analisi su incarico di parte appellante, né è stata consentita la partecipazione dell’amministrazione durante lo svolgimento di tali analisi.
Peraltro, dalle analisi svolte dal Gestore è emerso che a distanza di quattro mesi dai due campionamenti la situazione si è evidentemente aggravata, con l’accertamento di una concentrazione di “solidi sospesi totali” di ben 1148 volte superiore al limite massimo consentito, mentre dalle analisi effettuate dall’ente privato su incarico di parte appellante, a meno di un mese dal secondo campionamento effettuato dal Gestore, i valori risultavano rientrati, senza, peraltro, che l’appellante avesse evidenziato di aver adottato misure idonee per far rientrare i valori rilevati.
Ne consegue che l’accertamento effettuato da parte appellante non può essere considerato attendibile, anche perché parte appellante non hai mai contestato nel merito la correttezza degli accertamenti effettuati dal Gestore, essendosi solo limitata ad evidenziare che tali analisi non rifletterebbero la situazione in atto al momento dell’autorizzazione (né, tanto meno, quella attuale) e, quindi, non ci sarebbe alcuna oggettiva evidenza che le prescrizioni poste come condizione per l’autorizzazione siano effettivamente necessarie per far fronte ad (ipotetiche) immissioni nelle fognature di reflui non rispettosi dei limiti di legge.
13.2. Tuttavia, parte appellante si limita ad affermazione generiche, in quanto evidenzia che “sino ad oggi tutti i campionamenti e le verifiche effettuate dall’appellante hanno dato esito positivo” senza specificare quale siano i campionamenti richiamati, avendo prodotto solo quello del novembre 2014, e se questi, comunque, abbiano nello specifico contestato i risultati dell’istruttoria effettuata dall’amministrazione.
In altri termini parte appellante non ha dimostrato in modo documentato e convincente che da quando sono state effettuati i campionamenti dal Gestore - che ha accertato, lo si ribadisce, una concentrazione di “solidi sospesi totali” di ben 1148 volte superiore al limite massimo consentito - la situazione sia radicalmente cambiata, perché l’appellante ha, ad esempio, adottato nel tempo misure per ridurre lo sforamento dei valori sopra menzionati.
13.3. Non rileva, quindi, la circostanza che i predetti campionamenti non siano stati fatti nell’imminenza del rilascio dell’autorizzazione o “nell’ambito” della stessa, in quanto certamente possono essere utilizzati campionamenti effettuati anche precedentemente all’instaurazione del procedimento se non emergono elementi concreti che possano far presumere che la situazione sia radicalmente mutata.
14. In conseguenza di tale accertata e grave situazione di violazione della normativa ambientale, nell’ambito del rinnovo dell’AUA, è stata, quindi, correttamente e doverosamente assunta la misura di cui alla prescrizione 3.2 comportante l’obbligo di “installare ed attivare, entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione unica ambientale, apposito impianto di trattamento delle acque reflue industriali, tale da garantire il rispetto dei valori di emissione dei parametri imposti dal. D.lgs n. 152/06”.
15. In presenza di tali emergenze istruttorie non è, inoltre, illegittima la diffida dell’ATO del 03.05.2017 non avendo peraltro alcuna incidenza, in punto di legittimità della stessa, la circostanza che nell’emanare la diffida impugnata, l’Ufficio d’ambito non ha tenuto conto del ricorso straordinario nel frattempo notificato da AN MI.
16. Da ultimo va rilevato che le doglianze di parte appellante, contenute nei due motivi di appello, spesso si focalizzano su censure di carattere meramente formale, ma non riescono a sconfessare la circostanza che sull’impianto di parte appellante sono stati accertati sforamenti importanti dei limiti previsti per gli scarichi fognari, e che a distanza di mesi la situazione si è notevolmente aggravata.
I provvedimenti dell’amministrazione si giustificano quindi anche alla luce del principio di precauzione che governa la materia e che “presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura” (cfr., cfr., Cons. Stato, sez. III, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655), come è accaduto nel caso di specie.
Ne consegue, pertanto, che l’appello è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna AN MI NC di AT CA & C. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00 (ottomila) – e quindi in ragione di euro 4.000,00 rispettivamente in favore dell’Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e della Città Metropolitana di Milano - oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO