Ordinanza 18 novembre 2024
Massime • 1
In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di divisione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza in base al cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche e, inoltre, l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte, anche non altrimenti connesse, possano essere proposte davanti al medesimo giudice, permette la deroga, per espresso richiamo al comma 2 dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, cosicché, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per motivi di connessione soggettiva non è consentita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/11/2024, n. 29622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29622 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro
MO LA, CH BR E CH ER, elettivamente domiciliati in Alessandria, presso lo studio dell'avv. Massimo Grattarola dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla memoria ex art. 47 cod. proc. civ., con indicazione dell'indirizzo pec;
- resistenti - Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 per il regolamento necessario di competenza richiesto avverso la sentenza n. 2149/2022 del TRIBUNALE DI GENOVA, pubblicata il 20/9/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/2/2024 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale ROSA MARIA DELL'ERBA che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo ricorso;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato il 17/3/2020, CA HI ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Genova, IE e NA HI e LA TO, figli e moglie di suo fratello GI, esponendo che nel 2013 era deceduto suo padre TR HI, lasciando eredi lei e suo fratello, avendo la madre MA AN NA rinunciato all'eredità, e che il fratello GI il 14/10/2018 era premorto alla madre, poi deceduta il 13/11/2018, che in successione della madre erano caduti tre immobili (un appartamento e la quota pari alla metà di un'autorimessa siti in Genova, via Fieschi n. 8/8, nonché la quota pari alla metà di un appartamento sito in Santa Margherita Ligure), i saldi dei conti correnti accesi presso due istituti bancari di Genova e alcuni gioielli, che, in particolare, l'autorimessa in Genova e la casa in Santa Margherita Ligure appartenevano, per la residua metà, in comunione indivisa per successione ereditaria dal padre, per ¼ a lei stessa attrice e per il residuo ¼ ai convenuti IE e NA HI e alla loro madre LA TO, in quanto succeduti a loro volta a suo fratello GI. Tanto esposto, CA HI ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria di provenienza paterna, consistente nella quota pari alla metà dell'appartamento in Santa Margherita Ligure e Ric. 2022 n. 25037 sez. S2 - ud. 21-2-2024 -2- Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 dell'autorimessa in Genova, da suddividere tra lei e i tre eredi di GI HI, di certa competenza del Tribunale di Genova dove è deceduto il padre;
ha chiesto, quindi, nei confronti dei soli figli del fratello IE e NA HI, eredi in rappresentazione, lo scioglimento della comunione ereditaria di provenienza della madre MA AN NA, avente ad oggetto l'appartamento in Genova e le residue quote pari alla metà dell'appartamento in Santa Margherita e dell'autorimessa in Genova, oltre ai gioielli e al denaro;
ha pure chiesto, rispetto alla successione paterna, la collazione delle somme ricevute in vita dal fratello GI come attestate in uno scritto del padre TR HI, detratto il parziale conguaglio già corrispostole;
rispetto alla successione materna, ha chiesto la collazione dell'indennità di occupazione, da parte del fratello GI e, poi, dei suoi eredi, dell'appartamento in Genova (abitato pur in seguito alla rinuncia all'usufrutto) e dell'intera autorimessa in Genova, di proprietà della madre per una quota pari alla metà e il rimborso degli oneri condominiali, tasse e spese di manutenzione sostenute per i beni ereditari, anche per conto della madre in vita. 1.1. Con sentenza n. 2149 del 2022, il Tribunale di Genova ha declinato, in favore del Tribunale di Alessandria, la propria competenza a conoscere la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da CA HI nei confronti di IE e NA HI, eredi di sua madre MA AN NA in rappresentazione di suo fratello GI HI a lei premorto;
ha sostenuto che ogni questione relativa al patrimonio di TR FI non individui «una causa successoria ma eventualmente una questione di fatto rilevante nella causa successoria avente ad oggetto i beni morendo dismessi da MA AN NA» e così pure la domanda di collazione;
pertanto, ex art. 22 cod. proc. civ., ha ritenuto competente per territorio il Tribunale di Alessandria quale Giudice del luogo di Ric. 2022 n. 25037 sez. S2 - ud. 21-2-2024 -3- Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 apertura della successione di MA AN NA che, al momento della morte, risiedeva presso una casa di riposo nel circondario di quel Tribunale, dove risiedeva altresì il suo amministratore di sostegno. 2. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza CA HI per due motivi, a cui hanno resistito con memoria ex art. 47 cod. proc. civ. IE e NA HI e LA TO.; Il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi inammissibile il primo motivo di ricorso, con accoglimento del secondo motivo e riforma della sentenza impugnata soltanto in punto di spese. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, CA HI ha rappresentato, con un primo profilo, di aver chiesto lo scioglimento anche della comunione determinatasi sulla quota parte di alcuni immobili di MA AN NA (l'autorimessa e l'appartamento in Santa Margherita Ligure) pervenuti a lei e a suo fratello in successione da TR HI e, poi, alla morte del fratello, trasmessi ai suoi eredi convenuti IE e NA HI e LA TO;
con un secondo profilo, ha contestato che l'effettivo domicilio della de cuius potesse essere individuato nella casa di riposo in Novi Ligure dove ella non si era recata volontariamente, laddove il suo centro degli affetti e degli interessi era rimasto a Genova. 1.1. Il motivo è parzialmente fondato, limitatamente al primo profilo, come di seguito precisato. Innanzitutto, deve ribadirsi che, per principio di diritto ormai acquisito, in sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, come tale, può e deve procedere, esercitando il più ampio potere di valutazione di ogni elemento utile, alla qualificazione e alla interpretazione della domanda necessarie alla Ric. 2022 n. 25037 sez. S2 - ud. 21-2-2024 -4- Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 determinazione del Giudice competente (Cass. Sez. 2, n. 3134 del 20/11/1973; Sez. 3, n. 953 del 06/04/1973; Sez. 2, n. 2776 del 20/09/1972). Ciò precisato, deve allora considerarsi che, dall'analisi dell'atto di citazione, risulta evidente che la ricorrente ha chiesto lo scioglimento sia della comunione ereditaria paterna che di quella materna: in tal senso, risulta inequivocabile che l'attrice CA HI abbia analiticamente ricostruito, in fatto, la consistenza delle due diverse comunioni da sciogliere per poi formulare, in capi distinti, due diverse domande di divisione nei confronti di differenti soggetti, individuando quali destinatari della domanda relativa alla prima successione di provenienza paterna i tre eredi del fratello, cioè la moglie LA TO e i figli IE e NA HI e, quali destinatari della domanda relativa alla seconda successione di provenienza materna, i soli due figli in rappresentazione. In diritto, deve considerarsi che l'interpretazione della domanda deve essere effettuata avendo riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (ex multis, Cass. Sez. L, n. 21208 del 02/11/2005; Sez. L, n. 19435 del 20/07/2018). A ciò si aggiunga che, nella divisione giudiziale che venga richiesta per beni provenienti da titoli ereditari diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, potendosi invece procedere a un'unica divisione soltanto in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio (Cass. Sez. 2 n. 25756 del 15/10/2018; Sez. 2, n. 314 del 09/01/2009; Sez. 2, n. 4740 del 07/11/1977). Il subentro iure successionis dei tre convenuti all'originario condividente non ha determinato il mutamento del titolo della Ric. 2022 n. 25037 sez. S2 - ud. 21-2-2024 -5- Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 comunione determinatasi per successione dal padre;
la circostanza che la morte di uno dei coeredi avvenga successivamente all'apertura della successione ed anche alla stessa accettazione dell'eredità, con il subentro di una pluralità di soggetti all'erede defunto, non implica, infatti, che la comunione originaria cessi di essere ereditaria e che debba comunque pervenirsi alla redazione di un progetto di divisione che contempli un numero di quote non corrispondente a quello degli iniziali coeredi: il decesso di uno dei coeredi determina l'insorgere di una nuova comunione tra i suoi eventuali coeredi che, in ragione del principio della pluralità delle masse, deve essere oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il coerede defunto era comproprietario, sicché, quanto meno dal punto di vista logico, si rende necessario prima provvedere allo scioglimento della prima comunione ereditaria, al fine di stabilire se e quali beni appartenenti a quest'ultima competano in maniera esclusiva al coerede e debbano quindi essere suddivisi tra i suoi successori;
addivenendo, invece, ad una divisione per capi, si procederebbe direttamente allo scioglimento della diversa comunione insorta successivamente tra i successori del coerede morto;
peraltro, la stessa previsione di cui al secondo comma dell'art. 726 cod. civ., laddove, in alternativa alle stirpi, fa riferimento al numero degli eredi, chiaramente presuppone che questi siano quelli ab origine chiamati a succedere, essendo escluso che il venir meno di uno di essi, con il subentro di una pluralità di soggetti, porti alla necessità di formare un numero di quote corrispondente al numero complessivo dei soggetti che possano vantare diritti sulla originaria comunione a vario e diverso titolo (così, chiaramente, Cass. Sez. 6 - 2, n. 7869 del 20/03/2019). Pertanto, diversamente da quanto affermato sul punto nella sentenza impugnata, «ogni questione relativa al patrimonio di TR FI» individua certamente e precipuamente una causa successoria Ric. 2022 n. 25037 sez. S2 - ud. 21-2-2024 -6- Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 e non soltanto «una questione di fatto rilevante nella causa successoria avente ad oggetto i beni morendo dismessi da MA AN NA»; a questa domanda di scioglimento della comunione ereditaria di provenienza paterna inerisce, quindi, pure la domanda di collazione delle somme ricevute dal fratello GI e da lui non corrispostele, a conguaglio, in vita. In tema di divisione ereditaria, infatti, l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Ciò stabilito, dunque, la domanda di scioglimento della prima comunione di provenienza paterna, proposta nei confronti dei tre successori del coerede GI, è di competenza del Tribunale di Genova, perché il padre TR HI è deceduto a Genova e in questo luogo si è aperta la sua successione. In conseguenza, in accoglimento del primo profilo del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata. 1.2. Infondato è, invece, il secondo profilo della prima censura relativo alla competenza del Tribunale di Alessandria sulla domanda di divisione della comunione ereditaria di provenienza materna, per successione da MA AN NA, proposta nei confronti dei due figli del fratello GI premorto, quali eredi in sua rappresentazione. Ric. 2022 n. 25037 sez. S2 - ud. 21-2-2024 -7- Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 Sul punto, nella sentenza impugnata, la competenza del Tribunale di Alessandria è stata individuata, ex art. 456 cod. civ. e 22 cod. proc. civ., in considerazione del fatto che la madre MA AN NA, quando è deceduta, «risiedeva» in Novi Ligure, presso la casa di riposo ove era ricoverata, luogo ricadente nel circondario di quel Tribunale. La ricorrente ha rappresentato che il ricovero presso la casa di riposo non è stato frutto di una scelta volontaria e non ha, perciò, comportato il trasferimento del domicilio, inteso quale centro di interessi ex art. 456 cod. civ., che deve perciò essere individuato in Genova, dove la defunta NA aveva ancora accesi i conti correnti bancari (due presso BA Intesa e uno presso Unipol) e i due immobili di cui era proprietaria (un appartamento e un'autorimessa, mentre un altro è a Santa Margherita Ligure). La tesi non può essere condivisa. È vero, infatti, che la determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie deve essere stabilita, ai sensi degli artt. 22 cod. proc. civ. e 456 cod. civ., con riferimento al luogo in cui il de cuius aveva al momento della morte l'ultimo «domicilio», intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del medesimo in detto luogo (Cass. Sez. 6 - 2, n. 18560 del 02/08/2013); in particolare, questa Corte ha proprio rimarcato che, ai fini della determinazione del luogo dell'apertura della successione, bisogna aver riguardo alla concettuale distinzione tra sede di domicilio e sede di residenza, secondo cui mentre la residenza si ricollega alla dimora che la persona ha in un determinato luogo con carattere di relativa stabilità e durata e riguarda quindi il fatto della sua abitazione e della sua presenza abituale in quel luogo, il concetto di domicilio invece prescinde dal fatto Ric. 2022 n. 25037 sez. S2 - ud. 21-2-2024 -8- Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 della dimora o della presenza effettiva della persona e si concreta in un «rapporto giuridico» tra la persona e il luogo che essa ha scelto come centro delle proprie relazioni e dei propri interessi (Cass. Sez. 2, n. 2845 del 06/10/1962). In tal senso, questa Corte ha effettivamente sottolineato che affinché possa ritenersi verificato un trasferimento di domicilio debbono risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all'altro del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona, sia l'effettiva volontà d'operarlo, a prescindere dalla dimora o dall'effettiva presenza in quel determinato luogo, sicché il ricovero in una casa di cura o di riposo non implica, necessariamente, anche il trasferimento del domicilio in detto luogo, in quanto il ricovero può avere carattere temporaneo e/o comunque non continuativo (Cass. Sez. 6 - 2, n. 21370 del 15/10/2011). È vero, altresì, che nella fattispecie la de cuius era beneficiaria di amministrazione di sostegno, apertasi proprio a Novi Ligure perché in questa città ella si trovava ricoverata da oltre tre anni, in condizioni di salute precarie e in uno stato di debilitazione in progressivo aggravamento che lo aveva reso necessario, sino alla incisiva compromissione della sua autonomia in prossimità del decesso, necessitando, pertanto, sia del ricovero sia di un sostegno stabile e costante. In conseguenza, non può non tenersi conto, ai fini dell'individuazione dell'ultimo domicilio rilevante ex art. 456 cod. civ., che – come proprio precisato da questa Corte per individuare il Giudice tutelare competente in ipotesi di minorazione della capacità di agire - il centro degli interessi della de cuius, quale beneficiaria dell'amministrazione di sostegno – e, in conseguenza, il domicilio rilevante ex art. 456 cod. civ. - deve intendersi «spostato» in Novi Ligure, cioè nel luogo, divenuto pure sua dimora abituale, in cui ella Ric. 2022 n. 25037 sez. S2 - ud. 21-2-2024 -9- Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 aveva la possibilità di interloquire con il Giudice tutelare che doveva tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 9389 del 17/04/2013; Sez. 6 - 1, n. 19431 del 17/09/2020): in altri termini, dall'instaurazione della procedura di sostegno è necessariamente derivato lo spostamento, nella circoscrizione del Giudice tutelare preposto alla sua gestione, della generalità degli interessi della beneficiata, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari proprio in conseguenza della rilevanza del sostegno venuta a determinarsi nella vita della de cuius. 1.3. Ciò stabilito, deve ancora considerarsi che le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 cod. proc. civ., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi. Lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non opera, infatti, in tale ipotesi perché consentito dall'art. 33 cod. proc. civ. soltanto in riferimento al foro generale delle persone fisiche. Diversamente non può ritenersi neppure considerando la lettura dell'art. 104 cod. proc. civ. offerta da questa Corte nelle pronunce n. 11980 del 1998, n. 5283 del 2004, n. 19958 del 2005, n. 15252 del 2020 e, poi, n. 4792 del 23/02/2021, secondo cui l'art. 104 cod. proc. civ., laddove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consenta la trattazione anche delle altre (difformi, per una lettura restrittiva, Cass. n. 1213 del 2003 e Cass. n. 25269 del Ric. 2022 n. 25037 sez. S2 - ud. 21-2-2024 -10- Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 2010): la derogabilità della competenza ex art. 22 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, n. 26141 del 27/09/2021; Sez. II, n. 215 del 21/01/1985) presuppone, infatti e comunque, un accordo tra le parti, nella specie evidentemente insussistente. Le domande di divisione relative alle due diverse comunioni ereditarie devono, pertanto, essere devolute alla diversa competenza del Tribunale di Genova e del Tribunale di Alessandria. 2. La cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del primo profilo di censura del primo motivo implica l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, con cui CA HI ha impugnato la statuizione relativa alle spese, poste interamente a suo carico, laddove le spese di c.t.u. nel giudizio di divisione sono funzionali alla domanda di divisione a cui hanno aderito anche i convenuti. 3. Il ricorso è perciò, accolto nei limiti suindicati e la sentenza impugnata deve essere cassata. È dichiarata la competenza del Tribunale di Genova sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria determinatasi per successione di TR HI e sulle domande connesse, come sussistente tra CA HI e GI HI e, in successione di quest'ultimo, dei suoi eredi IE e NA HI e LA TO;
è dichiarata, altresì, la competenza del Tribunale di Alessandria sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria determinatasi per successione di MA AN NA e sulle domande connesse, come sussistente tra CA HI e i soli IE e NA HI quali eredi in rappresentazione di GI HI. Il Giudice del merito statuirà anche sulle spese della presente procedura di regolamento.
P.Q.M.
Ric. 2022 n. 25037 sez. S2 - ud. 21-2-2024 -11- Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Genova sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria determinatasi per successione di TR HI e sulle domande connesse e la competenza del Tribunale di Alessandria sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria determinatasi per successione di MA AN NA e sulle domande connesse;
rimette rispettivamente le parti dinnanzi ai Tribunali competenti, con onere di riassunzione della causa nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ;
spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 21 febbraio 2024. Il Presidente IL LA Ric. 2022 n. 25037 sez. S2 - ud. 21-2-2024 -12-