Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/11/2024, n. 29622
CASS
Ordinanza 18 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di divisione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza in base al cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche e, inoltre, l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte, anche non altrimenti connesse, possano essere proposte davanti al medesimo giudice, permette la deroga, per espresso richiamo al comma 2 dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, cosicché, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per motivi di connessione soggettiva non è consentita.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/11/2024, n. 29622
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29622
    Data del deposito : 18 novembre 2024

    Testo completo