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Articolo 6 della Legge 6 agosto 1966, n. 626
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Articolo 5
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Legge 6 agosto 1966, n. 626
Articolo 6 della Legge 6 agosto 1966, n. 626
Versione
3 settembre 1966
Art. 6.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere coi propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 settembre 1966
Vedi fonte istituzionale
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