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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2056 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso C.F._1
lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. che lo CP_1
rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Patti al fine di ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno
2014, deducendo la parziale cancellazione di 65 giornate lavorative rispetto alle
102 dichiarate originariamente dalla ditta Sanfilippo Salvatore. La ricorrente sostiene di avere regolarmente prestato l'attività lavorativa agricola e che, nonostante le denunce presentate dal datore di lavoro, l'Istituto previdenziale ha disconosciuto parte delle giornate, ledendo i suoi diritti previdenziali.
L' si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'intervenuta decadenza dal diritto e dall'azione, ai sensi dell'art. 22 del D.L. n.
7/1970, convertito con modificazioni nella L. n. 83/1970. L' ha sostenuto CP_2
che la pubblicazione del secondo elenco trimestrale delle variazioni sul proprio sito internet, avvenuta nel periodo compreso tra il 28 settembre e il 3 ottobre
2016, costituisce valido atto di comunicazione ai sensi di legge, da cui far decorrere il termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria.
L'eccezione di decadenza appare fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge n. 111 del 2011, la pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell' degli elenchi nominativi CP_1
dei lavoratori agricoli assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. La Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 45 del 2021, ha affermato la legittimità costituzionale di tale disposizione, sottolineando come essa sia finalizzata a garantire un efficace ed economico mezzo di comunicazione in grado di superare le difficoltà logistiche correlate alla pluralità e dispersione territoriale dei lavoratori agricoli.
Nel caso in esame, la documentazione prodotta in atti comprova che il provvedimento di cancellazione parziale delle giornate è stato pubblicato telematicamente nel suddetto periodo, e che il ricorso è stato depositato oltre il termine decadenziale previsto. Ne consegue che l'azione risulta temporalmente inammissibile.
Anche laddove si volesse tener conto del ricorso amministrativo proposto alla Commissione CISOA, non risulta che tale iniziativa sia stata tempestiva o che abbia avuto esito favorevole. In ogni caso, essendo la decadenza prevista dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 di natura sostanziale, essa non può essere interrotta, sospesa o oggetto di rimessione in termini, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25892/2009; Cass. n. 15813/2009; Cass. n. 8650/2008).
Di conseguenza, la questione attinente alla tempestività dell'azione proposta costituisce profilo assorbente, tale da rendere superfluo l'esame del merito della controversia, concernente la effettiva sussistenza del rapporto lavorativo, la natura subordinata della prestazione e la veridicità delle giornate denunciate.
Pur ritenendo inammissibile il ricorso, appare opportuno, in ossequio ai principi di equità, disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione trova giustificazione nella complessità interpretativa della normativa in materia e nella recente evoluzione giurisprudenziale, che potrebbe aver generato incertezze nella parte ricorrente. A conforto di tale scelta si richiama l'orientamento costante della giurisprudenza di merito, secondo cui in presenza di incertezze interpretative dovute a evoluzioni normative e giurisprudenziali recenti,
è legittimo compensare le spese processuali per equità, tenuto conto dell'errore scusabile della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro l' , Parte_2 CP_1 dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella legge n. 83/1970; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, avuto riguardo alla complessità della questione giuridica trattata e alla recente evoluzione della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia.
Così deciso in Patti 08/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo