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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 3453/2025
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da:
Parte_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro D'Alfonso
Ricorrente
CONTRO
CP_1, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
Convenuto
,in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv Carlo Leo
Convenuta
OGGETTO: annullamento preavviso di fermo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.04.2025, la ricorrente chiedeva annullarsi il preavviso di fermo n. 10680202300004710000, notificato in data 17.03.2023 ed emesso in
40620210001099221000 e n. virtù degli avvisi di addebito n.
40620190002767700000, aventi ad oggetto contributi previdenziali per le annualità dal 2014 al 2018, stante l'intervenuto annullamento del primo avviso con sentenza passata in giudicato e il difetto della notifica del secondo avviso di addebito.
Si costituiva l'CP_1 il quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo l'istituto annullato in sede di autotutela di suddetti avvisi di addebito come da provvedimento allegato. costituendosi, contestava la domanda L' Controparte_2
chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere chiedendo condannarsi l'CP_1 al pagamento delle spese di lite;
l' Controparte_2 aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna dell'CP_1 alle spese di lite.
Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che l'annullamento in autotutela del debito recato dagli avvisi per cui è causa è intervenuto successivamente alla data di deposito del ricorso (cfr. provvedimento CP_1 del 26.08.2025), le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'CP_1 nonché a carico dell' in solido, la quale Controparte_2
avrebbe dovuto provvedere all'annullamento del preavviso impugnato nel presente giudizio avendo avuto conoscenza dello sgravio dell'intero debito da parte dell'ente creditore quantomeno dalla data della costituzione dello stesso.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di CP_1 e Parte_1 Controparte_2
,così provvede:
[...]
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l'CP_1 e l' Controparte_2 in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.900,00 a titolo di compensi, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da:
Parte_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro D'Alfonso
Ricorrente
CONTRO
CP_1, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
Convenuto
,in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv Carlo Leo
Convenuta
OGGETTO: annullamento preavviso di fermo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.04.2025, la ricorrente chiedeva annullarsi il preavviso di fermo n. 10680202300004710000, notificato in data 17.03.2023 ed emesso in
40620210001099221000 e n. virtù degli avvisi di addebito n.
40620190002767700000, aventi ad oggetto contributi previdenziali per le annualità dal 2014 al 2018, stante l'intervenuto annullamento del primo avviso con sentenza passata in giudicato e il difetto della notifica del secondo avviso di addebito.
Si costituiva l'CP_1 il quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo l'istituto annullato in sede di autotutela di suddetti avvisi di addebito come da provvedimento allegato. costituendosi, contestava la domanda L' Controparte_2
chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere chiedendo condannarsi l'CP_1 al pagamento delle spese di lite;
l' Controparte_2 aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna dell'CP_1 alle spese di lite.
Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che l'annullamento in autotutela del debito recato dagli avvisi per cui è causa è intervenuto successivamente alla data di deposito del ricorso (cfr. provvedimento CP_1 del 26.08.2025), le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'CP_1 nonché a carico dell' in solido, la quale Controparte_2
avrebbe dovuto provvedere all'annullamento del preavviso impugnato nel presente giudizio avendo avuto conoscenza dello sgravio dell'intero debito da parte dell'ente creditore quantomeno dalla data della costituzione dello stesso.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di CP_1 e Parte_1 Controparte_2
,così provvede:
[...]
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l'CP_1 e l' Controparte_2 in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.900,00 a titolo di compensi, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Miriam Fanelli