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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 31 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 303 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
Avv.ti . e Parte_2 Parte_3
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente
avv. CARLISI VIVIANA RESISTENTE
1 OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento ed per il riconoscimento di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l'istante indicata in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento L. 18/80 E 508/88 nonché dello status di portatore di handicap grave di cui all'' art. 3 co. 3 l. 104/92 rectius di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024)
- negatagli in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, il primo e riconosciutole solo dal 18 giugno 2021 il secondo - entrambe con decorrenza dalla data di presentazione della domanda ammnistrativa (16/03/2021). Con vittoria di spese di lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari. All'uopo parte ricorrente preliminarmente rilevava la nullità della consulenza tecnica d'ufficio non avendo il C.T.U. della fase dell A.T.P. risposto alle note controdeduttive inviate con pec il 02 dicembre 2022 e, quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni previsto per l'invio delle osservazioni, decorrente dalla data di comunicazione della bozza della consulenza effettuata con pec in data 07 novembre 2022, nel merito deduceva che successivamente alla visita peritale le condizioni invalidanti del ricorrente si erano ulteriormente aggravate per quanto meglio dedotto in ricorso. Chiedeva, quindi, disporsi C.T.U. medico-
2 legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per i richiesti benefici. La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Per_1 la quale delegava alla dott.ssa la
[...] Persona_2 trattazione definizione del presente procedimento. Con decreto del 15 marzo 2023 la dott.ssa fissava Per_2 udienza di comparizione delle parti innanzi a sé. Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda Con vittoria di spese di lite . La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'Accertamento Tecnico Preventivo , della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale , e rinviata per discussione all'udienza del 16 ottobre 2024. Nelle more del giudizio cambiava la persona fisica del giudice con il sottoscritto estensore che fissava l'udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per l'udienza del 31 marzo 2025 All'odierna udienza del 31 marzo 2025 il Giudice le parti la discutevano come da verbale di udienza e la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in pubblica udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti sotto dedotti. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non
3 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. E l'art. 3 co. 3 della l.104/92 sancisce che 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 risulta soddisfatto nei limiti di cui in perizia. Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dr.ssa , ha accertato, previo esame dei Persona_3 dati anamnestici e della documentazione medica in atti, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico- scientifico, che “….dall' esame degli atti e dalla visita medica effettuata , si ritiene che il Sig. , di a. 90, di Parte_1
4 fatto, non è in grado di deambulare autonomamente e di assolvere da solo agli atti quotidiani della vita, abbisognando di assistenza continua . Si ritiene pertanto di potere concedere l'indennità di accompagnamento dal mese di novembre 2023 , …...” e sul riconoscimento dello stato di portatore di handicap grave del periziando ha accertato che “……A tal proposito si specifica che non ci si è espresso in merito in quanto tale beneficio era stato già riconosciuto dal precedente CTU Dott. a far data dal 18/06/2021. Persona_4
In ogni caso si condivide con quanto deciso dal Dott. sia Per_4 per quanto riguarda la concessione del beneficio che per la decorrenza….." pertanto, ha accertato che sussistono in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della prestazione richiesta indennità di accompagnamento (cfr. CT.U. in atti) nonché dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92. La C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
Considerato che
il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa, e tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso appare equa la compensazione delle spese del giudizio . Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti : in parziale accoglimento del ricorso dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla
5 legge per potere usufruire dell' indennità di accompagnamento dal mese di novembre 2023 e di essere riconosciuto soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) di cui all' art. 3 co. 3 l. 104/92 a far data dal 18 giugno 2021. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, il 31 marzo 2025. Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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